Enti pubblici

Friday 16 June 2006

Consiglio superiore della Magistratura: Stop agli incarichi di giustizia sportiva

Consiglio superiore della Magistratura: Stop agli incarichi di giustizia sportiva

Pratica 46/XX/2005 Nuova disciplina della autorizzazione degli incarichi di giustizia sportiva

Approvata il 15 giugno 2006

relatori Carmine Stabile, Paolo Arbasino, Giovanni Mammone e Giovanni Salvi

– Premesso che, nella seduta antimeridiana del giorno 12 ottobre 2005, l’Assemblea Plenaria ha deliberato l’apertura di una pratica presso la IV Commissione referente avente ad oggetto la Nuova disciplina della autorizzazione degli incarichi di giustizia sportiva e che detta pratica è all’esame della Commissione; – preso atto che – a seguito delle gravi vicende emerse nel settore del gioco del calcio si è accentuata l’urgenza di adottare una disciplina la quale si faccia carico dell’esigenza di evitare pericoli di appannamento dell’immagine dei valori di indipendenza ed imparzialità, sia con riferimento ai singoli magistrati beneficiari di incarichi sportivi, sia, più in generale, con riferimento all’ordine giudiziario nel suo complesso; – rilevato che la storia della normazione consiliare in tema di autorizzabilità degli incarichi sportivi si è evoluta nel tempo in modo sempre più restrittivo, in quanto dalla originaria previsione secondo cui gli stessi erano semplicemente soggetti ad autorizzazione (originaria formulazione del paragrafo 16 della circolare n. 15207 del 9 dicembre 1987), si è poi passati alla fissazione di un numero massimo di magistrati autorizzabili ed alla contestuale esclusione dell’ammissibilità di incarichi diversi da quelli attinenti la giustizia sportiva (delibera del 27 aprile 1994), nonché, successivamente, al divieto di incarichi requirenti ed inquirenti (delibere del 10 aprile 1996 e del 16 luglio 1997), e si è pervenuti, infine, a stabilire la necessità di una nuova disciplina in linea con la legge 17 ottobre 2003, n. 280;

considerato che le federazioni sportive, ossia gli enti da cui promanano quasi tutti gli incarichi di giustizia sportiva, pur esercitando insieme attività di diritto privato ed attività autoritative di diritto pubblico, hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione (art.15 comma 2 D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242), e che pertanto, con riferimento agli incarichi da queste conferiti, in assenza di una specifica disciplina, deve ritenersi applicabile quella dettata in linea generale dal capo 15 della circolare n. prot. 15207 del 16-12-1987 come modificata dalla delibera n. prot. 21686 del 17-10-2005, secondo cui gli incarichi conferiti da privati, anche quando siano previste forme di finanziamento o partecipazione pubblica, non sono autorizzabili;

-considerato, inoltre, che il CONI, pur essendo un soggetto di diritto pubblico in quanto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (art. 1 D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242), non è un organo costituzionale, né un’Autorità indipendente o un ente pubblico funzionale all’attuazione di primari valori costituzionali, e che pertanto, con riferimento agli incarichi da questo conferiti, in assenza di una specifica disciplina, deve ritenersi applicabile quella dettata dal capo 13 della circolare n. prot. 15207 del 16-12-1987 come modificata dalla delibera n. prot. 21686 del 17-10-2005, secondo cui gli incarichi, non espressamente previsti per i magistrati da specifiche disposizioni di legge, conferiti da altre pubbliche amministrazioni e da altri enti pubblici (&) non sono autorizzabili in linea di principio, fatta eccezione unicamente per quelli concernenti le attività di insegnamento, studio e ricerca nonché attività culturali in genere, purché abbiano per oggetto materie attinenti le funzioni giudiziarie;

– ritenuto, peraltro, che, da un lato, potrebbero residuare profili di eventuale autorizzabilità in relazione ad attività sportive dilettantistiche, in specie ove l’incarico tenda a configurarsi come l’esplicazione di un’attività meramente ricreativa, e che, dall’altro, non possono essere esclusi problemi nell’applicazione della nuova disciplina, la quale, per la prima volta, esclude radicalmente l’autorizzabilità degli incarichi sportivi conferiti dal CONI e dalle Federazioni affiliate;

– rilevato inoltre che numerosi uffici requirenti della giustizia ordinaria hanno avviato indagini per gravi ipotesi di reato, da cui l’obbiettiva e concreta sovrapposizione tra attività della giustizia sportiva e della giustizia ordinaria con conseguente inopportunità di una ulteriore prosecuzione degli incarichi in corso, cosicché appare necessario provvedere urgentemente alla revoca degli incarichi in atto, anche al fine di evitare gravi pregiudizi al prestigio della magistratura;

– osservato, infine, che rispetto alla preoccupazione – avvertita dal Consiglio in una prospettiva di sensibilità istituzionale – di arrecare un potenziale pregiudizio alla celere definizione dei procedimenti di giustizia sportiva, i cui organi verrebbero privati di un certo numero di componenti, può evidenziarsi che presso gli organi di primo grado delle diverse Federazioni, operano numerosi  giudici sportivi, la gran parte dei quali non magistrati ordinari, che potranno sostituire questi ultimi in tempi brevissimi, in considerazione della procedura di nomina estremamente agile prevista dagli statuti e dai relativi codici di giustizia sportiva;

– ravvisata, quindi, la necessità di fissare un’anticipata cessazione dell’efficacia delle autorizzazioni già concesse, per evitare la prosecuzione per lungo tempo di incarichi assolutamente non più autorizzabili in forza della nuova regolamentazione;

– osservato infine che alla presente delibera dovrà essere data immedita attuazione attraverso provvedimenti di revoca delle autorizzazioni già disposte, per i quali appare opportuno fissare un termine, al fine di evitare ogni situazione di incertezza;

delibera

a) Il testo del capo 16 della circolare n. 15207 del 16 dicembre 1987 e successive modifiche è sostituito dal seguente: Gli incarichi sportivi conferiti dal CONI e dalle Federazioni affiliate non sono autorizzabili.

b) Le autorizzazioni in corso devono cessare immeditamante di avere efficacia e alluopo il Consiglio provvederà entro il 22 giugno 2006 su proposta della Commissione competente.

c) Il Consiglio con apposita pratica approfondirà profili di eventuale autorizzabilità in relazione ad attività sportive dilettantistiche e valuterà altresì le problematiche applicative della nuova disciplina.