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“Danno da vacanza rovinata. Brevi considerazioni a margine della sentenza del Tribunale di Roma 19.5.2003”
Danno da vacanza rovinata. Brevi considerazioni a margine della sentenza del Tribunale di Roma 19.5.2003
Estate, tempo di ferie. Ovviamente ognuno di noi spera di ricavare da questo periodo di vacanza la rigenerazione di corpo e spirito e il relax necessario per ricaricare le pile e tornare al lavoro con rinnovato vigore.
Perché tutto ciò si realizzi appare basilare che si riscontrino sul luogo prescelto per le vacanze i servizi promessi da alberghi, villaggi, tour operator etc.
Tali servizi sono stati pagati in anticipo, profumatamente e a costo di indebitamenti (se è vera la notizia di questi giorni secondo cui il 40 % delle famiglie italiane ricorre agli appositi finanziamenti per realizzare le vacanze dei propri sogni).
Se invece tutto ciò non si realizza? Se, cioè, sul posto si riscontrano disservizi, promesse non mantenute, che tipo di risarcimento spetterà allo sfortunato turista?
E il caso della sentenza in commento: una turista disabile aveva prenotato presso un villaggio turistico un alloggio che si reclamizzava come espressamente idoneo alle necessità delle persone portatrici di handicap. Giunta sul posto, al contrario, la turista aveva dovuto suo malgrado riscontrare lindisponibilità dellalloggio prescelto ed era stata costretta a ripiegare su un alloggio normale con tutti le scomodità che è facile intuire.
Sarà tenuto il villaggio a risarcire alla turista i disagi – sia materiali che psichici – ricollegabili a quanto occorso?
Il Tribunale di Roma ha risposto in senso affermativo: oltre al risarcimento del danno derivante dallo stretto inadempimento contrattuale, ha infatti liquidato in capo alla turista un quid pluris, cioè una voce differente di danno, riconducibile al danno morale.
La corte capitolina si rifà in questo senso ad una giurisprudenza di merito da tempo radicatasi nel nostro paese (v. Trib. Treviso, 14.1.2002, GdP Lecco, 13.3.2002, Trib. Torino, 28.11.1996, Gdp Siracusa 26.3.1999, Pretura Ivrea 21.9.1998, Trib Roma 6.10.1989) e di recente avallata dalla autorevolissima voce della Corte di Giustizia Europea (v. sentenza 12.3.2002 procedimento 168/00).
La Corte ha sostenuto la risarcibilità del danno da vacanza rovinata facendo un apprezzabile excursus di carattere sociologico. In particolare ha evidenziato la crescente importanza che nella nostre epoca ha assunto il turismo, rilevando la funzione sociale che il periodo di vacanza assume per il turista. A tale periodo viene in definitiva attribuita una valenza tale da poter essere ricondotta alla tutela della salute psico-fisica dellindividuo, alla stregua di quanto accade in tema di danno biologico.
Sulla basi di tali precedenti il Tribunale di Roma supera la prima intuitiva obiezione alla risarcibilità del c.d. danno da vacanza rovinata: lobiezione, cioè, basata sul semplice rilievo per cui nel nostro sistema la risarcibilità del danno non patrimoniale è limitata ai casi espressamente stabiliti dalla legge art. 2059 c.c. (in primis, chiaramente, in caso di reato – art. 185 c.p.).
Tale obiezione, avanzata tra gli altri, da Trib. Venezia 24.9.2000, appare superata dal rinvio alla disciplina dettata dal decreto legislativo 111/95 (attuativo della direttiva n. 90/314/ Cee ). Lart. 14 cpv. stabilisce, infatti, che lorganizzatore o il venditore del c.d. pacchetto vacanze, anche se si avvale di altri prestatori di servizi, è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore (salvo il diritto a rivalersi nei loro confronti). Tale danno, secondo il tribunale di Roma, può ricomprendere anche il danno morale.
Altri ancora trovavano laggancio necessario per la risarcibiltà del danno da vacanza rovinata nella Convenzione internazionale di Bruxelles del 23 aprile 1970 relativa al contratto di viaggio (articolo 13 CCV, che fa carico allorganizzatore di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dellinadempimento totale o parziale dei suoi obblighi risultanti dal contratto).
In ognuno dei due casi la conclusione è che il danno da vacanza rovinata è legittimamente liquidabile ricorrendo i presupposti dellart. 2059 c.c.
Chiaramente tale danno sarà quantificato e liquidato in via equitativa e quindi spetterà alla sensibilità e responsabilità del singolo Giudice, sulla base delle prove portate dallo sfortunato turista, stabilire il prezzo del mancato godimento della vacanza a lungo sognata.