Civile

Monday 16 May 2005

Contratti assicurativi e competenza giurisdizionale secondo la Convenzione di Bruxelles del 1968. Interessante sentenza della Corte di Giustizia UE Corte di Giustizia delle Comunità Europee – Seconda Sezione – Sentenza 12 maggio 2005

Contratti assicurativi e competenza giurisdizionale secondo la Convenzione di
Bruxelles del 1968
. Interessante sentenza della Corte
di Giustizia UE

Corte di Giustizia
delle Comunità Europee – Seconda Sezione – Sentenza 12 maggio 2005

Nel procedimento C-112/03,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia
pregiudiziale sottoposta alla Corte ai sensi del protocollo 3 giugno 1971
relativo all’interpretazione da parte di quest’ultima
della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Cour d’appel de Grenoble
(Francia), con decisione 20 febbraio 2003, pervenuta in cancelleria il 13 marzo
2003, nella causa

Société
financière et industrielle du Peloux

contro

Axa Belgium e
a.,

Gerling Konzern Belgique SA,

Établissements
Bernard Laiterie du Chatelard,

Calland Réalisations SARL,

Joseph Calland,

Maurice Picard,

Abeille
Assurances Cie,

Mutuelles du
Mans SA,

SMABTP,

Axa Corporate Solutions Assurance SA,

Zurich International
France SA,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A.
Timmermans, presidente di Sezione, dalla sig.ra R.
Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Makarczyk,
P. Kuris e J. Klucka
(relatore), giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig.ra K. Sztranc,
amministratore

vista la fase scritta del procedimento e
in seguito alla trattazione orale del 27 ottobre 2004,

viste le osservazioni scritte presentate:

– per Axa Belgium e a., dai sigg. J.-P. Caston e I. Scheidecker, avocats,

– per Gerling Konzern Belgique SA,
da SCP HPMBC Rostain, avocats,

– per Mutuelles du Mans SA, dal sig.
C. Michel, avocat,

– per il governo francese, dalle sig.re G. de Bergues
e A. Bodard-Hermant, in qualità di agenti,

– per il governo del Regno Unito,
dalla sig.ra R. Caudwell, in
qualità di agente, assistita dalla sig.ra J. Stratford,
barrister,

– per la Commissione delle
Comunità europee, dalla sig.ra A.-M. Rouchaud-Joët, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato
generale, presentate all’udienza del 16 dicembre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia
pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 12, punto 3, della
Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre
1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo
modificato – pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione
della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione 26 maggio 1989,
relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285,
pag. 1) e dalla Convenzione 29 novembre 1996 relativa all’adesione della
Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU
1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»).

2 La domanda di cui trattasi è stata
presentata nell’ambito del precedimento, fondato su
un ricorso per incompetenza (contredit de compétence), pendente dinanzi alla Cour
d’appel de Grenoble tra la Société
financière et industrielle du Peloux, precedentemente denominata
Plast’Europ SA (in prosieguo: la «SFIP»), società di
diritto francese, e le società assicurative Axa Belgium, precedentemente
denominata AXA Royale Belge
SA (in prosieguo: la «Axa Belgium»),
Zurich Assurances SA (in
prosieguo: la «Zurich Assurances»),
AIG Europe SA (in prosieguo: la «AIG Europe»), Fortis Corporate Insurance SA (in
prosieguo: la «Fortis»), Gerling
Konzern Belgique SA (in
prosieguo: la «Gerling»), Axa
Corporate Solutions Assurance SA (in prosieguo: la «Axa
Corporate») e Zurich International France SA (in
prosieguo: la «Zurich International
France»), in merito all’efficacia di una clausola di
proroga della giurisdizione nel contesto dell’azione
di garanzia promossa dalla SFIP contro i suoi assicuratori nel contesto di una
polizza gruppo.

Contesto normativo

3 L’art. 7 della Convenzione di
Bruxelles, figurante nella sezione 3 del titolo II
relativa alla competenza in materia assicurativa, prevede:

«In materia di assicurazioni,
la competenza è regolata dalla presente sezione (…)».

4 L’art. 8 della suddetta Convenzione
dispone:

«L’assicuratore domiciliato nel
territorio di uno Stato contraente può essere convenuto:

1) davanti ai giudici dello Stato in
cui ha il domicilio, oppure

2) in un altro Stato contraente,
davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente
dell’assicurazione, oppure

3) se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato contraente
presso il quale sia stata proposta l’azione contro l’assicuratore delegato
della coassicurazione.

(…)».

5 L’art. 9 della stessa Convenzione
così recita:

«Inoltre l’assicuratore può essere
convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso,
qualora si tratti di assicurazione di responsabilità
civile (…)».

6 Ai sensi dell’art. 10 della
Convenzione di Bruxelles:

«In materia di assicurazione
di responsabilità civile, l’assicuratore può altresì essere chiamato in causa
davanti al giudice presso cui è stata proposta l’azione esercitata dalla
persona lesa contro l’assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.

(…)».

7 L’art. 11 della suddetta
Convenzione prevede quanto segue:

«Salve le disposizioni dell’articolo
10, terzo comma, l’azione dell’assicuratore può esser proposta solo davanti ai
giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto, a
prescindere dal fatto che questi sia contraente
dell’assicurazione, assicurato o beneficiario.

(…)».

8 L’art. 12 della stessa Convenzione
dispone:

«Le disposizioni della presente
sezione possono essere derogate solo con una convenzione:

(…)

2) che consenta al contraente
dell’assicurazione, all’assicurato o al beneficiario di adire un organo
giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione, o

3) che, conclusa tra un contraente
dell’assicurazione ed un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la
residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione
del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l’evento dannoso si
produca all’estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato,
sempre che la legge di quest’ultimo non vieti dette
convenzioni,

(…)».

9 Ai sensi dell’art. 17 della
Convenzione di Bruxelles, figurante alla sezione 6 di
cui al titolo II relativa alla proroga di competenza:

«Qualora le
parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente,
abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato
contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un
determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai
giudici di quest’ultimo Stato contraente. Questa
clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a) per iscritto o verbalmente con
conferma scritta, o,

b) in una forma ammessa dalle
pratiche che le parti hanno stabilito tra loro

(…)

(…)

Le clausole attributive di competenza
(…) non sono valide se in contrasto con le disposizioni [dell’art.] 12 (…).

(…)».

Causa principale e questione pregiudiziale

10 La Calland
Réalisations SARL (in prosieguo: la
«Calland»), assicurata presso la Abeille Assurances
Cie (in prosieguo: la «Abeille»),
compagnia assicurativa di diritto francese, ha intrapreso nel 1990 la
costruzione di un centro di produzione di formaggi per
conto della Établissements Bernard
Laiterie du Chatelard (in prosieguo: la «Laiterie du Chatelard»),
società di diritto francese, realizzando una serie di lavori di costruzione per
mezzo di pannelli fabbricati dalla SFIP.

11 Una perizia richiesta dalla Laiterie du Chatelard
ha riscontrato l’esistenza di difetti nella progettazione e nella fabbricazione
dei pannelli, che rendevano inidonei alla loro destinazione i locali. Il costo
dei lavori di ripristino è stato stimato pari a circa EUR 610 000.

12 La SFIP era assicurata, all’epoca dei suddetti
lavori, presso diversi assicuratori francesi che hanno prestato una garanzia in
primo o in secondo rischio. In quanto filiale della Recticel SA (in prosieguo: la «Recticel»),
società di diritto belga, era assicurata anche presso vari assicuratori belgi,
che prestavano garanzia in secondo rischio nel contesto di
una polizza gruppo sottoscritta dalla Recticel ed
estesa alla SFIP con una clausola addizionale 8 luglio 1988, avente effetto
retroattivo a partire dal 7 giugno 1988, data dell’entrata di detta società nel
gruppo Recticel. Il capitolo VII, clausola K, del
suddetto contratto prevede che «in caso di controversia in merito al presente
contratto, la compagnia si assoggetterà alla giurisdizione del foro del
domicilio del sottoscrittore». Il giudice del rinvio
osserva che tale clausola manifestamente non è stata imposta dall’assicuratore.

13 Con atti risalenti al 1° e 12
marzo 2001 la Laiterie du Chatelard ha citato in giudizio, per ottenere il
risarcimento del danno da essa subito, dinanzi al
Tribunale de grande instance de Bourgoin-Jallieu
(Francia), le seguenti società:

– la Calland,
che è stata posta in liquidazione stragiudiziale e poi nuovamente citata nella
persona dei suoi due amministratori sigg. Calland e
M. Picard,

– la Abeille, assicuratore della Calland,

– la SFIP,

– la SMABTP, che assicurava la
responsabilità professionale della SFIP,

– la AXA Global Risks SA (in prosieguo: la
«AXA Global Risks»), che
forniva alla SFIP la copertura «rischi diversi»,

– la Zurich
International, che forniva alla
SFIP la copertura «rischi diversi».

14 Il 5 giugno 2001 quest’ultima ha chiamato in garanzia i suoi assicuratori
francesi che prestavano la garanzia in secondo rischio, vale a dire la Zurich
International France
e la Axa Corporate,
che aveva rilevato la AXA Global Risks.

15 Il 21 giugno 2001 la SFIP ha
chiamato in garanzia, ex art. 10, primo comma, della Convenzione di Bruxelles,
i suoi assicuratori belgi in secondo rischio, coassicuratori
nel contesto della polizza gruppo, ossia la Axa Belgium, la Zurich Assurances, la AIG, la Fortis e la Gerling (in
prosieguo: i «coassicuratori belgi»).

16 I coassicuratori
belgi hanno eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu,
invocando la clausola attributiva di competenza contenuta nella polizza gruppo.

17 Applicando la clausola K di cui al
capitolo VII del suddetto contratto con sentenza 13 settembre 2002 il Tribunal
de grande instance de Bourgoin-Jallieu ha rinviato la causa al Tribunal de
première instance de Bruxelles (Belgio), luogo del
domicilio della Recticel, sottoscrittore della
polizza gruppo, perché si deliberasse in merito alle domande della SFIP nei
confronti dei coassicuratori belgi.

18 Il 27 settembre 2002 la SFIP ha presentato ricorso
per incompetenza dinanzi alla Cour d’appel de Grenoble.

19 Dinanzi a quest’ultima
la SFIP ha sostenuto che una clausola attributiva di competenza fondata
sull’art. 12, n. 3, della Convenzione di Bruxelles non poteva essere opposta
dall’assicuratore a un beneficiario che non abbia
espressamente sottoscritto il contratto assicurativo in cui figura tale
clausola. La Laiterie du Chatelard e la SMABTP hanno aderito agli argomenti
presentati dalla SFIP.

20 Alla luce di questi elementi la Cour
de cassation ha deciso di sospendere il procedimento
di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione:

«Se l’assicurato beneficiario di un
contratto d’assicurazione per conto di chi spetta, concluso
tra un contraente dell’assicurazione (sottoscrittore) e un assicuratore aventi
entrambi domicilio nello stesso Stato membro, possa essere vincolato dalla
clausola che attribuisce competenza alle autorità giurisdizionali di detto
Stato, quando l’assicurato non abbia personalmente approvato tale clausola, il
danno si sia verificato in un altro Stato membro, e l’assicurato abbia altresì
citato, dinanzi ad un’autorità giurisdizionale di quest’ultimo
Stato, assicuratori aventi domicilio nello stesso».

Sulla questione pregiudiziale

21 Mediante la questione sottoposta il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una
clausola di proroga di competenza, stipulata in conformità all’art. 12, punto
3, della Convenzione di Bruxelles in un contratto assicurativo stipulato tra un
contraente dell’assicurazione e un assicuratore, sia efficace nei confronti
dell’assicurato beneficiario di detto contratto che non abbia espressamente
sottoscritto la clausola in questione e che abbia domicilio in un altro Stato
contraente diverso da quello del contraente dell’assicurazione e
dell’assicuratore.

