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Wednesday 12 May 2004

D.I.A. : gli effetti del decorso del termine di venti giorni. TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. III – sentenza 8 maggio 2004 n. 2800

D.I.A. : gli effetti del decorso del termine di venti giorni.

TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. III – sentenza 8 maggio 2004 n. 2800 – Pres. Costantini, Est. Moro – Caputo (Avv. Decorato) c. Comune di Crispiano (Avv. Altamura)

per l’annullamento

-dell’ordinanza n.111/2003 del 24.7.2003, a firma del Direttore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cristiano con la quale veniva ordinata la “sospensione immediata dei lavori,con riserva di adottare i provvedimenti successivi”;

-dell’ordinanza n.123 /03 del 2.9.03 a firma del Direttore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cristiano con la quale veniva ordinata la demolizione a sua cura e spese delle opere abusivamente realizzate in Cristiano alla via Scaletta, 23 in premessa descritte”;

-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

FATTO

Il sig. Caputo Aldo, volendo delimitare il confine tra la sua proprietà ed il cortile-terrazzino, trasmetteva all’Ufficio tecnico del Comune di Cristiano, la denuncia di inizio di attività che veniva ricevuta dall’Ente civico il 9.4.2002.

Nel Maggio 2002, decorso il termine entro il quale il Comune avrebbe potuto manifestare il proprio dissenso, il ricorrente realizzava un piccolo muretto delle dimensioni di mt 1,65 di lunghezza e 0,80 di altezza, tra la sua proprietà e quella con essa confinante.

Poiché il giorno 17.7.2003 detto muretto veniva demolito da tale sig.ra Cianfarani Maria Caterina, nei cui confronti l’esponente provvedeva a sporgere denuncia querela, il ricorrente, il giorno successivo rinnalzava il muretto demolito con lo stesso materiale e le stesse dimensioni di quello precedentmente realizzato.

Successivamente il Direttore dell’Ufficio tecnico del Comune intimato, sul presupposto che i lavori fossero stati realizzati senza denuncia di inizio di attività, ordinava al ricorrente la sospensione dei lavori con provvedimento n.111. del 24.7.2003 . In detto provvedimento si avvertiva che, non ottemperando, sarebbe stata applicata una sanzione amministrativa da Euro 516,46 ad Euro 25.822,84, ai sensi dell’art.47 della L.R.56/80.

Successivamente, in data 2.9.03, veniva ordinata la demolizione, a cura e spese del ricorrente, delle opere realizzate abusivamente.

Avverso detti provvedimenti è insorto il ricorrente con il ricorso epigrafato proponendo le seguenti censure:

1)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 19 L. 241/90 . ECCESSO DI POTERE.

2)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.3 L. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

3)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.2 COMMA 60 DELLA L. 23.12.1996 E ART. 1 DEL D. LEGS. N. 301 DEL 27.12.2002. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA .DIFETTO DI MOTIVAZIONE. PERPLESSITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

Con atto dell’1.12.2003 si è costituito in giudizio il Comune di Crispiano insistendo per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 19.02.2004 la causa veniva trattenuta per la decisione.

Osservato in

DIRITTO

  Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

L’oggetto del provvedimento gravato è costituito da un muretto divisorio, per la cui realizzazione non è più necessario il titolo concessorio, ma è sufficiente la presentazione della denuncia di inizio attività, a mente dell’art. 2 comma 60 lett. b) della legge n. 662 del 1996 il quale ha sostituito l’art.4 del D.L. 5.10.1993, n.398, convertito, con modificazioni, in L. 4.12.1993, n. 493.

In particolare, l’art. 4 del D.L. n. 398/1993, convertito in L. n. 493/93 – nella formulazione assunta dal comma sessantesimo dell’art. 2 della legge n.662/1996 – ha previsto, nell’articolo titolato procedure per il rilascio della concessione edilizia, fra gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività, ” recinzioni, muri di cinta e cancellate”, aggiungendo al comma 13 che “l’esecuzione di opere di assenza della o in difformità della denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. Risulta altresì specificato che la mancata denuncia di inizio dell’attività non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.20 della legge 28 febbraio 1985, n.47.

Effettuata tale premessa ricostruttiva della normativa applicabile, può ora passarsi all’esame dei motivi di ricorso che, per ragioni di economia processuale, possono essere esaminati congiuntamente.

Il ricorrente deduce sostanzialmente : a)la illegittimità del provvedimento adottato in quanto tardivo. Il provvedimento è stato notificato al ricorrente oltre il termine di venti giorni dalla protocollazione dell’istanza; pertanto, ritenuto che il termine di venti giorni affidato in materia edilizia all’Amministrazione dal legislatore per la verifica di compatibilità delle opere deve intendersi come perentorio, allo spirare di esso si consoliderebbe il diritto a costruire; b)la motivazione non sarebbe congrua né si fa in essa riferimento alle eventuali ragioni che sorreggono il provvedimento. c) non vi sarebbe stata la comunicazione dell’avvio del procedimento

Le censure suindicate sono fondate e meritano accoglimento nei sensi e nei limiti di seguito indicati.

Il Collegio non condivide l’impostazione del ricorrente secondo la quale l’Amm.ne Com.le avrebbe esaurito la possibilità di intervento e di controllo con l’applicazione delle misure sanzionatorie, allorchè sia spirato il termine di venti giorni previsto dal comma 15 dell’art.4 della L. 493/1993 e succ. mod. ed integrazioni, atteso che l’interesse pubblico a reprimere condotte con esso configgenti prevale sull’interesse privato alla certezza della situazione.

