Tributario e Fiscale

Friday 24 January 2003

Condoni fiscali (finanziaria 2003): il testo degli emendamenti, presentati in commissione finanze, con tutte le modifiche alla normativa sui condoni.

Condoni fiscali (finanziaria 2003): il testo degli emendamenti, presentati in commissione finanze, con tutte le modifiche alla normativa sui condoni.

ARTICOLO 5-bis Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289

1. Nella legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7:

1) nel comma 3, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dell’articolo 15”;

2) nel comma 3, lettera d) la parola: “è” è sostituita dalle seguenti: “, alla data di perfezionamento della definizione automatica di cui al presente articolo, è già”;

3) nel comma 4, le parole da “la definizione” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall’accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato.”;

4) nel comma 5, ottavo periodo, le parole “2.000 euro” e le parole “5.000 euro” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “3.000 euro” e “6.000 euro” e le parole: “20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004”;

5) nel comma 10, secondo periodo, dopo le parole: “secondo le disposizioni del presente articolo”, sono inserite le seguenti: “, escluse le somme di 300 euro previste dal comma 5, sesto periodo”;

b) all’articolo 8:

1) nel comma 3:

1.1 nel primo periodo, le parole “16 marzo 2003” sono sostituite dalle seguenti: “16 aprile 2003”;

1.2 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti almeno pari a 300 euro per ciascun periodo d’imposta.”;

1.3 al secondo periodo, le parole: “, salvo che per i periodi di imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione è presentata su supporto cartaceo”, sono soppresse;

1.4 al terzo periodo:

1.4.1 le parole “per ciascun periodo d’imposta” sono soppresse;

1.4.2 le parole “2.000 euro” e le parole “5.000 euro” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “3.000 euro” e “6.000 euro”; 1.4.3 le parole “16 marzo 2004 e il 16 marzo 2005” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2003 e il 20 giugno 2004”, e le parole “17 marzo 2003” sono sostituite dalle seguenti: “17 aprile 2003”;

2) nel comma 4, le parole “21 marzo 2003” sono sostituite dalle seguenti: “24 aprile 2003”, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli istituti previdenziali non comunicano all’amministrazione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza.”;

3) nel comma 5, primo periodo, le parole “13 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “6 per cento”;

4) nel comma 6, l’alinea è sostituita dalla seguente: “Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualità oggetto di integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento.”;

5) nel comma 6, le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente: “c) l’esclusione a ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del Codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622, e 2623 del Codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L’esclusione di cui alla presente lettera non si applica ai procedimenti in corso dei quali il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa”;

6) dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. In caso di accertamento relativo ad annualità oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate all’eccedenza rispetto a quelle corrispondenti agli imponibili integrati aumentati ai sensi del comma 6”;

7) al comma 7, le parole “alle lettere c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “alla lettera c)”;

8) nel comma 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dell’articolo 15; in caso di avvisi di accertamento di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all’articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per l’integrazione, le somme derivanti dall’accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato;”;

9) nel comma 10, lettera b) le parole: “gli illeciti di cui alle lettere c) e d) del comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per quelli disciplinati dal Codice penale e dal Codice civile indicati alla lettera c), del comma 6”;

10) nel comma 11;

10.1 nel primo periodo le parole: “16 aprile 2003” sono sostituite dalle seguenti: “16 maggio 2003”;

10.2 nel secondo periodo, le parole: “20 giugno 2003” sono sostituite dalle seguenti: “16 settembre 2003”;

c) all’articolo 9:

1) nel comma 1, primo periodo, le parole da “chiedendo” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d’imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera a), nonché, anche separatamente, per l’imposta sul valore aggiunto”;

2) nel comma 2, lettera a), le parole “al 18 per cento”, “16 per cento” e “13 per cento”, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “all’8 per cento”, “6 per cento” e “4 per cento”;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera a), deve comunque essere, per ciascun periodo d’imposta, almeno pari: a) a 100 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall’esercizio di arti o professioni; b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d’impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per i soggetti di cui all’articolo 87 del medesimo Testo unico: 1) 400 euro, se l’ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000 euro; 2) 500 euro, se l’ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000 euro; 3) 600 euro, se l’ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000 euro.”;

4) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 con il versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato articolo 62-bis del decreto legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 700 euro per ciascuna annualità.”;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera b), deve comunque essere, in ciascun periodo d’imposta, almeno pari a: 1) 500 euro, se l’ammontare del volume d’affari non è superiore a 50mila euro; 2) 600 euro, se l’ammontare del volume d’affari non è superiore a 180mila euro; 3) 700 euro, se l’ammontare del volume d’affari è superiore a 180mila euro.”;

6) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. I soggetti di cui al comma 3, lettera b) versano le maggiori imposte fino a un importo comunque non superiore a 100mila euro per ciascun periodo d’imposta, a condizione che si avvalgano delle disposizioni del presente articolo per tutte le imposte di cui al comma 2.”;

7) nel comma 7, al primo periodo, dopo la parola “originarie” sono inserite le seguenti: “, fatta eccezione di quelle determinate dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383”;

8) nel comma 10:

8.1 alla lettera c):

8.1.1 le parole “i predetti effetti operano” sono sostituite dalle seguenti: “i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal Codice penale e dal Codice civile, operano”;

8.1.2 le parole: “le attività” sono sostituite dalle parole: “delle attività”;

8.1.3 le parole: “di tutte” e le parole “, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attività medesime”, sono soppresse;

8.1.4 all’ultimo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: “dei quali il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica”;

9) nel comma 12, primo periodo, le parole: “, per ciascun periodo d’imposta,”, sono soppresse; nello stesso comma le parole “2.000 euro) e le parole “5.000 euro” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “3.000 euro” e “6.000 euro” e le parole “16 marzo 2004 e il 16 marzo 2005” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2003 e il 20 giugno 2004”, e le parole “17 marzo 2003” sono sostituite dalle seguenti: “17 aprile 2003”;

10) nel comma 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dell’articolo 15; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all’articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall’accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi;”;

11) nel comma 14, lettera b), le parole: “gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 10” sono sostituite dalle seguenti: “i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per quelli disciplinati dal Codice penale e dal Codice civile indicati alla lettera c), del comma 10”;

12) nel comma 17, secondo periodo, le parole “16 marzo 2003” sono sostituite dalle seguenti: “16 aprile 2003”; nel terzo periodo, le parole: “17 marzo 2003” sono sostituite dalle seguenti: “17 aprile 2003”;

d) all’articolo 10,

comma 1, dopo le parole “della presente legge” sono inserite le seguenti: “in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”; nello stesso comma, le parole “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”;

e) all’articolo 11:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili. Proroga di termini”;

2) nel comma 1, le parole “16 marzo 2003” sono sostituite dalle seguenti: “16 aprile 2003”; nello stesso comma, le parole “a condizione che non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta” sono sostituite dalle seguenti: “a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l’istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni.”;

3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Le violazioni relative all’applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non voler beneficiare dell’agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte.”;

4) nel comma 4 le parole “16 marzo 2003” sono sostituite dalle seguenti: “16 aprile 2003”;

f) all’articolo 12:

1) nel comma 1 le parole “30 giugno 1999” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2000”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente ai ruoli affidati tra il 1º gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal medesimo comma 1, versando contestualmente almeno l’80 per cento delle somme di cui al comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.”;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi doganali costituenti risorse proprie dell’Unione europea.”;

g) all’articolo 14:

1) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni”;

2) nel comma 4, primo periodo, le parole: “comma 4”, sono sostituite dalle seguenti: “comma 5”;