Tributario e Fiscale

Friday 28 March 2003

Condoni fiscali. Risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate a quesiti formulati in occasione del convegno tenutosi a Torino in data 7 marzo 2003. Disposizioni sulle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Condoni fiscali. Risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate a quesiti formulati in occasione del convegno tenutosi a Torino in data 7 marzo 2003. Disposizioni sulle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289

Agenzia delle Entrate CIRCOLARE N. 19 del 27.03.2003

INDICE

1 Artt. 7, 8 e 9 – Esercizi ante 1997.

2 Artt. 7, 8 e 9 – Accertamenti parziali.

3 Artt. 7, 8 e 9 – Accertamento parziale divenuto definitivo.

4 Artt. 7, 8 e 9 – Definizione da parte di società incorporante – perdite delle incorporata.

5 Artt. 7, 8 e 9 – Integrabilità della dichiarazione di condono.

6 Artt. 7, 8 e 9 – Avvisi di accertamento divenuti definitivi.

7 Artt. 7, 8 e 9 – Richiesta di documentazione da parte dell’ammi nistrazione finanziaria.

8 Artt. 7, 8 e 9 – Ex amministratori.

9 Artt. 7, 8 e 9 – Società in liquidazione.

10 Art. 7 – Versamento forfetario per soggetti congrui.

11 Art. 7 – Erronea indicazione di una causa esclusione dai parametri.

12 Art. 7 – Concordato per anni pregressi – presentazione della dichiarazione.

13 Art. 7 – Periodi d’imposta a cavallo.

14 Art. 7 – Utile di società di persone – ripartizione fra i soci.

15 Art. 8 – Reati tributari e franchigia.

16 Art. 9 – Versamento forfetario e erronea indicazione causa esclusione.

17 Art. 9 – Operazioni potenzialmente elusive.

18 Art. 9 – Notifica di processo verbale di constatazione.

19 Art. 9 – Professionista titolare di redditi di partecipazione.

20 Art. 9 – Regolarizzazione delle scritture contabili e condono tombale ai fini della imposte dirette.

21 Art. 9 – Periodi d’imposta chiusi in perdita o “a zero”.

22 Art. 9 – Eliminazione delle rimanenze di magazzino.

23 Art. 9 – Effetti del condono tombale sull’attività degli uffici.

24 Art. 9 – Affitto dell’unica azienda.

25 Art.11 – Condono ai fini delle imposte indirette – definizione di agevolazioni.

26 Art.11 – Condono ai fini delle imposte indirette – omessa registrazione di contratto preliminare di compravendita.

27 Art.11 – Condono ai fini delle imposte indirette – omessa registrazione di contratto di locazione.

28 Art. 14 – Regolarizzazioni contabili post condono tombale.

29 Art. 15 – Processo verbale di constatazione.

30 Art. 15 – Sentenze di assoluzione.

31 Art. 16 – Ricorso contro la cartella esattoriale e chiusura delle liti fiscali pendenti.

32 Art. 16 – Atti di mera riscossione.

1 Artt. 7, 8 e 9 – Esercizi ante 1997.

D. E’ possibile condonare esercizi antecedenti il 1997 nel caso in cui siano ancora “aperti” poiché soggetti a verifiche tributarie in corso?

R. No, solo il 1996 ai fini delle imposte dirette in caso di omessa dichiarazione.

2 Artt. 7, 8 e 9 – Accertamenti parziali.

D. Quando un accertamento si può considerare parziale?

R. Come chiarito dalla circolare 12/E/2003, si considerano parziali gli accertamenti di cui agli artt. 41-bis del DPR 600/73 e 54, co. 5, del DPR 633/72.

3 Artt. 7, 8 e 9 – Accertamento parziale divenuto definitivo.

D. Ad un professionista viene notificato il 18 settembre 2002 avviso di accertamento ex 41 bis. L’avviso è corretto, dal momento che, pur essendo stato dichiarato un reddito di partecipazione, per un errore di software tale reddito non è confluito nel reddito complessivo. Di conseguenza sono dovute le imposte, le sanzioni e gli interessi.

