Civile

Wednesday 23 July 2008

Convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, sull’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale.

Ddl Senato 866 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie

Articolo 1.

(Esenzione ICI prima casa)

1. A decorrere dallanno 2008 è esclusa dallimposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, lunità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dallarticolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. Lesenzione si applica altresì nei casi previsti dallarticolo 6, comma 3-bis, e dallarticolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dellarticolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dellarticolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

4. La minore imposta che deriva dallapplicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dallanno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dellarticolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dallarticolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dellinterno lapposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dallanno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dellinterno provvede ad attuare con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo princìpi che tengano conto dellefficienza nella riscossione dellimposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per lesercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono allattribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

4-bis. Per lanno 2008, il Ministero dellinterno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce e accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4.

4-ter. In sede di prima applicazione, fino allerogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui allarticolo 222 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è maggiorato dellimporto equivalente al credito dellimposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.

5. Soppresso

6. I commi 7, 8 e 287 dellarticolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.

6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo allapplicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dellimposta comunale sugli immobili, relativa allanno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui allarticolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e allarticolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dallorgano esecutivo allorgano consiliare per lapprovazione nei termini fissati ai sensi dellarticolo 174 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dellarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo lesito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dellarticolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dallarticolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.

7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dellimposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dellaccertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi.

Articolo 2.

(Misure sperimentali per lincremento della produttività del lavoro)

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1º luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dellimposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati allandamento economico dellimpresa.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dellaccesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

3. Limposta sostitutiva è applicata dal sostituto dimposta. Se questultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto limporto del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.

4. Per laccertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nellanno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, al fine di valutare leventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Nellarticolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è soppressa.

Articolo 3.

(Rinegoziazione mutui per la prima casa)

1. Il Ministero delleconomia e delle finanze e lAssociazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta alladesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dellarticolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dellarticolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per lacquisto, la costruzione e la ristrutturazione dellabitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti del presente articolo, ferma restando lopzione di portabilità del mutuo, ai sensi dellarticolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni.

2. La rinegoziazione assicura la riduzione dellimporto delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando allimporto originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nellanno 2006. Limporto della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.

3. La differenza tra limporto della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dallatto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base allIRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorabile fino ad un massimo di uno spread dello 0,50 annuo.

4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra limporto della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dallatto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato lammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.

5. Leventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo è uguale allammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e lammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio purché più favorevole al cliente.

6. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere, secondo le modalità convenute, il rimborso del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, fermo restando quanto previsto allarticolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. La presente disposizione si applica altresì nel caso in cui, per effetto della rinegoziazione, il titolare del conto di finanziamento accessorio sia soggetto diverso dal cessionario del mutuo nellambito di unoperazione di cartolarizzazione con cessione di crediti. In tal caso la surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, ma ha effetto solo a seguito dellintegrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto delloperazione di cartolarizzazione.

7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui allarticolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti interessati, secondo le modalità definite nella stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Laccettazione della proposta è comunicata dal mutuatario alla banca o allintermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1º gennaio 2009.

8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.

8-bis. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.

Articolo 4.

Soppresso

Articolo 5.

(Copertura finanziaria)

1. Le autorizzazioni di spesa di cui allelenco n. 1, allegato al presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.

2. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1, pari a 869 milioni di euro per lanno 2008, 725,8 milioni di euro per lanno 2009, 567 milioni di euro per lanno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dallanno 2011, nonché quelle derivanti dalle modifiche normative previste dai commi 9, 10 e 11, pari a 746,1 milioni di euro per lanno 2008, 819,1 milioni di euro per lanno 2009, 260,1 milioni di euro per lanno 2010, 109,5 milioni di euro per lanno 2011, 116,5 milioni di euro per lanno 2012, 64,5 milioni di euro per lanno 2013 e 60,5 milioni di euro a decorrere dallanno 2014, sono iscritte nel «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-bis. Nel fondo di cui al comma 2 confluiscono, altresì, le risorse di cui al comma 11-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 12 milioni di euro per lanno 2010.

3. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel disegno di legge di bilancio o nei provvedimenti di cui allarticolo 17 della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, ovvero, quando si evidenzi lesigenza di interventi più tempestivi, con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dellinvarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e nel rispetto dellobiettivo di pervenire al consolidamento dellarticolazione di ciascuno stato di previsione per missioni e per programmi, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nellambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso lutilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento per lespressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente tale termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per il miglioramento delleconomicità ed efficienza e per lindividuazione di indicatori di risultato, relativamente alla gestione di ciascun programma, nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dellarticolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine previsto dal citato comma 68 dellarticolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per lanno 2008, al 30 settembre 2008.

4. Nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 115 milioni di euro per lanno 2008, 120 milioni di euro per lanno 2009 e 55,5 milioni di euro per lanno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. Lutilizzo del fondo è disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze.

5. Gli articoli 22-quater e 47-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono abrogati e sono revocati gli eventuali provvedimenti attuativi.

6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per lanno 2008, nellambito della missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Sistemi stradali e autostradali», in attuazione dellarticolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui al comma 2 per lintero importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nellanno 2008 su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento allentrata del bilancio dello Stato nellanno 2009 per 438 milioni di euro e nellanno 2010 per 173 milioni di euro.

7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo, pari a 2.464 milioni di euro, che aumentano a 2.679,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, per lanno 2008, pari a 2.221,5 milioni di euro per lanno 2009, pari a 1.755,5 milioni di euro per lanno 2010 e pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dallanno 2011, si provvede:

a) quanto a 2.482,6 milioni di euro per lanno 2008, a 1.757 milioni di euro per lanno 2009, a 1.079,1 milioni di euro per lanno 2010, a 296 milioni di euro per lanno 2011, a 303 milioni di euro per lanno 2012, a 251 milioni di euro per lanno 2013 e a 247 milioni di euro a decorrere dallanno 2014, mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 2-bis, 6 e 8;

b) quanto a 37 milioni di euro per lanno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dallarticolo 2, comma 6;

c) quanto a 438 milioni di euro per lanno 2009 e 173 milioni di euro per lanno 2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dal comma 6;

d) quanto a 995,8 milioni di euro a decorrere dallanno 2010, mediante riduzione lineare del 6,85 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

d-bis) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dallanno 2009, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) quanto a 234,5 milioni di euro per lanno 2008, a 44,5 milioni di euro per lanno 2009 e a 452,4 milioni di euro a decorrere dallanno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

2008

2009

2010

Ministero delleconomia e delle finanze

5.658.000

17.418.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

29.000

Ministero della giustizia

20.490.000

5.500.000

36.146.000

Ministero della pubblica istruzione

34.750.000

Ministero dellinterno

43.000.000

10.000.000

64.093.000

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

171.000

Ministero per i beni e le attività culturali

4.989.000

11.809.000

Ministero della salute

30.670.000

10.000.000

151.682.000

Ministero dei trasporti

800.000

3.120.000

Ministero delluniversità e della ricerca

4.372.000

2.958.000

Ministero della solidarietà sociale

89.600.000

19.000.000

165.145.000

Totale…

234.500.000

44.500.000

452.400.000

8. Affluiscono, altresì, al fondo di cui al comma 2 le risorse finanziarie iscritte nel fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008, relative ai seguenti accantonamenti:

2008

2009

2010

Ministero delleconomia e delle finanze

65.000.000

128.100.000

198.000.000

Ministero affari esteri

2.300.000

3.000.000

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

200.000

Ministero per i beni e le attività culturali

7.700.000

41.000.000

41.800.000

Totale . . .

