Penale
Conversione delle pene detentive in pene pecuniarie. L’ arrotondamento mette in crisi la Cassazione: la parola alle Sezioni Unite
Conversione delle pene detentive in pene pecuniarie. Larrotondamento mette in crisi la Cassazione: la parola alle Sezioni Unite
Cassazione Sezione quarta penale (cc) ordinanza 13 luglio-27 settembre 2004, n. 38017
Presidente Postiglione Relatore Novarese
Pm Febbraro ricorrente Pg in proc. Romeo
Svolgimento del processo
Il Pg presso la Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Pesaro, emessa in data 16 dicembre 2003, con la quale veniva applicata la pena di mesi due e giorni venti di reclusione, sostituita con euro 3040 nei confronti di Romeo Mario per il reato di cui allarticolo 2 comma 3 D.Lgs 74/2000, deducendo quali motivi la violazione dellarticolo 53 legge 689/81 e lerronea applicazione dellarticolo 135 Cp in relazione allarticolo 51 del D.Lgs 213/98, giacché la pena detentiva doveva essere ragguagliata dopo aver effettuato il calcolo globale in lire e comunque moltiplicando il dato pecuniario del computo di ragguaglio pari ad euro 38,73 per ottanta giorni, in quanto non è possibile eliminare i decimali con arrotondamento prima di var effettuato il ragguaglio complessivo come risulta aver eseguito il giudice pesarese.
Il ricorso attiene allapplicabilità o meno del principio dellarrotondamento al criterio di ragguaglio in euro della pena detentiva in pecuniaria in caso di sostituzione in base allarticolo 135 Cp in virtù dellarticolo 51 del D.Lgs 213/98 ed allepoca in cui deve essere operato il ragguaglio.
Al riguardo esistono due differenti orientamenti giurisprudenziali, secondo il primo, la somma dovuta per ogni giorno di detenzione va determinata in euro 38,73 (Cassazione, Sezione terza, 40660/03, Pm in proc. Silvestroni rv 227243, che condivide la tesi di Cassazione, Sezione quarta, 12764/03, Cutigno rv 223929), perché la ratio ispiratrice dellarticolo 51 D.Lgs 213/98 è quella di conservare lomogeneità, la congruità e la proporzionalità delle sanzioni ed è rispettata solo dallinterpretazione letterale della disposizione, dalla quale si evince che larrotondamento è applicabile alle sanzioni pecuniarie espresse in lire, mentre il criterio di ragguaglio di cui allarticolo 135 Cp non è propriamente una sanzione, ma un parametro di calcolo per effettuare la conversione tra pene detentive e pecuniarie.
Laltro indirizzo, invece, ritiene che il principio posto dallarticolo 51 secondo e terzo comma D.Lgs cit. è applicabile al ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive sia per il favor rei costituente un principio generale, cui deve ispirarsi ogni interpretazione in caso di dubbio, sia perché non esiste alcun contrasto con la volontà espressa dal Legislatore delegante, poiché lomogeneità, la congruità e la proporzionalità delle sanzioni come criterio è assicurato pure dallarrotondamento effettuato sul criterio di ragguaglio sia perché, in definitiva, si tratta pur sempre di una sanzione penale espressa in lire (Cassazione, Sezione quinta, 18405/03, Pg in proc. Binci rv 225418 e Sezione terza 15 novembre 2002, Pm in proc. Zuccai non massimata).
Peraltro, in dottrina, è stato prospettato altro criterio in base al quale occorre effettuare prima il ragguaglio in lire e poi convertire il risultato finale in euro, ma tale impostazione è criticata dal primo indirizzo, poiché dal 1° gennaio 2002 la lira cessa di avere valore legale anche come moneta di conio, pur se è stato invece obiettato si tratta, in tutti i casi, di un calcolo virtuale.
Pertanto, in presenza di questi contrasti giurisprudenziali, deve disporsi la rimessione della questione alle Su di questa Corte.
PQM
Visto larticolo 618 Cpp rimette il ricorso alle Su.