L’avviso non è stato impugnato nei termini. Dunque non siamo di fronte né a lite potenziale, né a lite pendente.

Può il contribuente utilizzare l’integrativa semplice? Può farlo anche se il reddito è stato dichiarato (sebbene non sia confluito nel reddito complessivo?). O siamo di fronte ad un banale caso di omesso versamento di imposte (sebbene in dichiarazione non compaia il totale delle imposte dovute)?

R. Nell’ipotesi in cui l’accertamento si riferisca ad un periodo condonabile, il contribuente deve versare l’intera imposta dovuta per effetto dell’accertamento parziale e poi deve accedere agli istituti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. 289/2002. Solo in tal caso non sono dovute sanzioni e interessi.

4 Artt. 7, 8 e 9 – Definizione da parte di società incorporante – perdite delle incorporata.

D. Nel caso in cui una società incorporante decida di effettuare il condono per la propria posizione ma non per quella della incorporata che ha trasferito, al momento della fusione, una perdita, come si deve trattare tale perdita?

R. Nulla cambia rispetto alle perdite proprie, in quanto una volta trasferite, le perdite sono equiparate alle proprie. Se le perdite trasferite all’incorporata si riferiscono ad annualità fuori dai periodi condonabili il riporto non incide. Negli altri casi occorre comportarsi secondo le regole degli artt. 7 o 9.

5 Artt. 7, 8 e 9 – Integrabilità della dichiarazione di condono.

D. Premesso che solo l’art. 7 co. 12 sancisce che la dichiarazione non è integrabile o modificabile (neppure da parte dell’Ufficio) pur stabilendo il principio generale (presente in tutte le disposizioni) che la definizione non si perfeziona se si discosta dalla dichiarazione originaria e che il dettato dell’art. 7 co. 12 non si rinviene nelle altre disposizioni, si chiede di precisare se (al di fuori della previsione ex art. 7 co. 12) non è assolutamente ammissibile una modifica o integrazione spontanea della dichiarazione di condono diretta a correggere errori e, conseguentemente, a ripristinare i versamenti corretti.

R. La dichiarazione di condono può essere modificata, purché nei termini previsti per l’adesione.

6 Artt. 7, 8 e 9 – Avvisi di accertamento divenuti definitivi.

D. Una persona fisica per l’anno 1997 ha ricevuto avviso di accertamento per IRPEF ed IVA che, nel mese di agosto 2002, ha regolarmente definito pagando quanto dovuto. Si chiede se detto contribuente può accedere al condono tombale e/o al concordato.

R. Si.

7 Artt. 7, 8 e 9 – Richiesta di documentazione da parte dell’amministrazione finanziaria.

D. Gradirei fosse esaminata la possibilità di effettuare il condono (modalità e costo) per un contribuente che per l’anno 1998 ha ricevuto nelle scorse settimane la richiesta di produrre i registri contabili, anno per il quale non è stata prodotta alcuna dichiarazione (redditi e IVA) ed i versamenti IVA risultano omessi.

R. La richiesta operata dall’Amministrazione Finanziaria non rientra tra le cause ostative. Il contribuente potrà, pertanto, accedere agli istituti degli artt. 7, 8 e 9 della L. 289/2002.

8 Artt. 7, 8 e 9 – Ex amministratori.

D. Le disposizioni normative, la circolare dell’Agenzia delle Entrate 12/2003 ed i modelli di integrazione non contengono alcun riferimento a coloro (ad esempio, ex amministratori di società) che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo, a differenza, invece, di quanto previsto dall’art. 57 co. 6 della L. 413/91.

In assenza di specifiche indicazioni, quale dovrà essere la strada da seguire?

R. In assenza di un’espressa indicazione normativa non è consentito applicare agli ex amministratori le misure di condono.

9 Artt. 7, 8 e 9 – Società in liquidazione.

D. I possibile effettuare la definizione automatica per tutti i periodi d’imposta per una società di capitali posta in liquidazione nel 1996 e tuttora in liquidazione? I redditi di tale società sono divenuti definitivi, in quanto la liquidazione si protrae da più di cinque esercizi, e come tale la risposta dovrebbe essere affermativa. Si chiede conferma al riguardo.

