Penale

Tuesday 01 February 2005

Custodia cautelare e contestazioni a catena. Le Sezioni Unite chiamate ad un chiarimento. Cassazione – Sezione seconda penale (cc) – ordinanza 14 dicembre 2004 – 17 gennaio 2005, n. 660

Custodia cautelare e contestazioni a catena. Le Sezioni Unite chiamate ad un chiarimento.

Cassazione Sezione seconda penale (cc) ordinanza 14 dicembre 2004 17 gennaio 2005, n. 660

Presidente Rizzo relatore Bernabai

Pm Ciampoli

Ritenuto in fatto

‑ che con ordinanze 7 aprile e 21 aprile 2004 il Gip presso il Tribunale di Torino respingeva la richiesta avanzata da Hanusiak Rostilav , Bondarev Oleg, Rahulia Alexsandr e Mayak Oleksandr, di accertamento dellinefficacia, per scadenza dei termini ex articolo 297 , comma,3 Cpp, della custodia in carcere : disposta , una prima volta , con ordinanza emessa il 27 marzo 2003 ed eseguita il 5 Aprile 2003 , in relazione al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso e ad alcuni episodi di estorsione e con una seconda ordinanza , in data 13 giugno 2003, per ulteriori atti di estorsione ;

‑ che il Tribunale della libertà di Torino, in accoglimento parziale dellappello ex articolo 310 Cpp, annullava le ordinanze nei confronti di Hanusiak Rostilav , Bondarev Oleg , Rahulia Alexsandr e Mayak Oleksandr limitatamente ai fatti‑reato contestati ai capi numeri 5), 6), 7) e 8) della seconda misura cautelare, di cui dichiarava cessata lefficacia alla data del 4 aprile 2003 , e cioè un anno dopo lesecuzione della prima .‑ che , secondo il giudice del riesame , la norma di cui allarticolo 297 , comma 3 Cpp, ispirata allesigenza di certezza dei termini di custodia cautelare, prevede una presunzione legale di contestualità delle acquisizioni processuali per fatti‑reato connessi ai sensi dellarticolo 12 , lettere b) e c) Cpp, che si trovino tutti nella fase delle indagini preliminari;

‑ che sulla scorta di tale interpretazione , conforme allinsegnamento della Corte costituzionale (sentenza 89/1996; ordinanza 244/03), doveva essere dichiarata linefficacia della seconda misura cautelare emessa in data 13 giugno 2003. per retrodatazione del suo termine iniziale di durata al 5 aprile 2003, data di esecuzione della prima ordinanza di custodia in carcere , in ordine a tutte le ipotesi criminose anteriori , indipendentemente dalla desumibilità degli indizi dagli atti pur ritenuta insussistente nella specie ;

‑ che avverso il provvedimento proponevano distinti ricorsi per cassazione sia il Pm presso il tribunale dì Torino, sia il difensore del Rahulia Alyksandr;

‑ che il Pm deduceva che i fatti posti a base della seconda ordinanza cautelare emessa il 13 giugno 2003 non erano desumibili dagli atti allepoca della prima ordinanza cautelare e quindi non si doveva operare la retrodatazione del relativo termine defficacia ;

‑ che , a sua volta , il difensore del Rahulia censurava la manifesta illogicità della motivazione riguardo aIladdebito delle estorsioni di cui ai capi 2, 3, 4 e 9, commesse il 6 aprile 2004, e dunque successivamente al suo arresto , avvenuto il 5 aprile 2003 ; ed in subordine , la carenza di motivazione del rigetto della richiesta di retrodatazione degli effetti della seconda ordinanza , emessa il 13 Giugno , alla data in cui erano stati acquisiti elementi indiziari, a suo carico, sufficienti per una legittima emissione del titolo cautelare di custodia : data , che , in concreto, doveva essere identificata con la trasmissione al Pm del rapporto di polizia giudiziaria, il 12 maggio 2003;

Ritenuto in diritto

‑ che la decisione dei ricorsi ripropone , la vexata quaestio della norma di cui allarticolo 297, comma 3, Cpp, ispirata alla ratio di impedire le contestazioni a catena con il prolungamento artificioso dei termini di custodia cautelare : la cui tormentata interpretazione ha trovato nel tempo , plurime risposte divergenti nella giurisprudenza di questa corte;

– che un primo indirizzo ritiene automaticamente applicabile la retrodatazione, nella fase delle indagini preliminari (e quindi, quando non sia stata ancora emessa unordinanza di rinvio a giudizio) , indipendentemente dalla desumibilità dagli atti, in presenza dello stesso reato o di reati connessi per continuazione o concorso formale collegati dal fine teleologico dellesecuzione , per effetto di una presunzione legale tipica , iuris et de iure , dì contestualità dellacquisizione processuale (con il solo limite temporale della anteriorità dei fatti alla prima misura cautelare) : presunzione non operante solo per le misure cautelari successive al rinvio a giudizio disposto per il reato di più remoto accertamento , qualora i fatti‑reato su cui esse si fondano non siano stati desumibili dagli atti, antecedentemente a detto rinvio (Cassazione, Sezione seconda, 42847/02; Cassazione Sezione sesta, 1764/99; Cassazione, Sezione terza 3381/98);

