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CONVENZIONE tra il Ministero dell’ economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro e l’ Associazione Bancaria Italiana per LA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI A TASSO VARIABILE STIPULATI ANTERIORMENTE AL 29 MAGGIO 2008 E FINALIZZATI ALL’ ACQUISTO, COSTRUZIONE E
CONVENZIONE tra il Ministero
dell’economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro e l’Associazione Bancaria
Italiana per LA
RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI A TASSO VARIABILE STIPULATI
ANTERIORMENTE AL 29 MAGGIO 2008 E FINALIZZATI ALL’ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE
DELLA ABITAZIONE PRINCIPALE
PREMESSO CHE
– il mercato dei mutui è stato
caratterizzato in Italia, a partire dal 2001, da un forte ricorso a operazioni
a tasso variabile;
– il rialzo dei tassi di
interesse di mercato avviatosi dalla fine del 2005 a seguito delle
politiche monetarie adottate dalla Banca Centrale Europea, accentuatosi a
partire dalla metà del 2007 a
seguito della crisi dei mutui sub-prime negli USA, e la riduzione del potere di
acquisto delle famiglie hanno comportato, per una quota dei mutuatari italiani,
criticità in una soddisfacente pianificazione finanziaria;
– specifica considerazione
meritano i mutui a tasso variabile stipulati per l’acquisto, la costruzione e
la ristrutturazione dell’abitazione principale;
– l’articolo 3 del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, entrato in vigore il 29 maggio 2008, ha stabilito che il
MEF e l’ABI definiscono con apposita convenzione – stipulata entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge ed aperta all’adesione
delle banche e degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 (di seguito "banche e
intermediari") – le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in
deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell’articolo
120, comma 2, del citato d.lgs. n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile
stipulati anteriormente al 29 maggio 2008 per l’acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione dell’abitazione principale (di seguito "rinegoziazione
dei mutui");
– è comune intenzione di MEF ed
ABI, dando attuazione alle disposizioni dell’articolo 3 del decreto-legge n. 93
del 2008, quella di perseguire altresì l’obiettivo di offrire alla clientela di
banche ed intermediari interessata all’applicazione del citato articolo 3 (di
seguito "clientela interessata" ovvero "cliente
interessato" ovvero "clienti interessati") un quadro trasparente
e preciso delle regole applicative della norma primaria, nell’ambito delle
quali è centrale il principio secondo il quale la rinegoziazione dei mutui
costituisce per la clientela interessata uno strumento aggiuntivo, e non
sostitutivo, di una gamma più ampia di valide
opportunità, fra le quali continua a vigere quella della portabilità dei mutui,
di cui all’articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni (di
seguito "portabilità del mutuo");
MEF e ABI convengono quanto
segue:
Art. 1
1. Banche e
intermediari che aderiscono alla presente convenzione:
a) forniscono ai clienti
interessati una informativa trasparente, chiara ed
esaustiva in ordine alle varie opportunità di scelta che essi attualmente
hanno, e cioè:
i) continuare a rimborsare il
mutuo a banche e intermediari secondo il piano di ammortamento in corso;
ii)
proporre a banche e intermediari una rinegoziazione delle condizioni del mutuo
in essere, da concordare appositamente;
iii)
avvalersi della portabilità del mutuo;
iv)
ricorrere alla rinegoziazione dei mutui ai sensi dell’articolo 3 del
decreto-legge n. 93 del 2008, obbligatoria per banche e intermediari che
aderiscono alla presente convenzione;
v) possibilità di usufruire anche
di più di una di tali diverse opportunità, in particolare cumulando quella sub
iii) a quella sub iv);
b) procedono alla rinegoziazione
dei mutui secondo le modalità e i criteri di seguito indicati.
2. Per i mutui di cui
all’articolo 2, che siano stati oggetto di un’operazione di cartolarizzazione
con cessione dei crediti, possono altresì aderire alla presente convenzione i
soggetti cui siano stati ceduti i crediti. In tale
caso, procede alle attività di cui alla lettera b) del comma 1 il soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di
pagamento.
3. Per banche e intermediari,
nonché per i soggetti di cui al comma 2, le disposizioni legislative di cui
all’articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008 costituiscono uno standard
minimo, restando ferma, per banche e intermediari, la possibilità di proporre
alla clientela interessata, in via generalizzata, condizioni economicamente
ancora più favorevoli, in particolare per quanto riguarda lo spread, rispetto a
quelle previste dalle disposizioni legislative, dandone comunicazione
contestuale all’ABI al momento in cui aderiscono alla presente convenzione.
Nulla è altresì innovato in
materia di portabilità dei mutui.
