Penale
Dare dello scemo al prossimo è ingiuria. Cassazione – Sezione quinta penale(up) – sentenza 14 giugno-6 luglio 2005, n. 24893
Dare dello scemo al prossimo è ingiuria.
Cassazione Sezione quinta penale(up) sentenza 14 giugno-6 luglio 2005, n. 24893
Presidente Foscarini relatore Ferrua
Ricorrente Basile
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione.
Con sentenza 8 marzo 2004 il GdP di Carrara dichiarava Basile Giulio responsabile di ingiuria nei confronti di Cappelli Francesco (per avergli detto sei scemo) e con le attenuanti generiche lo condannava a pena ritenuta di giustizia,. rigettando la domanda di risarcimento dei danni morali avanzata dalla parte cìvile; assolveva Nedelcu Elena dallimputazione ascrittale a titolo dì concorso con il Basile nel citato reato, per non avere commesso il fatto.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione il Basile ed il Cappelli nei termini infradescritti.
Basile Giulio ha dedotto violazione di legge in ordine alla di lui ritenuta responsabilità. Il motivo si risolve in rilievi di fatto (relativi alla modalità della condotta nonchè alla significatività delle espressioni incriminate) ed al contempo è manifestamente infondato là ove si assume la mancanza dellintento di offendere, omettendo limpugnante di considerare che il dolo richiesto ad integrare il reato di ingiuria è generico.
Cappelli Francesco ha dedotto violazione di legge per mancanza di motivazione con riguardo al rigetto della sua domanda dì risarcimento danni, alla compensazione totale delle spese ed allassoluzione della Nedelcu.
Tutte le censure sono fondate, dovendosi riconoscere che il giudice di merito sì è limitato a prosciogliere la Nedelcu con richiamo generico al complesso delle testimonianze, omettendo di segnalarne il contenuto e di operare alcuna valutazione delle medesime; del pari si palesa del tutto apodittica la conclusione in ordine alle disposizioni concernenti gli effetti civili.
Simpone pertanto lannullamento della sentenza impugnata, limitatamente al capo relativo alle statuizioni civili ed allassoluzione della Nedelcu, con rinvio al GdP di Carrara il quale dovrà addivenire a nuovo esame delle relative questioni, dando adeguata giustificazione del proprio convincimento; il gravame del Basile va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in euro 500,00-
PQM
La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente ai capi relativi alle statuizioni civili ed allassoluzione della Nedelcu, con rinvio per nuovo esame al GdP di Carrara; dichiara inammissibile il ricorso del Basile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 500,00.