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Tuesday 13 January 2004

Crack Parmalat. Il testo della querela della Sec

Crack Parmalat. Il testo della querela della Sec

UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK. 03 CV 10266 (PKC) COMPLAINT

CORTE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI PER IL DISTRETTO MERIDIONALE DI NEW YORK [1]

Securities and Exchange Commission [2],

Querelante,

contro

PARMALAT FINANZIARIA S.p.A.,

Querelato.

QUERELA 03 CV 10266 (PKC)

La Commissione per la sicurezza ed il cambio (“la Commissione”) dichiara:

SOMMARIO

1. Da agosto a novembre 2003, la querelata Parmalat Finanziaria S.p.A. e le sue consociate (“Parmalat” o la “Società”), agendo attraverso alcuni suoi dirigenti e dirigenti di grado più elevato, inclusi l’ex-presidente e amministratore delegato Calisto Tanzi e suo figlio Stefano Tanzi, offrirono titoli di debito negli stati Uniti mentre stavano erano impegnati in una delle più vaste e più sfacciate truffe finanziarie della storia. Come la Parmalat ha riconosciuto in un comunicato stampa datato 19 dicembre 2003, la situazione dell’assetto finanziario nella sua dichiarazione della revisione dei conti era sovrastimata per almeno 3.95 miliardi di euro (circa 4.9 miliardi di dollari al tasso attuale di cambio). Inoltre, nel corso del 2003 la Parmalat ha falsamente dichiarato nelle previsioni sulle obbligazioni e azioni di investimento statunitensi che avrebbe utilizzato le sue “eccedenze di bilancio di cassa” – che in realtà non esistevano – per rifinanziare i titoli di debito societari per 2.9 milioni di euro (circa 3,6 miliardi di dollari), quando in realtà non rifinanziò quei titoli di debito e questi rimasero non pagati.

2. Nei cinque anni precedenti, la Parmalat aveva indotto gli investitori statunitensi ad acquistare obbligazioni e azioni per un controvalore complessivo di circa 1.5 miliardi di dollari. Inoltre, nel mese di agosto 1996 la Parmalat sponsorizzò una offerta di American Depositary Receipts (“ADRs”)[3] negli Stati Uniti, tramite la Citybank, N.A., con sede nella città di New York, come fiduciaria dei depositi. La Parmalat ha partecipato attivamente alla definizione del programma ADR.

3. Agendo in tal modo, la Parmalat, direttamente o indirettamente attraverso i suoi funzionari, ha violato le norme anti-frode del Securities Act del 1933. La Commissione fa richiesta, tra le altre cose, che questa Corte ingiunga alla Parmalat di astenersi dal commettere ulteriori violazioni delle leggi federali sulla sicurezza e che obblighi la Parmalat a pagare una adeguata penale monetaria.

GIURISDIZIONE

4. La Commissione rivolge questa azione ai sensi della sezione 20(b) del Securities Act del 1933 (“Securities Act”) [15 U.S.C. §§ 77t(b)].

5. Questa Corte ha giurisdizione per questa azione ai sensi della sezione 20(a) del Securities Act [15 U.S.C. § 77v].

6. Il querelato ha, direttamente o indirettamente, svolto e – a meno che non venga limitato e ingiunto da questa Corte – continuerà a svolgere transazioni, atti, pratiche e affari che violano la sezione 17(a) del Securities Act [15 U.S.C. § 77q(a)].

LO SCHEMA FRAUDOLENTO

A. Il querelato

7. La Parmalat Finanziaria S.p.A. è una società italiana di Parma, la cui maggiore controllata, la Parmalat S.p.A. vende prodotti lattiero-caseari nel mondo, ha 36.000 dipendenti ed svolge attività in trenta Paesi, inclusi gli Stati Uniti. A dicembre 2003 è stata iscritta al registro fallimentare del tribunale italiano di Parma, e il 27 dicembre 2003, la Corte ha dichiarato la Parmalat S.p.A. insolvente. Dal 1990, la Parmalat è quotata preso la Borsa di Milano. Le ADR sponsorizzate dalla Parmalat furono offerte e vendute negli Stati Uniti nel mercato non quotato.

B. Ammissioni dell’ex dirigenza Parmalat

8. Il 9 dicembre 2003, Calisto Tanzi, allora presidente e amministratore delegato, insieme a suo figlio Stefano Tanzi, dirigente di grado elevato della Parmalat, si incontrarono con i rappresentanti di una società di New York di investimento privato e di consulenza finanziaria su una possibile vendita di una parte della Parmalat. Nel corso della riunione, in risposta a un commento di uno dei Tanzi sui problemi di liquidità della Parmalat, uno dei rappresentanti della socità di New York notò che le dichiarazioni finanziarie della Parmalat mostravano che la compagnia aveva un larga disponibilità di liquidi. In risposta, Stefano Tanzi affermò che non vi era liquidità e che in realtà la Parmalat disponeva soltanto di 500 milioni di euro liquidi.

9. In seguito, Luciano del Soldato, allora direttore finanziario della Parmalat, si presentò alla riunione. Durante una discussione sul notevole debito della Parmalat il Sig. Del Soldato affermò che il debito della Parmalat ammontava allora a 10 miliardi di euro, molto più alto di quello risultante dal foglio di bilancio presentato. Il Sig. Del Soldato indicò che il foglio di bilancio non era corretto perchè la società non aveva rifinanziato i 2.9 miliardi di euro delle obbligazioni Parmalat. Il foglio di bilancio riportava falsamente che le obbligazioni erano state rifinanziate.

10. Basandosi su queste rivelazioni, i rappresentanti della società di New York si offrirono di inviare membri del gruppo di ristrutturazione della loro società per incontrare i Tanzi, e li informarono che la Parmalat doveva rendere pubblici i fatti disvelati alla società di New York, pena la cessazione di ogni rapporto. Quando fu chiaro che i Tanzi non volevano adoperarsi in questo senso, i rappresentanti della società di New York cessarono i rapporti con la Parmalat.

C. L’offerta azionaria del 2003 e le offerte azionarie precedenti negli Stati Uniti

11. Dal 1998 al 2002, la Parmalat e acuni suoi alti dirigenti e direttori, inclusi Calisto Tanzi e il suo tesoriere Fausto Tonna, hanno attivamente pubblicizzato e venduto circa 1.5 miliardi in azioni e obbligazioni Parmalat agli investitori statunitensi. La Parmalat, per offrire e vendere loro questi titoli di debito ha partecipato a numerosi eventi pubblici negli Stati Uniti, e in numerose occasioni ha indetto, presso la sede centrale italiana vicino Parma, i dovuti incontri di rito per gli acquirenti statunitensi delle obbligazioni.

12. Ad agosto 2003 e continuativamente fino a novembre 2003, la Parmalat ha offerto in maniera fraudolenta agli investitori statunitensi il controvalore di 100 milioni di dollari in azioni privilegiate prive di alcuna garanzia specifica, tramite la sovrastima materiale degli assetti societari e tramite la sottostima materiale del suo passivo. In realtà la Parmalat riconosceva in un comunicato stampa datato 19 dicembre 2003, che gli assetti finanziari emergenti dalla revisione della sua dichiarazione del 2002 erano sovrastimati di almeno 3.95 miliardi di euro (circa 4.9 miliardi di dollari al tasso corrente di cambio). Inoltre, alla fine del 2003 la Parmalat affermava falsamente nelle previsioni sulle le azioni e sulle obbligazioni che avrebbe utilizzato le proprie “eccedenze di cassa” – di cui in realtà non disponeva – per rifinanziare quei titoli di debito per 2.9 miliardi di euro (circa 3.6 miliardi di dollari), quando in realtà non rifinanziò quei titoli di debito ed essi rimasero non pagati. La tentata offerta di 100 milioni di dollari di azioni fallì dopo che i revisori dei conti della Parmalat sollevarono dubbi su certi conti della Parmalat.

D. Titoli finanziari venduti negli Stati Uniti

13. L’ ADR è una ricevuta emessa da una banca di deposito e rappresenta un determinato valore in titoli stranieri che sono stati depositati tramite una filiale o un agente straniero del depositario, riconosciuto come il custode. Il detentore di un ADR non è il possessore del titolo delle quote di riferimento; il possessore delle quote di riferimento è tanto il depositante quanto il custode o il loro agente. Il depositario fornisce servizi di trasferimento come l’emissione e l’estinzione degli ADR, mantiene un registro dedetentori, e distribuisce i dividenti in dollari americani. Ad essere commercializzate nei mercati americani, sono le ricevute di deposito, non i titoli effettivi di chi li emette. Gli ADR sono commercializzabili con le stesse modalità di ogni altro titolo americano, possono comparire nel listino di ognuna delle principali piazze finanziarie degli Stati Uniti, o essere scambiate da banco, e sono soggette alle leggi federali statunitensi sui titoli di borsa.

14. La Parmalat sponsorizza il suo programma di ADR, il che significa che la Parmalat ha partecipato attivamente alla costituzione del programma ADR ed aveva convenuto su varie questioni concernenti gli ADR, e sui diritti e gli obblighi delle parti in oggetto (Parmalat, Citibank, e i possessori degli ADR). La Citibank, N.A., la depositaria degli ADR Parmalat, fornisce i servizi di trasferimento.

15. Il 9 agosto 1996 gli ADR della Parmalat furono inizialmente piazzati negli Stati Uniti in forma privata. Gli ADR sono scambiati nel mercato da banco al rapporto di 20:1 (20 quote Parmalat per ciascun ADR) e quotati nei “Pink Sheets”[4] . Il 19 dicembre 2003 il valore in chiusura delle contrattazioni degli ADR della Parmalat veniva fissato a 40 centesimi, sotto di 85 centesimi – ovvero del 68 per cento – rispetto alla chiusura precedente, su un volume complessivo di 16.070 ADR scambiati. Nell’anno precedente il loro prezzo aveva fluttuato tra i valori di 3.4 e 1.10 dollari. Prima del 19 dicembre 2003 il valore degli ADR della Parmalat erano stati artificialmente gonfiati dalle affermazioni materialmente false e fuorvianti su descritte. 16. Quanto alla chiusa del 2002, la Parmalat deteneva fittiziamente 3.95 miliardi di euro (circa 4.9 miliardi di dollari) di liquidità e di titoli da immettere sul mercato in un conto presso la Bank of America di New York, aperto dalla controllata della Parmalat ‘Bonlat Financing Corporation’ (“Bonlat”). La Bonlat è interamente posseduta dalla Parmalat e costituita presso le Isole Cayman [5]. I rendiconti finanziari del 2002 della Bonlat furono certificati dai revisori dei conti della Bonlat e basati sulla falsa conferma che la Bonlat detenesse questo assetto finanziario presso la Bank of America. I rendiconti finanziari e gli assetti finanziari non esistevano e la dichiarazione fittizia di conferma era stata falsificata. Questi assetti finanziari inesistenti sono riportati nei libri contabili e nei documenti della Parmalat del 2002 e, a loro volta, nei rendiconti finanziari del bilancio consolidato 2002 della Parmalat e, ancora, nei rendiconti finanziari del bilancio consolidato del 30 giugno 2003, che furono dati agli innvestitori statunitensi ai quali la Parmalat aveva offerto l’acquisto di azioni da agosto a novembre 2003.

17. Inoltre, la Parmalat – allo scopo di sovrastimare compiutamente l’ammontare degli assetti monetari nei suoi rendiconti finanziari del 2002 e del 30 giugno 2003 forniti agli investitori statunitensi – fornì loro nell’agosto 2003 un memorandum sull’investimento privato che conteneva numerose disinformazioni materiali sulla situazione finanziaria della società. Per esempio, il memorandum afferma falsamente che: “La liquidità è elevata, con un notevole bilanciamento di valuta e di titoli commercializzabili…”

RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Violazione della sezione 17(a) del Securities Act

18. I paragrafi da 1 a 17 sono qui incorporati da questo riferimento.

19. Il querelato Parmalat, nell’offerta o vendita dei su citati titoli di debito, tra le altre cose, per mezzo di strumenti di trasporto o di comunicazione nel commercio interstatale, o per mezzo delle poste, direttamente o indirettamente: (a) faceva uso di strumenti, schemi o artifici per defraudare; (b) otteneva denaro o altri beni per mezzo di false dichiarazioni di fatti materiali o omissioni per dichiarare fatti materiali necessari a supportare le affermazioni fatte, alla luce delle circostanze in cui furono fatte, non ingannatorie o (c) si impegnava in transazioni, pratiche e affari che operavano o avrebbero potuto operare come frode o inganno nei confronti degli acquirenti dei titoli di debito.

20. Riguardo agli atti e alle omissioni sopra descritti, il querelato Parmalat, attraverso i suoi funzionari o il suoi dirigenziale di alto grado, agiva scientemente o temerariamente. Sapevano o era temerari a non voler sapere che il bilancio consolidato della Parmalat per l’anno fiscale chiuso il 31 dicembre 2002, e per i periodi a partire dal primo trimestre del 2003 fino al terzo trimestre del 2003 incluso, contenevano disinformazioni materiali e omissioni.

21. A ragione di quanto esposto, la Parmalat ha violato la sezione 17(a) del Securities Act.

RACCOMANDAZIONE PER IL RISARCIMENTO

Pertanto, la Commissione chiede rispettosamente che questa Corte esprima un giudizio:

A. Interdicendo permanentemente la Parmalat e contestandole la violazione della sezione 17(a) del Securities Act;

B. Imponendo alla Parmalat una penale civile monetaria ai sensi della sezione 20(d) del Securities Act;

C. Concedendo che questa Corte possa ritenere altre eventuali forme di compensazione giuste e appropriate.

Rispettosamente sottopone,

Robert B. Blackburn (RB 1545)

Local Counsel for Plaintiff

Securities and Exchange Commission

Woolworth Building, 13th Floor

233 Broadway

New York, New York 10279

(646) 428-1610

(646) 428-1980 (fax)

Joaquin M. Sena

Lawrence A. West

Charles J. Clark (CC 4720)

Douglas B. Paul

Allison C. Rosenstock

Counsel for the Plaintiff

Securities and Exchange Commission

450 Fifth Street, NW

Washington, D.C. 20549-0911

(202) 942-4786 (Sena)

(202) 942-9569 (Fax)

Datato: 29 Dicembre 2003