Tuttavia, allorché l’Amm.ne intervenga quando il privato ha acquisito la legittimazione all’esercizio dell’attività, dovrà farlo con particolari cautele che tengano conto del consolidamento dell’affidamento del privato.

In primo luogo, allorché sia decorso il termine previsto dalla norma per l’intervento verificatorio dell’Amm.ne Com.le, quest’ultima dovrà intervenire in autotutela sul provvedimento tacito medio tempore formatosi con la presentazione della d.i.a., dando il dovuto avviso di avvio del procedimento di revoca o annullamento dello stesso, e quindi procedere solo successivamente, con attività repressiva, provvedendo a fornire adeguata motivazione circa le norme violate, le ragioni di pubblico interesse sottese all’attività respressiva.

Ai fini che qui interessano, è opportuno rilevare come il ricorrente, nei primi giorni dell’Aprile 2002, prima di iniziare i lavori trasmetteva all’Ufficio tecnico del Comune di Cristiano la denuncia di inizio attività, corredata degli allegati ivi indicati.

Solo in data 24.7.2002 l’Amm.ne Com.le interveniva con un provvedimento formale ordinando la sospensione dei lavori eseguiti senza denuncia di inizio attività, ed avvertendo che in mancanza sarebbe stata applicata una sanzione pecuniaria.

Successivamente, inoltre, emetteva ordinanza di demolizione datata 2.9.03.

Dalla sequenza temporale degli atti deriva quanto meno una irregolarità procedurale dell’Amministrazione che, ricevuta una D.I.A., solo dopo circa un anno ha verosimilmente preso in considerazione l’affare sul quale l’interessato si era  determinato a produrre la denuncia di inizio attività ; peraltro operando il Comune in maniera tale da non rendere partecipe il ricorrente della sua attività amministrativa che andava a reprimere una attività che si era legittimata nel corso del tempo.

All’uopo, del tutto irrilevante si applesa la circostanza che il ricorrente , a seguito dell’intervenuta demolizione del muretto ad opera di terzi, sia intervenuto a ripristinarlo, atteso che tale intervento di ripristino è intervenuto nell’arco temporale di validità della denuncia di inizio attività e, peraltro, non risulta che sia stata comunicata la data di ultimazione dei lavori. Difatti, il comma 9 dell’art.4 della L.n.493/1993 stabilisce che la d.i.a. è sottoposta al termine massimo di validità fissato in tre anni, con obbligo dell’interessato di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

D’altra parte il decorso del tempo dalla produzione della denuncia di inizio attività avrebbe dovuto consigliare il Comune ad intervenire in autotutela sul provvedimento tacito medio tempore formatosi, dando il dovuto avviso di avvio del procedimento di revoca o annullamento dello stesso, e quindi procedere solo successivamente, con attività repressiva. Ciò sempre nel presupposto che gli accertamenti operati dal Comune in ordine alle difformità esistenti siano da ritenersi esatti.

  Se è vero che in sede di repressione dell’abusivismo edilizio non è necessaria una specifica motivazione che sorregga il provvedimento dell’Amministrazione, essendo sufficiente il riferimento alle norme violate in sede realizzativa del manufatto, purtuttavia tale riferimento – tenuto conto del consolidamento dell’affidamento del privato a seguito della mancata attività di verifica da parte dell’Amm.ne Com.le nel termine di venti giorni previsto dalla norma decorrenti dalla presentazione della denuncia di inizio attività – deve essere ben evidenziato in modo da consentire all’interessato di percepire nella sua effettiva sostanza la violazione contestata .

       Conseguentemente la motivazione dei provvedimenti impugnati, risulta essere non solo scarna e incongrua, atteso che non viene in alcun modo considerata la denuncia di attività presentata omettendo di esternare le ragioni per le quali la stessa non risulta essere presa in considerazione ma, altresì, risulta contraddittoria, così da rendere illegittimo l’atto repressivo adottato dal Comune.

Difatti, a riprova di tale contraddittorietà ed insufficienza motivazionale, mentre l’ordine di sospensione prevede quale conseguenza dell’inosservanza l’applicazione della sanzione pecuniaria, il successivo ordine di demolizione irroga una sanzione diversa dalla preannunciata sanzione: la demolizione.

Peraltro, il provvedimento demolitorio impugnato risulta essere inadeguato – e dunque illegittimo – in quanto, qualora fosse stato riscontrato un eventuale vizio nella denuncia di inizio attività, necessariamente con riguardo ai presupposti della stessa, la conseguente sanzione avrebbe dovuto limitarsi alla irrogazione di una sanzione pecuniaria senza che potesse adottarsi, come viceversa è avvenuto nella specie, un provvedimento di natura afflittivo-ripristinatoria quale l’ingiunzione di demolizione.

In ragione delle suesposte osservazioni il ricorso deve essere accolto con annullamento degli atti impugnati, fatta salva, comunque, ogni ulteriore determinazione che l’Amministrazione riterrà, se del caso, di assumere con riferimento alla vicenda oggetto del presente giudizio.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti costituite, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia – Sede di Lecce – sez. III accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce nelle Camere di Consiglio del 19/26.02.2004.

DOTT. LUIGI COSTANTINI PRESIDENTE

DOTT.SSA PATRIZIA MORO ESTENSORE