75.000.000

172.100.000

240.000.000

9. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) allarticolo 1, i commi da 325 a 334, sono abrogati;

b) allarticolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 57, le parole da: «che per lanno 2008» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «che per lanno 2008 è integrato di 35 milioni di euro, e a decorrere dallanno 2009 è integrato di 15 milioni di euro»;

2) al comma 60, lettera a), le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9 milioni»; e alla lettera b), le parole: «5,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni»;

3) al comma 61, le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro per lanno 2008»;

4) al comma 205, le parole da: «14 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «8,8 milioni di euro per lanno 2008.»;

5) al comma 247, le parole da: «35 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «17,5 milioni di euro per lanno 2008.»;

5-bis) il comma 255 è sostituito dal seguente:

«255. Per la progettazione e lavvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna e di Torino, è autorizzato per ciascuna delle predette tratte un contributo di 5 milioni di euro per lanno 2010»;

5-ter) al comma 278, le parole: «la spesa di 20 milioni di euro per lanno 2008, di 20 milioni di euro per lanno 2009 e di 30 milioni di euro per lanno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010»;

6) al comma 309, le parole da: «2 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «1,9 milioni di euro per lanno 2008.»;

7) al comma 310, le parole da: «2 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «100 mila euro per lanno 2008.»;

8) al comma 401, le parole: «Allonere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per lanno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «Allonere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008,»;

9) al comma 409, le parole: «A decorrere dallesercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per lesercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro»;

10) al comma 410, le parole: «3 milioni di euro a decorrere dallanno» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro per lanno»;

11) il comma 437 è sostituito dal seguente: «437. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali è ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;

12) il comma 519 è sostituito dal seguente:

«519. Per consentire allIstituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di completare, in via graduale e in coerenza con le esigenze dellente, il processo di stabilizzazione previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dellIstituto medesimo è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per lanno 2008, di 20 milioni di euro per lanno 2009 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2010. Fino allinserimento nei ruoli organici del predetto ente è in ogni caso garantita la continuità del servizio del personale interessato dal processo di stabilizzazione. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 35 milioni di euro per lanno 2008 e di 50 milioni di euro per lanno 2009. Le risorse del Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 35 milioni di euro per lanno 2008, di 20 milioni di euro per lanno 2009 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2010;

13) il comma 535 è sostituito dal seguente: «535. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;

14) al comma 538, il capoverso 1152-bis è sostituito dal seguente:

«1152-bis. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009»;

15) il secondo periodo del comma 584 è soppresso.

10. Al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) allarticolo 6-ter, comma 1, le parole: «20 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008» e al comma 2 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Lonere derivante dal comma 1 è valutato in 24,8 milioni di euro per lanno 2008. Lautorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 48,8 milioni di euro per lanno 2008.»;

b) allarticolo 40, comma 3-bis, la lettera b) è soppressa;

c) allarticolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».

11. Allarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 983, le parole: «A decorrere dallanno 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dellammontare di 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dellammontare di 50 milioni di euro per lanno 2007, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 23 milioni di euro per lanno 2010 e di 50 milioni di euro a decorrere dallanno 2011»;

b) al comma 1267, le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro per lanno 2007 e 5,1 milioni di euro per lanno 2008».

11-bis. Gli importi riferiti allautorizzazione di spesa di cui al comma 361 dellarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono ridotti, anche ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 12 milioni di euro per lanno 2010, in relazione allo stato di attuazione degli interventi previsti a carico del Fondo di cui al comma 354 dellarticolo 1 della medesima legge. La Cassa depositi e prestiti Spa procede ad una ricognizione degli interventi che possono essere finanziati a carico dello stesso Fondo compatibilmente con le risorse di cui al citato comma 361, come rideterminate in attuazione del presente comma.

12. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui allelenco 1 allegato al presente decreto. Fermo quanto previsto dai commi 9, 10 e 11, restano comunque ridotte tutte le autorizzazioni di spesa utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni legislative rideterminate ai sensi del presente articolo. Gli eventuali provvedimenti attuativi adottati, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti.

13. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio