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Coronavirus e responsabilità medica. Cosa succederà al termine dell’emergenza nazionale nell’ambito dell’ordinamento della responsabilità civile sanitaria?
È di pochi giorni fa la delibera del CNF che ha condannato duramente l’atteggiamento di alcuni iscritti che hanno tentato il “business della pandemia”, pubblicizzando su Internet la possibilità di intentare cause miliarie contro i medici.
Occorrerà un intervento normativo ad hoc al fine di tutelare gli operatori e le strutture sanitarie da richieste risarcitorie che potrebbero esplodere in maniera incontrollata.
Si pensi, ad esempio, a richieste risarcitorie per casi di contagio non accertati tempestivamente dal personale sanitario oppure per casi di contagi (asseritamente) contratti all’interno dell’ospedale oppure per casi di decessi di pazienti, ricoverati per altra patologia, ma deceduti a causa del virus.
L’11 marzo 2020 il direttore generale dell’OMS ha definito la diffusione del Covid-19 non più una epidemia confinata ad alcune zone geografiche, ma una pandemia diffusa in tutto il pianeta.
In questo particolare momento storico, l’attività svolta dal SSN (medici, infermieri, operatori socio sanitari, volontari) è eccezionale e straordinaria, volta alla tutela della salute pubblica, alla cura dei pazienti e al tentativo di bloccare o quantomeno contenere il più possibile la diffusione del virus.
Si è dunque resa necessaria l’adozione di provvedimenti di organizzazione sanitaria da parte del Governo, della Protezione Civile e delle Regioni.
Si è trattato e si tratta della adozione di numerosissimi, talvolta convulsi, provvedimenti d’urgenza per cercare di gestire l’emergenza.
Il Decreto Legge n. 14/2020 recante “disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, è intervenuto con disposizioni in deroga all’attuale normativa in vigore, con lo scopo di potenziare le risorse umane del SSN (arruolamento di medici e personale sanitario, assunzione di specializzandi, incarichi di lavoro autonomo, richiamo di medici e infermieri in pensione), potenziare le reti assistenziali, incentivare la produzione di dispositivi medici e misure di semplificazione per il loro acquisto.
L’obiettivo è stato quello di consentire alle strutture sanitarie di riorganizzare la propria attività, con tutte le criticità connesse, al fine di affrontare le diverse tipologie di problematiche che si sono presentate, certamente in maniera nuova, diversa e inaspettata.
Si pensi, ad esempio, alla creazione di nuovi posti letto rispetto a quelli già esistenti. Per fare ciò si è reso necessario derogare alle vigenti norme in materia di dotazioni organiche, acquisto di materiali e strumentazione e di organizzazione logistica (a Genova una Compagnia di navigazione ha messo a disposizione una nave per allestirvi posti letto);
si pensi, poi, alla protezione di tutto il personale impegnato a far fronte all’emergenza. L’utilizzo dei dispositivi medici di sicurezza si è andato via via intensificando (non più solo mascherine e guanti, ma anche visiere e camici con la necessità di cambi continui), ma la disponibilità del materiale per la fabbricazione dei medesimi è stato spesso di difficile approvvigionamento;
si pensi, infine, ai numerosi medici ed infermieri che si sono ammalati o comunque sono stati messi in quarantena con conseguenti gravi problematiche relative alla carenza di personale sanitario esperto.
Occorre considerare che gli operatori sanitari stanno provando ad arginare un fenomeno epocale, mai affrontato prima, lavorando in contesti di continua e pressante tensione ed emergenza.
Ed allora, è proprio il concetto di “emergenza” che dovrà governare il panorama di futuri e più che probabili conflitti.
A tale proposito, la Corte di Cassazione, sezione Penale, con sentenza n. 24528/2014 (così come Cass. Pen., sez. IV, 29.01.2013) ha trattato il tema dell’ “emergenza” in ambito sanitario ed ha stabilito che “nella valutazione sul profilo soggettivo della colpa, vanno considerate le contingenze del caso concreto con conseguenze sulla concreta esigibilità della condotta astrattamente doverosa”; ed ancora, sempre per ciò che rileva ai nostri fini “la colpa professionale del medico deve valutarsi tenendo conto della qualifica ricoperta dal professionista, delle specializzazioni ricoperte dallo stesso e del grado di difficoltà e urgenza di cui debba occuparsi”.
Conclude la S.C. affermando che la disciplina dell’art. 2236 c.c. rappresenta una regola di esperienza cui il giudice può attenersi nel valutare “l’addebito di imperizia a carico del sanitario sia quando si versa in una situazione emergenziale, sia quando il caso implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”.
La colpa dell’esercente una professione sanitaria di elevata qualificazione dovrà essere valutata a seguito di una attenta e prudente analisi della realtà di ciascun caso concreto per consentire di cogliere le contingenze nelle quali l’operatore si è trovato ad operare, i problemi tecnici di speciale difficoltà che ha dovuto affrontare, il contesto in cui si è trovato ad operare.
Difficoltà tutte che si amplificano proprio in situazioni di emergenza.
E dunque cosa fare?
L’obiettivo non vuole, non deve e non può certamente essere quello di una deresponsabilizzazione degli operatori sanitari.
Non si può neppure pensare ad una continua messa in stato d’accusa degli operatori medesimi.
Più che mai in questo particolare momento storico di difficoltà e crisi.
Occorre invece consentire agli operatori sanitari di lavorare con serenità per far fronte anche agli incarichi più difficili da gestire e perciò talvolta forieri di rischi di insuccesso.
A loro volta, gli operatori sanitari devono fare riferimento alle Linee Guida per il contrasto del COVID-19 approntate dall’Istituto Superiore della Sanità.
Avv. Alessandra Castorio