Assicurazione ed Infortunistica
Dal 20.1.2004 in vigore le nuove norme sulla sicurezza nella pratica degli sport invernali. LEGGE 24 dicembre 2003, n.363 (G.U. n. 3 del 5-1-2004)
Dal 20.1.2004 in vigore le nuove norme sulla sicurezza nella pratica degli sport invernali. LEGGE 24 dicembre 2003, n.363 (G.U. n. 3 del 5-1-2004)
Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Finalita’ e ambito di applicazione)
1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attivita’ economiche nelle localita’ montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell’ambiente.
Capo II GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
Art. 2.
(Aree sciabili attrezzate)
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata “snowboard”; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.
2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attivita’ con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonche’ le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni.
L’individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilita’, indifferibilita’ e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitu’ connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennita’, secondo quanto stabilito dalle regioni.
4. All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu’ di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.
5. All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu’ di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.
Art. 3.
(Obblighi dei gestori)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attivita’ sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.
2. I gestori sono altresi’ obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai piu’ vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all’ente regionale competente in materia l’elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
Art. 4.
(Responsabilita’ civile dei gestori)
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarita’ e della sicurezza dell’esercizio delle piste e non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilita’ civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilita’ del gestore in relazione all’uso di dette aree.
2. Al gestore che non abbia ottemperato all’obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti e’ subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni gia’ rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)
1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell’esercizio degli sport invernali, e’ stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d’intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla piu’ ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.
2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.
3. Nel perseguimento delle finalita’ indicate al comma 1 e’ fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all’articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un’adeguata visibilita’.
Art. 6.
(Segnaletica)
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell’apporto dell’Ente nazionale italiano di unificazione, determina l’apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.
Art. 7.
(Manutenzione e innevamento programmato)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 provvedono all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all’inizio della pista, nonche’ presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.
3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’ente competente o, in via sostitutiva, la regione, puo’ disporre la revoca dell’autorizzazione.
4. Il gestore ha l’obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilita’. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell’obbligo di cui al presente comma comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, e’ autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno 2003.
A decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalita’ e i criteri per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi.
6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l’anno 2003, interviene a sostegno dell’economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccita’ invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell’ammontare complessivo dell’intervento ammesso a contributo. L’efficacia delle disposizioni del presente comma e’ subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalita’ e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attivita’ produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Capo III NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI
Art. 8.
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici)
1. Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard e’ fatto obbligo ai soggetti di eta’ inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalita’ di omologazione, gli accertamenti della conformita’ della produzione e i controlli opportuni.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell’autorita’ giudiziaria.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Art. 9.
(Velocita)
1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumita’ altrui.
2. La velocita’ deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimita’ di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilita’ o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
Art. 10.
(Precedenza)
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.
Art. 11.
(Sorpasso)
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilita’.
2. Il sorpasso puo’ essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
Art. 12.
(Incrocio)
1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.
Art. 13.
(Stazionamento)
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimita’ dei dossi o in luoghi senza visibilita’.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.
Art. 14.
(Omissione di soccorso)
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficolta’ non presta l’assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.
Art. 15.
(Transito e risalita)
1. E’ vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessita’.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all’articolo 16, comma 3.
3. In occasione di gare e’ vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e’ normalmente vietata. Essa e’ ammessa previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessita’, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonche’ quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.
Art. 16.
(Mezzi meccanici)
1. E’ inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall’orario di apertura, salvo i casi di necessita’ e urgenza e, comunque, con l’utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.
Art. 17.
(Sci fuori pista e sci-alpinismo)
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.
Art. 18.
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)
1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.
2. Le regioni determinano l’ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.
Art. 19.
(Concorso di colpa)
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.
Capo IV DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA
Art. 20.
(Snowboard)
1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.
Art. 21.
(Soggetti competenti per il controllo)
1. Ferma restando la normativa gia’ in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonche’ i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle localita’ sciistiche, provvedono al controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.
Art. 22.
(Adeguamento alle disposizioni della legge)
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.
2. Dalle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, nonche’ degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a societa’ o consorzi di gestione, salva la possibilita’ di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe.
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.
Art. 23.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 24 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1051):
Presentato dall’on. Alfonso Pecoraro Scanio ed altri il 26 giugno 2001.
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, l’8 ottobre 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, X, XI e XII e commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 22 gennaio 2003, 12 febbraio 2003, 13, 18, 20 marzo 2003 e 3 e 19 giugno 2003.
Esaminato in aula il 23 e 26 giugno 2003 e approvato il 2 luglio 2003 in un testo unificato con A.C. 1991 (on.
Marco Follini ed altri) A.C. 3534 (on. Maurizio Bertucci)
A.C. 3630 (on. Maurizio Paniz ed altri) A.C. 3633 (on.
Pierantonio Zanettin) 3652 (on. Marco Airaghi ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 2381):
Assegnato alle commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 9 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 12ª, 13ª e 14ª e giunta per gli affari delle Comunita’ europee;
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 7ª e 10ª, in sede referente, il 1° ottobre 2003 e 4 dicembre 2003.
Nuovamente assegnato alle commissioni riunite 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali) e 10ª (Industria, commercio, turismo), in sede deliberante, il 12 dicembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 12ª, 13ª e 14ª e commissioni parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 7ª e 10ª, in sede deliberante, ed approvato il 17 dicembre 2003.