Art. 2
1. Possono formare oggetto di
rinegoziazione, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008,
nonché della presente convenzione, i mutui a tasso variabile e a rata variabile
per tutta la durata del mutuo, stipulati o accollati, anche a seguito di
frazionamento, fino a tutto il 28 maggio 2008, finalizzati all’acquisto,
costruzione, ristrutturazione dell’abitazione principale ed
erogati da banche e intermediari. A questi soli fini, si intende per
abitazione principale quella in cui il proprietario o il coniuge o i parenti
entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado dimorano abitualmente.
Possono usufruire della rinegoziazione anche i mutuatari inadempienti alla data
del 28 maggio 2008 rispetto a rate pregresse del mutuo originariamente
contratto, purché non sia intervenuta a tale data la risoluzione del contratto
medesimo.
Art. 3
1. La rinegoziazione assicura la
riduzione dell’importo delle rate del mutuo da corrispondere con scadenza
successiva al 1° gennaio 2009 ad un ammontare pari a quello della rata che si
ottiene applicando all’importo e alla scadenza originari del mutuo il tasso di
interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi
del contratto nell’anno 2006. Per i contratti stipulati, rinegoziati o accollati
anche a seguito di frazionamento dopo il 31 dicembre 2006 l’importo della rata
da corrispondere con scadenza successiva al 1° gennaio 2009 è pari a quello
risultante sulla base dei parametri per il calcolo della prima rata di
ammortamento rispettivamente successiva alla stipula, alla rinegoziazione e
all’accollo. Resta fermo quanto previsto nel successivo comma
3.
2. La differenza tra l’importo
della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e
l’importo della rata risultante dall’atto di rinegoziazione è addebitata su di
un conto di finanziamento accessorio e produce interessi, capitalizzabili
annualmente, al tasso annuo più favorevole per il cliente tra quello che si
ottiene in base all’IRS a dieci anni, maggiorato, fermo quanto previsto
dall’articolo 1, comma 3, di uno spread di 0,50 punti percentuali e quello
contrattualmente previsto, come determinati – entrambi in misura fissa – alla
data di rinegoziazione. Sono altresì addebitate nel conto di finanziamento
accessorio le eventuali rate scadute e non pagate prima del 29 maggio 2008,
nonché quant’altro maturato fino alla data di rinegoziazione.
3. Nel caso in cui,
successivamente alla rinegoziazione del mutuo, la differenza tra l’importo
della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e
l’importo della rata risultante dall’atto di rinegoziazione generi saldi a
favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul
conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio
risulti interamente rimborsato, a seguito degli accrediti effettuati, il
rimborso del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista
se più favorevole per il mutuatario rispetto a quella determinata in importo
fisso.
4. L’eventuale debito risultante
dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato
dal cliente sulla base di rate costanti di importo uguale all’ammontare della
rata risultante dalla rinegoziazione. L’ammortamento è calcolato sulla base
dello stesso tasso a cui è regolato il conto
accessorio. Se più favorevole per il cliente si applica il tasso
contrattualmente stabilito come determinato, in misura fissa, alla data di
originaria scadenza del mutuo.
Art. 4
1. L’estinzione anticipata del
mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi della presente convenzione non
comporta l’applicazione di penali. Non si applicano penali neanche in caso di
rimborso anticipato del saldo del conto accessorio.
Art. 5
1. Banche e intermediari
formulano la proposta di rinegoziazione alla clientela interessata ai sensi
dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 93 del 2008 ed entro tre mesi
dalla data di sua entrata in vigore, ossia entro tutto il 29 agosto 2008. La proposta
è effettuata nel rispetto altresì della disciplina sulla trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari, di cui al d.lgs. n.385 del 1993 e alla sua
normativa di attuazione, con modalità di comunicazione chiare, comprensibili e
con appropriata evidenziazione grafica, anche utilizzando, ove possibile, le
comunicazioni che banche e intermediari effettuano periodicamente alla
clientela.
2. La proposta, scritta e datata,
richiama in modo esplicito le diverse opportunità cui il cliente interessato può
fare ricorso in materia di mutui, ossia quelle di cui all’articolo
1, comma 1, lettera a), specificato che il mutuatario può usufruire
anche di più di una di tali opportunità.
3. La proposta riporta altresì i
contenuti dell’offerta di rinegoziazione, formulata ai sensi dell’articolo 3
del decreto-legge n. 93 del 2008,
in relazione al contratto in essere con il mutuatario,
includendo elementi che consentano al mutuatario di
valutare gli effetti della rinegoziazione in termini di riduzione dell’importo
delle rate nonché le possibili implicazioni sulla durata del mutuo in funzione
dell’evoluzione dei tassi di interesse.
