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Contratto a termine
(Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza n. 22641, pubblicata il 5 novembre 2015)
L’onere della prova del rispetto della percentuale di lavoratori assunti a termine è a carico del datore di lavoro.
Nel regime di cui alla l. 28 febbraio 1987 n. 56, la facoltà delle organizzazioni sindacali di individuare ulteriori ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro è subordinata dall’art. 23 alla determinazione delle percentuali di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine sul totale dei dipendenti. L’onere della prova dell’osservanza di detto rapporto è a carico del datore di lavoro, in base alle regole di cui all’art. 3 l. 18 aprile 1962 n. 230, secondo cui incombe al datore di lavoro dimostrare l’obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro.
Così stabilito Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza n. 22641, pubblicata il 5 novembre 2015.
La vicenda: domanda di declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato nella vigenza della legge n. 56 del 1987.
Un lavoratore assunto da Poste Italiane con contratto a termine in data 19 ottobre 2001 agiva in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro. il Tribunale rigettava la domanda. Analogamente la Corte d’Appello, decidendo il gravame proposto dal lavoratore confermava la decisione di primo grado, rigettando la domanda. Ricorreva allora in Cassazione il lavoratore per la riforma della decisione della Corte d’appello.
L’apposizione del termine secondo la legge n. 56 del 1987.
La vicenda in esame riguarda la legittimità del termine apposto ad un contratto di lavoro stipulato nella vigenza della legge 28 febbraio 1987 n. 56. L’articolo 23 della citata legge disponeva che “L’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all’art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè all’art. 8- bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato”.
Necessario individuare il rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a tempo determinato…
La corte di merito, nella sentenza impugnata, ha correttamente ritenuto provata l’osservanza della procedura sindacale richiesta per la valida stipulazione di contratti a termine. Tuttavia ha ritenuto gravato il lavoratore dell’onere della prova circa il rispetto della percentuale stabilita di lavoratori assunti con contratto a termine. E di conseguenza, ritenendo non fornita la prova del superamento della percentuale fissata, ha respinto la domanda proposta dal prestatore.
… ma l’onere della prova è carico del datore di lavoro
La Suprema Corte ritiene fondato il motivo di censura proposto dal lavoratore, riguardante il superamento del dato percentuale tra contratti a termine e a tempo indeterminato. Osserva infatti il Supremo Collegio che nel regime di cui alla l. 28 febbraio 1987 n. 56, la facoltà delle organizzazioni sindacali di individuare ulteriori ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro è subordinata dall’art. 23 alla determinazione delle percentuali di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine sul totale dei dipendenti; pertanto, non è sufficiente l’indicazione del numero massimo di contratti a termine, occorrendo altresì, a garanzia di trasparenza ed a pena di invalidità dell’apposizione del termine nei contratti stipulati in base all’ipotesi individuata ex art. 23 citato, l’indicazione del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, sì da potersi verificare il rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine. L’onere della prova dell’osservanza di detto rapporto è a carico del datore di lavoro, in base alle regole di cui all’art. 3 l. 18 aprile 1962 n. 230, secondo cui incombe al datore di lavoro dimostrare l’obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro.
Peraltro il principio di diritto affermato appare conforme ad altre precedenti pronunce della Suprema Corte. La sentenza impugnata appare pertanto in contrasto con i principi di diritto sopra richiamati e dunque è stata cassata, in accoglimento del ricorso proposto, con rinvio per una nuova decisione.
(avv. Roberto Dulio pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)