Penale

Monday 13 June 2005

Contestazioni a catena e decorrenza dei termini di custodia cautelare. Il punto delle Sezioni Unite

Contestazioni a catena e decorrenza dei termini di custodia cautelare. Il punto delle Sezioni Unite

Cassazione – Sezioni Unite Penali Sentenza 22 marzo 2005 – 10 giugno 2005 n°21957/2005

Sentenza.

Presidente N. Marvulli, Relatore G. Lattanzi

Ritenuto in fatto

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino e Tizio hanno proposto ricorso per cassazione contro lordinanza del 18 maggio 2004 con la quale il Tribunale di Torino, decidendo sullappello proposto, oltre che da Tizio, da Caio, Mevio e Sempronio, ha dichiarato per alcune imputazioni cessata a norma dellart. 297, comma 3, c.p.p. lefficacia della misura cautelare disposta nei confronti degli appellanti.

Nei confronti di Tizio, Caio, Mevio e Sempronio il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino aveva emesso il 27 marzo 2003 una prima ordinanza di custodia cautelare in carcere (eseguita il 4 aprile per il primo ed il 5 aprile 2003 per gli altri), per i reati di associazione di tipo mafioso e di estorsione in danno di vari autotrasportatori ucraini.

Successivamente, il 13 giugno 2003, il g.i.p. aveva emesso nei confronti degli stessi indagati unaltra ordinanza cautelare per altre estorsioni.

Con ordinanze del 7 e 21 aprile 2004, il g.i.p. aveva rigettato le richieste degli indagati dirette a far dichiarare cessata a norma dellart. 297 comma 3 c.p.p. lefficacia della custodia cautelare in carcere disposta nei loro confronti il 13 giugno 2003. Secondo il giudice la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare non poteva operare perché gli episodi estorsivi oggetto della seconda ordinanza cautelare non erano desumibili dagli atti quando era stata emessa la prima ordinanza. Inoltre, relativamente alla posizione di Sempronio, nei cui confronti con la prima ordinanza era stata disposta la misura cautelare solo per la partecipazione allassociazione, aveva rilevato che rispetto alle estorsioni considerate nella seconda ordinanza mancava il requisito della connessione qualificata.

Tizio, Caio, Mevio e Sempronio avevano proposto appello sostenendo che i fatti oggetto della seconda ordinanza erano desumibili dagli atti al momento dallemissione della prima e, relativamente alla posizione, di Sempronio, che i reati-fine erano stati progettati fin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso.

2. Il Tribunale di Torino, con il provvedimento impugnato, ha accolto parzialmente lappello e rispetto ai reati oggetto dei capi 5) (contestato a Tizio, Sempronio e Caio), 6) (contestato a Tizio E Sempronio), 7) (contestato a Tizio) e 8) (contestato a Tizio e Mevio) ha dichiarato cessata dal 4 aprile 2003 lefficacia della misura cautelare. Rispetto ai restanti capi di imputazione il tribunale ha confermato le ordinanze impugnate, rilevando che non ricorrevano le condizioni per lapplicazione dellart. 297, comma 3, c.p.p. perché le estorsioni erano state commesse fino allaprile 2003, e comunque dopo lesecuzione della prima misura cautelare.

Il tribunale ha ricordato che nella giurisprudenza di legittimità esisteva un contrasto sulle condizioni richieste per la retrodatazione e ha dichiarato voler seguire le indicazioni date dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 89 del 1996 e ribadite con lordinanza n. 244 del 2003, nel senso che, quando tra i fatti oggetto dei diversi provvedimenti cautelari esiste la connessione prevista dallart. 297, comma 3, c.p.p. «opera una presunzione legale tipica di contestualità della acquisizione processuale» degli elementi che giustificano tali provvedimenti e si produce quindi leffetto della retrodatazione, anche se in realtà come era accaduto nel caso di specie al momento dellemissione del primo provvedimento non risultavano dagli atti gli elementi che avevano poi giustificato il secondo.

3. Il pubblico ministero ricorrente ha sostenuto che il tribunale ha applicato in modo errato lart. 297, comma 3, c.p.p. perché la regola secondo cui, nel caso di più ordinanze cautelari, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima non può trovare applicazione se al momento della sua emissione non risultavano dagli atti gli elementi necessari per giustificare la seconda.

A sostegno della propria tesi il ricorrente ha richiamato la sentenza delle Sezioni unite, 25 giugno 1997, Atene, nella quale, tra laltro, si legge che «il divieto della cosiddetta contestazione a catena di cui al comma 3 dell’art. 297 c.p.p. trova applicazione in tutte le situazioni cautelari riferibili allo stesso fatto o a fatti diversi tra cui sussista connessione» qualificata, «a condizione che siano desumibili dagli atti, entro i limiti temporali rispettivamente previsti dal primo e dal secondo periodo del citato art. 297 comma 3 c.p.p., per le diverse situazioni in essi previste, tutti gli elementi apprezzabili come presupposti per l’emissione delle successive ordinanze cautelari i cui effetti sono da retrodatare, non essendo sufficiente, ai fini della sua operatività, la mera notizia del fatto-reato». Il ricorrente ha aggiunto che lorientamento delle Sezioni unite «appare ormai assolutamente consolidato, tanto da essere costantemente ribadito in più pronunce (Sez. IV, 29 maggio 2003, Gullà; Sez. V, 24 gennaio 2003, Termini; Sez. VI, 17 dicembre 2002, Araldi)» e si è sviluppato in coerenza con le indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 1996, richiamata dal tribunale.