‑ che una seconda interpretazione pone invece come requisito imprescindibile la desumibilità dagli atti, implicito anche nella prima parte della disposizione in esame, e quindi pur se si versi ancora nella fase delle indagini preliminari : non essendo ipotizzabile lanomalia procedurale del prolungamento artificioso dei termini ove il fatto‑reato connesso non sia stato neppure conoscibile allepoca deIlemissione della prima misura cautelare (Cassazione, Sezione feriale 34557/03, Cassazione,Sezione sesta, 23834/03; Cassazione, Sezione quinta, 3632/03; Cassazione, Sezione sesta, 42271/02; Cassazione, Sezione prima, 31287/02);

‑ che , infine , si è pure formata e tende a consolidarsi una terza opinione , secondo cui la retrodatazione del termine iniziale di efficacia si fissa nel momento intermedio tra la prima e la seconda misura cautelare , allorché si concreti il quadro indiziante ‑ inteso come notizia del fatto‑reato e presenza delle condizioni legittimanti la custodia ‑ ed il reato connesso possa essere contestato e posto a base della richiesta del Pm: evenienza che di norma si verifica allorché questi riceva un rapporto di polizia giudiziaria , completo di tutti i dati di fatto rilevanti ed emergano le esigenze di custodia in carcere (Cassazione  42271/02; Cassazione Sezione seconda 49564/04; Cassazione, Sezione seconda 49565/04);

‑ che questo collegio ritiene di aderire al primo indirizzo ; non tanto perché maggiormente fedele alla lettera della norma e conforme alla volontà del legislatore storico , quanto perché la seconda opinione alternativa ‑ che ritiene la desumibilità dagli atti requisito imprescindibile , in ogni fase , della retrodatazione ‑ pur se informata a criteri di ragionevolezza , renderebbe del tutto superfluo , e quindi ingiustificato , il riferimento , contenuto nella seconda parte della disposizione , al rinvio a giudizio; la cui ratio appare invece quella di segnare il discrimine temporale tra due diverse ipotesi;

‑ che infatti se la desumibilità dagli atti fosse presupposto indefettibile, la retrodatazione verrebbe in ogni caso applicata sulla base degli stessi criteri oggettivi , e cioè : 1) che tutti i fatti siano stati commessi anteriormente alla prima ordinanza ; 2) che tra essi sussista il rapporto di connessione qualificata specificato dalla disposizione in esame ; 3) che essi siano ab origine desumibili dagli atti ( e dunque anche per le successive misure cautelari , purché emesse prima del rinvio a giudizio per il reato oggetto della primitiva ordinanza cautelare);

‑ che , a tale stregua, unico parametro di giudizio diventerebbe quindi la desumibilità dagli atti , con una sostanziale unificazione delle due fattispecie contestualmente previste allarticolo 297 , terzo comma . Cpp, mediante una nterpretatio abrogans dellelemento temporale del rinvio a giudizio, positivamente voluto , invece, dal legislatore come momento discretivo ai fini della deroga alla regola della retrodatazione : cosi da ritornare alla configurazione della contestazione a catena elaborata dalla giurisprudenza anteriore alla Novella 8 Agosto 1995, n.332,articolo12 ;

‑ che lopinione qui condivisa ha ricevuto lautorevole conferma della Corte costituzionale , che , investita dal GIP presso il tribunale di Milano della questione di legittimità del testo novellato dellarticolo 297 , terzo comma , c.p.p. ‑ sotto il profilo che nellipotesi di una pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi è prevista la decorrenza del termine massimo  della custodia cautelare per tuffi i reati in rapporto di connessione qualificata, dalla data di più remota contestazione, anche nei cast in cui la notizia dei fatti di successiva contestazione non risulti dagli atti allepoca del primo provedimento, privando così di ogni rilevanza il dato scriminante dello iato tra possibilità ed effettività della nuova contestazione (e cioè quando la tardività della nuova contestazione dipenda esclusivamente dalla tardività della relativa acquisizione indiziaria, senza negligente ritardo dellorgano inquirente) ha statuito, in modo chiaro, che il legislatore del 1995 ha , in effetti , superato lelaborazione giurisprudenziale formatasi in materia di contestazione a catena, stabilendo una presunzione assoluta di indebito prolungamento della custodia : salvo i casi in cui i fatti oggetto della nuova ordinanza cautelare siano stati accertati dopo il rinvio a giudizio disposto per il fatto connesso posto a fondamento della prima ordinanza (C. cost. 28 Marzo 1996 n.89) ;

