Lavoro e Previdenza

Tuesday 18 February 2003

D.L. 23 del 14.2.2003. Per fronteggiare la crisi occupazionale previsti vari benefici per l’ imprenditore che rileva un’ impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria

D.L. 23 del 14.2.2003. Per fronteggiare la crisi occupazionale previsti vari benefici per limprenditore che rileva unimpresa sottoposta ad amministrazione straordinaria

Decreto Legge 14 febbraio 2003, n.23 Disposizioni urgenti in materia di occupazione.(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2003, n.39)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di disporre interventi per fronteggiare la crisi occupazionale delle imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consigilio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1.

Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, nei casi previsti dall’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, relativamente ad imprese sottoposte a tali procedure ed aventi un numero di dipendenti superiore alle 1000 unita’, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo’ concedere, nel limite massimo complessivo di 550 lavoratori, ai datori di lavoro acquirenti i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, purche’ sussistano le seguenti condizioni:

che l’imprenditore acquirente non possegga le caratteristiche di cui all’articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

che il trasferimento dei lavoratori sia previsto in un contratto collettivo stipulato entro il 30 aprile 2003, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale consenta il recupero occupazionale di lavoratori.

2.

Per gli interventi di cui al comma 1 e’ autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di 9,5 milioni di euro a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236

Art. 2.

1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

.Dato a Roma, addi’ 14 febbraio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministr

iMaroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli