Banca Dati

Friday 08 May 2020

Covid-19: non solo protocolli

L’emergenza Covid -19 pone agli operatori economici, ed in particolar modo agli imprenditori una serie di problematiche, riferibili ai rischi connessi alla salute, che possiamo riassumere e ricomprendere in due differenti macro categorie:
rapporti interni all’organizzazione aziendale
rapporti con i terzi (dove per terzi dobbiamo considerare i fornitori, i clienti e tutti i soggetti che entrano in contatto per le più svariate ragioni con la struttura aziendale)
i rapporti che, del tutto ovviamente, risultano destinatari di maggiore attenzione e di immediata disciplina, sono quelli che abbiamo definito quali interni, ovvero quelli inerenti l’organizzazione del lavoro all’interno dell’azienda.
Fondamentale è ricordare come l’affezione da virus Covid -19 sia considerata alla stregua di infortunio sul lavoro.
Ciò significa che la responsabilità, sia in ambito civile che penale della contrazione del virus da parte di un dipendente, è posta in capo al datore di lavoro o, in caso di esistenza di valida delega di funzioni, al delegato.
Vale la pena di ricordare come il criterio di attribuzione della responsabilità, sia in ambito civile che penale sia costituto dalla colpa (che la giurisprudenza identifica anche quale lieve) sia in eligendo che in vigilando.
La normativa cui far riferimento ai fini di orientarsi nella disciplina emergenziale è costituita dal D.lgs. 81/2008 che rimane e permane norma cardine in tema di sicurezza sul e del lavoro.
Occorre segnalare che in tema di responsabilità amministrativa degli enti il d.lgs. 231/2001 ha indicato il reato di lesioni colpose, ovviamente occorso per violazione di norme poste a tutela della sicurezza del lavoro, fra i cosiddetti “reato presupposto” capaci di far scattare le sanzioni di carattere amministrativo a carico dell’ente nel cui interesse o vantaggio il fatto reato sia stato commesso.
Ai fini di evitare le suddette sanzioni gli enti, rectius le imprese, debbono adottare un Modello Organizzativo e Gestionale conforme alle indicazione di legge, con espressa indicazione delle aree di rischio di commissione di reato (cosiddetta mappatura del rischio), individuazione di protocolli e linee guida atte ad eliminare detto rischio e sanzioni disciplinari connesse alle violazioni di line e guida e protocolli da parte dei dipendenti e degli apicali, nonché istituzione di organo autonomo, organismo di vigilanza, dotato di poteri e riscorse finanziarie, dedicato proprio ed esclusivamente all’attività di costante verifica dell’agire dell’impresa rispetto alle norme di legge ed alle guide line ed ai protocolli auto imposti.
Dato atto, seppur in modo sommario dello stato dell’arte in relazione alle responsabilità imputabili al datore di lavoro appare necessario, con riferimento al rischio alla salute generato dalla presenza del virus COVID-19, richiamare la necessità per le imprese che siano provviste di MOG di far cenno nei protocolli di mappatura del rischio connesso alla possibilità di contrarre detto virus in ambiente lavorativo.
La mappatura andrà fatta a cura dell’OdV che all’uopo si interfaccerà con le figure istituzionalmente deputate a farlo (medico competente, responsabile sicurezza etc.)
Per le imprese non dotate di M.O.G. è comunque necessario dar luogo alla mappatura del rischio, utilizzando le figure professionali e gli strumenti, ben noti, coinvolti in ogni e qualsiasi valutazione del rischio inerente l’attività svolta.
Dette figure sono individuabili nel medico competente, nel responsabile della sicurezza, datore di lavoro o suo delegato.
Considerando che queste due ultime figure, ovviamente fra loro in alternativa qualora la delega conferita dal datore di lavoro al delegato sia effettuata e resa con i crismi di legge, sono sempre considerate quali responsabili della salute del lavoratore.

Scarica il documento