Penale

Tuesday 06 September 2005

Confermata la responsabilità dell’ on. Borghezio per l’ incendio al ponte Principessa Clotilde

Confermata la
responsabilità dell’on. Borghezio
per l’incendio al ponte “Principessa Clotilde”

Cassazione – Sezione prima penale
(up) – sentenza 1 luglio-2 settembre 2005, n. 32932

Presidente Chieffi
– relatore Riggio

Ricorrente Borghezio
ed altri

Fatto e diritto

Con sentenza del 19 ottobre 2002, in esito a giudizio
abbreviato, il Gup del Tribunale di Torino dichiarava
Borghezio Marío, Bastoni
Massimiliano, Molino Franco, Callegari Roberto, Periolo Roberto, Delfino Giuseppe; Zenga
Roberto e Loda Massimiliano responsabili di concorso
nel reato di danneggiamento seguito da incendio, aggravato ai sensi
dell’articolo 3 della legge 205/93 ‑ così riqualifícata
l’imputazione di incendio ‑ e il Loda responsabile anche di tentativo di
lesioni personali, ugualmente aggravato dalla finalità di díscriminazione
e condannava ciascuno alla pena ritenuta di giustizia.

La decisione veniva
parzialmente riformata dalla Corte di Appello dì Torino, che, con sentenza del
26 giugno 2004, esclusa per tutti gli imputati la contestata aggravante,
dichiarava non doversi procedere nei confronti del Loda in ordine al secondo
reato a lui ascritto e riduceva per tutti la pena.

I fatti erano avvenuti in Torino
la sera del 10 luglio 2000: al termine di una manifestazione ‑
regolarmente autorizzata dalla Questura ‑ organizzata dal Coordinamento
Piemonte dei “Volontari Verdi” al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica
sul problema dell’immigrazione clandestina e sui connessi fenomeni di
microcriminalità, i partecipanti al corteo si erano concentrati nei pressi del
ponte “Principessa Clotilde” e alcuni, con fiaccole accese e con due cani,
erano discesi sulla riva del sottostante fiume Dora, luogo ritenuto
abitualmente destinato ad attività dì spaccio di
sostanze stupefacenti. Sotto l’arcata del ponte era stato ricavato, mediante collocazione di assi di legno, un piano di calpestio, sul
quale alcuni stranieri, tra ì quali Vintu Vasile, Nituc Fanica
e Ciobanu Damian, avevano
sistemato masserizie, come materassi, lenzuola, coperte, vestiti, adibendo il
sito a loro precario rifugio. Alcuni manifestanti avevano buttato e ammassato
sulla riva suppellettili, effetti personali e giacigli di
fortuna e, secondo l’accusa, appiccato a tali oggetti volontariamente il
fuoco; dalle fiamme sì era sprigionato un intenso fumo, che aveva interessato
una vasta arca e si era reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.

Richiamate le valutazioni
espresse dal Giudice dì primo grado, la Corte territoriale, in
relazione alle censure proposte con gli atti di appello, osservava che
la discesa sulla riva del fiume Dora, non compresa nel percorso della
manifestazione autorizzata dalla Questura, era stata una iniziativa
estemporanea, promossa dal Borghezio: allo scopo
principale di perlustrare i luoghi in cerca di sostanze stupefacenti e di
tracce dell’illecito commercio si era associata l’ulteriore finalità di
bonificare la zona, sia allontanando gli spacciatori e sia appiccando il fuoco
a tutto ciò che poteva avere pertinenza con la criminosa attività di spaccio;
ciò poteva desumersi dalle espressioni verbali usate dai manifestanti e dalle
stesse dichiarazioni dell’imputato Loda.

La Corte distrettuale
escludeva, poi, che le indagini avessero subito uno sviamento in conseguenza di
speculazioni politiche, mentre il denunciato contrasto di prove era imputabile
alle modalità stesse del fatto e al diverso punto di osservazione
dal quale era stato visto nel suo sviluppo dai vari testimoni. Confermava,
inoltre, la valutazione circa la natura dolosa del fatto stesso, riportando le
convergenti deposizioni sul punto di uomini della Digos e di altri testimoni, che contraddicevano l’ipotesi
di accidentalità formulata dal vice questore Politano;
rilevava, altresì che le cose bruciate non erano “res nullius”,
ma appartenevano alle persone che dimoravano sotto il ponte e di ciò erano
consapevoli coloro che avevano appiccato il fuoco.

Quanto all’attribuzione
soggettiva del reato, il Giudice di appello osservava
che l’imputato Borghezio aveva assunto l’iniziativa
della perlustrazione e, dato il suo ruolo e la posizione qualificata
all’interno del gruppo politico a cui facevano capo i manifestanti, era
irrilevante che egli avesse partecipato materialmente alla discesa sotto il
ponte. L’intera azione non si era articolata in due distinti momenti, ma si era
svolta unitariamente, senza soluzione di continuità, avendo avuto fin
dall’inizio tra i suoi scopi quella di bonificare la zona anche distruggendo
con il fuoco quanto poteva avere attinenza con l’attività di spaccio di droga;
l’adesione a questa finalità comportava la responsabilità degli imputati per il
fatto che ne costituiva attuazione.

