Enti pubblici

Thursday 09 October 2003

Crocifissi nelle scuole. Il TAR Lazio respinge la richiesta di eliminazione avanzata dall’ Unione Musulmani. Tar Lazio, sezione terza bis, sentenza n. 8128 dell’ 8 ottobre 2003

Crocifissi nelle scuole. Il TAR Lazio respinge la richiesta di eliminazione avanzata dallUnione Musulmani

Tar Lazio, sezione terza bis, sentenza n. 8128 dell8 ottobre 2003

presidente Cossu estensore Pugliese

ricorrente Unione Musulmani dItalia

Fatto

            Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe indicate il 30 maggio 2003, e depositato nei termini, la ricorrente Unione Musulmani d’Italia chiede a questo Tribunale che voglia  annullare il silenzio del Ministero dell’Università e Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno alle diffide loro inoltrate e sopra meglio specificate (notificate il 4 e 5 marzo 2003) nonché ordinare al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, al Ministero della Salute ed al Ministero dell’Interno di provvedere sugli atti di diffida loro rispettivamente notificati entro il termine di cui all’art. 21 bis L. 1034/1971.

            Con tali atti i Ministeri appena indicati sono stati diffidati ed invitati a rimuovere dai locali di rispettiva competenza quel particolare tipo di simbolo religioso costituito dal crocifisso.

            Lamenta in particolare la ricorrente il fatto che pur essendo la chiesta attività da parte di dette P.A. doverosa in ragione delle motivazioni tutte compiutamente esposte negli atti di diffida ai quali, tuttavia, non è stato dato seguito alcuno i Ministeri prima detti sono rimasti del tutto inerti in tal modo ponendo in essere una palese violazione di legge per tramite del loro comportamento del tutto omissivo.

            Si costituiva in giudizio, in nome e per conto delle Amministrazioni intimate, l’Avvocatura generale dello Stato che, con memoria del 19 luglio 2003, chiedeva la reiezione dell’interposto gravame ed eccepiva, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti di formazione del silenzio rifiuto.

            Alla Camera di Consiglio odierna la causa veniva spedita in decisione.

Diritto

            Con il ricorso in epigrafe indicato la ricorrente Unione Musulmani d’Italia impugna il silenzio rifiuto che si sarebbe formato su propri atti di diffida tutti datati 3 marzo 2003, notificati ai Ministeri dell’Istruzione, Università e Ricerca, della Salute e dell’Interno, rispettivamente in data 4 marzo, 5 marzo e 4 marzo 2003 perché ciascun Ministero provvedesse ad adottare nei termini di legge ogni atto e provvedimento necessario ed idoneo ad assicurare la rimozione da tutti i locali pubblici ricompresi negli uffici di competenza dei crocifissi ivi esposti.

            Il ricorso è inammissibile, essendo fondata ed assorbente l’eccezione in proposito sollevata in memoria dall’Avvocatura generale dello Stato relativa a carenza dei presupposti di formazione del silenzio rifiuto.

            E’ giurisprudenza ormai univoca e costante nel tempo, dei TT.AA.RR. e del Consiglio di Stato, quella secondo cui il procedimento di formazione del silenzio rifiuto è regolamentato dall’art. 25 del T.U. delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957 n. 3.

            Detto articolo, dopo aver previsto, al primo comma, che l’omissione di atti e di operazioni, al cui compimento l’impiegato sia tenuto per legge o per regolamento, deve esser fatta constare da chi vi ha interesse mediante diffida notificata all’impiego e all’amministrazione a mezzo di ufficiale giudiziario, stabilisce, in particolare, al comma successivo, che quando si tratti di atti o di operazioni da compiersi ad istanza dell’interessato, la diffida è inefficace se non siano trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza stessa.

            Ciò posto, è agevole osservare come nel caso specifico, in cui si versa indubbiamente in un’ipotesi di cui al citato secondo comma, la sequenza procedimentale disegnata dalla norma (e cioè, presentazione dell’istanza dell’interessato; inerzia dell’Amministrazione per almeno 60 gg. dalla presentazione dell’istanza stessa; formale diffida ad adempire, notificata a mezzo di ufficiale giudiziario; ulteriore inerzia dell’Amministrazione per ulteriori 30 giorni) non sia stata rispettata, posto che parte ricorrente così come si evince dagli atti di causa, nonché dalla stessa prospettazione fattane in ricorso si è limitata a notificare, a mezzo di ufficiale giudiziario, una diffida ad adempire, significando, altresì, che in mancanza si procederà in via giurisdizionale: così facendo mancare, si osserva, proprio quel primo, indispensabile anello della catena procedimentale.

            L’omissione di che trattasi come ben osservato dall’Avvocatura generale dello Stato nella memoria difensiva depositata nell’imminenza dell’odierna Camera di Consiglio comporta che nessun procedimento amministrativo è iniziato e dunque nessun obbligo di provvedere a carico della Pubblica Amministrazione è mai sorto: tanto più che, a ben vedere, il vero e proprio silenzio procedimentale non è tanto quello relativo al periodo intercorrente tra la notifica della diffida ed i 30 giorni successivi, quanto piuttosto quello relativo al periodo intercorrente tra la proposizione dell’istanza a provvedere, ad iniziativa del privato, ed i successivi giorni entro i quali l’Amministrazione, pur essendo tenuta a provvedere, non provveda, così rimanendo inerte: in altri termini, perché si abbia silenzio giurisdizionalmente impugnabile, l’inerzia dell’Amministrazione ((beninteso nell’ipotesi di cui al secondo comma) è da individuarsi non solo con riferimento ai 30 giorni successivi alla diffida (necessari laddove la Pubblica Amministrazione non abbia provveduto dopo l’iniziale istanza) ma anche, ed in primo luogo, con riferimento agli iniziali 60 giorni successivi all’istanza ad adempiere, senza che l’Amministrazione abbia adempiuto.

            Deve quindi concludersi, con la predetta Avvocatura, che trattandosi dunque, nel caso di specie, di procedimento ed iniziativa de privato, e non d’ufficio, laddove non vi sia stata l’iniziale istanza di che trattasi, è il procedimento stesso a venire a mancare: e se non vi è procedimento, non può esservi neanche provvedimento, con la conseguenza che il soggetto volta per volta interessato non può dolersi di alcun silenzio provvedimentale.

            Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, ma si rinvengono sussistere giusti motivi perché sia disposta l’integrale compensazione tra le parti delle spese, delle competenze e degli onorari di causa.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione III bis dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe e compensa le spese.