Civile

Tuesday 15 March 2005

Da restituire i punti della patente tolti prima della sentenza della Corte Costituzionale.

Da restituire i punti della patente tolti prima della sentenza della Corte Costituzionale.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA

I^ SEZIONE –

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

ex art. 21 e 26 della legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2005.

Visto il ricorso n. 270/2005 proposto da:

T. T.

rappresentato e difeso da:

CRESCI GIACOMO

TOSATTI ERIKA

con domicilio eletto in FIRENZE

VIA DEI DELLA ROBBIA, 20

presso

TOSATTI ERIKA

contro

DIR.GEN.MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE

DIREZIONE PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE DI FIRENZE

PREFETTURA DI PRATO

PREFETTURA DI FIRENZE

rappresentati e difesi da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in FIRENZE

VIA DEGLI ARAZZIERI 4

presso la sua sede;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

– del provvedimento emesso dalla Direzione della Motorizzazione Provinciale di Firenze, prot. n. 6336/10, del 03.01.2005, successivamente comunicato, con il quale è stato disposto nei confronti del ricorrente la revisione della patente di guida mediante espletamento di nuovo esame di idoneità tecnica (prova tecnica e pratica di guida), ai sensi dellart. 128 D.Lgvo n. 285/1992, in considerazione dellesaurimento dei punti posseduti ai fini della validità del titolo e quale conseguenza della detrazione operata a seguito di verbale di accertamento infrazione al C.d.S., da eseguirsi nel termine di 30 giorni sotto pena della sospensione a tempo indeterminato della patente;

– del provvedimento della Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza dei Trasporti Terrestri – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici, del 03.01.2005, successivamente comunicato, con il quale chi ricorre è stato informato dellavvenuta variazione in pejus da “punti 10” a “punti 0” disposta dufficio del punteggio di spettanza sulla patente, per effetto della sanzione accessoria della decurtazione di n. 10 punti disposto con verbale n. 3935U/2004 emesso dalla Polizia Municipale di San Miniato;

– di tutti gli atti del procedimento presupposti, connessi e/o conseguenti, che hanno condotto alladozione dei provvedimenti impugnati, ancorchè di estremi e contenuto sconosciuti, ivi compreso per quanto occorrer possa, il verbale di accertamento di violazione C.d.S., n. 3935U/2004/V, del 27.08.2004, emesso dal Comando di Polizia Municipale del Comune di San Miniato, nella parte in cui ha posto a carico del ricorrente – quale proprietario solidamente responsabile – la sanzione accessoria personale della decurtazione di n. 10 punti sulla patente per il caso di mancata comunicazione nel termine di 30 giorni delle generalità e dei dati identificativi del soggetto alla guida del veicolo al momento contestato.

nonché per la declaratoria

ed il riconoscimento del diritto del ricorrente a non vedersi attribuita la sanzione accessoria personale della decurtazione di n. 10 punti sulla patente di guida quale mero proprietario del veicolo solidamente responsabile, sulla base della pronuncia di incostituzionalità dellart. 126 bis C.d.S. [1]emesso dalla Consulta e, per leffetto, vedersi riassegnato il punteggio posseduto precedentemente alla suddetta sanzione, con conseguente annullamento del provvedimento con cui è stata disposta la revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità, sotto pena della sua sospensione a tempo indeterminato.

Visto gli atti e documenti presentati col ricorso;

Vista la domanda di sospensione dellesecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto latto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Designato relatore, alla Camera di Consiglio del 22 febbraio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;

Uditi, altresì, per le parti lavv. G.Cresci, lavv. E.Tosatti e lavv.dello Stato M.Gramaglia;

Avvisate le stesse parti ai sensi dellart.21, nono comma, della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/2000;

Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per ladozione di una decisione in forma semplificata;

Considerato che il ricorrente ha impugnato:

a) l’ordine in data 3 gennaio 2005 di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica emesso dall’Ufficio provinciale della motorizzazione di Firenze,

b) la variazione del punteggio relativo alla sua patente, disposta in pari data dalla Direzione generale della motorizzazione;

Considerato che la decurtazione di tutti i punti residui è avvenuta a seguito di una violazione del limite di velocità accertata dalla polizia municipale di San Miniato il 10 giugno 2004 e non immediatamente contestata;

Vista la sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 126-bis, 2° comma, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni nella parte in cui prevede la detrazione di punti a carico del proprietario dell’automobile qualora questi, in mancanza di contestazione immediata della violazione e di identificazione del conducente, non comunichi entro 30 giorni i dati personali e della patente del conducente; Considerato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha effetto retroattivo e che il rapporto giuridico in esame non può dirsi esaurito per effetto dell’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, comunque dovuta dal proprietario del veicolo in quanto debitore in solido, mentre la decurtazione del punteggio, conseguente allaccertamento della violazione, è disposta con separato atto (strumentale rispetto allordine di revisione e quindi rientrante, come quest’ultimo, nella giurisdizione amministrativa) in applicazione della norma citata, previo accertamento della mancata comunicazione dei dati personali del conducente;

Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha tempestivamente impugnato la variazione di punteggio e il conseguente ordine di revisione della patente e che è fondata la censura di violazione dellart. 126-bis citato, quale risulta dalla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale;

Ritenuto che il ricorso sia fondato e che, per la novità della questione, sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate.

Ordina che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze il 22 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:

Giovanni Vacirca Presidente, est.

Giuseppe Di Nunzio Consigliere

Bernardo Massari Consigliere

F.to Giovanni Vacirca est.

F.to Mario Uffreduzzi – Direttore della Segreteria

Depositata in Segreteria il 23 febbraio 2005