Penale

Monday 01 August 2005

Convertito in legge a tempo di record il decreto antiterrorismo n. 144 del 27.07.2005.

DECRETO-LEGGE 27
luglio 2005, n.144 Misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale
. (GU n. 173 del 27-7-2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza
di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del
terrorismo internazionale, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi con
l’introduzione di ulteriori misure preventive e
sanzionatorie, nonchè di idonei dispositivi operativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle comunicazioni,
per l’innovazione e le tecnologie, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’economia e delle finanze;

E m a n a il seguente
decreto-legge:

Articolo
1.

Colloqui
a fini investigativi per il contrasto del terrorismo

1. All’articolo 18-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo
il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui
al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale
degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri
competenti per lo svolgimento di indagini in materia
di terrorismo, nonchè agli ufficiali di polizia giudiziaria dagli stessi
designati ed a quelli del Corpo della guardia di finanza, limitatamente agli
aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, al fine di acquisire dai
detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione
dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell’ordine democratico."; b) al comma 2, le parole: "Al
personale di polizia indicato nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis".

Articolo
2.

Permessi
di soggiorno a fini investigativi

1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 18 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 286 del 1998", e in deroga a
quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998,
quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o
di eversione dell’ordine democratico, vi è l’esigenza di garantire la
permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto
all’autorità giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le
caratteristiche di cui al comma 3 dell’articolo 9 del citato decreto-legge n. 8
del 1991, il questore, anche su segnalazione del Procuratore della Repubblica, dei
responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia o dei Servizi
informativi e di sicurezza, rilascia allo straniero uno speciale permesso di
soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.

2. Con la segnalazione di cui al comma 1 sono
comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla
rilevanza del contributo offerto dallo straniero.

3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma
del presente articolo può essere rinnovato per motivi di giustizia o di
sicurezza pubblica. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le
finalità dello stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica, dagli altri
organi di cui al comma 1 o comunque accertate dal
questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio. 4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell’articolo 18 del decreto
legislativo n. 286 del 1998. 5. Quando la collaborazione offerta ha avuto
straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o all’incolumità delle
persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose
degli attentati stessi, allo straniero può essere concessa la carta di
soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 9 del decreto
legislativo n. 286 del 1998.

Articolo
3.

Nuove
norme in materia di espulsioni degli stranieri per
motivi di prevenzione del terrorismo

1. Oltre a quanto previsto
dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del
1998 il prefetto può disporre, informando preventivamente il Ministro
dell’interno, l’espulsione dello stranieroappartenente ad una delle categorie
di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti
vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello
Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività
terroristiche, anche internazionali.

2. Nei casi di cui al comma 1, l’espulsione è eseguita
immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle
disposizioni del comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del
1998, concernenti l’esecuzione dell’espulsione dello straniero sottoposto a
procedimento penale, e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13.
Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al
comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

3. Il prefetto può altresì omettere,
sospendere o revocare il provvedimento di espulsione
di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998,
informando preventivamente il Ministro dell’interno, quando sussistono le
condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all’articolo 2,
ovvero quando sia necessario per l’acquisizione di notizie concernenti la
prevenzione di attività terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle
indagini o delle attività informative dirette alla individuazione o alla
cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalità di terrorismo.

4. Contro i decreti di espulsione
di cui al comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per
territorio.

5. Quando nel corso dell’esame dei ricorsi di
cui al comma 4 e di quelli di cui all’articolo 13, comma 11, del decreto
legislativo n. 286 del 1998 la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d’indagine o il
segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l’atto o i contenuti
essenziali dello stesso non possono essere comunicati al tribunale
amministrativo. Qualora la sospensione si protragga
per un tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo può fissare un
termine entro il quale l’amministrazione è tenuta a produrre nuovi elementi per
la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto
termine, il tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.

6. Le disposizioni di cui ai
commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007. 7. All’articolo
13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 3-sexies è
soppresso.

Articolo
4.

Nuove
norme per il potenziamento dell’attività informativa

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
può delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli
articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere
l’autorizzazione per svolgere le attività di cui all’articolo 226 delle
disposizioni di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione
di attività terroristiche o di eversione dell’ordinamento costituzionale.

2. L’autorizzazione
di cui al comma 1 è richiesta al Procuratore generale della Corte di
cassazione, che provvede direttamente o attraverso un suo sostituto
appositamente designato.

Articolo
5.

Unità
antiterrorismo

1. Per le esigenze connesse alle indagini di
polizia giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravità,
il Ministro dell’interno costituisce apposite unità
investigative interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria delle Forze di polizia, individuati secondo criteri di specifica
competenza tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi e le altre
attrezzature occorrenti, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili.

