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Contestazioni a catena e limite massimo di custodia cautelare: a piccoli passi verso la civiltà
La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all’art. 297, comma 3, c.p.p. deve essere effettuata computando l’intera durata della custodia cautelare anche se relativa a fasi non omogenee.
(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 22753/20; depositata il 28 luglio)
L’articolo 297 del codice di rito: la norma recita:
“1. Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell’arresto o del fermo.
2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l’ordinanza che le dispone è notificata a norma dell’articolo 293.
3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma.
4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma dell’articolo 303 comma 4.
5. Se l’imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di sicurezza, gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è notificata l’ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena o di internamento per misura di sicurezza.”
La norma, segnatamente il comma 3, si occupa, o definisce, le cosiddette contestazioni a catena, ovvero dell’emissione di più provvedimenti cautelari nei riguardi di uno stesso indagato che, per loro stessa natura, prolungano i (artificiosamente) la scadenza dei termini
di custodia cautelare al medesimo applicata.
Si tratta di una norma che il Legislatore (del 1995), ha introdotto con l’esplicita finalità di porre rimedio al fenomeno dell’elusione dei termini massimi di custodia cautelare attraverso l’utilizzo dello strumento della richiesta ed emissione di nuove misure “scomponendo” la condotta contestata all’indagato in singoli autonomi episodi atti a “prolungare” la durata della custodia cautelare.
Custodia che, in assenza di esplicita previsione legislativa, rischiava di diventare di fatto infinita.
La Giurisprudenza Costituzionale: a fronte della volontà del Legislatore, resa piuttosto evidente dal portato della norma, la Giurisprudenza si è mostrata a dir poco refrattaria nel darne applicazione rigorosa, tanto che in tema la Corte Costituzionale è dovuta intervenire più volte, dapprima chiarendo come (sentenza Corte cost. n. 204/2012,) esso «tenda ad evitare che, rispetto a una custodia cautelare in corso, intervenga un nuovo titolo che, senza adeguata giustificazione, determini di fatto uno spostamento in avanti del termine iniziale della misura […]. L’introduzione di «parametri certi e predeterminati» nella disciplina delle «contestazioni a catena» risponde all’esigenza di «configurare limiti obiettivi e ineludibili alla durata dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale» (Corte cost. n. 89/ 1996), in assenza dei quali si potrebbe «espandere la restrizione complessiva della libertà personale dell’imputato, tramite il cumulo materiale – totale o parziale – dei periodi custodiali afferenti a ciascun reato” (Corte cost. n. 233/2011). La disciplina delle “contestazioni a catena”, dunque, si caratterizza per una rigidità indispensabile a scongiurare il rischio di un’espansione, potenzialmente indefinita, della restrizione complessiva della libertà personale, ed è in nome di questa rigidità che la disciplina delle “contestazioni a catena” non tollera alcuna «imponderabile valutazione soggettiva degli organi titolari del potere cautelare.
Da ultimo (sentenza Corte Costituzionale, 06/12/2013, n.293) dichiarando “costituzionalmente illegittimo l’art. 309 c.p.p., in quanto interpretato nel senso che la deducibilità, nel procedimento di riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall’art. 297, comma 3, c.p.p., sia subordinata – oltre che alla condizione che, per effetto della retrodatazione, il termine sia già scaduto al momento dell’emissione dell’ordinanza cautelare impugnata – anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino da detta ordinanza.”
I contrasti giurisprudenziali: inquadrato, in modo necessariamente sommario, l’istituto è opportuno dar conto di come la pronuncia in commento si sia occupato dello stesso a tutto tondo, ovvero annotando e chiarendo i limiti di applicabilità dell’istituto, richiamando il ben noto insegnamento giurisprudenziale fissato dalle Sezioni Unite con le decisioni n. 21957/2005 e n. 14535/2007, con le quali si sono delineate le tre possibili ipotesi di ricorrenza di contestazione a catena.
Contestazioni a catena identificabili esclusivamente allorché i delitti oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore.
Specificando altresì che il presupposto della anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all’emissione della prima non ricorre allorché il provvedimento successivo riguarda un reato di associazione e la condotta di partecipazione si sia protratto dopo l’emissione della prima ordinanza (in questo senso, da ultimo, Cass. VI, n. 31441/2012; Cass. VI, n. 15821/2014).
Le tre situazioni: la prima situazione è quella in cui le ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologia e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio.
La seconda situazione rappresenta una variante della prima, presupponendo comunque l’esistenza di una delle tre forme di connessione qualificata. Essa però è caratterizzata dall’intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo.
La terza situazione è quella in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione, cioè esista una connessione definita quale non qualificata, cioè diversa da quelle sopra considerate del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologico)
Il contrasto sul computo del termine: la pronuncia in parola si interroga, principalmente, sulla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare e se essa debba o meno essere effettuata computando la sua intera durata anche se relativa a fasi non omogenee.
In punto, ancora una volta, sono noti i contrasti giurisprudenziali anche in sede di legittimità ma ci pare possibile individuare un orientamento maggioritario secondo il quale la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare imporrebbe, per il computo dei termini di fase, di frazionare la durata globale della custodia cautelare, imputando solo i periodi relativi a fasi omogenee (Cass. VI, n. 15736/2013; Cass. VI, n. 50761/2014; Cass. IV, n. 18111/2017).
All’orientamento maggioritario si contrappone l’orientamento minoritario (ma va?) secondo cui (Cass. VI, n. 3058/2017; Cass. IV, n. 36088/2017), la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all’art. 297, comma 3, non deve essere effettuata frazionando la globale durata della custodia cautelare, bensì computando l’intera custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee.
Non serve che io specifichi il mio personale appoggio all’orientamento minoritario.
La soluzione: La questione è stata ovviamente rimessa alle Sezioni Unite le quali, dopo una prima pronuncia, per così dire, a vuoto a causa dell’inammissibilità del ricorso all’udienza 28 maggio 2020, hanno affermato il principio secondo cui “la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all’articolo 297 comma 3 c.p.p. deve essere effettuata computando l’intera durata della custodia cautelare anche se relativa a fasi non omogenee”.
A questo principio, la pronuncia in commento si allinea ed attiene.
Avv. Claudio Bossi