Tizio, per contro, ha sostenuto nel ricorso che la custodia cautelare aveva perso efficacia anche per i restanti episodi estorsivi, indicati nei capi 2), 3) 4) e 9) dellordinanza del 13 giugno 2003.

Il ricorrente ha ricordato che gli episodi estorsivi commessi dopo il suo arresto, gli erano stati contestati non in veste di autore materiale, ma in conseguenza del ruolo di attivissimo capo dellassociazione, e ha sostenuto che, essendo egli detenuto, tali episodi non potevano essergli addebitati e comunque non potevano essergli addebitati come fatti successivi alla data del suo arresto. Tizio inoltre ha dedotto che ai fini dellart. 297 comma 3 c.p.p. va comunque operata una retrodatazione «al momento in cui vengono acquisiti elementi di prova a carico, sufficienti a una nuova emissione del nuovo titolo custodiale» e che «nel caso in esame tale momento era certamente quello dellavvenuta trasmissione al p.m. delle annotazioni di servizio che racchiudono la raccolta delle denunce effettuate il 6 aprile 2004, e cioè il 12 maggio 2004». Infine, ha rilevato che lordinanza impugnata non aveva «in alcun modo motivato la reiezione del motivo di appello, specificamente indicato dalla difesa, in cui veniva evidenziato che stante lattribuzione delle estorsioni al Tizio a fronte del ruolo di attivissimo capo dellassociazione e non per aver partecipato materialmente ai fatti, questi dovevano farsi risalire al periodo di contestazione del reato di cui allart. 416 bis c.p., in qualunque data fossero stati commessi».

4. La seconda sezione di questa Corte ha rimesso i ricorsi alle Sezioni unite a norma dellart 618 c.p.p. rilevando che essi ripropongono «la vexata quaestio della norma di cui allart. 297, comma 3, c.p.p., ispirata alla ratio di impedire le contestazioni a catena con il prolungamento artificioso dei termini di custodia cautelare: la cui tormentata interpretazione ha trovato, nel tempo, plurime risposte divergenti nella giurisprudenza di questa Corte».

Come ricorda la seconda sezione, secondo un primo indirizzo (Sez. II, 21 novembre 2002, n. 42847, Piacenti, rv. 223022; Sez. VI, 13 maggio 1999, n. 1764, Rosmini, rv. 214743; Sez. III, 9 dicembre 1998, n. 3381, Paggiarin, rv. 212824), la retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. nella fase delle indagini preliminari è automatica e prescinde pertanto dalla desumibilità dagli atti, in presenza dello stesso fatto o di fatti connessi in continuazione o in concorso formale o collegati dal fine teleologico, per effetto di una presunzione legale tipica iuris et de iure di contestualità dellacquisizione processuale (con il solo limite temporale della anteriorità dei fatti rispetto alla prima misura cautelare).

Un secondo indirizzo invece ritiene imprescindibile per la retrodatazione la desumibilità dagli atti alla data dellemissione della prima misura cautelare, «non essendo ipotizzabile lanomalia procedurale del prolungamento artificioso dei termini ove il fatto-reato connesso non sia stato neppure conoscibile» a quella data (Sez. fer., 25 luglio 2003, n. 34557, Falsone, rv. 228395; Sez. VI, 8 maggio 2003, n. 23834, Gullà, rv. 226015; Sez. V, 19 dicembre 2002, n. 3632, Termini, rv. 224283; Sez. VI, 19 novembre 2002, n. 42271, Araldi, rv. 222951; Sez. I, 15 marzo 2002, n. 31287, Torcasio, rv. 222293). Questo indirizzo ha sottolineato la sezione rimettente ha preso le mosse da un obiter dictum, contenuto nella citata sentenza delle Sezioni unite, 25 giugno 1997, Atene, dato che, chiamate a dirimere il contrasto interpretativo formatosi sul diverso problema dellapplicabilità del divieto della contestazione a catena nellipotesi di ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi, le Sezioni unite hanno, tra laltro, ritenuto che «la desumibilità dagli atti, espressamente richiamata nel secondo periodo del comma 3, vada a costituire criterio applicativo dellintera previsione del comma 3 dellart. 297, ad essa conferendo razionalità e certezza, e nel contempo costituisce garanzia verso applicazioni improntate ad un irragionevole automatismo».

Un terzo indirizzo è nel senso che «la retrodatazione del termine iniziale di efficacia si fissa nel momento intermedio tra la prima e la seconda misura cautelare, allorché si concreti il quadro indiziante inteso come notizia del fatto-reato e presenza delle condizioni legittimanti la custodia e il reato connesso possa essere contestato e posto a base della richiesta del pubblico ministero: evenienza che di norma si verifica allorché questi riceva un rapporto di polizia giudiziaria, completo di tutti i dati di fatto rilevanti ed emergano le esigenze di custodia in carcere (Sez. VI, 19 novembre 2002, n. 42271, Araldi, rv. 222951).

Ciò premesso, la sezione rimettente ha dichiarato di aderire al primo di tali indirizzi, rilevando che per il secondo «parametro di giudizio diventerebbe la desumibilità dagli atti, con una sostanziale unificazione delle due fattispecie contestualmente previste dallart. 297, comma 3, c.p.p., mediante una interpretatio abrogans dellelemento temporale del rinvio a giudizio, positivamente voluto, invece, dal legislatore, come momento discretivo ai fini della deroga alla regola della retrodatazione: così da ritornare alla configurazione della contestazione a catena elaborata dalla giurisprudenza anteriore alla novella 8 agosto 1995, n. 332, art. 12». Anche il terzo indirizzo non potrebbe accogliersi perché «non appare ancorato ad alcun dato testuale della norma che prevede unalternativa secca tra retrodatazione e normale decorrenza del termine di efficacia alla data di emissione della seconda ordinanza oltre a creare seri problemi dincertezza sulleffettivo dies a quo, rimesso a un accertamento ex post del giudice del riesame o di legittimità».

