Tributario e Fiscale
Condoni fiscali: definizione ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dei processi verbali di constatazione notificati a società di persone. Agenzia delle Entrate-RISOLUZIONE N. 101 del 08.05.2003
Condoni fiscali: definizione ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dei processi verbali di constatazione notificati a società di persone.
Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE N. 101 del 08.05.2003
Codesta Direzione Regionale ha chiesto di conoscere il comportamento che deve seguire un contribuente in ordine alla fattispecie di seguito rappresentata.
Una società di persone ha ricevuto per l’anno 2000 un processo verbale di constatazione con rilievi ai fini Iva, Irap e Irpef; in quella stessa annualità la società è risultata congrua e coerente in applicazione degli studi di settore.
Per accedere alle sanatorie previste dalla legge n. 289/2002, la società in oggetto definisce preventivamente, ai sensi dell’art. 15 della suddetta legge, il suddetto verbale limitatamente ai tributi di propria competenza (Iva e Irap), essendo facoltativa, come chiarito dal punto 10.3.2 della circolare 12/E/2003, la definizione dei rilievi Irpef.
Poiché la società in esame è congrua e coerente, essa definisce l’annualità in esame versando ¬ 500,00 ai sensi del comma 3-bis dell’art. 9; si chiede, quindi, di sapere se tale definizione rileva anche ai fini dell’Irpef dovuta dal socio sul proprio reddito di partecipazione, come chiarito nella circolare n. 12/E/2003 al par. 3.3.1 e ribadito nella circolare n. 23/E/2003 al paragrafo 4.2, pur in presenza di un processo verbale contenente rilievi Irpef non definiti ai sensi dell’art. 15.
Al riguardo si osserva che una società di persone che ha ricevuto un processo verbale di constatazione deve, per poter accedere agli istituti definitori previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della finanziaria 2003, rimuovere la causa ostativa rappresentata dal verbale medesimo, definendo quest’ultimo ai sensi dell’art 15.
Nella circolare n. 12/E/2003 è stato precisato, al paragrafo 10.3.2, che il contenuto minimo per la definizione dei processi verbali notificati a società di persone è costituito dai rilievi aventi per oggetto i tributi dovuti da tali soggetti (in particolare, Iva e Irap), e che la definizione dell’Irpef dovuta dalle persone fisiche titolari dei relativi redditi di partecipazione resta una mera facoltà.
Nel medesimo documento di prassi è stato anche chiarito che se la società di persone definisce il proprio reddito ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, tale definizione, limitatamente ai redditi di partecipazione derivanti dalla società congrua, produce effetto anche sui singoli soci; ciò in quanto la definizione prevista dal citato comma 3-bis rileva “ai fini di tutte le imposte”.
Tuttavia, non può ritenersi che tale ultima conseguenza operi anche quando la società di persone non ha definito ai sensi dell’art. 15 gli eventuali rilievi Irpef contenuti nel verbale che le è stato notificato; non può ritenersi, in altre parole, che un rilievo contenuto in un processo verbale, che normalmente costituisce causa ostativa per le definizioni previste dagli artt. 7, 8 e 9, non venga definito e che, ciononostante, si ottenga comunque – anche relativamente ai rilievi Irpef non definiti – l’effetto di precludere l’accertamento nei confronti del reddito di partecipazione interessato dai medesimi rilievi.
In definitiva, nel caso prospettato la società di persone che beneficia della sanatoria prevista dal ripetuto comma 3-bis definisce le imposte di propria competenza, ma il reddito di partecipazione dei soci, deve ritenersi rettificabile sulla base dei rilievi Irpef contenuti nel verbale che non sono stati sanati con le modalità previste dall’art. 15.
Viceversa, soltanto nell’ipotesi in cui la società definisca tutto il processo verbale anche per la parte riguardante l’IRPEF, il condono da essa operato ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, si riflette incondizionatamente sul reddito di partecipazione dei soci.