Tributario e Fiscale
Credito d’imposta per l’assunzione di lavoratori detenuti. Agenzia delle Entrate – RISOLUZIONE N. 144 del 30.06.2003
Credito d’imposta per l’assunzione di lavoratori detenuti.
Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE N. 144 del 30.06.2003
La Direzione provinciale di … ha trasmesso un’istanza di interpello ai sensi dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, presentata dalla società YJ SRL, relativa all’applicazione del credito d’imposta per l’assunzione di lavoratori detenuti ai sensi della legge 22 giugno 2000, n. 193 e relativi regolamenti attuativi.
Esposizione del quesito
La società ha assunto dei dipendenti, dei quali uno è sottoposto al regime di detenzione domiciliare con concessione di attività lavorativa da parte del magistrato di sorveglianza ed altri sono vincolati da un regime di sorveglianza speciale. Tale regime consiste nell’obbligo quotidiano per i suddetti lavoratori di presentarsi presso l’Autorità di Pubblica Sicurezza, per apporre la firma sull’apposito registro.
Pertanto, chiede se è possibile beneficiare dei crediti d’imposta previsti dalla legge 22 giugno 2000, n. 193 e dal regolamento attuativo, emanato con DM 25 febbraio 2002, n. 87, dal momento che le norme non chiariscono se le persone “detenute o internate” debbano necessariamente dimorare nella struttura carceraria.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Alla luce dell’incertezza sull’interpretazione dello status di “detenzione”, l’Azienda ritiene di poter considerare il regime della detenzione domiciliare e quello della sorveglianza speciale come forme analoghe all’internamento in istituto carcerario. Pertanto, ritiene di poter beneficiare dei crediti fiscali in questione, con la possibilità di recuperare il beneficio arretrato fino alla data di emanazione del DM n. 87 del 25 febbraio 2002.
Tenuto conto anche dell’ulteriore documentazione, pervenuta in data 11 giugno u.s., si esprime il seguente
Parere dell’Agenzia
La legge 22 giugno 2000, n. 193 (cd. legge Smuraglia), recante “Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti”, ha previsto, all’art. 3, sgravi fiscali per le imprese che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei confronti degli stessi e ha demandato ad un decreto interministeriale le modalità e la determinazione della misura delle agevolazioni fiscali da applicarsi ai datori di lavoro che impiegano manodopera detenuta.
Con il decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 25 febbraio 2002, n. 87, è stato adottato il regolamento con cui viene fissato, nella misura di Euro 516,46, un credito mensile di imposta per ogni lavoratore assunto, a favore delle imprese che assumono detenuti, internati e ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’art. 21 della legge n. 354 del 1975, per un periodo superiore a 30 giorni ed in misura proporzionale alle effettive giornate lavorative da questi prestate. Il credito d’imposta spetta anche per quei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, in misura proporzionale alle ore prestate.
In particolare, l’art. 3 del regolamento indica le modalità per la fruizione del beneficio in questione e stabilisce che le agevolazioni spettano a condizione che le imprese “…assumano i detenuti o gli internati presso gli istituti penitenziari o i detenuti ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 …”.
Tale indicazione è da ritenersi tassativa, come confermato dal parere del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – richiesto dalla scrivente e pervenuto il 21 marzo u.s. – nel senso che la norma intende favorire le imprese che assumono coloro che stabilmente dimorano all’interno degli istituti penitenziari.
Pertanto, ai fini della concessione del credito d’imposta in questione, il regime di detenzione domiciliare, il cui luogo di detenzione non è l’istituto penitenziario, o quello di sorveglianza speciale, che non è un regime di detenzione, non possono essere considerate come forme analoghe alla reclusione all’interno di un istituto penitenziario.
Ne consegue, con riferimento al caso in esame, che l’assunzione di soggetti sottoposti a tali regimi non permette all’azienda di beneficiare del credito d’imposta ai sensi della cd. legge Smuraglia.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo del DM 26 aprile 2001, n. 209.