Osservazioni sottoposte alla Corte

22 I coassicuratori
belgi e il governo del Regno Unito fanno riferimento
alla sentenza 14 luglio 1983 (causa 201/82, Gerling e
a., Racc. pag. 2503), ai
sensi della quale la Corte ha statuito che, in caso di contratto di
assicurazione fra un assicuratore ed un contraente, stipulato da quest’ultimo per sé e in favore di terzi e contenente una
clausola di proroga della competenza con riferimento a controversie
promuovibili dai detti terzi, questi ultimi possono far valere la suddetta
clausola anche qualora non la abbiano espressamente sottoscritta, se la
condizione della forma scritta, posta dall’art. 17 della Convenzione di
Bruxelles, sia stata soddisfatta nei rapporti fra l’assicuratore e il
contraente dell’assicurazione, e il consenso dell’assicuratore in proposito sia
stato manifestato chiaramente. Al punto 18 della
sentenza in questione, la Corte ha statuito come la Convenzione di cui trattasi
abbia previsto espressamente la possibilità di stipulare clausole di proroga
della competenza, non soltanto in favore del contraente dell’assicurazione,
parte nel contratto, ma anche in favore dell’assicurato e del beneficiario che,
per ipotesi, non sono parti nel contratto qualora non vi sia coincidenza, come
nella fattispecie, fra queste varie persone, e che possono anche non essere
noti al momento della firma del contratto. I coassicuratori
belgi deducono da tale sentenza che la Corte ha già ammesso l’opponibilità
della clausola di proroga della competenza
all’assicurato beneficiario, senza che quest’ultimo
sia tenuto a soddisfare a sua volta i requisiti di cui all’art. 17 della
Convenzione di Bruxelles.

23 La Commissione reputa,
per contro, che l’assicurato beneficiario sia coperto
dal contratto assicurativo, senza essere vincolato dalla clausola di proroga
della competenza, per il solo fatto della tutela automatica e imperativa di cui
beneficia qualsiasi «parte debole». Dalla giurisprudenza della Corte
emergerebbe che il beneficiario che non abbia sottoscritto un contratto
stipulato a favore di terzi può avvalersi della clausola di
proroga della giurisdizione, senza che, viceversa, tale clausola gli sia
opponibile. Inoltre, la
Commissione osserva che l’art. 12, punto 2, della Convenzione
di Bruxelles, indicato nella citata sentenza Gerling
e a. fa esplicito riferimento alla situazione
dell’assicurato beneficiario e al fatto che le clausole di elezione
del foro contemplate dalla suddetta clausola sono facoltative e giovano
esclusivamente alla «parte debole». Di conseguenza l’assicurato e il
beneficiario sarebbero inclusi nell’elenco delle parti che possono
sottoscrivere o invocare la clausola di cui trattasi. Tuttavia, l’art. 12,
punto 3, della Convenzione di Bruxelles consentirebbe di inserire una clausola di elezione del foro la cui natura esclusiva sarebbe
indiscussa, non menzionerebbe il terzo beneficiario e, pertanto, non sarebbe
opponibile a quest’ultimo.

24 I coassicuratori
belgi e il governo del Regno Unito affermano che la
clausola di proroga della competenza, conforme all’art. 12, punto 3, della
Convenzione di Bruxelles, è stata stipulata su proposta del contraente
dell’assicurazione e che, pertanto, l’argomento relativo al principio di tutela
dell’assicurato, «parte debole» del contratto, sarebbe inoperante. A giudizio
di tutti i coassicuratori, le eccezioni relative al contratto che l’assicuratore può opporre al
contraente dell’assicurazione sono opponibili anche all’assicurato
beneficiario, sempre libero di contestare una clausola stipulata a suo favore,
qualora gli obblighi ad essa connessi non siano adeguati a detto assicurato.
Nella fattispecie di cui alla causa principale, l’assicurato beneficiario
invocherebbe, nei confronti degli assicuratori, determinati diritti relativi ad
un «insieme contrattuale» nel quale rientra la controversa clausola di attribuzione di competenza e non può trincerarsi dietro
il fatto di essere un assicurato francese del tutto autonomo in quanto, nel
contesto di una polizza gruppo, risulta dipendere completamente e direttamente
dalla Recticel per la gestione dei contratti assicurativi
e dei sinistri.