2. Quando procede a
indagini per delitti di cui al comma 1, il pubblico ministero si avvale di
regola delle Unità investigative interforze di cui al medesimo comma.

Articolo
6.

Nuove
norme sui dati del traffico telefonico e telematico

1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, è sospesa
l’applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell’autorità
amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del
traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli
stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle
informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi e dei servizi,
debbono essere conservati fino al 31 dicembre 2007 dai fornitori di una rete
pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un
periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i
limiti previsti dall’articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente
decreto, salvo l’esercizio dell’azione penale per i reati comunque
perseguibili.

2. All’articolo 55, comma 7, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "dell’attivazione
del servizio" sono sostituite dalle seguenti: "prima dell’attivazione
del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente
scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie
misure affinchè venga garantita l’acquisizione dei dati anagrafici riportati su
un documento di identità, nonchè del tipo, del numero e della riproduzione del
documento presentato dall’acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei
dati acquisiti".

3. All’articolo 132 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1,
dopo le parole: "al traffico telefonico",
sono inserite le seguenti: ", inclusi quelli concernenti le chiamate senza
risposta,"; b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico
telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati
dal fornitore per sei mesi"; c) al comma 2, dopo le parole: "al
traffico telefonico", sono inserite le seguenti: ", inclusi quelli
concernenti le chiamate senza risposta,"; d) al comma 2, dopo le parole:
"per ulteriori ventiquattro mesi", sono inserite le seguenti: "e
quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle
comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi"; e) al comma 3, le
parole: "giudice su istanza del pubblico ministero o" sono sostituite
dalle seguenti: "pubblico ministero anche su istanza"; f) dopo il
comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Nell’ipotesi prevista al comma 4,
nel corso delle indagini preliminari, quando vi è fondato motivo di ritenere
che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico
ministero, anche su richiesta del difensore
dell’indagato e delle altre parti private, può disporre l’acquisizione dei dati
con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le
ventiquattro ore al giudice, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento,
decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico
ministero non viene convalidato nel termine stabilito,
i dati acquisiti non possono essere utilizzati.".

4. Con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri interessati, sono definiti le modalità ed i tempi di
attuazione della previsione di cui al comma 3, lettere a) e c), anche in
relazione alla determinazione e allocazione dei relativi costi, con esclusione,
comunque, di oneri per il bilancio dello Stato.



Articolo 7.

Integrazione
della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un
circolo privato di qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attività
consista nel mettere a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci
apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche,
oppure in cui siano installati più di tre apparecchi terminali, deve chiederne
la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola
installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla
telefonia vocale.

2. Per coloro che già esercitano le attività
di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La licenza si intende
rilasciata trascorsi sessanta giorni dall’inoltro della domanda. Si applicano
in quanto compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo
II del titolo III del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè le
disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a
pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259.

4. Con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le
attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle
operazioni dell’utente e per l’archiviazione dei relativi dati, anche in deroga
a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 122 e dal comma 3 dell’articolo 123
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonchè le misure di preventiva
acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei
soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche
ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.

5. Fatte salve le modalità di
accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull’osservanza del decreto di
cui al comma 3 e l’accesso ai relativi dati sono effettuati dall’organo del
Ministero dell’interno preposto ai servizi di polizia postale e delle
comunicazioni.

Articolo
8
.

Integrazione
della disciplina amministrativa e delle attività concernenti l’uso di esplosivi

1. Oltre a quanto previsto dal testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e dal relativo regolamento di esecuzione,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell’interno,
per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi
reati, può disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni
all’importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad
accensione elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di 2ª e
3ª categoria.

2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma
1 possono essere disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti
organi internazionali o di intese internazionali cui
l’Italia abbia aderito.

3. All’articolo 163, comma 2, lettera e), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e previo nulla osta del questore della
provincia in cui l’interessato risiede, che può essere negato o revocato quando
ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la
revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.".

4. La revoca del nulla osta è comunicata al
comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.

5. Dopo l’articolo 2 della legge 2 ottobre
1967, n. 895, è inserito il seguente: "Articolo 2-bis. 1. Chiunque fuori
dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o
fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze
batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei
anni.".



Articolo 9.

Integrazione
della disciplina amministrativa dell’attività di volo

1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 731 del codice della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n.
518, dalla legge 25 marzo 1985, n. 106, e dalle altre disposizioni di legge o
di regolamento concernenti le attività di volo, esclusi i voli commerciali, ed
il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti, attestati o altre forme di
certificazione, ovvero licenze o altre abilitazioni
aeronautiche, il Ministro dell’interno può disporre, con proprio decreto, che,
per ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli abilitativi civili comunque
denominati e l’ammissione alle attività di addestramento pratico siano
subordinati per un periodo determinato, non inferiore a sei mesi e non
superiore a due anni, al nulla osta preventivo del questore, volto a verificare
l’insussistenza, nei confronti degli interessati, di controindicazioni agli
effetti della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza
dello Stato.