In ordine alla
qualificazione giuridica dell’episodio, secondo il Giudice di appello si era
determinato il pericolo di un incendio, per la diffusività
del fuoco, appiccato in più punti, su materiale facilmente combustibile e che
aveva provocato una notevole emissione di intenso fumo, propagatosi fino a un
chilometro di distanza; per domare le fiamme si era reso necessario
l’intervento dei Vigili del fuoco, protrattosi per circa tre ore, con
conseguente provvedimento di chiusura del traffico sul ponte, anche per il
rischio determinato dai danni alle condutture di dìstribuzione
del gas.

Hanno proposto ricorso, tramite i
loro difensori, gli imputati. ad eccezione del Loda.

Nell’interesse di Borghezio, si deduce che il reato è stato ritenuto
sussistente in base ad una ricostruzione del fatto viziata sul piano logico; la Corte di merito, infatti,
non ha tenuto conto dei rilievi difensivi concernenti il tentativo di amplificare
la portata dell’episodio per mera speculazione politica e il contrasto tra le
prove, avendo in modo apodittico, da una parte, svalutato la deposizione e la
relazione del questore Politano e, d’altra parte,
valorizzato le dichiarazioni di testi favorevoli alla tesi accusatoria, da
alcuna delle quali, peraltro, risultava la natura colposa del fatto che aveva
originato il fuoco (cioè l’accensione di un pezzo di
carta vicino alle masserizie), comunque inseritosi autonomamente nel contesto
dello svolgimento pacifico della manifestazione.

Con il secondo motivo di impugnazione si rileva l’assenza di prove circa la
partecipazione materiale a anche solo morale, dell’imputato al fatto, non
potendo dal ruolo di organizzatore di una pacifica manifestazione farei derivare
quello di concorrente nella commissione di eventuali reati commessi in
occasione della stessa.

Con il terzo motivo di ricorso si
censura la qualificazione del fatto. dovendo
escludersi, sulla base delle testimonianze, della relazione del consulente tecnico
e del rapporto dei Vigili che il fuoco cagionato dalla combustione delle
masserizie avesse le caratteristiche proprie della nozione giuridica di
incendio.

In difesa di Bastoni, Molino, Callegarii, Periolo e Delfino si
deduce che nessuna prova vi è della presenza degli imputati nel luogo e nel
momento in cui fu appiccato il fuoco, essendo verosimile, al contrario,
ritenere che essi, recatisi con altri a perlustrare la zona sotto il ponte alla
ricerca di droga, erano risaliti prima che vi fosse l’abbruciamento, sicchè non
ricorrono gli estremi (soggettivo, oggettivo e causale) del concorso nel reato.

Il reato stesso, peraltro, va
escluso per le caratteristiche del fuoco (non qualificabile come incendio) e
per difetto del requisito della altruità
delle cose combuste, che erano “res nullius”, mentre
le uniche cose riconducibili alla proprietà di qualcuno, cioè quelle
appartenenti a Vintu Vasile,
erano state da costui pacificamente asportate, con il consenso dei
manifestanti.

Nell’interesse di Zenga si denuncia la mancata valutazione dei motivi e delle
argomentazioni difensive riguardanti l’assenza di prova della presenza dell’imputato sulla riva del fiume contestualmente
all’insorgere del fuoco e della consapevolezza dell’appartenenza a qualcuno
delle masserizie date alle fiamme. Si censura, infine, la mancata derubricazione del reato nell’ipotesi di cui all’articolo
635 Cp, con conseguente declaratoria di improcedibilità per mancanza
dì, querela, sull’assunto che gli elementi acquisiti inducevano ad escludere
l’esistenza di un pericolo di incendio.

I ricorsi sono infondati.

E’ compito riservato al giudice
di merito, rientrando tra le sue specifiche attribuzioni, la ricostruzione del
fatto e, ove se ne presenti l’evenienza, l’opzione tra
soluzioni diverse, fermo restando che la valutazione delle risultanze
processuali asserite a fondamento della decisione deve essere giustificata da
una motivazione completa, logicamente corretta e coerente con le premesse fattuali acquisite agli atti.

Il sindacato di legittimità sulla
motivazione del provvedimento impugnato, infatti, incontra un insuperabile
limite testuale nella norma dell’articolo 606 comma 1 lett.e)
Cpp, con la conseguenza che il controllo devo
riguardare la sussistenza dei requisiti essenziali di esistenza
e di logicitá della motivazione, cioè della razionale
coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa
l’“iter” argomentativo, restando normativamente
preclusa alla Corte di Cassazione la possibilità di sovrapporre la propria valutazione
delle risultanze processuali a quella compiuta nella sede di merito.