_che , a giustificazione del rigetto delleccezione di incostituzionalità, la Corte costituzionale ha motivato che il nucleo della disciplina poteva essere agevolmente rinvenuto nellintento di comprimere entro spazi sicuri il termine di durata massima delle misure cautelari , in aderenza con larticolo 13, ultimo comma, della Costituzione , e che non era causa di irragionevole disparità di trattamento lesclusione della retrodatazione dei termini per fatti nuovi emergenti solo dopo il rinvio a giudizio disposto per il reato contemplato dalloriginario provvedimento cautelare

‑che quindi , in tale sentenza viene sottolineata la rilevanza temporale del rinvio a giudizio ‑ icasticamente definito linea di displuvio ‑ agli effetti della operatività della deroga: nel senso che prima di esso la non desumibilità dagli atti non opera in senso ostativo alla retrodatazione automatica del dies a quo di decorrenza del termine ;

‑ che , per contro, il requisito della indefettibile desumibilità dagli atti ai fini dello retrodatazione , trae origine da un obiter dictum in Cass., sezioni unite, 25 giugno 1997, n. 9, chiamata a dirimere il contrasto interpretativo formatosi sul diverso problema della applicabilità del divieto della contestazione a catena non solo nellambito di un unico procedimento , ma anche nellipotesi ordinanze cautelari per fatti‑reato connessi, oggetto di procedimenti diversi presso lo stesso o anche diversi uffici giudiziari ;

‑che in tale decisione , la Suprema Corte ‑ dopo il richiamo alla prassi della contestazione a catena elusiva della disciplina dei termini di custodia già nel vigore dellart 271 , c.p.p. del 1930 ed alla reazione giurisprudenziale volta a contrastarne gli effetti nei casi in cui fosse configurabile una colpevole inerzia o unartificiosa condotta del Pubblico Ministero tesa ad aggirare i termini massimi di durata frazionando in segmenti successivi la misura cautelare , mediante provvedimenti plurimi , pur avendo acquisito ab initio indizi sufficienti per una contestazione contestuale ‑ perveniva alla conclusione che anche nella nuova formulazione dellarticolo 297,terzo comma C.P.P. restasse esclusa la retrodatazione quando la nuova ordinanza fosse disposta per un fatto connesso ma non desumibile dagli atti  anteriormente al rinvio a giudizio per il primo reato ;

‑ che in particolare, secondo la Corte , la desumibilità dagli atti, pur espressamente prevista solo nel secondo periodo del terzo comma dellarticolo 297 c.p.p. era sempre , in realtà , elemento essenziale implicito della fattispecie legale , conferendo ad essa razionalità e certezza contro unapplicazíone improntata a paradossale ed irragionevole automatismo;

– che peraltro tale interpretazione sembra urtare contro il dato letterale e non è neppure giustificata dalla necessità di evitare la paventata illegittimità della norma , già esclusa dalla Corte costituzionale ‑

– che questultima ha implicitamente ribadito la sua precedente decisione , con la recente ordinanza 15 Luglio 2003 , n. 244 dichiarativa della manifesta inamissibiltà della questione di legittimità costituzionale dellarticolo 297,terzo comma c.p.p. ‑ riproposta dal Tribunale di Torino , stavolta sotto il profilo speculare del contrasto con larticolo 13,ultimo comma Cost. del diritto vivente formatosi sulla scorta del ricordato obiter dictum delle Sezioni unite , escludente la retrodatazione ove il fatto‑reato connesso e le relative esigenze cautelari non emergano già al momento dellemissione della prima ordinanza ‑ con la motivazione della non necessità delleccezione dillegittimità , non essendo preclusa al giudice ordinario uninterpretazione aderente ai principi costituzionali, difforme da quella prevalente;

‑che nonostante il carattere non vincolante delle pronunzie di rigetto , o dinammissibilità . del giudice delle leggi, resta il suo autorevole avallo ad uninterpretazione conforme al dato testuale , la cui esclusione non potrebbe dunque giustificarsi con ricorso al criterio della ragionevolezza, immanente al sistema ;

‑ che infine il terzo indirizzo giurisprudenziale citato non appare ancorato ad alcun dato testuale della norma ‑ che prevede unalternativa secca tra retrodatazione e normale decorrenza del termine di efficacia dalla data di emissione della seconda ordinanza ‑ oltre a creare seri problemi dincertezza sulleffettivo dies a quo, rimesso ad un accertamento ex post del giudice del riesame, o di legittimità, chiamati a stabilire quando il Pm avrebbe dovuto richiedere ‑ ed il Gip concedere ‑ la seconda misura cautelare sulla scorta di sufficienti indizi ( non necessariamente raccolti in un unico contesto temporale ) ;

‑ che dunque appare opportuno rimettere il ricorso alle Su per la composizione del variegato contrasto giurisprudenziale ;

PQM

rimette il ricorso alle Su della Corte di Cassazione