Lavoro e Previdenza

Tuesday 30 May 2006

Contratto di inserimento (articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Decreto ministeriale previsto dall’ art. 54, c. 1, lett. e). Ulteriori precisazioni e chiarimenti. Istruzioni contabili, variazioni al piano dei conti. INPS CIRCO

Contratto di inserimento (articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Decreto ministeriale previsto dallart. 54, c. 1, lett. e). Ulteriori precisazioni e chiarimenti. Istruzioni contabili, variazioni al piano dei conti.
INPS CIRCOLARE N. 74 del 19.05.2006

SOMMARIO: Integrazioni alla circolare n. 51 del 16 marzo 2004, in materia di agevolazioni contributive per i lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento.

Premessa.

Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, ha introdotto il nuovo istituto giuridico del contratto di inserimento (articoli 54-59).
Anche a seguito della sottoscrizione dellaccordo interconfederale dell11 febbraio 2004, lIstituto ha fornito – con circolare n. 51 del 16 marzo 2004 – le prime indicazioni e le modalità operative per la fruizione dei benefici contributivi correlati ai contratti in trattazione.
Sulla materia, è successivamente intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, illustrando le disposizioni di legge con la circolare n. 31 del 21 luglio 2004 (allegato 1), alla quale si fa integrale rinvio per quanto riguarda i profili più propriamente connessi al rapporto di lavoro.
Con riferimento agli aspetti di natura contributiva, invece, si osserva che, a seguito delle disposizioni ministeriali ed ai sensi dellart. 13 del decreto legislativo n. 251 del 6 ottobre 2004 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro), la fruizione delle agevolazioni contributive in misura superiore al 25% è subordinata anche al rispetto delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002, in materia di aiuti di Stato a favore delloccupazione.
In seguito, ulteriori modifiche sono state introdotte dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80, recante disposizioni urgenti nellambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Infine, è stato pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006 il decreto ministeriale 17 novembre 2005 (allegato 2), emanato ai sensi dellart. 54, c. 1, lett. e) del D. Lgs. n. 276/2003, il quale – individuando le aree geografiche cui la norma fa riferimento – consente di dare attuazione alla disciplina relativa ai contratti di inserimento anche nei confronti della categoria di soggetti contemplata dal citato art. 54, c. 1, lett. e).
Alla luce quindi delle recenti novità che hanno mutato il quadro normativo di riferimento, appare necessario fornire ulteriori precisazioni e chiarimenti ad integrazione di quanto già disposto con la circolare n. 51/2004.

1. Categoria di soggetti contemplata dallart. 54, c. 1, lett. e) (donne residenti in particolari aree geografiche).

Tra i soggetti con i quali è possibile stipulare contratti di inserimento/reinserimento rientrano anche le donne residenti in aree geografiche con particolari situazioni di occupazione/disoccupazione femminile (art. 54, c. 1, lett. e), da individuarsi con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
In data 31 gennaio 2006, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il suddetto decreto ministeriale, il quale ha determinato le aree di cui sopra, identificandole (art. 1) per gli anni 2004, 2005 e 2006 in tutte le Regioni e Province Autonome.
Da ciò discende la legittimità della stipula di contratti di inserimento con donne su tutto il territorio nazionale e lammissibilità dei suddetti contratti allagevolazione contributiva, uniforme e generalizzata, del 25 per cento, così come peraltro indicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (4).
Lart. 2 del citato D.M. individua invece i territori che presentano le caratteristiche di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002, allinterno dei quali le donne devono ritenersi soggetti svantaggiati secondo gli orientamenti comunitari.
Si tratta, in particolare, delle Regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Per i contratti di inserimento stipulati con donne residenti nei territori sopra elencati risulta legittimo accedere agli incentivi economici di cui all’art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, vale a dire quelli previsti dalla disciplina vigente in materia di contratti di formazione e lavoro, in misura superiore al 25 per cento, ove ciò sia previsto in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume ed allubicazione territoriale del medesimo.
Si ritiene peraltro che, proprio in conformità alla costante prassi relativa ai CFL, il riferimento normativo alla residenza della lavoratrice debba essere integrato con quello relativo allo svolgimento dellattività lavorativa, con la conseguenza che, ai fini della fruizione delle agevolazioni contributive in misura superiore al 25 per cento, è necessario che le prestazioni lavorative si svolgano allinterno dei territori individuati dallart. 2 più volte citato.
Resta fermo inoltre – per laccesso ai benefici in misura superiore al 25%, determinati in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume ed allubicazione territoriale (allegato 3) – il rispetto delle condizioni che saranno illustrate al punto 3 della presente circolare.
In particolare, per quanto riguarda il Lazio – lagevolazione contributiva in misura superiore al 25% può essere concessa solamente ai contratti di inserimento stipulati nelle province di Latina e Frosinone, nei comuni della provincia di Rieti già compresi nellex circondario di Cittaducale, e nei comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina.
Restano salve ovviamente – su tutto lambito regionale, le diverse misure previste per le imprese artigiane o per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti -.
Con riferimento alle donne, si fa inoltre presente che il sottoinquadramento non trova applicazione &, salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Di conseguenza, in mancanza della previsione contrattuale di cui alla disposizione sopra riportata, a decorrere dal 15 maggio 2005 non risulta legittimo inserire nel contratto individuale il sottoinquadramento delle donne rientranti nella definizione dellart. 54, c. 1, lett. e), mentre rimangono fermi gli effetti del sottoinquadramento previsto da contratti individuali stipulati prima della suddetta data.
I datori di lavoro che avessero applicato il sottoinquadramento a contratti di inserimento/reinserimento stipulati dal 15 maggio in poi sono tenuti a versare la maggiore contribuzione dovuta, secondo le modalità illustrate al punto 7.

2. Durata e misura delle agevolazioni contributive. Precisazioni.

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31/2004, come integrata dalla nota n. 104466/16/239/19 del 27 aprile 2006, prevede che ai contratti di inserimento legittimamente stipulati con i soggetti di cui allart. 54, c. 1, lettere b), c), d),e),f) può applicarsi comunque la riduzione dellonere contributivo nella misura del 25 per cento, che non integra lipotesi di aiuto ai sensi dell’art. 87 del Trattato CE.
La fruizione dellagevolazione nelle diverse misure superiori al 25%, articolate in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume ed allubicazione territoriale, può essere consentita solo nel rispetto delle ulteriori condizioni, illustrate al successivo punto 3.
Inoltre, il Ministero ha chiarito che gli incentivi ex art. 59 del D. Lgs. n. 276/2003 rimangono soggetti allobbligo di notifica preventiva per le imprese del settore della costruzione navale e dell’industria carboniera. Conseguentemente, in detti settori non possono al momento applicarsi le agevolazioni in misura superiore al 25%.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ribadito infine chele agevolazioni contributive ex art. 59, c. 3, del D. Lgs. n. 276/2003 trovano applicazione esclusivamente per la durata dei contratti di inserimento o reinserimento.
Di conseguenza, considerando anche lesplicito riferimento operato dal Ministero al regime di agevolazioni individuato per relationem dallart. 16 del D.L. n. 299/1994 convertito in legge n. 451/1994, alla nuova tipologia contrattuale in esame non si applica il beneficio contributivo di cui allart. 15 della legge n. 196/1997 (agevolazione per la trasformazione del CFL nei territori del Mezzogiorno).
Ciò è del resto in linea con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, atteso che lart. 9 del Regolamento (CE) n. 2204/2002 stabilisce che gli aiuti per la conversione di contratti temporanei o a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato restano soggetti alla notificazione di cui all’articolo 88 del Trattato CE.

3. Ulteriori condizioni per laccesso alle agevolazioni in misura superiore al 25%.

In virtù di quanto disposto dallart. 59, c. 3, del D. Lgs. n. 276/2003, nel testo modificato dal decreto correttivo, la fruizione delle agevolazioni contributive nella misura superiore al 25% è subordinata alle condizioni previste dallart. 5 del Regolamento (CE) n. 2204/2002:
– lammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il 50 per cento (elevato al 60 per cento nel caso di assunzione di soggetti disabili) del costo salariale annuo del lavoratore assunto;
– lassunzione con contratto di inserimento o reinserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato ovvero, quando lassunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti detà, di riduzione volontaria dellorario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale;
– il contratto deve avere una durata pari ad almeno 12 mesi.

3.1. Intensità lorda dellaiuto.

La prima delle condizioni sopra esposte prevede che lintensità lorda dellaiuto non deve superare il 50 ovvero il 60 per cento del costo salariale annuo del lavoratore assunto. Detto costo salariale include, secondo gli orientamenti comunitari, le seguenti componenti che il datore di lavoro è di fatto tenuto a corrispondere in relazione al posto di lavoro considerato:
– la retribuzione lorda, vale a dire prima dell’applicazione dell’imposta;
– i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori.

3.2. Incremento netto del numero dei dipendenti.

In relazione a tale condizione, lincremento occupazionale deve essere realizzato con riferimento alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti lassunzione.
Al riguardo, si ricorda inoltre che per numero di dipendenti occorre intendere il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA.
Si sottolinea, inoltre, che lincremento occupazionale va verificato con riferimento alla singola unità operativa interessata dallassunzione.

3.3. Durata del contratto pari ad almeno 12 mesi.

La condizione in esame si riferisce, evidentemente, alla durata minima fissata nel contratto al momento della stipula.
Il Ministero del Lavoro ha infatti precisato che l’agevolazione non è comunque esclusa nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa.