La seconda sezione ha aggiunto che lindirizzo condiviso aveva ricevuto autorevole avallo dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 89 del 1996, che aveva ravvisato nellart. 297 comma 3 c.p.p. una presunzione assoluta di indebito prolungamento della custodia, fuori del caso in cui i fatti oggetto della nuova ordinanza cautelare sono stati accertati dopo il rinvio a giudizio per il fatto connesso oggetto della prima.

Con decreto del 21 gennaio 2005 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite.

Considerato in diritto

1. La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in seguito alle c.d. contestazioni a catena è frutto di una elaborazione giurisprudenziale anteriore allemanazione del vigente codice di rito e alla quale occorre risalire per comprendere appieno la modificazione dellart. 297, comma 3, c.p.p. effettuata con lart. 12 l. 8 agosto 1995, n. 332.

Lart. 2 l. 28 luglio 1984, n. 398, aveva sostituito lart. 271 c.p.p. del 1930 e aveva, tra laltro, inserito un terzo comma con la previsione non molto diversa da quella delloriginario art. 297 comma 3 c.p.p. 1988 che nel caso di più provvedimenti cautelari la custodia cautelare dovesse decorrere dal giorno in cui era iniziata lesecuzione del primo provvedimento, se venivano emessi più provvedimenti per lo stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per più reati commessi in concorso formale, ma la giurisprudenza di legittimità già prima dellintroduzione di questa disposizione riteneva che nellipotesi di provvedimenti custodiali emessi nello stesso procedimento e riguardanti, oltre che lo stesso fatto, anche una pluralità di fatti, dovesse operare una regola di retrodatazione, con leffetto di far decorrere i termini di custodia cautelare dal momento dellesecuzione del primo provvedimento quando da parte dellautorità giudiziaria vi era stato un artificioso ritardo o una colpevole inerzia nellapplicazione della misura cautelare perché già in precedenza dagli atti emergevano gli elementi che la giustificavano.

Si trattava di un orientamento giurisprudenziale nato per contrastare la prassi della emissione di successivi provvedimenti cautelari per nuovi fatti in prossimità della scadenza dei termini di custodia cautelare, allo scopo di farne iniziare nuovamente la decorrenza e prolungarne così artificiosamente la durata. Tra le numerose sentenze in tal senso, anteriori allinserimento del terzo comma nellart. 271 c.p.p. del 1930, si possono ricordare Sez. I, 17 novembre 1976, n. 1948, Mavilla, rv. 135305; Sez. II, 16 marzo 1981, n. 994, Laurca, rv. 148274; tra quelle successive allinserimento appare particolarmente significativa Sez. I, 16 dicembre 1985, n. 3212, Faranda, rv. 171788, nel senso che, pur avendo il legislatore lasciato fuori dell’ambito del novato art. 271 c.p.p. lipotesi del concorso materiale fra reati, in presenza di una pluralità di provvedimenti di cattura, al fine di individuare la data di decorrenza della custodia cautelare e desumerne quella di scadenza, il giudice del merito doveva stabilire «in quale momento fossero stati processualmente acquisiti gli elementi probatori in ordine ai nuovi reati successivamente contestati, valutare il tempo indispensabile alla loro elaborazione e trasfusione nel provvedimento di cattura, escludendo dal computo il tempo trascorso nella colpevole inerzia dell’autorità giudiziaria competente ad emettere il provvedimento contenente le nuove contestazioni». Nello stesso senso si erano espresse Sez. I, 3 ottobre 1986, n. 3165, Mazzarella, rv. 174429; Sez. I, 15 dicembre 1986, n. 4107, Fidanzati, rv. 174888; Sez. I, 9 febbraio 1987, n. 334, Montarro, rv 175705; Sez. I, 26 maggio 1988, n. 1493, Lo Iacono, rv. 178788; Sez. II, 25 luglio 1988, 5906, Mutolo, rv. 179021, con la precisazione che ai fini della decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare e delle cosiddette contestazioni a catena, non va confuso il fatto storico oggetto della contestazione con la prova del medesimo.

2. Come si è detto, lart. 297, comma 3, del vigente codice di procedura penale aveva sostanzialmente riprodotto lart. 271, comma 3, c.p.p. del 1930, estendendo la regola della retrodatazione, oltre allipotesi già prevista dellart. 81 comma 1 c.p. (concorso formale), a quelle degli artt. 82 comma 2 e 83 comma 2 c.p. (aberratio ictus e aberratio delicti plurilesive), però era rimasto fermo il precedente orientamento giurisprudenziale che riconosceva la retrodatazione in tutti gli altri casi di contestazione a catena. Anche nei casi non rientranti nelle previsioni degli artt. 81 comma 1, 82 comma 2 e 83 comma 2 c.p. aveva continuato a operare la retrodatazione, perché come è stato affermato «lingiustificata scissione delle diverse contestazioni con emissione a catena di successivi provvedimenti cautelari, nonostante i fatti contestati fossero noti sin dallinizio, comporta conseguenze identiche a quelle di cui allart. 297 comma 3 c.p.p. (identico allart. 271 comma 3 dellabrogato c.p.p.), cioè la decorrenza del termine di custodia cautelare dal giorno della esecuzione del primo provvedimento» (Sez. VI, 23 luglio 1992, n. 2975, Pezzella, rv. 191939). Sostanzialmente nello stesso senso si sono pronunciate, tra le altre, Sez. I, 15 aprile 1991, n. 1785, Falanga, rv. 187386; Sez. II, 1° dicembre 1993, n. 4750, Prete, rv. 196764; Sez. I, 16 dicembre 1993, n. 5531, Tomaselli, rv. 196540; Sez. I, 31 gennaio 1994, n. 607, Loiero, rv. 196854; Sez. VI, 11 marzo 1994, n. 1044, rv. 199046; Sez. I, 27 luglio 1995, n. 4297, Pagano, rv. 202182.