Cosa avverrebbe se la liquidazione fosse iniziata nel 1998, per cui la “definitività” dei redditi dichiarati sussisterebbe solo nel 2002, periodo non condonabile?

R. Nel primo caso si conferma la risposta affermativa. Per quanto riguarda il secondo quesito, come chiarito dalla circolare 12/E, le dichiarazioni intermedie non sono suscettibili di definizione automatica.

10 Art. 7 – Versamento forfetario per soggetti congrui.

D. Possono essere sostenute anche con riferimento all’applicazione dei commi 6 e 10 dell’art. 7 (versamento forfetario), le argomentazioni esposte nei paragrafi 3.6.7, 3.6.8, 3.6.9, 3.6.10 della circolare 12/2003/E in merito all’applicazione del comma 3-bis dell’art. 9, nei casi di congruità, indicazioni erronee di dati, esistenza di cause di inapplicabilità ed esclusione, contabilità separate, soggetti multiattività, ecc.?

R. Si ritiene che tali argomentazioni possano essere estese anche con riguardo al concordato per anni pregressi di cui all’art. 7.

11 Art. 7 – Erronea indicazione di una causa esclusione dai parametri.

D. Può effettuare il versamento forfetario di à 300 previsto dal comma 6 dell’art. 7, una società di capitali che abbia erroneamente indicato nell’anno 2001 una causa di esclusione, ma abbia anche regolarmente compilato il quadro “P-parametri”, dichiarando altresì ricavi di ammontare superiore a quelli determinabili sulla base dei parametri?

Se la risposta fosse negativa, la medesima società può accedere alla definizione sulla base delle metodologie di calcolo di cui alla lettera c) del comma 1?

R. Si ritiene che, nel caso di specie, prevalga il dato formale. Il contribuente potrà accedere alla definizione sulla base dei criteri di cui all’emanando decreto ministeriale previsto dall’art. 7, co. 14.

12 Art. 7 – Concordato per anni pregressi – presentazione della dichiarazione.

D. Che tipo di dichiarazione è necessaria per definire i redditi ai sensi dell’art. 7?

R. A differenza di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 della L. 289/2002, l’art. 7 non richiede la presentazione di una specifica dichiarazione, bensì di una comunicazione da trasmettere in via telematica secondo le modalità da stabilire con decreto direttoriale.

13 Art. 7 – Periodi d’imposta a cavallo.

D. Nel caso di periodi d’imposta a cavallo (es. chiusura al 30.6), per annualità 1997, per cui è possibile la definizione ex art. 7 della L. 289/2002 con il versamento di 300 euro, si intende l’esercizio la cui dichiarazione è stata presentata nell’anno 1998?

R. L’art. 7 co. 1 della L. 289/2002, nell’individuare i periodi d’imposta definibili, fa riferimento alle dichiarazioni presentate entro il 31.10.2002.

Il successivo comma 5 dello stesso articolo richiama, genericamente il periodo d’imposta 1997; si ritiene che per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare l’adesione agevolata con il versamento forfetario di 300 euro riguardi il primo periodo d’imposta chiuso anteriormente al 31.12.1997

14 Art. 7 – Utile di società di persone – ripartizione fra i soci.

D. Una s.a.s. ha le seguenti caratteristiche:

a) contabilità semplificata;

b) capitale di 20.000 euro così ripartito: 50% socio accomandatario (10.000 euro), 50% socio accomandante (10.000 euro);

c) anno 2000: perdita conseguita 50.000 euro imputata per 10.000 euro al socio accomandante e per 40.000 euro al socio accomandatario;

d) anno 2001: perdita conseguita 40.000 euro imputata interamente al socio accomandatario;

e) nei suindicati anni la società risulta congrua con i parametri;

f) nel 2003 aderisce al concordato pagando 600 euro;

g) nel 2002 consegue un utile di 100.000 euro.

Come deve ripartire l’utile del 2002?

a) 85.000 (80.000 + 5.000) = (100% perdite pregresse + 50% perdita non eccedente il capitale) al socio accomandatario; 15.000 = (10.000 + 5000) al socio accomandante;

oppure

b) in considerazione del fatto che la società ha fruito del condono: 50.000 al socio accomandante e 50.000 al socio accomandatario?

R. Non è ammessa una ripartizione degli utili diversa da quella prevista dall’atto costitutivo. L’ipotesi corretta è quella prevista al punto b).

15 Art. 8 – Reati tributari e franchigia.

D. Gli effetti rilevanti anche ai fini penali connessi con la dichiarazione integrativa di cui all’articolo 8, comma 6, lettera c), operano “limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valor aggiunto aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento”.

Come rileva detto principio sia in rapporto alle fattispecie di cui al DLgs. 74/2000 prive di soglie di punibilità sia in rapporto alla

franchigia?

R. Con riferimento al delitto di cui all’art. 2 del D.Lgs 74/00 (dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture false), il quale non prevede alcuna soglia di punibilità, si esprime l’avviso – suscettibile ovviamente di revisione sulla base di eventuali, diverse determinazioni del giudice penale – che l’effetto di cui all’articolo 8, comma 6, lettera c) è subordinato alla inclusione nella dichiarazione integrativa dell’imponibile relativo alle fatture per operazioni inesistenti.

16 Art. 9 – Versamento forfetario e erronea indicazione causa esclusione.

D. Può effettuare il versamento forfetario di à 500 previsto dal comma 3-bis dell’art. 9, una società di capitali che abbia erroneamente indicato nell’anno 2001 una causa di esclusione, ma abbia anche regolarmente compilato il quadro “P-parametri”, dichiarando altresì ricavi di ammontare superiore a quelli determinabili sulla base dei parametri ?

R. Si ritiene che, nel caso di specie, prevalga il dato formale. Il contribuente potrà aderire secondo i criteri dell’art. 9 co. 2 della L. 289/2002.

17 Art. 9 – Operazioni potenzialmente elusive.

D. Nell’esercizio chiuso al 31.12.2001 si è compiuta un’operazione potenzialmente elusiva e tale esercizio ha chiuso con una perdita fiscale. Se il contribuente decide di aderire al “condono tombale” pagando inoltre il 10% per l’affrancamento di tale perdita, è possibile utilizzare quest’ultima senza correre i rischi di un eventuale disconoscimento dell’operazione potenzialmente elusiva?

R. In linea di principio, l’adesione al condono tombale e l’affrancamento delle perdite definiscono la posizione del contribuente, ivi compresa l’operazione potenzialmente elusiva.

18 Art. 9 – Notifica di processo verbale di constatazione.

D. Un contribuente a cui è stato notificato un PVC non intende sanare lo stesso ex art. 15 poiché non lo ritiene legittimo. Egli intende, però, ugualmente aderire al condono ex art. 9 conteggiando anche le maggiori imposte per i tributi e per gli anni oggetto del PVC. Può, tale soggetto, nel caso si rendano definitive le maggiori imposte, scomputare quanto pagato in sede di condono?

R. Ai sensi dell’art. 9 co. 14 della L. 289/2002, la notifica di un PVC con esito positivo costituisce causa ostativa per l’adesione, salva la preventiva definizione ex art. 15.

Nel caso di specie, quindi, il contribuente non può aderire al condono.

19 Art. 9 – Professionista titolare di redditi di partecipazione.

D. Si chiede se un professionista, congruo e coerente per tutti gli anni oggetto di condono tombale, possa definire la propria posizione versando 500 euro per ogni annualità, anche in presenza di redditi di partecipazione in società di persone non congrua.

R. La posizione di congruità del contribuente deve essere valutata nel suo complesso, tenendo conto anche dei redditi di partecipazione in società di persone non congrue.

Nel caso di specie, quindi, il professionista non può avvalersi della definizione speciale di cui all’articolo 9, comma 3 – bis.

