Civile

Monday 05 December 2005

Consiglio dei ministri D.Lgs «Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni ai sensi della legge 131/03» Approvato il 2 dicembre 2005

Consiglio dei ministri D.Lgs «Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni ai sensi della legge 131/03» Approvato il 2 dicembre 2005

Capo I

Disposizioni generali

Articoli 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali in materia di professioni, di cui allarticolo 117, terzo comma, della Costituzione, che si desumono dalle leggi vigenti ai sensi dellarticolo 1, comma 4, della legge 131/03, e successive modificazioni.

2. Le Regioni esercitano la potestà legislativa in materia di professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al capo secondo.

3. La potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.

4. Nellambito di applicazione del presente decreto non rientrano:la formazione professionale universitaria; la disciplina dellesame di Stato previsto per lesercizio delle professioni intellettuali, nonché i titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richiesti per lesercizio professionale; lordinamento e lorganizzazione degli Ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri, gli elenchi o i ruoli nazionali previsti a tutela dellaffidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei titoli professionali e il riconoscimento e lequipollenza, ai fini dellaccesso alle professioni, di quelli conseguiti allestero.

Capo II

Principi fondamentali

Articolo 2

(Libertà professionale)

1. Lesercizio della professione, quale espressione del principio della libertà di iniziativa economica, è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, allordine pubblico ed al buon costume. Le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino lesercizio della professione.

2. Nellesercizio dellattività professionale è vietata qualsiasi discriminazione, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale, secondo quanto stabilito dalla disciplina statale e comunitaria in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

3. Lesercizio dellattività professionale in forma di lavoro dipendente si svolge secondo specifiche disposizioni normative che assicurino lautonomia del professionista.

4. Le associazioni rappresentative di professionisti che non esercitano attività regolamentate o tipiche di professioni disciplinate ai sensi dellarticolo 2229 del Cc, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge per il conseguimento della personalità giuridica, possono essere riconosciute dalla Regione nel cui ambito territoriale si esauriscono le relative finalità statutarie.

Articolo 3

(Tutela della concorrenza e del mercato)

1. Lesercizio della professione si svolte nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonché della pubblicità professionale.

2. Lattività professionale esercitata in forma di lavoro autonomo è equiparata allattività dimpresa ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex articoli 85, 86 e 90) del Trattato Ce, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.

3. Gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle attività professionali sono ammessi, secondo le rispettive competenze di Stato e Regioni, nel rispetto della normativa comunitaria.

Articolo 4

(Accesso alle professioni)

1. Laccesso allesercizio delle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge.

2. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per lesercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.

3. I titoli professionali rilasciati dalla Regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali consentono lesercizio dellattività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali.

Articolo 5

(Regolazione delle attività professionali)

1. Lesercizio delle attività professionali si svolge nel rispetto dei principi di buona fede, dellaffidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, della tutela degli interessi pubblici, dellampliamento e della specializzazione dellofferta dei servizi, dellautonomia e responsabilità del professionista.

Capo III

Disposizioni finali

Articolo 6

(Regioni a statuto speciale)

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto dallarticolo 11 della legge 131/03.

Articolo 7

(Norma di rinvio)

1. I principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si applicano a tutte le professioni. Restano fermi quelli riguardanti specificamente le singole professioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.