4. Ambito di applicazione delle agevolazioni contributive. Chiarimenti.

Ad integrazione del punto 7 della circolare n. 51 del 16 marzo 2004 ed in linea con gli orientamenti ministeriali, si evidenzia che danno titolo ai benefici contributivi i soli contratti di inserimento/reinserimento stipulati con:
– disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
– lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
– lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
– donne residenti in aree geografiche ad elevato tasso di disoccupazione femminile, di recente individuate con decreto ministeriale (si veda il punto 1);
– persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
In merito ai requisiti collegati alletà del lavoratore, si precisa che lintervallo da ventinove fino a trentadue anni (art. 54, c. 1, lett. b) deve riferirsi allarco temporale che va dal giorno del compimento del ventinovesimo anno al giorno antecedente il compimento del trentatreesimo anno; analogo criterio deve applicarsi ai soggetti, peraltro esclusi espressamente dai benefici, di cui allart. 54, c. 1, lett. a).
Relativamente alle assunzioni di persone disabili, il Ministero ha precisato che la nozione di grave handicap fisico, mentale o psichico trova riferimento normativo, oltre che nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2000, anche nelle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Anche in considerazione di ciò, si sottolinea quindi che i benefici previsti per i contratti di inserimento sono cumulabili, entro il limite massimo complessivo del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, con lagevolazione contributiva ex art. 13 della legge n. 68/1999.
Occorre altresì osservare che, benché la norma escluda genericamente i benefici per i contratti stipulati con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, le agevolazioni devono ritenersi ammissibili anche per soggetti in tale fascia di età, a condizione che rientrino in una delle altre categorie soggettive elencate dallart. 54, c. 1.
Infine, è stato precisato che, nel rispetto comunque delle condizioni generali sopra descritte, dà titolo alla fruizione delle agevolazioni contributive anche il contratto di inserimento stipulato con lavoratori extracomunitari.
Per quanto riguarda, invece, lindividuazione dei datori di lavoro ammessi alla stipula del contratto di inserimento/reinserimento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha di recente confermato – stante lelencazione fornita dallart. 54, c. 2, del D. Lgs. n. 276/2003 – lesclusione degli studi professionali, anche costituiti in forma associata.
Questi ultimi, infatti, non possono rientrare nella nozione di associazione professionale di cui al sopra citato art. 54, c. 2, lett. c).

5. Disciplina sanzionatoria.

Appare utile osservare che lart. 11 del decreto correttivo n. 251/2004 ha modificato lart. 55, c. 5, del D. Lgs. n. 276/2003, relativamente ad aspetti di carattere sanzionatorio.
La nuova disposizione prevede che, in caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalità propria del contratto di inserimento, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta senza operare alcuna riduzione contributiva, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento.
E inoltre espressamente precisato che la maggiorazione così stabilita esclude lapplicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.

6. Modalità operative.

6.1 Adempimenti a carico delle Sedi.

Facendo seguito a quanto disposto con il messaggio n. 034105 del 11 ottobre 2005, le Sedi provvederanno, non appena le procedure saranno aggiornate, a riproporre al calcolo le note di rettifica contenenti i codici tipo contribuzione E1, E2, E3, E4. Al riguardo si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni.

6.2 Modalità di compilazione del modello DM10/2.

Per quanto riguarda le modalità operative per la fruizione delle agevolazioni contributive, si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 51/2004 (punti 9 – 11).

7. Regolarizzazioni dei periodi pregressi.

I datori di lavoro che abbiano fruito delle agevolazioni contributive nella misura superiore al 25% senza il rispetto delle condizioni di cui al precedente punto 3, potranno regolarizzare la propria posizione.
A tal fine, opereranno come segue:
– determineranno lammontare complessivo delle somme da restituire;
– riporteranno il relativo importo nel quadro B-C del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione M109, avente il significato di rest. agevol. inserimento.
Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
La sopra descritta operazione potrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo allemanazione della presente circolare, senza laggravio di oneri accessori.
I datori di lavoro, infine, che abbiano operato in difformità di quanto illustrato al punto 1, secondo capoverso (illegittimo sottoinquadramento delle lavoratrici assunte con contratto di inserimento), potranno regolarizzare tali posizioni utilizzando la procedura del DM10/V.

8. Istruzioni contabili.

Le somme da restituire da parte dei datori di lavoro che hanno usufruito indebitamente delle agevolazioni contributive in argomento e dagli stessi esposte nei modd. DM 10/2, secondo le modalità di cui al precedente punto 7., devono essere imputate al conto GAW 24/106, di nuova istituzione (v. allegato n. 4).
Ciò in quanto, come già specificato nel messaggio n. 32961 del 15 ottobre 2004 – con il quale sono state fornite le istruzioni per la rilevazione contabile delle agevolazioni contributive per le assunzioni con contratti di inserimento o di reinserimento – gli oneri che ne derivano sono posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) che provvede a rifondere le gestioni previdenziali interessate del mancato gettito contributivo.

_________________________________________
(1) Il decreto citato è stato pubblicato in G.U. – Serie Generale – n. 235 del 9 ottobre 2003, supplemento ordinario n. 159 ed è entrato in vigore il 24 ottobre 2003.
(2) Lart. 13 del decreto legislativo in questione, pubblicato sulla G.U. n. 239 dell11 ottobre 2004, recita testualmente: 1. Allarticolo 59, comma 3, dopo le parole «lettere b), c), d) e) ed f)» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002».
(3) Il decreto-legge è stato pubblicato in G.U. n. 62 del 16 marzo 2005, mentre la legge di conversione è in G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 – Suppl. Ord. n. 91.
(4) Nota n.104466/16/239/19 del 27 aprile 2006.
(5) Art. 2, lett. f) del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione.
(6) Sono infatti queste le aree della Regione Lazio rientranti nei territori del Mezzogiorno, ai sensi della definizione contenuta allart. 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218).
(7) Art. 1-bis, c. 1, lett. c), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, introdotto in sede di conversione in legge ad opera della L. 14 maggio 2005, n. 80. Tale disposizione ha sostituito lart. 59, c. 1, del D. Lgs. n. 276/2003.
(8) Giorno di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella G.U. n. 111 del 14 maggio 2005 Supplemento ordinario n. 91.
(9) Vedi nota 5.
(10) Art. 2, lett. i) del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione.
(11) La definizione è contenuta allart. 2 del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione; si veda anche la circolare n. 122 del 27 giugno 2000.
(12) Il criterio sopra esposto, confermato anche da recenti orientamenti della Cassazione (sentenza n. 10169/2004), è stato adottato – a fronte di analoga formulazione legislativa (soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni) – dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare n. 30 del 15 luglio 2005, in materia di apprendistato professionalizzante.
(13) Si veda il messaggio n. 151 del 17 dicembre 2003 e, per quanto riguarda le modalità operative con le quali operare il cumulo, il messaggio n. 33491 del 19 ottobre 2004.
(14) Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Uff. Legislativo prot. 103738/16/239/2 del 2 febbraio 2006.
(15) Delibera n. 5 del Consiglio di amministrazione dellIstituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

Allegato 1

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO n. 31 del 21 luglio 2004

Allegato 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 novembre 2005
Contratti di inserimento lavorativo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la definizione delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visti…)
Decreta:

Art. 1. – Identificazione delle aree territoriali di cui all’art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1
. Le aree territoriali di cui all’art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per gli anni 2004, 2005 e 2006 in tutte le regioni e province autonome.

Art. 2. – Aree territoriali di cui all’art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002.
1. Le aree territoriali di cui all’art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 sono identificate nelle regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art. 3. – Incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento lavorativo con lavoratrici residenti nelle aree di cui all’art. 1.
1. Gli incentivi economici di cui all’art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo solo ove le lavoratrici siano residenti nei territori di cui all’art. 2 del presente decreto.

Allegato n. 3

Tabella donne nazionale

Natura del datore di lavoro

Ubicazione territoriale

Misura della riduzione contributiva a favore del datore di lavoro

Datori di lavoro non aventi natura di impresa

Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna

50%

Altre regioni escluso Lazio

25%

Imprese non artigiane

Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna

Contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti

Altre regioni escluso Lazio

25%

Imprese del settore Commerciale e Turistico con meno di 15 dipendenti

Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna

Contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti

Altre regioni escluso Lazio

25%

Imprese artigiane

Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia Sardegna

Contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti

Altre regioni escluso Lazio

25%

Tabella donne LAZIO

Natura del datore di lavoro

Ubicazione territoriale

Misura della riduzione contributiva a favore del datore di lavoro

Datori di lavoro non aventi natura di impresa

Latina, Frosinone , Rieti ex circondario di Cittaducale, e comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina

50%

Altre zone del Lazio

25%

Imprese non artigiane

Latina, Frosinone , Rieti ex circondario di Cittaducale, e comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina

Contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti

Altre zone del Lazio

25%

Imprese del settore Commerciale e Turistico con meno di 15 dipendenti

Latina, Frosinone , Rieti ex circondario di Cittaducale, e comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina

Contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti

Altre zone del Lazio

40%

Imprese artigiane

Tutto il Lazio

Contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti

Allegato n. 4

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione
I

Codice conto
GAW 24/106

Denominazione completa
Entrate varie Recuperi e reintroiti delle agevolazioni contributive derivanti dalle assunzioni con contratti di inserimento e di reinserimento

Denominazione abbreviata
E.V.-RECUP.AGEVOL.CTR/VE CONTRATTI INSER.E REINS.