20 Art. 9 – Regolarizzazione delle scritture contabili e condono tombale ai fini della imposte dirette.

D. Nel caso di regolarizzazione del magazzino (con il versamento dell’imposta sostitutiva del 6% sui maggiori valori iscritti) e presentazione del condono tombale ex art. 9 della L. 289/2002 ai soli fini delle imposte dirette, è ancora possibile un accertamento ai fini IVA e, in caso di risposta positiva, a quale titolo?

R. La risposta non può che essere affermativa. Come chiarito dalla circolare 12/2003/E ( 3.9.1), il perfezionamento della definizione automatica preclude l’attività di accertamento all’Amministrazione finanziaria, limitatamente ai tributi oggetto del condono.

21 Art. 9 – Periodi d’imposta chiusi in perdita o “a zero”.

D. Per i periodi d’imposta chiusi in perdita o in “pareggio” la circolare 12/E indica che il condono “si perfeziona mediante il versamento degli importi minimi”.

Nel caso in cui il periodo d’imposta si chiuda in perdita ai fini IRPEG, ma vi siano comunque imposte dovute a titolo di imposta sul patrimonio netto o ILOR o IRAP o imposte sostitutive, l’importo da versare è sempre quello minimo oppure occorre effettuare i conteggi su tali imposte e solamente se queste sono inferiori al minimo si paga quest’ultimo?

R. Si deve procedere ai conteggi relativamente all’imposta sul patrimonio netto, ILOR, IRAP, imposte sostitutive, ed operare il confronto con i “minimi”.

22 Art. 9 – Eliminazione delle rimanenze di magazzino.

D. Una snc che intende avvalersi del condono tombale per le imposte sui redditi e della dichiarazione integrativa semplice IVA per l’anno 2001 può usufruire dei benefici conseguenti all’eliminazione delle rimanenze di magazzino “virtuali”, dichiarate nel bilancio chiuso al 31.12.2001?

Nel caso di risposta affermativa, quale ammontare è opportuno indicare nell’integrativa semplice IVA relativa all’anno 2001?

R. La risposta è affermativa. In ordine all’ammontare, è opportuna una valutazione caso per caso; in linea di principio l’integrazione deve sanare la mancata applicazione dell’IVA sulla cessione dei beni costituenti il magazzino.

23 Art. 9 – Effetti del condono tombale sull’attività degli uffici.

D. Che effetti si produrrebbero in capo a una società italiana che effettua la definizione automatica ex art. 9 della L. 289/2002 e alla quale venga successivamente riconosciuto lo status di stabile organizzazione di soggetto non residente?

Potrebbe l’Amministrazione Finanziaria operare tale riconoscimento, visto che tra gli effetti della definizione automatica vi è quello della preclusione di ogni accertamento tributario?

R. Il ricorso al condono tombale preclude all’Amministrazione Finanziaria ogni possibilità di esperire accertamenti in rettifica o d’ufficio – limitatamente alle annualità e ai tributi oggetto di condono – nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati.

24 Art. 9 – Affitto dell’unica azienda.

D. Una società che al 30/9/2001 ha esercitato attività industriale e dall’1.10.2001 ha affittato l’unica azienda. Secondo la normativa vigente, la società non è soggetta né a studi di settore, né ai parametri, in quanto il periodo di attività è inferiore ai 12 mesi. Per gli anni 1998-1999-2000 è congrua e coerente; per il condono tombale l’onere è forfetizzato in 500 euro per periodo d’imposta.

Per il condono tombale dell’anno 2001 deve procedere al calcolo normale, cioè 8% per ogni singola imposta in aggiunta al 2% dell’IVA a debito e/o a credito?

R. Sì, il 2% dell’IVA a debito e/o a credito è dovuto se si vuole ottenere anche la copertura ai fini IVA.

25 Art. 11 – Condono ai fini delle imposte indirette – definizione di agevolazioni.

D. Si chiede di chiarire quali siano le agevolazioni tributarie la cui indebita fruizione in atti, dichiarazioni e denunce anteriori all’1.12.2002 può essere sanata in base al co. 1-bis dell’art. 11 della L. 289/2002, inserito in sede di conversione in legge del DL 282/2002. La circ. 12/2003/E ( 7.1.5), in sede di esemplificazione, si è limitata a richiamare l’agevolazione “prima casa”. La disposizione sembra tuttavia assai ampia, e capace di ricomprendere anche altre agevolazioni, quali quelle per l’acquisto di immobili compresi in piani di recupero, per l’acquisto di immobili siti in aree soggetta a piani particolareggiati, per l’acquisto di immobili di interesse storico-artistico, per l’acquisto in esenzione da IVA di fabbricati di civile abitazione da parte di imprese di compravendita. Tale impostazione può essere confermata a livello ufficiale?