2. Il nulla osta può essere altresì richiesto
per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica a
chiunque sia già in possesso di titoli abilitanti all’esercizio delle attività
di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali, riconosciuti
dall’ordinamento nazionale, che intendono svolgere attività di volo nel
territorio dello Stato. 3. Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il
mancato rinnovo dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno
consentito il rilascio, comporta il ritiro degli
attestati, delle licenze, delle abilitazioni, delle autorizzazioni e di ogni
altro titolo previsto dall’ordinamento per l’esercizio delle attività di volo,
nonchè l’inefficacia nel territorio dello Stato di analoghi titoli rilasciati
in altri Paesi.

Articolo
10.

Nuove
norme sull’identificazione personale

1. All’articolo 349
del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2
comportano il prelievo di materiale biologico dal cavo orale e manca il
consenso dell’interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo
nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione
scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.".

2. All’articolo 349, comma 4, del codice di
procedura penale, dopo le parole: "non oltre le
dodici ore", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previo avviso anche
orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che
l’identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l’assistenza
dell’autorità consolare o di un interprete".

3. All’articolo 495, quarto comma, n. 2, del
codice penale, dopo le parole: "da un imputato
all’autorità giudiziaria", sono inserite le seguenti: "o da una
persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria
delegata alle indagini".

4. Dopo l’articolo 497 del codice penale è
inserito il seguente: "Articolo 497-bis. Uso, detenzione e fabbricazione
di documenti di identificazione falsi Chiunque è
trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio è punito con la
reclusione da uno a quattro anni. La pena di cui al primo comma è aumentata da
un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma
il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.".

Articolo
11.

Permesso
di soggiorno elettronico

1. Il comma 8 dell’articolo
5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9
sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli
da approvare con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
per l’innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l’adozione di un
modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in
conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la
carta di identità e gli altri documenti elettronici,
dall’articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.".

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato.

Articolo
12.

Verifica
delle identità e dei precedenti giudiziari dell’imputato

1. Dopo l’articolo 66 del codice di procedura
penale è inserito il seguente: "Articolo 66-bis. Verifica
dei procedimenti a carico dell’imputato 1. In ogni stato e grado del procedimento,
quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l’imputato è
stato segnalato, anche sotto diverso nome, all’autorità giudiziaria quale
autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il
quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all’autorità giudiziaria
competente ai fini dell’applicazione della legge penale.".

Articolo
13.

Nuove
disposizioni in materia di arresto e di fermo

1. All’articolo 380, comma 2, lettera i), del
codice di procedura penale, le parole: "non
inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni" sono
sostituite dalle seguenti: "non inferiore nel minimo a quattro anni o nel
massimo a dieci anni". 2. All’articolo 381, comma 2, del codice di
procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di
identificazione falso previsti dall’articolo 497-bis del codice penale.".

2. All’articolo 384 del codice di procedura
penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "o di un delitto
commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell’ordine democratico"; b) al comma 3, le parole: "specifici
elementi che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla
fuga" sono sostituite dalle seguenti: "specifici elementi, quali il
possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato
sia per darsi alla fuga".

Articolo
14.

Nuove
norme in materia di misure di prevenzione

1. Il comma 2 dell’articolo
9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: "2. Se l’inosservanza riguarda
gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con
l’obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno
a cinque anni ed è consentito l’arresto anche fuori dei casi di
flagranza.". 2. Il primo comma dell’articolo 12
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, è abrogato.

3. All’articolo 2
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 1
è aggiunto il seguente: "1-bis. Quando non vi è stato il preventivo avviso
e la persona risulti definitivamente condannata per un
delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può
imporre all’interessato il divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto,
ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.".

4. L’articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Articolo 5.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l’inosservanza concerne
l’allontanamento abusivo dal luogo in cui è disposto l’obbligo del soggiorno,
la pena è della reclusione da due a cinque anni.".

5. All’articolo 7
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, il secondo
comma è sostituito dal seguente: "In ogni caso si procede d’ufficio e
quando i delitti di cui al primo comma, per i quali è consentito l’arresto in
flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la
polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei casi di
flagranza.".

6. Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e
successive modificazioni, dopo l’articolo 1 è inserito il seguente: "Articolo 1-bis. Congelamento dei beni 1.
Quando sulla base delle informazioni acquisite a norma dell’articolo 1
sussistono sufficienti elementi per formulare al Comitato per le sanzioni delle
Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente proposte per
disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quali definiti dal
regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive
modificazioni, e sussiste il rischio che i fondi o le risorse possano essere,
nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche, il presidente del Comitato di
sicurezza finanziaria ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica
competente ai sensi dell’articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575.".