25 Con la stessa logica, i coassicuratori belgi fanno riferimento alla sentenza 19
febbraio 2002, causa C-256/00, Besix (Racc. pag. I-1699) e reputano che la Convenzione di
Bruxelles miri a garantire alle parti la prevedibilità e la certezza dei loro
rapporti giuridici e ad evitare, nella misura del possibile, il moltiplicarsi
dei fori competenti relativamente al medesimo
contratto per prevenire il rischio di pronunce contrastanti e per facilitare
così il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali al di
fuori dello Stato nel quale sono state pronunciate.

26 I governi francese e britannico
aderiscono a tali osservazioni e aggiungono che si dovrebbe attribuire
rilevanza alla volontà liberamente espressa delle parti nonché
alla certezza del diritto in ambito assicurativo. Infatti, in
presenza di tale tipo di contratto di assicurazione diretto a
ricomprendere varie società di un medesimo gruppo in diversi Stati, si dovrebbe
prevedere che controversie di diversa natura che potrebbero insorgere
dall’applicazione di un siffatto contratto siano soggette allo stesso giudice.
Una siffatta interpretazione della Convenzione di Bruxelles consentirebbe
quindi di garantire l’uniformità d’interpretazione del
contratto assicurativo, di evitare l’eventuale coesistenza di decisioni
contraddittorie e il moltiplicarsi dei contenziosi. Tale interpretazione
contribuirebbe pertanto alla realizzazione di un
mercato europeo dell’assicurazione.

27 La Commissione sostiene
altresì che l’inopponibilità delle clausole di elezione
del foro all’assicurato è tale da originare una situazione di imprevedibilità
per le compagnie assicurative che possono essere in tal modo convenute dinanzi
a un giudice al di fuori delle loro previsioni. Si dovrebbe tuttavia ammettere
che il legislatore comunitario ha preferito porre in rilievo l’obiettivo della
tutela degli assicurati.

Risposta della Corte

28 In limine, si deve rammentare che
la Convenzione di Bruxelles va interpretata tenendo conto tanto del suo sistema
e dei suoi obiettivi specifici quanto del suo
collegamento con il Trattato CE (v. sentenza 6 ottobre 1976, causa 12/76,
Tessili, Racc. pag. 1473, punto 9).

29 A tale proposito la Convenzione di
Bruxelles prevede, alla sezione 3 del titolo II, un sistema autonomo di
ripartizione delle competenze giurisdizionali in materia di assicurazioni.
Gli artt. 8-10 della suddetta Convenzione prevedono segnatamente che
l’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere
convenuto davanti ai giudici dello Stato contraente in cui ha il domicilio,
davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente
dell’assicurazione, davanti al giudice del luogo in cui si è verificato
l’evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione
di responsabilità civile, e davanti al giudice presso cui è stata proposta
l’azione esercitata dalla persona lesa contro l’assicurato, qualora la legge di
tale giudice lo consenta. Inoltre, l’art. 11 della stessa Convenzione dispone
che l’azione dell’assicuratore può esser proposta solo davanti ai giudici dello
Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto, a prescindere
dal fatto che questi sia contraente
dell’assicurazione, assicurato o beneficiario.

30 Secondo una giurisprudenza
costante, dall’esame delle disposizioni della suddetta sezione, chiarite dai
lavori preparatori, risulta che, offrendo
all’assicurato una gamma di competenze più estesa di quella offerta
all’assicuratore ed escludendo qualsiasi possibilità di stabilire una clausola
di proroga della competenza a favore di quest’ultimo,
le dette disposizioni si sono ispirate ad una preoccupazione di tutela
dell’assicurato, il quale, nella maggior parte dei casi, si trova di fronte ad
un contratto predeterminato le cui clausole non possono più essere oggetto di
trattative ed è la persona economicamente più debole (v. sentenze 14 luglio
1983, Gerling e a., cit.,
punto 17, e 13 luglio 2000, causa C-412/98, Group Josi, Racc. pag. I-5925, punto 64).

31
In
materia di contratti assicurativi, l’obiettivo di tutela della persona
economicamente più debole è altresì garantito mediante l’introduzione di limiti
all’autonomia delle parti per quanto riguarda la proroga di competenza. In tal
senso, l’art. 12 della Convenzione di Bruxelles contiene un elenco tassativo
delle ipotesi in cui le parti possono derogare alle norme sancite dalla sezione
3 del titolo II di cui alla detta Convenzione. Inoltre, ai sensi dell’art. 17,
quarto comma, della Convenzione di cui trattasi, le clausole attributive di competenza non sono valide se in contrasto con le
disposizioni dell’art. 12. Da tali disposizioni emerge che la Convenzione in
questione prevede un sistema in cui le deroghe alle regole di competenza in
materia assicurativa devono essere restrittivamente
interpretate.

32 In particolare, l’art. 12, punto 3,
della Convenzione di Bruxelles consente a un
contraente dell’assicurazione e a un assicuratore aventi entrambi il domicilio
o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della
conclusione del contratto, di attribuire la competenza ai giudici di tale
Stato, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti
dette convenzioni, anche nel caso in cui l’evento dannoso si produca
all’estero. Una siffatta clausola è ammessa dalla Convenzione di Bruxelles in
quanto non è in grado di privare il contraente dell’assicurazione, la parte più
debole, di un’adeguata protezione. Infatti, come osserva l’avvocato generale al
paragrafo 61 delle sue conclusioni, se, in tale ipotesi, il suddetto contraente
viene privato della possibilità di adire il giudice
del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, è comunque in grado di adire
il giudice del suo stesso domicilio.

33 Pertanto, il principio di autonomia delle parti consente al contraente
dell’assicurazione, la parte più debole del contratto, di rinunciare a una
delle due forme di tutela attribuite dalla Convenzione di Bruxelles. Tuttavia, a causa dell’inderogabilità dell’obiettivo di tutela
della persona economicamente più debole, tale autonomia non è talmente ampia da
includere la possibilità per il suddetto contraente di rinunciare alla
competenza del giudice del luogo in cui ha il domicilio. Infatti, in quanto parte più debole, non può essere
scoraggiata dall’agire in giudizio vedendosi obbligata a proporre l’azione
dinanzi ai giudici dello Stato sul territorio del quale risiede la sua
controparte (v., in via analogica, per un consumatore, sentenza 20 gennaio
2005, causa C-464/01, Gruber, Racc.
pag. I-0000, punto 34).

34 È alla luce di tali considerazioni
che si deve stabilire se una clausola attributiva di competenza, pattuita
conformemente all’art. 12, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, tra un
contraente dell’assicurazione e un assicuratore, sia o meno opponibile a un assicurato beneficiario avente il suo domicilio in uno
Stato contraente diverso da quello del contraente e dell’assicuratore.

35 La Convenzione di
Bruxelles, e, in particolare, il suo art. 12, punto 3, non contribuiscono a
precisare gli effetti, per l’assicurato o il beneficiario del contratto di assicurazione, di una siffatta clausola di proroga della
competenza. Un’interpretazione letterale delle disposizioni contenute nella
suddetta Convenzione non consente quindi di stabilire se e, all’occorrenza, a
quali condizioni tale clausola sia opponibile da parte
dell’assicuratore a un assicurato beneficiario, qualora quest’ultimo
abbia il suo domicilio in uno Stato membro diverso da quello del contraente
dell’assicurazione e dell’assicuratore.

36 Date tali circostanze, come emerge al punto 28 della presente sentenza, spetta alla
Corte interpretare le disposizioni della Convenzione di Bruxelles tenendo conto
del suo sistema e degli obiettivi generali della suddetta Convenzione.

37 A tale riguardo, si deve
rammentare che l’assicurato beneficiario, come il contraente
dell’assicurazione, è tutelato dalla Convenzione di Bruxelles in quanto persona
economicamente più debole ai sensi della citata sentenza Gerling
e a.

38 Di conseguenza, l’opponibilità di
una clausola di proroga della competenza fondata sull’art. 12, punto 3, di
detta Convenzione a un assicurato beneficiario in ogni
caso potrà essere ammessa qualora non contrasti con l’obiettivo di tutela della
persona economicamente più debole.