R. Si ritiene che tali agevolazioni rientrino nell’ambito applicativo dell’art. 11 della L. 289/2002.

26 Art. 11 – Condono ai fini delle imposte indirette – omessa registrazione di contratto preliminare di compravendita.

D. Che tipo di sanatoria può essere esperita se è stata omessa la registrazione di un contratto preliminare di compravendita stipulato in data 10.12.2002?

R. Si ricade nell’ipotesi dell’art. 11, co. 4, della L. 289/2002.

27 Art. 11 – Condono ai fini delle imposte indirette – omessa registrazione di contratto di locazione.

D. Se un contratto di locazione riguardante un immobile ad uso commerciale e stipulato in data 16.5.99 non è mai stato registrato, nè ad esso ha mai fatto seguito il pagamento dell’imposta di registro, né per la prima annualità, né per quelle successive, in sede di sanatoria, unitamente alla presentazione dell’atto per la registrazione, occorre anche effettuare il versamento dell’imposta dovuta per l’intero seiennio, ovvero è sufficiente versare l’imposta omessa per gli anni 1999-2002, rimanendo in facoltà del contribuente optare ex post, in sede di sanatoria, per il versamento dell’imposta anno per anno?

R. Si ricade nell’ipotesi dell’art. 11, co. 4, della L. 289/2002; occorre versare l’imposta omessa per gli anni 1999-2002. Non è prevista la riduzione di cui all’art. 17 co. 3 del DPR 131/86 in caso di versamento dell’imposta dovuta per l’intera durata del contratto (sei anni). La sanatoria è applicabile solo per gli importi versati in ritardo relativamente agli anni dal 1999 al 2002.

28 Art. 14 – Regolarizzazioni contabili post condono tombale.

D. Nel paragrafo 9.2 della Circolare 12/E, l’Agenzia delle Entrate ammette che le regolarizzazioni contabili, possono essere effettuare sia nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2002, sia, anche, in relazione all’esercizio chiuso anteriormente al 31 dicembre 2002, se il relativo bilancio è approvato dopo l’entrata in vigore della Finanziaria.

Tale affermazione, resa con riferimento alle regolarizzazioni che è possibile effettuare a seguito dell’integrativa semplice art. 8, può essere estesa anche alle regolarizzazioni a seguito del condono tombale art. 9?

R. Sì.

29 Art. 15 – Processo verbale di constatazione.

D. Una s.a.s. riceve per gli anni 1997, 1998 e 1999 un PVC da parte della Guardia di Finanza. A seguito di quanto sopra, prima del 31.12.2002 è stato notificato alla società avviso di accertamento per gli anni 1997 e 1998. La società non ha prodotto ricorso e di conseguenza gli avvisi di accertamento sono divenuti definitivi.

Al socio accomandante è stato notificato, prima del 31.12.2002, avviso di accertamento solo per l’anno 1997 e di conseguenza provvederà ai sensi dell’art. 15 in quanto l’atto, alla data di cui sopra, non è ancora definitivo. Si chiede:

a) se il socio accomandante può fare, per gli anni dal 1997-al 2001, il condono tombale o l’integrativa semplice o il concordato;

b) se nel periodo 1.1.2003-16.4.2003 riceverà avviso di accertamento ai sensi dell’art. 41-bis per l’anno 1998 come dovrà comportarsi.

R. Prima di accedere agli istituti degli artt. 7, 8 e 9 della L. 289/2002, si dovrà procedere alla definizione dell’accertamento ai sensi dell’art. 15 della L. 289/2002.