In tanto però poteva avere luogo la retrodatazione nei casi non espressamente previsti dallart. 297, comma 3, c.p.p. in quanto «gli indizi originariamente a disposizione dellautorità giudiziaria fossero già tali da consentire lemissione di un unico provvedimento» (Sez. I, 25 febbraio 1992, n. 896, Mazzuoccolo, rv. 189733; Sez. VI, 22 dicembre 1992, n. 4616, Morales, rv. 192971; Sez. I, 17 gennaio 1994, n. 239, Giannone, rv. 197200), con la precisazione che «la data in rapporto alla quale occorreva stabilire se fossero stati acquisiti o no (tenuto conto anche del tempo necessario alla loro elaborazione) gli elementi posti a base dellordinanza successiva non era quella di emanazione dellordinanza precedente, ma quella in cui era stata avanzata dal p.m. la relativa richiesta» (Sez. I, 11 luglio 1994, n. 3475, Di Caro, rv. 198810).

Questa condizione riguardava solo i casi che non rientravano nella specifica previsione dellart. 297 comma 3 c.p.p., perché si riteneva che «nel caso di un unico fatto, cui si ricolleghi una pluralità di reati in concorso formale o la realizzazione di una delle ipotesi di cui agli art. 82 comma 2 e 83 comma 2 c. p.» la decorrenza della custodia dal primo provvedimento fosse «automatica, prescindendo da ogni valutazione in ordine alla ragione della pluralità di contestazioni» (Sez. I, 8 luglio 1991, n. 3121, Alleruzzo, rv. 188060).

3. In questo quadro è intervenuta la sostituzione del terzo comma dellart. 297 c.p.p. ad opera dellart. 12 l. 8 agosto 1995, n. 335, il quale ha ampliato le ipotesi espressamente previste di retrodatazione, comprendendo i fatti «commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dellart. 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri», e così ha aggiunto allipotesi del concorso formale, che figurava nella disposizione originaria, quelle del reato continuato e dei reati legati dal nesso teleologico.

La nuova disposizione ha dato luogo ad alcune questioni in gran parte determinate dallinserimento della fattispecie del reato continuato. In questa fattispecie infatti possono rientrare anche numerosi reati commessi in un arco di tempo non particolarmente contenuto e oggetto nel corso delle indagini di accertamenti successivi, sicché ci si è interrogati sulle condizioni perché gli effetti dei provvedimenti cautelari adottati in tempi diversi possano decorrere dal giorno in cui è stata emessa la prima ordinanza. Si è subito posto un quesito: se per la retrodatazione occorra che i fatti oggetto dei provvedimenti successivi, e gli elementi che giustificano la misura cautelare, siano già a conoscenza del pubblico ministero quando richiede la prima ordinanza oppure sia sufficiente lesistenza della connessione qualificata, essendone la retrodatazione una conseguenza automatica. Le risposte della giurisprudenza sono state diverse e hanno dato luogo al contrasto denunciato dallordinanza di rimessione.

Per altro verso ci si è chiesti se, oltre che nei casi espressamente previsti dalla nuova disposizione, la retrodatazione potesse continuare ad operare in tutti gli altri tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza, in quelli cioè in cui, pur mancando una connessione qualificata, fin dal momento dellemissione del primo provvedimento cautelare esistevano negli atti gli elementi che erano poi stati posti a base dei provvedimenti successivi. Il quesito si è posto in modo particolare in vari casi in cui era in discussione lesistenza della continuazione, essendo controverso che i reati oggetto dei successivi provvedimenti fossero tutti compresi, fin dallinizio, in un medesimo disegno criminoso. Ed è anche accaduto che nella fase delle indagini sia stata esclusa la retrodatazione, negando la continuazione, e questa però sia stata successivamente riconosciuta dal giudice del dibattimento.

Sono per lo più venuti in questione i rapporti tra il reato associativo e i reati fine, che secondo lorientamento giurisprudenziale prevalente non danno di per sé luogo a uno dei casi di connessione previsti dallart. 297, comma 3, c.p.p., perché «fra reato associativo e singoli reati fine non è ravvisabile un vincolo rilevante ai fini della continuazione e meno ancora della connessione teleologica, posto che, normalmente, al momento della costituzione dellassociazione i reati fine sono previsti solo in via generica. Questo vincolo secondo la giurisprudenza potrà ritenersi sussistente soltanto nella eccezionale ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto, nellambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi» (Sez. I, 18 dicembre 1998, n. 6530, Zagaria, rv. 212348; nello stesso senso Sez. VI, 15 ottobre 1997, n. 3960, Tagliamento, rv. 208833; Sez. I, 26 marzo 1998, n. 1815, Cavallo, rv. 210391; Sez. VI, 1° luglio 1999, n. 2526, Novella, rv. 214928; Sez. V, 21 dicembre 1999, n. 6237, Formica, rv. 216244; Sez. V, 25 gennaio 2000, n. 495, Battaglia, rv. 216498; Sez. I, 21 marzo 2003, n. 16573, Zuppardo, rv. 224002).

Una parte della giurisprudenza, una volta esclusa lesistenza tra reato associativo e reati-fine di una connessione rilevante ha ripreso lorientamento tradizionale riconoscendo la retrodatazione anche nei casi non espressamente previsti dallart. 297, comma 3, c.p.p. «sempre che si accerti in modo incontestabile che a disposizione dellautorità giudiziaria, al momento dellemissione del primo provvedimento, erano già idonei indizi di colpevolezza» (Sez. VI, 29 aprile 1996, n. 1719, Martini, rv. 205891; Sez. VI, 28 gennaio 1997, n. 281, Papandrea; nello stesso senso Sez. VI, 21 marzo 1997, n. 1290, Ametrano, rv. 208891; Sez. VI, 29 gennaio 1999, n. 290, Mongiovì, rv. 214050; Sez. V, 16 aprile 2003, n. 24922, Reale, rv. 224987I). E ha precisato che solo in mancanza della connessione qualificata diventa rilevante stabilire se al momento dellemissione della prima ordinanza risultavano o meno dagli atti le condizioni per disporre la misura cautelare poi adottata con i successivi provvedimenti, perché altrimenti opera automaticamente la retrodatazione, se esiste tra i reati il collegamento previsto dallart. 81 c.p. o quello teleologico (limitato alle ipotesi di reati commessi per eseguirne altri), «ancorché non conosciuto né conoscibile al momento della prima ordinanza» (così Sez. VI, 18 giugno 1996, n. 2482, Tommaso, rv. 205895).

Per unaltra parte della giurisprudenza invece la modificazione dellart. 297, comma 3, c.p.p. ha avuto leffetto di estendere i casi di retrodatazione espressamente previsti, escludendola però in tutti gli altri nei quali precedentemente il giudice la riconosceva se accertava che gli elementi giustificativi delle misure cautelari applicate in momenti successivi erano desumibili dagli atti già allepoca del primo provvedimento. In questo senso si sono espresse Sez. I, 25 ottobre 1996, n. 5568, Bono, rv. 206193; Sez. I, 20 giugno 1997, , n. 4246, Lentini, rv. 208334; Sez. I, 12 luglio 1999, n. 4894, Stanganelli, rv. 214091; Sez. I, 4 marzo 1999, n. 1835, Ascione, rv. 213500, la quale si è sentita in dovere di osservare come si legge nella massima «che tale soluzione, conforme alla lettera della norma, lascia senza tutela molti indagati nei cui confronti il p.m., con comportamento scorretto, nasconda fatti o elementi in base ai quali potrebbe richiedere e ottenere la misura cautelare anche per reati diversi da quello per il quale l’indagato è già ristretto e procrastini la richiesta di custodia, al fine di sfruttare la durata della precedente carcerazione e ricongiungerla ad libitum con la nuova, prolungando con tale artificio i termini custodiali».

4. La prima questione, quella sulla necessità o meno che, nel caso di connessione qualificata prevista dallart. 297, comma 3, c.p.p., risultino fin dal momento dellemissione della prima ordinanza elementi idonei a giustificare anche le ordinanze successive, ha immediatamente dato luogo a un sospetto di illegittimità costituzionale e la Corte costituzionale, con la sentenza 28 marzo 1996, n. 89, da un lato ha escluso tale necessità e dallaltro ha negato che in conseguenza dellesclusione la nuova normativa fosse costituzionalmente illegittima.

Secondo il giudice a quo il legislatore da un lato aveva disciplinato nello stesso modo situazioni differenti, perché aveva stabilito un uguale regime di decorrenza sia nellipotesi di artificioso ritardo nellemissione della nuova ordinanza cautelare, sia nel caso di emissione effettivamente collegata con lacquisizione degli elementi giustificativi, mentre dallaltro aveva dato valore, al fine della diversificazione della disciplina, ad un evento (il rinvio a giudizio) eterogeneo rispetto alle esigenze cautelari e «frutto della iniziativa incontrollabile del pubblico ministero e del giudice».

La Corte ha ritenuto che la questione fosse infondata, pur convenendo con il giudice a quo che la modificazione operata dall’art. 12 l. n. 332 del 1995 si era «effettivamente spinta ben oltre i risultati cui era pervenuta la giurisprudenza di legittimità che aveva preso in esame il patologico fenomeno delle cosiddette contestazioni a catena» e che le scelte operate dal legislatore potevano «offrire spazio alle perplessità e ai dubbi di coerenza … sia sul piano della congruità del censurato meccanismo di retrodatazione delle misure di successiva contestazione agli effetti della salvaguardia delle esigenze cautelari ad esse riferibili, sia per ciò che concerne il diverso regime che è stato invece stabilito nell’ipotesi in cui i fatti oggetto della nuova ordinanza cautelare siano stati accertati dopo il rinvio a giudizio disposto per il fatto connesso posto a fondamento della prima ordinanza».

Secondo la Corte, scopo della disciplina in questione è quello di «comprimere entro spazi sicuri il termine di durata massima delle misure cautelari, in perfetta aderenza con quanto previsto dall’art. 13, ultimo comma, della Carta fondamentale», e di impedire «la diluizione dei termini in ragione dell’episodico concatenarsi di più fattispecie cautelari». Di qui la scelta di individuare alcune ipotesi che, presentando «elementi di correlazione contenutistica» di un certo spessore, devono essere sottoposte a una valutazione unitaria agli effetti del trattamento cautelare. In questo contesto è apparsa coerente anche la deroga introdotta nel secondo periodo del comma 3 dell’art. 297 c.p.p., che ha individuato il rinvio a giudizio come «momento processuale che traccia la linea di displuvio». Tale deroga, con l’introduzione di parametri certi e predeterminati, si presenta perfettamente simmetrica rispetto al regime dei termini massimi di durata delle misure in funzione delle diverse fasi processuali. In sostanza «lintroduzione di parametri certi e predeterminati … si appalesa nella specie come opzione del tutto coerente rispetto alla avvertita esigenza di configurare limiti obiettivi e ineludibili alla durata dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale e ciò con particolare riguardo alla fase delle indagini preliminari, la quale, per essere affidata alle iniziative investigative del pubblico ministero, mal si presta a controlli successivi sul sempre opinabile terreno della tempestività delle relative acquisizioni».

A questa sentenza la Corte costituzionale si è poi riportata con le ordinanze n. 221 del 1996, n. 349 del 1996, n. 20 del 1999 e n. 244 del 2003, relative a questioni analoghe.

5. Mentre la Corte costituzionale ha ritenuto che la nuova formulazione dellart. 297, comma 3, c.p.p. comportasse lautomatica retrodatazione dei termini di custodia cautelare nel caso di connessione qualificata, le Sezioni unite con la sentenza 25 giugno 1997 Atene, sono giunte alla conclusione che la retrodatazione presuppone la «desumibilità dagli atti … anteriore allemissione della prima ordinanza cautelare. Altrimenti verrebbe meno la ratio dellintera disposizione; ed il tutto risulterebbe davvero affidato a un paradossale e irragionevole automatismo».

Le Sezioni unite sono intervenute per risolvere un contrasto giurisprudenziale sullapplicabilità dellart. 297, comma 3, c.p.p. nel caso in cui le successive ordinanze cautelari per reati legati da connessione qualificata vengono emesse in procedimenti diversi e hanno optato per la soluzione affermativa vedendone una conferma nellultima parte dellart. 297 comma 3 c.p.p., a norma del quale la retrodatazione deve operare anche rispetto ai fatti «desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione» qualificata. Ciò posto, le Sezioni unite hanno osservato «come la desumibilità dagli atti, espressamente richiamata nel terzo periodo del comma 3, vada a costituire criterio applicativo dellintera previsione del comma 3 dellart. 297, ad essa conferendo razionalità e certezza». Secondo le Sezioni unite si tratta di un criterio caratterizzato da oggettività, sicché «qualsiasi riferimento allartificio o alla malizia per connotare linerzia o la manipolazione dellautorità procedente appare … una superfetazione, del tutto inutile e fuorviante». Insomma, sono condizioni per la retrodatazione, nella prima parte del comma 3 dellart. 297 c.p.p., la desumibilità dagli atti al momento dellemissione della prima ordinanza e, nella seconda parte, la desumibilità dagli atti prima del rinvio a giudizio. Ma non basta che dagli atti siano desumibili i fatti oggetto dei successivi provvedimenti cautelari, come potrebbe dedursi dalla lettura dellultima parte del comma in questione. Occorre qualcosa di più. Secondo le Sezioni unite «non è sufficiente … che entro i limiti temporali di cui al primo e al secondo periodo del comma 3 dellart. 297, sia stata acquisita e risulti dagli atti la mera notizia del fatto-reato, essendo invece indispensabile che sussista il quadro legittimante ladozione della misura cautelare sin dallepoca dellemissione della prima ordinanza (ovvero dallepoca del rinvio a giudizio: art. 297, comma 3, ultima parte c.p.p.)».

6. Una parte della giurisprudenza successiva ha seguito in modo convinto le indicazioni delle Sezioni unite, mentre unaltra parte le ha disattese, essendole apparse in contrasto con la lettera dellart. 297, comma 3, c.p.p. Le decisioni nelluno e nellaltro senso sono numerose e molte di esse sono state ricordate nellordinanza di rimessione della seconda sezione e citate nella parte iniziale di questa sentenza. Ad esse va aggiunta la recente sentenza Sez. I, 9 novembre 2004, n. 48357, Orlando, rv. 229435, che con unampia motivazione, dopo aver ripercorso le vicende legislative e giurisprudenziali relative alle contestazioni a catena, è giunta alla conclusione che la sola interpretazione del terzo comma dellart. 297 c.p.p. consentita dal testo e dalla ratio della disposizione sia nel senso che, una volta accertata la connessione ex art. 12 lett. b) e c) tra i fatti posti a fondamento delle distinte ordinanze cautelari commessi anteriormente alla prima misura, la regola della retrodatazione operi automaticamente, cioè indipendentemente dalla desumibilità dagli atti, fin dal momento dellemissione della prima ordinanza, degli elementi posti a fondamento dei provvedimenti successivi.

Effettivamente la sentenza delle Sezioni unite contiene due passaggi che nei dati testuali non trovano giustificazione: 1) lestensione alla prima parte della disposizione del limite dei «fatti non desumibili dagli atti», contenuto solo nella seconda parte, per il caso in cui la questione della retrodatazione si ponga rispetto a reati che formano oggetto di un procedimento diverso; 2) la trasformazione del concetto di fatto desumibile dagli atti in quello di quadro legittimante ladozione della misura cautelare desumibile dagli atti, vale a dire in quello di gravi indizi di colpevolezza desumibili dagli atti.

Il terzo comma dellart. 297 c.p.p. non è di lettura agevole e in dottrina ha fatto parlare di prosa contorta, ma se lo si legge con attenzione si comprende che la prima parte richiede, perché possa operare la retrodatazione, solo che ci si trovi in presenza di «uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato», o di «fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dellart. 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri». Non richiede nulla di più; in particolare non richiede che i fatti diversi, oltre che anteriori, siano desumibili dagli atti al momento della emissione della prima ordinanza, e a maggior ragione non richiede che siano desumibili dagli atti gli elementi idonei a giustificare ladozione per tali fatti della misura cautelare.

Se si pone mente a tutta levoluzione giurisprudenziale e legislativa della disciplina delle contestazioni a catena si comprende agevolmente la ragione dellautomatismo. Il legislatore nel tempo ha assunto alcune relazioni tra i reati come fattispecie di per sé giustificative della retrodatazione, senza la necessità di accertare se al momento dellemissione della prima ordinanza negli atti esistessero o meno gli elementi per emettere anche le successive. Così è avvenuto con loriginario art. 297 comma 3 del vigente codice di procedura penale, che aveva sostanzialmente riprodotto lart. 271 comma 3 c.p.p. del 1930, estendendo la regola della retrodatazione, oltre allipotesi già prevista dellart. 81 comma 1 c.p. (concorso formale), a quelle degli artt. 82 comma 2 e 83 comma 2 c.p. (aberratio ictus e aberratio delicti plurilesive); così è avvenuto con la modificazione dellart. 297, comma 3, c.p.p. effettuata con lart. 12 comma 1 l. 8 agosto 1995, n. 332.

Ove si ritenesse il contrario si dovrebbe concludere che questultima disposizione ha modificato in modo più rigoroso la normativa precedente, la quale nei casi previsti dagli artt. 81, comma 1, 82, comma 2, e 83, comma 2, c.p. faceva operare automaticamente la retrodatazione e in tutti gli altri casi la rendeva possibile quando fin dallinizio si sarebbero potute adottare le misure cautelari oggetto dei successivi provvedimenti. Ove si ritenesse il contrario si dovrebbe escludere lautomatismo anche nei casi di concorso formale e di aberratio ictus e di aberratio delicti plurilesive, in cui prima era indiscutibilmente operante, ma così si traviserebbe il contenuto della l. n. 332 del 1995, tutta diretta a garantire una maggiore tutela in materia di libertà personale.

La lettera della legge, levoluzione della normativa in materia e il contesto nel quale la nuova disposizione ha visto la luce inducono quindi a concludere affermando il seguente principio di diritto: nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, commessi anteriormente allemissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive opera indipendentemente dalla possibilità, al momento dellemissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti lesistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive, e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti lesistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure.

Non si tratta, come spesso si è detto, di una presunzione di conoscenza dellesistenza di tali condizioni, ma si tratta, più semplicemente, di una regola diretta a far decorrere gli effetti della custodia in carcere dal momento della cattura anche per i fatti connessi a norma dellart. 297, comma 3, c.p.p., conosciuti o meno che questi fossero da parte del pubblico ministero, esistenti o meno che fossero allepoca le condizioni per lemissione anche rispetto ad essi della misura cautelare; e la ratio della disposizione è verosimilmente quella (individuata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 89 del 1996) di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabiliti dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata.

Certo in alcuni casi la regola può risultare di dubbia opportunità, perché può accadere che per i reati emersi in tempi successivi la durata ulteriore della custodia cautelare non sia sufficiente per il completamento delle indagini, ma in questi casi il pubblico ministero può esercitare lazione penale per i soli reati oggetto della prima, o delle prime ordinanze cautelari (artt. 130 e 130 bis norme att. c.p.p.) e impedire così la perdita di efficacia della misura per la scadenza dei termini.

7. Lautomatismo della retrodatazione spiega la disposizione della seconda parte dellart. 297, comma 3, c.p.p. I reati che si trovano in rapporto di connessione, se emergono dagli atti delle indagini, formano normalmente oggetto del medesimo procedimento, e quando si tratta della connessione prevista dalla prima parte del comma 3 opera nei loro riguardi automaticamente il meccanismo della retrodatazione. Perciò leventuale separazione dei procedimenti non deve avere effetti negativi per limputato quando non è imposta da ragioni obiettive, ed è per questo motivo che, come stabilisce la seconda parte del comma 3, la disposizione della prima parte non si applica solo rispetto ai «fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione». Insomma, i reati tra i quali esiste connessione sono destinati a essere riuniti nello stesso procedimento e la decorrenza delle relative misure cautelari è regolata dalla prima parte del terzo comma dellart. 297 c.p.p., perciò il trattamento non può mutare se per qualche ragione quei reati diventano oggetto di procedimenti diversi, anziché dello stesso procedimento, a meno che la loro riunione sia risultata impossibile perché al momento del rinvio a giudizio non emergevano dagli atti.

Il linguaggio della disposizione è un po contorto ma il significato è chiaro: quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata opera la retrodatazione prevista dallart. 297, comma 3, c.p.p. anche rispetto ai fatti oggetto di un diverso procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto (o i fatti) oggetto della prima ordinanza.

La separazione dei procedimenti, che, come si è detto, può essere disposta per evitare la scadenza dei termini di custodia cautelare, non può impedire la retrodatazione, se ne esistevano le condizioni. E la conclusione non è diversa quando i successivi procedimenti hanno origine non da una separazione ma da uniniziativa autonoma, neppure se questa è avvenuta dopo il rinvio a giudizio, quando concerne fatti che erano già emersi nel corso delle indagini. Infatti in questo caso sarebbe stato possibile, nellambito del primo procedimento, procedere anche per i fatti oggetto dei procedimenti successivi e anche per questi fatti deve operare la retrodatazione.

E da aggiungere che quello previsto dalla seconda parte del terzo comma dellart. 297 c.p.p. è lunico caso di retrodatazione per fatti oggetto di procedimenti diversi, perché non vi sono altre norme che consentono di imputare la custodia cautelare in un procedimento diverso da quello nel quale è stata disposta. E per questa ragione che prima della modificazione dellart. 297, comma 3, c.p.p. era consolidata la giurisprudenza che escludeva la configurabilità della contestazione a catena e della retrodatazione rispetto a provvedimenti adottati in procedimenti diversi. Del resto fare riferimento, per la individuazione del termine della custodia cautelare, a una decorrenza anteriore alla emissione del provvedimento e relativa a un procedimento diverso, avrebbe leffetto ingiustificato di ridurre la durata della misura, con un possibile pregiudizio per le indagini, e addirittura in alcuni casi anche di impedirla, perché il termine potrebbe risultare già interamente decorso.

8. Rimane da esaminare la seconda questione sulla quale nella giurisprudenza della Corte di cassazione si è radicato un contrasto, quella sulla possibilità di retrodatazione quando tra i reati non è riscontrabile la connessione prevista dallart. 297, comma 3, c.p.p. ma fin dal momento dellemissione del primo provvedimento cautelare erano desumibili dagli atti gli elementi posti a base dei provvedimenti successivi; quando cioè nei casi non espressamente previsti dallart. 297, comma 3, c.p.p. «si accerti in modo incontestabile che a disposizione dellautorità giudiziaria, al momento dellemissione del primo provvedimento, erano già idonei indizi di colpevolezza» (Sez. VI, 29 aprile 1996, n. 1719, Martini, rv. 205891; Sez. VI, 28 gennaio 1997, n. 281, Papandrea).

La tesi negativa costituiva un logico sviluppo di quella che nei casi di connessione qualificata escludeva lautomaticità della retrodatazione e richiedeva laccertamento che fin dallinizio fossero presenti negli atti gli elementi utilizzati per lemissione dei successivi provvedimenti cautelari. E evidente che se questa era la condizione per rendere operante la disposizione della prima parte del terzo comma dellart. 297 c.p.p. non avrebbe potuto la stessa condizione giustificare da sola la retrodatazione.

Però, come si è detto, la modificazione dellart. 297, comma 3, c.p.p., nella evoluzione della disciplina delle contestazioni a catena, ha rappresentato non già una rottura, ma uno sviluppo coerente, con un aumento dei casi di retrodatazione automatica, e deve perciò concludersi che per il resto la nuova disposizione ha lasciato immutata la situazione normativa preesistente, frutto di una giurisprudenza consolidata da epoca di molto anteriore allentrata in vigore del vigente codice di rito.

Rimane quindi fermo il principio che, nel caso di emissione nei confronti di un imputato di più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare per fatti diversi, tra i quali non sussiste la connessione prevista dallart. 297, comma 3, c.p.p., i termini delle misure disposte con le ordinanze successive decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se al momento dellemissione di questa erano desumibili dagli atti gli elementi che hanno giustificato le ordinanze successive.

9. Così ricostruita la normativa, il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Torino deve essere rigettato perché, esistendo un caso di connessione qualificata, il tribunale con lordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione della legge quando rispetto ad alcune delle estorsioni oggetto della seconda ordinanza cautelare, ha fissato la decorrenza dei termini dal momento dellesecuzione della prima ordinanza, anche se al momento della sua emissione non erano desumibili dagli atti gli elementi posti a base della seconda.

Anche il ricorso di Tizio deve essere rigettato perché giustamente il tribunale ha escluso la retrodatazione rispetto alle estorsioni indicate nei capi 2), 3) 4) e 9) dellordinanza del 13 giugno 2003, rilevando che questi reati erano stati consumati in epoca successiva alla emissione della prima ordinanza e che quindi non ricorreva una delle condizioni previste dallart. 297, comma 3, c.p.p. Non vale in contrario osservare, come ha fatto Tizio, che la condotta relativa a tali reati e il suo concorso nella loro commissione erano stati anteriori allesecuzione della prima ordinanza perché ai fini della retrodatazione rileva il momento consumativo del reato. Né può accogliersi la tesi del ricorrente secondo la quale i termini dovrebbero almeno farsi decorrere dal giorno in cui il pubblico ministero ha ricevuto la denuncia relativa alle successive estorsioni e cioè dal 12 maggio 2004 anziché dal 13 giugno 2004, giorno in cui è stata emessa la seconda ordinanza. Non vi è alcuna norma che ai fini della decorrenza dei termini di custodia cautelare consenta di fissare un collegamento con il giorno in cui il pubblico ministero ha ricevuto la denuncia, collegamento che del resto sarebbe privo di giustificazione, tenuto conto del tempo occorrente al pubblico ministero per la richiesta della misura e al giudice per il relativo provvedimento.

Pertanto entrambi i ricorsi devono essere rigettati e Tizio va condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta entrambi i ricorsi e condanna Tizio alle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui allart. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p