4. L’accettazione della proposta,
corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi
dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, con la quale il mutuatario attesta il ricorrere dei requisiti per il
suo accesso alla rinegoziazione, è comunicata dal mutuatario alla banca o
all’intermediario. L’accettazione della proposta assicura la riduzione
dell’importo delle rate del mutuo da corrispondere a partire quanto meno dal
terzo mese successivo al mese di comunicazione
dell’accettazione della proposta medesima, relativamente alle rate del mutuo in
scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.
5. I clienti interessati che
rinegoziano il mutuo ricevono annualmente da banche e intermediari mutuanti una
comunicazione informativa, completa e chiara, sull’andamento della loro
posizione nei riguardi della banca o intermediario medesimo, nonché
sull’esposizione complessivamente derivante dall’operazione di rinegoziazione
in termini di debito residuo e saldo del conto di finanziamento accessorio.
Art. 6
1. Le garanzie già iscritte a
fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso,
secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di
detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità al riguardo.
2. Le operazioni di
rinegoziazione dei mutui possono essere effettuate anche in deroga, laddove
fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del
decreto legislativo n. 385 del 1993.
3. Le operazioni di
rinegoziazione dei mutui e di portabilità sono esenti da imposte e tasse di
qualsiasi genere. La clientela interessata non sostiene alcun costo
amministrativo, ivi incluse commissioni bancarie, conseguenti alle operazioni
di rinegoziazione e per tutta la durata residua del mutuo, anche sulle
eventuali rate aggiuntive finali. La clientela interessata non sostiene altresì
costi notarili, ove mai necessario l’intervento del notaio.
Art. 7
1. Banche e intermediari, nonché
i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, che intendono effettuare operazioni
di rinegoziazione dei mutui ai sensi della presente convenzione, devono
aderirvi per il tramite dell’ABI, Segreteria Generale, inviando a quest’ultima,
e per conoscenza al MEF, un’apposita comunicazione, nella quale sono indicate
altresì le eventuali condizioni migliorative che gli stessi intendono offrire
alla clientela interessata.
Art. 8
1. Presso il MEF è costituito,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Osservatorio
permanente con i seguenti compiti:
a) verifica della piena
attuazione delle disposizioni legislative in materia di portabilità dei mutui e
di rinegoziazione dei mutui,
nonché
dei relativi accordo e convenzione applicativi;
b) risoluzione di eventuali
questioni interpretative che si dovessero porre in relazione ai contenuti delle
citate disposizioni e convenzioni;
c) proposta di eventuali
modifiche alla predette convenzioni, in linea con
quanto previsto dalle disposizioni di legge alla luce dell’esperienza
applicativa;
d) verifica dell’andamento delle
operazioni di portabilità dei mutui e di rinegoziazione dei mutui;
e) segnalazione alle Autorità di
vigilanza, per le iniziative di loro competenza, di comportamenti non conformi
alle disposizioni in materia di rinegoziazione e di portabilità dei mutui;
f) relazione annuale al Ministro
dell’economia e delle finanze, per il successivo inoltro
al Parlamento, sulle attività svolte dall’Osservatorio permanente.
2. L’Osservatorio è composto da due rappresentanti del MEF, da due della Banca d’Italia,
da tre dell’ABI, nonché da tre rappresentanti delle Associazioni dei consumatori
iscritte all’albo del Ministero dello sviluppo economico, da queste designati
unitariamente. L’incarico dei rappresentanti delle Associazioni dei consumatori
può essere di durata determinata, ove richiesto a fini di turnazione dalle
stesse Associazioni.
3. L’acquisizione, la gestione ed
ogni modalità di trattamento dei dati da parte dell’Osservatorio permanente,
anche ai fini della relazione annuale al Ministro dell’economia e delle
finanze, sono effettuate in via aggregata e nel pieno rispetto della
riservatezza dei dati stessi e delle finalità previste nella presente
convenzione.
Art. 9
1.MEF ed ABI si impegnano alla
massima diffusione della presente convenzione, anche attraverso la
pubblicazione nei propri siti internet della stessa convenzione, nonché
dell’elenco delle banche ed intermediari che ad essa
aderiscono e le relative condizioni, anche migliorative, offerte in via
generalizzata alla clientela.
2. ABI provvede altresì alla
diffusione di una guida informativa che le banche mettono gratuitamente a
disposizione della clientela al fine di illustrare in modo chiaro e
comprensibile tutte le opportunità cui possono fare ricorso i clienti
interessati, fra le quali quella della portabilità dei mutui, nonché i
contenuti della presente convenzione.