Eventuali accertamenti notificati nel periodo 1.1.2003-16.4.2003 non avranno rilevanza se si accede al condono.

30 Art. 15 – Sentenze di assoluzione.

D. La circolare dell’Agenzia delle Entrate 21.2.2003 n. 12 ( 10.1.1) afferma che possono avvalersi della definizione di cui all’art. 15 della L. 289/2002 anche i soggetti nei cui confronti, pure in un momento successivo alla richiesta di rinvio a giudizio, sia stata emessa sentenza di assoluzione o di non doversi procedere (ovvero, nel corso dell’udienza preliminare, di non luogo a procedere). I possibile riferire il chiarimento anche alle altre sanatorie?

R. Anche se il chiarimento è stato fornito solo in ordine alla sanatoria di cui all’art. 15 della L. 289/2002, non sussistono valide ragioni per escludere la riferibilità anche alle altre misure introdotte dalla Finanziaria 2003, purché la qualità di imputato venga meno antecedentemente al perfezionamento della definizione.

31 Art. 16 – Ricorso contro la cartella esattoriale e chiusura delle liti fiscali pendenti.

D. In seguito ad un accertamento IVA relativo all’anno 1994, la Commissione Tributaria Regionale si è pronunciata respingendo il ricorso. La sentenza della Commissione Regionale non è stata ulteriormente impugnata ed è perciò divenuta definitiva. Di conseguenza l’Agenzia delle Entrate ha iscritto a ruolo l’IVA, le sanzioni e gli interessi.

Le sanzioni sono state iscritte a ruolo non tenendo conto del “favor rei”, e sono pertanto superiori a quelle effettivamente irrogabili. Per tale motivo si è proceduto nel settembre 2002 ad impugnare presso la Commissione Tributaria Provinciale la cartella esattoriale, contestando unicamente le sanzioni ivi contenute (e non l’IVA né gli interessi, definitivi in seguito alla sentenza della Regionale). Ad oggi la Commissione Provinciale non ha ancora stabilito la data per l’udienza.

I possibile definire con la procedura di chiusura delle liti pendenti tale contenzioso, che è relativo alle sole sanzioni (errate) contenute in un ruolo esattoriale conseguente ad un accertamento divenuto definitivo?

R. Non è possibile chiudere la lite ai sensi dell’art. 16 della L. 289/2002, in quanto trattasi di atto diretto alla mera riscossione del tributo, degli interessi e delle sanzioni così come dovuti sulla base della statuizione definitiva della Commissione tributaria. Potrà attuarsi, tuttavia, l’istituto dell’autotutela qualora il ruolo si discosti dalla pronuncia giurisdizionale ormai definitiva.

32 Art. 16 – Atti di mera riscossione.

D. A seguito di cartella esattoriale per iscrizione a ruolo a seguito di accertamento notificato il 27.3.97 su redditi anno 1995 in materia di IRPEF ed ILOR per complessivi 11.255 euro (tributi, sanzioni e interessi), è stato presentato ricorso per la riduzione delle sanzioni pecuniarie. La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza del 9.5.2002 depositata il 7.6.2002 ha accolto il ricorso del contribuente riducendo le sanzioni come richiesto; il nuovo importo della cartella ammonterebbe pertanto a 6.780 euro.

Poiché la sentenza non è stata notificata da nessuna delle parti e non è quindi passata in giudicato, è applicabile la normativa relativa alle liti fiscali pendenti ex. art. 16 della L. 289/2002? In caso di risposta affermativa, il valore della lite sul quale commisurare la somma dovuta è:

a) l’importo originario di 11.255 euro;

b) quello inferiore di 6.780 euro con sanzioni ridotte;

c) l’importo di 1.031 euro corrispondente alle sole imposte IRPEF ed ILOR senza sanzioni e interessi?

R. Non è possibile accedere alla chiusura delle liti fiscali pendenti di cui all’art. 16 della L. 289/2002, in quanto trattasi di una controversia avente ad oggetto un atto (il ruolo) di mera riscossione del tributo, degli interessi e delle sanzioni, dovuti per effetto e in conseguenza della definitività dell’avviso di accertamento.