Tributario e Fiscale

Wednesday 20 October 2004

Condono IVA 2003. L’ Italia si prende una tirata d’ orecchi dalla Commissione Europea. Commissione nota IP/04/1243 Bruxelles, 19 ottobre 2004

Condono IVA 2003. L’Italia si prende una tirata d’orecchi dalla
Commissione Europea

Commissione nota IP/04/1243
Bruxelles, 19 ottobre 2004

La Commissione europea ha chiesto formalmente all’Italia di modificare il
capitolo IVA del condono fiscale adottato. La misura in questione concede a
tutti i soggetti passivi una “immunità” per periodi
imponibili precedenti attraverso il pagamento di una somma forfetaria, e quindi
l’esenzione da qualsiasi controllo amministrativo. Non sarà più possibile alcun
procedimento legale nei confronti del soggetto, anche qualora in un secondo
tempo venissero provate irregolarità. La Commissione ritiene
che una siffatta rinuncia generale e indiscriminata dell’attività di accertamento e riscossione degli eventuali importi supplementari
dell’IVA comprometta il buon funzionamento del sistema armonizzato e la
corretta riscossione delle risorse proprie della Comunità. La domanda è stata presentata sotto forma di parere motivato, seconda
fase della procedura d’infrazione prevista dall’articolo 226 del trattato CE.
Se non verrà fornita una risposta soddisfacente al
parere motivato entro due mesi, la Commissione potrebbe adire la Corte di giustizia.

In occasione della Finanziaria 2003, la Repubblica italiana ha
approvato misure fiscali, note come “condono”, che consentono a tutti i
soggetti passivi di regolarizzare una serie di imposte
non corrisposte, compresa l’IVA. L’amministrazione italiana rinuncia ad effettuare qualsiasi controllo futuro sui periodi in cui non
è stata corrisposta l’IVA, concedendo il condono ai contribuenti che versino
allo Stato un importo fisso qualora non sia stata presentata alcuna
dichiarazione, oppure una percentuale dell’IVA inizialmente dichiarata sugli
acquisti e sulle vendite del periodo di riferimento qualora sia stata
presentata una dichiarazione. Tale rinuncia ad ulteriori
accertamenti sull’IVA non corrisposta è applicabile anche qualora venisse
provato che, di fatto, sono state commesse irregolarità.

La Commissione ritiene che tale regime comporti una
violazione della sesta direttiva IVA, che prevede la tassazione di tutte le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
all’interno del paese ed obbliga gli Stati membri ad adottare le misure
necessarie affinché i soggetti passivi assolvano i propri obblighi di
dichiarazione e di pagamento dell’IVA.

Secondo la Commissione, le misure
italiane vanno al di là del margine di discrezionalità
lasciato agli Stati membri per poter tarare la propria azione di controllo in
funzione delle risorse umane e tecniche disponibili. L’Italia parrebbe anzi
rinunciare effettivamente, in maniera generale e indiscriminata, all’attività di accertamento e riscossione dell’IVA, in violazione degli
obblighi assunti in applicazione del diritto comunitario.

La Commissione ritiene inoltre che le
misure adottate dall’Italia mettano a rischio la corretta riscossione delle
risorse proprie dell’UE, una parte delle quali è costituita da una percentuale
della base imponibile IVA degli Stati membri.

Questi ultimi sono incaricati di
riscuotere le risorse proprie con la massima diligenza e sono esonerati dalle
proprie responsabilità soltanto in caso di forza maggiore.

Spetta quindi agli Stati membri
creare un’infrastruttura adeguata che impedisca la
perdita di risorse proprie causata da una rinuncia inopportuna, da errori o da
negligenza.