Enti pubblici

Thursday 13 November 2003

Contabilità facile e indebiti aiuti di Stato: queste le ragioni per cui il decreto salvacalcio è nel mirino dell’ Europa.La Commissione indaga sugli aiuti alle società sportive professionistiche in Italia. IP/03/1529 . Bruxelles, 11 n

Contabilità facile e indebiti aiuti di Stato: queste le ragioni per cui il decreto salvacalcio è nel mirino dellEuropa

La Commissione indaga sugli aiuti alle società sportive professionistiche in Italia. IP/03/1529 . Bruxelles, 11 novembre 2003

   

La Commissione europea ha deciso di richiedere all’Italia informazioni concernenti due aspetti di una recente legge nazionale relativa al rendiconto dei bilanci da parte di società sportive professionistiche comprese le squadre di calcio di Serie A – in Italia. In primo luogo, la Commissione teme che la legge possa contravvenire alla normativa dell’Unione europea in materia di contabilità e, in secondo luogo, che essa possa comportare la concessione di aiuti di Stato. Entrambe le indagini rappresentano un primo passo nell’ambito dei procedimenti formali pertinenti e non pregiudicano un’eventuale decisione finale sul fatto che le misure in esame contravvengano o meno al diritto comunitario. Se a determinate società sportive vengono effettivamente concessi vantaggi finanziari rispetto ad altre in Europa, ciò rappresenta una distorsione della concorrenza sia in termini commerciali – l’ambito disciplinato dal diritto dell’Unione europea in materia di mercato interno e di concorrenza – che, per estensione, in termini sportivi. Le autorità italiane hanno ora due mesi di tempo per fornire alla Commissione le informazioni richieste: se entro tale termine non presenteranno elementi soddisfacenti, la Commissione può proseguire la procedura d’infrazione e, in ultima istanza, decidere di adire la Corte di giustizia.

Alla fine dello scorso anno l’Italia ha adottato provvedimenti in relazione alle norme fiscali e contabili applicabili alle società sportive professionistiche (Decreto legge n. 282 del 24 dicembre 2002, convertito nella legge n. 27 del 21 febbraio 2003). Per effetto di questa legge, alcune società sportive, in particolar modo le società di calcio le cui maggiori uscite sono rappresentate dagli stipendi dei giocatori, possono presentare rendiconti che sottostimano i costi effettivi di un dato esercizio, nascondono perdite reali e forniscono un quadro distorto e fuorviante della situazione agli investitori, i cui finanziamenti sono messi a repentaglio. Un altro effetto collaterale sebbene tale aspetto non sia direttamente interessato dal diritto comunitario – consiste nel fatto che le società sportive in questione possono, almeno nel breve termine, acquistare giocatori a prezzi esorbitanti e pagarne gli elevati stipendi anche quando la loro effettiva situazione finanziaria non glielo consentirebbe, trovandosi quindi in una posizione di vantaggio.

In termini tecnici, la misura in questione permette alle società sportive di iscrivere in apposito conto, tra le ’attività’, l’ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un’apposita perizia giurata.

Tale posta sarà contabilizzata tra le componenti attive del bilancio quali oneri pluriennali da ammortizzare. La legge specifica inoltre che le società che scelgano la normativa speciale introdotta dalla legge stessa dovranno procedere, per questioni contabili e fiscali, all’ammortamento del conto di bilancio con dieci rate annue di pari importo, anche qualora i diritti posti in essere dai contratti con i relativi giocatori durino, ad esempio, soltanto due o tre anni.

La Commissione europea teme che tale misura violi tanto le norme contabili dell’Unione europea quanto quelle in materia di aiuti di Stato.

La Quarta (78/660/CEE) e Settima (83/349/CEE) direttiva del Consiglio (direttive contabili) relative ai conti annuali e ai conti consolidati dispongono che i contratti con i giocatori, quando siano considerati immobilizzazioni immateriali, debbano essere ammortizzati durante il periodo della loro utilizzazione, che corrisponderebbe in linea generale alla durata dei contratti stessi. Il contratto non può essere ammortizzato su un periodo più lungo della sua durata. Le direttive contabili dispongono inoltre che il valore assegnato alle immobilizzazioni debba essere diminuito al loro valore effettivo alla data del bilancio qualora si ritenga che la diminuzione del loro valore avrà carattere permanente. Le direttive contabili stabiliscono altresì il principio fondamentale in base al quale i rendiconti finanziari devono fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, delle responsabilità, della situazione finanziaria nonché del risultato economico delle società.

La Commissione ha pertanto motivo di credere che la legge italiana contravvenga alle direttive contabili in quanto consente che i contratti con i giocatori, considerati immobilizzazioni immateriali, siano ammortizzati su un periodo più lungo della loro utilizzazione. La legge italiana sembra inoltre consentire alle società sportive di non effettuare le rettifiche di valore relative ai loro diritti contrattuali sulle prestazioni di atleti professionisti, anche quando questi cessino di svolgere la propria attività al livello richiesto, a causa ad esempio di un infortunio. I rendiconti finanziari presentati in tal modo non possono fornire un quadro fedele della situazione e non ottemperano al principio di prudenza promosso dalla Quarta direttiva.

Per quanto concerne l’eventuale violazione dell’articolo 87 del trattato CE, relativo agli aiuti di Stato, il vantaggio concesso potrebbe essere definito un ammortamento accelerato, secondo la definizione utilizzata nella comunicazione della Commissione sulle misure di tassazione diretta delle imprese. Tale misura può comportare la rinuncia da parte dello Stato italiano, nei confronti di determinate società sportive, ad un gettito fiscale ricavato invece da altre società in analoga posizione finanziaria. Si assiste dunque ad una distorsione della concorrenza nonché ad un’incidenza sugli scambi intracomunitari. Alcune attività esercitate dalle società sportive si svolgono evidentemente sui mercati internazionali, si consideri ad esempio l’acquisto di giocatori e la vendita dei diritti di trasmissione per competizioni europee quali la Champions League.

Se la misura dovesse effettivamente costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, c’è il dubbio che l’aiuto così concesso non sia compatibile con il trattato.