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Criteri per l’ attribuzione dei rimborsi per l’ iscrizione alle scuole paritarie. Pubblicato sulla G.U. il Decreto 28.8.2003 del Ministero dell’ Economia e delle Finanze
Criteri per lattribuzione dei rimborsi per liscrizione alle scuole paritarie.
Pubblicato sulla G.U. il Decreto 28.8.2003 del Ministero dellEconomia e delle Finanze
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 agosto 2003
Criteri per l’attribuzione alle persone fisiche di un contributo alle spese sostenute per l’iscrizione alle scuole paritarie. (GU n. 252 del 29-10-2003)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l’art.
2, comma 7, come modificato dall’art. 13 del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 147, che prevede che con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca sono determinati i criteri per
l’attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato
alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per
l’attivita’ educativa di altri componenti del medesimo nucleo
familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005;
Considerato che, ai sensi dell’art. 156 del regio decreto 26 aprile
1928, n. 1297 e dell’art. 1, comma 2, dell’O.M. n. 215 del 26 giugno
1992, per l’iscrizione nelle scuole elementari paritarie parificate
non possono essere richieste rette scolastiche;
Ritenuto, che ai fini dell’attuazione della predetta disposizione
legislativa gli oneri ammissibili debbano essere quelli sostenuti dai
genitori o dai soggetti esercenti la tutela sui minori per far fronte
al pagamento delle rette per l’iscrizione nelle scuole elementari
paritarie non parificate, nelle scuole medie paritarie e nel primo
anno delle scuole secondarie superiori paritarie (di seguito definite
tutte quante: «scuole paritarie»);
Ritenuta l’opportunita’ di affidare il servizio di erogazione del
contributo ai beneficiari a Poste Italiane S.p.A., in quanto unico
soggetto in possesso di una rete capillare di uffici diffusa su tutto
il territorio nazionale;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti beneficiari e ammontare del contributo
1. Alle persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria e con
domicilio fiscale in Italia che hanno iscritto i figli minori o i
minori sui quali esercitano la tutela ai sensi dell’art. 343 e
seguenti del codice civile, presso le scuole paritarie (di seguito
definiti: «beneficiari»), e’ riconosciuto il diritto ad un contributo
a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle
rette scolastiche.
2. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
stabilisce annualmente con proprio decreto l’importo del contributo
di cui al comma 1, sulla base del numero degli iscritti nelle scuole
paritarie, come rilevato con le modalita’ di cui all’art. 2, comma 2
e degli stanziamenti di bilancio dell’anno di riferimento. L’importo
del contributo puo’ variare in relazione al corso scolastico cui si
riferisce.
Art. 2.
Modalita’ di richiesta e di conseguimento del contributo. Adempimenti
a carico della scuola paritaria
1. Entro il 15 settembre di ogni anno ciascuna scuola paritaria
comunica al MIUR i dati anagrafici degli alunni iscritti, utilizzando
il foglio elettronico presente nell’apposito sito del portale
«www.istruzione.it» (di seguito denominato: «sito») del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca (di seguito
denominato: «MIUR»).
2. Al momento dell’iscrizione la scuola consegna ai beneficiari il
modulo per la domanda di contributo. Tale modulo e’ disponibile anche
sul sito di cui al comma 1.
3. Coloro che intendono usufruire del contributo compilano il
modulo, attestando mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per accedere al
beneficio e lo consegnano alla scuola d’iscrizione che attesta sullo
stesso modulo la regolarita’ dell’iscrizione e l’avvenuto pagamento
della relativa retta scolastica.
4. Entro il 30 ottobre dello stesso anno la scuola trasmette al
MIUR, utilizzando l’applicazione accessibile dal sito, i dati
contenuti nel modulo. Nel caso in cui la scuola non assicuri tale
adempimento, gli interessati possono rivolgersi ai centri di servizi
amministrativi competenti per territorio.
5. Entro il 31 dicembre dello stesso anno il MIUR procede all’esame
delle domande pervenute ed alla concessione del contributo per un
importo pari a quello determinato per l’anno ai sensi dell’art. 1,
comma 2, ma comunque non superiore alla somma versata a titolo di
retta di iscrizione e invia l’elenco dei nominativi dei beneficiari
con l’importo del contributo spettante a ciascuno di essi a Poste
Italiane S.p.A., che provvede all’erogazione delle somme dovute, al
netto delle commissioni postali pro-tempore vigenti.
Art. 3.
Attivita’ del Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della
ricerca
1. Il MIUR, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze,
provvede a stipulare con Poste Italiane S.p.A. un’apposita
convenzione, a titolo oneroso, per disciplinare le operazioni di
trasferimento, di prelevamento e di erogazione ai beneficiari dei
fondi necessari per la concessione dei contributi.
2. Il MIUR provvede, inoltre:
a) ad attivare un piano di comunicazione ed informazione
finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell’iniziativa;
b) ad acquisire i dati degli alunni iscritti presso le scuole
paritarie;
c) ad acquisire i dati dei beneficiari contenuti nei moduli;
d) a realizzare le procedure informatizzate necessarie
all’esercizio, controllo e monitoraggio dell’intervento agevolativo;
e) ad effettuare il controllo a campione, ai sensi dell’art. 71
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla veridicita’ di quanto
attestato nelle autocertificazioni di cui all’art. 2, comma 3.
Art. 4.
Disposizioni finanziarie
1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita’ di cui
all’art. 3 sono a carico delle risorse assegnate dall’art. 2, comma
7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 5.
Norme transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione del presente decreto il termine di
cui all’art. 2, comma 1, e’ posticipato al 30 settembre 2003, quello
di cui all’art. 2, comma 4, e’ posticipato al 30 novembre 2003 e
quelle di cui all’art. 2, comma 5 al 31 gennaio 2004.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
3. Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 agosto 2003