7. All’articolo 18 della legge 22 maggio 1975,
n. 152, e successive modificazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga all’articolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell’articolo 22 della presente
legge possono essere altresì applicate alle persone fisiche e giuridiche
segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo
internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse
economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le
risorse possano essere dispersi, occultati o
utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche,
anche internazionali.".

Articolo
15.

Nuove
fattispecie di delitto in materia di terrorismo

1. Dopo l’articolo 270-ter del codice penale sono inseriti i seguenti: "270-quater. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche
internazionale). – Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis,
arruola una o più persone per il compimento di atti di
violenza con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero,
un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da
sette a quindici anni. 270-quinquies. (Addestramento
ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale). – Chiunque, al di
fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, addestra o comunque
fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di
armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o
pericolose, nonchè di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di
violenza con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero,
un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da
cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona
addestrata.".

Articolo
16.

Autorizzazione
a procedere per i reati di terrorismo

1. Il primo comma dell’articolo 313 del codice
penale è sostituito dal seguente: "Per i delitti preveduti dagli articoli
244, 245, 265, 267, 269, 270-bis terzo comma, e 270-quater, limitatamente al
compimento di atti di violenza con finalità di
terrorismo internazionale, 270-quinquies, limitatamente al compimento di atti
di violenza con finalità di terrorismo internazionale, 273, 274, 277, 278, 279,
287 e 288 non si può procedere senza l’autorizzazione del Ministro della
giustizia.".

2. Dopo l’articolo 343, comma 5, del codice di
procedura penale è aggiunto il seguente: "5-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 non
si applicano quando si procede per i delitti di cui ai
seguenti articoli del codice penale: 270-bis, terzo comma, 270-quater,
limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo
internazionale, e 270-quinquies, limitatamente al compimento di atti di
violenza con finalità di terrorismo internazionale.".

Articolo
17.

Norme
sull’impiego della polizia giudiziaria

1. All’articolo 148 del
codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il
comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei procedimenti con
detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre
che, in caso di urgenza, le notificazioni siano
eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono
detenuti, con l’osservanza delle norme del presente titolo."; b) il comma
2-ter è abrogato.

2. All’articolo 151
del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito dal seguente: "1.
Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel
corso delle indagini preliminari sono eseguite dall’ufficiale giudiziario,
ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o
provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è
tenuta ad eseguire.".

3. All’articolo 59, comma 3, del codice di
procedura penale, dopo le parole: "Gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi
affidati" sono inserite le seguenti: "inerenti alle funzioni di cui
all’articolo 55, comma 1".

4. Al decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo
20 la rubrica è sostituita dalla seguente: "Citazione a giudizio" e
il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il pubblico ministero
cita l’imputato davanti al giudice di pace."; b) all’articolo 20, i commi
3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. La citazione deve essere
sottoscritta, a pena di nullità, dal pubblico ministero o dall’assistente
giudiziario. 4. La citazione è notificata, a cura dell’ufficiale giudiziario,
all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima
della data dell’udienza. Se l’imputato è già assistito da un difensore
la notificazione è eseguita per entrambi depositando le copie ad essi destinate
presso la locale sede dell’ordine degli avvocati."; c) all’articolo 49, la
rubrica è sostituita dalla seguente: "Citazione a giudizio"; d)
all’articolo 50, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a)
nell’udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari
addetti all’ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei
cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia
giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno
della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui
all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;".

5. All’articolo 72, primo comma, del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) nell’udienza dibattimentale, da uditori
giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio, da personale in
quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto
le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in
giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di
specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;". 6. Per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2,
lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale non si applicano
le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 e rimane ferma la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo
18.

Servizi
di vigilanza che non richiedono l’impiego di personale delle forze di polizia

1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti
dell’autorità di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre
autorità eventualmente competenti, è consentito l’affidamento a guardie giurate
dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza
sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi
mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e
dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonchè nell’ambito delle linee di
trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di
pubbliche potestà o l’impiego di appartenenti alle
Forze di polizia.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con
proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell’interno, le
condizioni, gli ambiti funzionali e le modalità per l’affidamento dei servizi
predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali
delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonchè ogni
altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento
delle attività di vigilanza.

3. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, per i porti e le stazioni ferroviarie, ovvero
con delibera degli organi competenti per i luoghi, le installazioni e i mezzi
di rilievo locale, sono stabiliti gli importi posti a carico dell’utenza quale
contributo alla copertura dei costi dei servizi di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato.

Articolo
19.

Entrata
in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

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