Ambiente
Contenute nel decreto legge 3.5.2004 alcune disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità dell’ Agenzia Europea per la sicurezza alimentare.
Contenute nel decreto legge 3.5.2004 alcune disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità dell’Agenzia Europea per la sicurezza alimentare
DECRETO-LEGGE 3 maggio 2004, n.113
Disposizioni per assicurare la funzionalita’ dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare. (GU n. 104 del 5-5-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti agli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di realizzare
taluni interventi straordinari all’interno del nodo urbano di Parma,
citta’ prescelta quale sede dell’Agenzia europea per la sicurezza
alimentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Per gli interventi straordinari volti all’adeguamento funzionale
ed al miglioramento della sicurezza della citta’ di Parma, scelta
dall’Unione europea quale sede dell’Agenzia europea per la sicurezza
alimentare, e’ autorizzato a favore del comune di Parma un limite di
impegno quindicennale pari ad euro 6.450.000 a decorrere dall’anno
2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13 della legge
1° agosto 2002, n. 166, cosi’ come rifinanziata dall’articolo 4,
comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Il programma degli interventi da realizzare nell’ambito delle
disponibilita’ autorizzate dal comma 1 e’ predisposto dal comune di
Parma ed approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 3 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli