Civile

Friday 04 March 2005

Danno da incendio di cassonetto. La P.A. è custode dei beni, ma non risponde dei danni cagionati dai beni stessi se il controllo, per la loro molteplicità e diffusione, è inesigibile. Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 26 ottobre 2004- 23 fe

Danno da incendio di cassonetto. La P.A. è custode dei beni, ma non
risponde dei danni cagionati dai beni stessi se il controllo, per la loro
molteplicità e diffusione, è inesigibile

Cassazione – Sezione terza civile –
sentenza 26 ottobre 2004- 23 febbraio 2005, n. 3745 – Presidente Nicastro – relatore Levi – Pm
Napoletano – conforme – ricorrente Ciavotta – controricorrente Le Assicurazioni di Roma

Fatto

Con atto di citazione notificato il 7
marzo 1997 Ciavotta Concetta conveniva
in giudizio innanzi al GdP di Roma la AMA Azienda Municipale
Ambiente, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito
del sinistro verificatosi il 1 febbraio 1996 in Roma.

Esponeva infatti
l’attrice che in tale luogo ed in tale data si era verificato un incendio in un
cassonetto dell’AMA e nell’occasione le fiamme si propagavano alla propria
autovettura Fíat Panda parcheggiata nelle vicinanze,
che riportava notevoli danni.

Costituitasi l’AMA e contestata la
domanda, essa chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa
la propria compagnia assicuratrice, Le Assicurazioni di Roma, per essere
manlevata da ogni responsabilità.

Costituita la Compagnia assicuratrice
e istruita la causa, il GdP, con sentenza 8 luglio
1998, condannava i convenuti in solido al pagamento in
favore dell’attrice della somma di lire 2.000.000.=, oltre interessi legali, la
rivalutazione monetaria e le spese di giudizio.

Avverso la sentenza proponevano
appello la AMA e Le Assicurazione di Roma affermando che errata era la
valutazione del giudice di primo grado in ordine all’evento dannoso; che era
stata applicata la norma dell’articolo 2051 Cc, che
in realtà non avrebbe dovuto essere applicata, perché non applicabile agli Enti
pubblíci qualora il bene demaniale o patrimonìale sia oggetto di una utilizzazione generale e
diretta da parte di terzi che ne limiti in concreto la possibilità di custodia
e vigilanza; che, comunque, vi era carenza di responsabilità dell’azienda
proprietaria del cassonetto per essere stato il fatto dannoso provocato da caso
fortuito dovuto a fatto illecito di terzi.

Il tribunale di Roma, in riforma
della sentenza appellata, respingeva la domanda proposta da Ciavotta
Concetta nei confronti della AMA e delle Assicurazìoni
di Roma, díchìarando compensate fra le partì le spese dell’intero giudizio.

Il Tribunale motivava la sua
decisione affermando che, per quanto le cause dell’incendio fossero rimaste
imprecisate, era del tutto evidente che il cassonetto non poteva aver preso
fuoco per l’autocombustione dei rifìuti ivi depositatí, dal momento che il
fatto si era verificato alle ore 24 del 31 gennaio, quindi in piena notte e in
un periodo dell’anno molto freddo. Di conseguenza l’incendio nel cassonetto non
poteva che essere frutto del fatto illecito di terzi che vi avevano appiccato
il fuoco: l’intervento di un fatto illecito di terzo aveva interrotto il nesso
di causalità ed integrato gli estremi del caso fortuito, con esclusione di ogni responsabilità da parte del custode o proprietarìo.

Ricorreva in Cassazíone
la Síg.ra
Ciavotta Concetta per
l’annullamento della sentenza del Tribunale dì Roma per due motivi.

Veniva notificato controricorso
da parte delle Assicurazioni di Roma.

Diritto

I motivi a cui viene
affidato il ricorso sono i seguenti:

1) Violazione e falsa applicazìone di legge con riferimento all’articolo 2051 Cc in relazione all’articolo 360,
n. 3 Cpc.

2) Omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex
articolo 360, n. 5 Cpc in relazione
all’articolo 112 Cpc.

Per quanto riguarda il primo motivò,
si osserva che nel caso non è applicabile l’articolo 2051 Cc,
come è stato affermato dalla sentenza della Cassazione
n. 265/96 e più recentemente dalle sentenze nn. 15797/02; 11250/02; 17486/02.

E’ stato detto precisamente che la
presunzione di responsabilità ex articolo 2051 non è
applicabile nei confronti della Pa per quelle
categorie di beni che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di
terzi perché in questi casi non è possibile un efficace controllo ed una
continua vigilanza da parte della Pa tale da impedire l’insorgere di cause di
pericolo per i cittadini.

In effetti tale statuizione giurísprudenziale
del S.C. trova la sua ragion d’essere nel fatto che l’AMA (Ente pubblico) non
può essere responsabile di mancata vigilanza di cose di sua proprietà se non
nei limiti del dovere di controllo che in concreto è impedito ove l’oggetto dei
beni da controllare, come nel caso, siano innumerevoli.

Nel caso, dunque, deve essere
applicato l’articolo 2043 Cc, che impone l’osservanza
della norma primaria del neminem laedere,
e quindi avrebbe dovuto essere la ricorrente a provare, attraverso mezzi
istruttori, che poteva ravvisarsi una responsabilità a
carico dell’AMA, ma la ricorrente non si gravò di tale onere probatorio a lei
spettante.

Anche il secondo motivo, con cui la ricorrente la­menta omessa e insufficiente motivazione circa
un punto decisivo della controversia ex articolo 360 n. 5 Cpc
in relazione all’articolo 112 Cpc, deve essere
rigettato. La ricorrente lamenta precisamente che il Tribunale ha pronunciato una sentenza carente di motivazione,
contraddittoria e apodittica, tale da determinare un vizio riconducibile
all’articolo 112 Cpc, ma in tal modo si

viene a richiedere alla Suprema Corte – in
realtà – un riesame del fatto e delle prove esistenti in atti, ciò che implica
una valutazione di merito avendo il giudice di merito pienamente assolto al suo
dovere di motivazione,

Sussistono giusti motivi per la
compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e
compensa le spese del giudizio di Cassazione