Penale

Sunday 23 March 2003

Condoni fiscali e reati.

Condoni fiscali e reati.

Riportiamo tabella riepilogativa delle tipologie di condono previste dalla Finanziaria 2003 ed il loro effetto sui reati.

TIPO DI DEFINIZIONE

CAUSE PRECLUSIVE

EFFETTI

Definizione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo (concordato) art. 7 legge 289/02

Esercizio azione penale entro la data di definizione automatica (versamento delle somme dovute 20.06.2003), per tutti i reati, previsti dal d.lgs 74/00;

Nessun effetto estintivo dei reati. Sono inibiti i poteri istruttori amministrativi. E’ sempre possibile procedere con i poteri di p.g.

Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (integrativa semplice) art. 8 legge 289/02

Esercizio azione penale per i seguenti reati, entro la data di presentazione della dichiarazione:

art.2, 3, 4, 5, 10 d.lgs. 74/00;

art. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491 bis, 492, c.p.;

artt. 2621, 2622, 2623 c.c.

Esclusione della punibilità per tutti i reati previsti come causa di preclusione, nei limiti del doppio dei maggiori imponibili o imposta dichiarati Specificazione che la dichiarazione integrativa non costituisce notizia di reato e che quindi non obbliga il pubblico ufficiale a sporgere denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p.

Definizione automatica per gli anni pregressi (condono tombale) art. 9 legge 289/02

Esercizio azione penale per i seguenti reati, entro la data di presentazione della dichiarazione:

art.2, 3, 4, 5, 10 d.lgs. 74/00;

art. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491 bis, 492, c.p.;

artt. 2621, 2622, 2623 c.c.

Esclusione della punibilità per tutti i reati previsti come causa di preclusione.

Definizione accertamenti inviti al contraddittorio e dei P.V.C. (chiusura delle liti potenziali) art. 15 legge 289/02

Esercizio azione penale entro la data di perfezionamento della definizione per tutti i reati, previsti dal d.lgs 74/00;

Esclusione della punibilità per tutti i reati previsti dagli art.2, 3, 4, 5, 10 d.lgs. 74/00;

art. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491 bis, 492, c.p.;

artt. 2621, 2622, 2623 c.c.,

Chiusura delle liti fiscali pendenti – art. 16 legge 289 /02

Non sono previste cause penali preclusive

Nessun effetto estintivo penale. Può valere come circostanza attenuante ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 74/00