39 Orbene, come ha osservato
l’avvocato generale ai paragrafi 62 e 67 delle sue conclusioni, l’opponibilità
di tale clausola comporterebbe gravi conseguenze per un assicurato beneficiario
che non l’abbia sottoscritta e che sia domiciliato in
un altro Stato contraente. Infatti, essa priverebbe,
da un lato, tale assicurato della possibilità di adire sia il giudice del luogo
dell’evento dannoso sia quello del proprio domicilio, obbligandolo a coltivare
le proprie pretese nei confronti dell’assicuratore davanti al giudice del
domicilio di quest’ultimo. Dall’altro lato,
consentirebbe all’assicuratore, nell’ambito di un’azione contro l’assicurato
beneficiario, di adire il giudice del proprio domicilio.

40 Una siffatta interpretazione
condurrebbe ad accettare una proroga di giurisdizione a favore
dell’assicuratore e a ignorare l’obiettivo della
tutela della persona economicamente più debole, nel caso di specie l’assicurato
beneficiario, che deve poter agire e difendersi davanti al giudice del proprio
domicilio.

41 È del resto per rafforzare tale
tutela, già sancita al punto 17 della sentenza Gerling e a., cit.,
dell’assicurato beneficiario, la persona economicamente più debole, che l’art.
9, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n.
44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), è
stato formulato in modo da consentire, espressamente, all’assicurato o al
beneficiario di un contratto assicurativo di convenire l’assicuratore dinanzi
al giudice del luogo del proprio domicilio, mentre l’art. 8, primo comma, punto
2, della Convenzione di Bruxelles prevede solo la competenza in capo al giudice
del luogo del domicilio del contraente dell’assicurazione, senza stabilire se
l’assicuratore possa o meno essere convenuto dinanzi al giudice del domicilio
dell’assicurato o del beneficiario.

42 Peraltro, la citata sentenza Gerling e a., contrariamente a quanto asseriscono i coassicuratori belgi e il governo del Regno Unito, non può
essere invocata a sostegno della tesi sull’opponibilità in quanto, da un lato,
nella suddetta sentenza era in questione una clausola attributiva di competenza
fondata sull’art. 12, punto 2, della Convenzione di Bruxelles, che autorizza
espressamente le parti del contratto a concordare una clausola, non esclusiva,
ma facoltativa di proroga della competenza, stipulata a esclusivo vantaggio del
contraente dell’assicurazione, dell’assicurato o del beneficiario e, d’altro
lato, nella stessa sentenza, la
Corte si è pronunciata solo in merito all’opponibilità di una
siffatta clausola da parte di un terzo, l’assicurato beneficiario, nei
confronti dell’assicuratore, e non sull’ipotesi contraria. Come osserva
l’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, la possibilità, per
l’assicurato beneficiario del contratto di assicurazione,
di opporre tale clausola all’assicuratore non può arrecargli un pregiudizio, ma
mira, al contrario, aggiungendo un foro ulteriore a quelli previsti in materia
di assicurazioni dalla Convenzione di Bruxelles, a rafforzare la tutela della
persona economicamente più debole.

43 Da tutte le considerazioni che
precedono si evince che occorre risolvere la questione sottoposta nel modo
seguente:

Una clausola attributiva di
competenza, stipulata conformemente all’art. 12, punto 3, della Convenzione di
Bruxelles, non è opponibile all’assicurato beneficiario di tale contratto che
non abbia espressamente sottoscritto la suddetta
clausola e con domicilio in uno Stato contraente diverso da quello del
contraente dell’assicurazione e dell’assicuratore.

Sulle spese

44 Nei confronti delle parti nella
causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese
sostenute per presentare osservazioni alla Corte, salvo quelle delle dette
parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi la Corte (Seconda
Sezione) dichiara:

Una clausola attributiva di
competenza, stipulata conformemente all’art. 12, punto 3, della Convenzione 27
settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9
ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre
1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26
maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica
portoghese e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della
Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, non
è opponibile all’assicurato beneficiario di tale contratto che non abbia espressamente sottoscritto la suddetta clausola e con
domicilio in uno Stato contraente diverso da quello del contraente
dell’assicurazione e dell’assicuratore.

Firme