Nella specie, deve rilevarsi che
nessuna violazione delle regole legali di valutazione della
prova, né vizio di motivazione, nell’accezione corrispondente alla previsione
dell’anzidetta norma processuale, è ravvisabile nell’apparato argomentativo adottato dalla Corte distrettuale a sostegno
del giudizio di responsabilità a carico degli imputati.

In primo luogo, sono esaustivamente rassegnati nella sentenza impugnata i
criteri risolutivi del rappresentato “contrasto di prove” circa lo svolgimento
degli avvenimenti, cioè le ragioni per le quali doveva
riconoscersi credito alle testimonianze di numerosi agenti e sottufficiali
della Digos, anzichè ai
riferimenti di un funzionario e di un sovrintendente dello stesso Ufficio. Le
difformità, peraltro non decisive, sono state, infatti, plausibilmente
attribuita a fattori contingenti, come il diverso punto di osservazione
e la differente condizione di visibilità in cui erano venuti a trovarsi i testi
al momento dei fatti.

Inoltre, i Giudici di merito
hanno dato conto con ampia motivazione, aderente alle fonti processuali,
sottoposte a puntuale analisi e razionalmente tra loro raccordate, della
vicenda come sviluppo di un “unicum” fattuale, iniziato
con il corteo organizzato dalla “Associazione Volontari Verdi”,
ininterrottamente proseguito e concluso con l’escursione sotto il ponte e lungo
le rive del fiume Dora e l’abbruciamento degli
oggetti ivi rinvenuti.

Per quanto, poi, in particolare
asserisce alla posizione del ricorrente Borghezio, la
doglianza, ríproposta in sede di legittimità,
relativa a pretese strumentalizzazioni politiche
dell’episodio, per un verso è generica. in quanto non
indica quale incidenza abbiano avuto le personali prese di posizione di un
giornalista e di un esponente politico sul corso delle indagini e sull’esito
del processo e, per altro verso, è avulsa dal contenuto della sentenza che si
censura, la quale alla questione ha dato adeguata risposta evidenziando la
infondatezza e la sostanziale inconducenza
dell’assunto.

E’ congruamente motivato il
giudizio di responsabilità nei confronti dello stesso imputato, basato su una
serie di considerazioni concernenti non soltanto la sua collocazione
di spicco nelle istituzioni e all’interno del movimento politico al quale
faceva capo la manifestazione, ma, soprattutto, il ruolo specifico svolto
nell’occasione di cui trattasi e la ammessa circostanza di avere assunto
l’iniziativa di effettuare la perlustrazione sotto il ponte, affidata a persone
munite di fiaccole e decise ad attuare il palesato intento di bonificare la
zona da tutto ciò che poteva avere attinenza con il traffico di sostanze
stupefacenti.

Ugualmente esaustiva è la
motivazione riguardante la partecipazione ai fatti degli altri
imputati/ricorrenti, Bastoni, Callegari, Periolo. Delfino, Zenga e Molino
(f.36 e segg. della sentenza impugnata), poichè la
Corte distrettuale, muovendo da plurimi elementi oggettivi, giudizialmente accertati mediante prove testimoniali e
documentali, ha riconosciuto sussistente la fattispecie prevista dall’articolo
424 Cp nella ipotesi meno
grave descritta nel primo comma. Tale norma, invero, ha riguardo al mero
pericolo dell’incendio, cioè al rischio di propagazione
del fuoco, dimostrato nella specie dalle caratteristiche delle fiamme, quali le
dimensioni, la diffusività, gli effetti della
combustione, le difficoltà dell’operazione di spegnimento, portata a termine in
circa tre ore da quattro squadre di soccorso.

Per contro, i motivi dedotti al riguarda da tutti i ricorrenti si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione in punto di
fatto, che non può avere adito nel giudizio per cassazione, essendo la
motivazione della sentenza gravata di ricorso immune da vizi giuridici e
logici.

Né è confígurabile nel caso in esame il reato di cui
all’articolo 635 Cp. Questo si caratterizza e
distingue, invero, perchè l’intento di danneggiare viene
raggiunto senza cagionare un incendio o il pericolo di un incendio, sicchè i profili di illiceità si esauriscono nel perimetro
proprio dei delitti contro il patrimonio, sconfinando, invece, nell’area dei
delitti contro la pubblica incolumità se alla condotta di danneggiamento
consegue, in rapporto di derivazione eziologica,
l’incendio o il pericolo di incendio, che connotano la fattispecie legale di
cui all’articolo 424 Cp.

Va disattesa, infine, la censura concernente la pretesa mancanza del requisito della altruità delle cose date alle fiamme, trattandosi, come
esattamente rilevato dalla Corte di merito, di cose appartenenti ‑ per
acquisto a titolo originario o derivativo agli occupanti dei precari abituri
ricavati sotto il ponte e destinati alle loro necessità.

Al rigetto delle impugnazioni
consegue “ope legis” la
condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento.

PQM

Rigetta i ricorsi e condanna i
ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.