Penale

Friday 28 March 2003

Concorso esterno in associazione mafiosa. Corte di Cassazione – Sentenza n. 4293

Corte di Cassazione

Sezione quinta penale

sentenza 13 novembre 2002-30 gennaio 2003, n. 4293

Presidente Marrone relatore Bruno

Pg Frasso

ricorrente Avv. Monaco in proc. Gorgone

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27 aprile 1999, il Tribunale di Palermo dichiarava Gorgone Francesco Paolo colpevole del delitto di concorso esterno nellassociazione per delinquere di stampo mafioso intesa Cosa Nostra, e lo condannava alla pena di anni sette di reclusione. Il giudizio di colpevolezza era fondato sul convincimento che tra il Gorgone e lanzidetta organizzazione delinquenziale fossero intercorsi. due patti elettorali politico‑mafiosi, e precisamente uno con la cosca di Altofonte, laltro con la cosca di Cerda e di Caccamo. In virtù di tali intese i clan delinquenziali di quelle zone si erano impegnati a sostenere elettoralmente lo stesso Gorgone, al tempo candidato alle elezioni regionali del 1991, in cambio della sua disponibilità ad emettere decreti di finanziamento per la realizzazione di determinate opere pubbliche, che, appositamente

segnalate da esponenti mafiosi, avrebbero poi dovute essere aggiudicate ad imprese di

gradimento della stessa consorteria.

Siffatto convincimento si fondava su un corposo compendio probatorio, costituito da molteplici dichiarazioni di collaboratori di giustizia, tra i quali Di Matteo Mario Santo, La Barbera Gioacchino, Brusca Giovanni, Sfino Angelo, Di Carlo Francesco e Lanzalaco Francesco e da una rilevante produzione documentale. Nelle relative risultanze i primi giudici ritenevano di poter ravvisare la prova di un preciso nesso di sinallagmaticità tra alcuni decreti di finanziamento emessi, nellestate del 1991, dal Gorgone, in qualità di assessore al Territorio ed allAmbiente, ed il sostegno elettorale delle famiglie mafiose, che aveva contribuito alla sua affermazione nelle elezioni regionali del giugno di quello stesso anno.

Nellapprofondita valutazione di merito venivano distinti due piani di indagine, uno rguardante i fatti relativi alla zona di Altofonte, laltro relativo alle zone di Caccamo e di Cerda. Quanto al primo, emergeva il ruolo svolto nella vicenda da Gioè Antonino, esponente della locale famiglia mafiosa, il quale, delegato da Brusca Giovanni a rappresentare gli interessi dellala corleonese di Cosa Nostra nella gestione degli affari illeciti relativi al settore dei pubblici appalti, aveva tenuto frequenti contatti con Mario DAcquisto, uomo di fiducia del Gorgone. Dallesame di alcuni collaboratori di giustizia era anche emersa la dazione di somme di danaro al DAcquìsto in cambio dellemissione di diversi decreti di finanziamento che interessavano lorganizzazione mafiosa.

Per quanto riguardava, invece, le zone di Caccamo e di Cerda, i primi giudici sottolineavano i rapporti. intrattenuti dal Gorgone attraverso il DAcquisto con i clan mafiosi per tramite di Biondolillo Giuseppe, che, nella vicenda, aveva svolto, per quel territori, la stessa funzione di trait dunion, che, nella zona di Altofonte, era stata esercitata dal Gioé. A dire dei giudici di merito, la possibilità di fare affidamento sullappoggio del Gorgone aveva consentito allorganizzazione di incrementare sensibilmente la sua forza contrattuale nei confronti dellimprenditoria e delle amministrazioni locali in funzione dellillecito, accaparramento di lavori pubblici, lucrando così ragguardevoli profitti.

Pronunciando sul gravame proposto nellinteresse dellimputato, la Corte di appello di Palermo, in esito ad articolata rivisitazione dellintero materiale probatorio, confermava la statuizione di condanna, reputando valida limpalcatura accusatoria che riconduceva la fattispecie del patto politico‑mafioso al peculiare paradigma delittuoso comunemente qualificato come concorso esterno in associazione per delinquere. Al riguardo, la Corte territoriale riteneva che il contributo dellextraneus non potesse intendersi circoscritto alla sola ipotesi che lorganizzazione mafiosa versasse in stato di fibrillazione secondo la particolare terminologia usta usata, in proposito, nella fondamentale sentenza 16/1994, Demitry, pronunciata dalle Sezioni unite con riferimento cioè a situazioni di contingenti difficoltà del gruppo (al superamento delle quali concorreva, appunto, lapporto esterno), ma fosse configurabile anche nei casi in cui, indipendentemente da ogni stato di crisi, il contributo valesse a determinare un rafforzamento della stessa consorteria.

Avverso lanzidetta pronuncia, il difensore del Gorgone propone ora ricorso per cassazione che affida ai motivi indicati in parte motiva.

Motivi della decisione

1. Prima di esaminare le ragioni di censura che sostanziano il ricorso è giusto dar conto dei motivi per i quali questa Suprema Corte ha ritenuto di disattendere listanza con la quale il difensore ha chiesto che il procedimento fosse sospeso in attesa della pronuncia delle Sezioni unite, recentemente investite del contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alla configurabilità della fattispecie delittuosa del concorso esterno in associazione mafiosa, e dunque proprio della questione di diritto che oggi é tema del presente giudizio.

Le segnalate ragioni di opportunità sono state ritenute insussistenti, essendo nelle more intervenuta la decisione risolutiva del contrasto, come emerge dalle informazioni provvisorie (nn. 28, 29 e 30) relative allesito di quel procedimento (a carico di Carnevale Corrado, 14051/02). Da tali formali comunicazioni risulta infatti, che il Supremo Collegio ha ribadito la configurabilità del concorso esterno, ritenendo, altresì, che tale particolare fattispecie ricorra nelle ipotesi in cui taluno, pur privo di affectio societatis e non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dellassociazione, fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purché questo abbia uneffettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dellassociazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Dunque, non solo risulta positivamente risolto il quesito della configurabilità della speciale ipotesi delittuosa in questione, che una parte della giurisprudenza aveva posto in dubbio, ma lambito di esplicazione della fattispecie non é stato circoscritto ai casi di apporto esterno inteso al mantenimento del sodalizio, sì da rendere possibile il superamento di momentanee difficoltà, ma é stato esteso anche alle ipotesi di contributo volto al rafforzamento della stessa.

1.1. Già solo questo primo riferimento consente di disattendere una parte cospicua del rimo motivo di ricorso, in larga misura incentrato proprio nella contestazione della legittimità della fattispecie delittuosa in questione.

Pur ignorando le argomentazioni che hanno portato alla risoluzione del contrasto interpretativo nei termini sopra richiamati, non risultando ancora depositata la relativa sentenza, reputa questa Corte che lorientamento chiaramente espresso dalla massima provvisoria sopra indicata peraltro, pienamente coincidente con la tesi giuridica sostenuta dal giudice di merito, sia del tutto condivisibile e debba essere senzaltro affermato.

Già sul piano della pura logica di diritto non poche perplessità inducevano a dubitare, della correttezza di una ricostruzione teorica dellistituto che lasciasse fuori dallarea di applicabilità lipotesi dellapporto esterno inteso al potenziamento della consorteria e non soltanto al superamento di contingenti difficoltà, tanto più a fronte di sicuri dati di conoscenza, che assurti a consistenza di massime di esperienza, alla stregua di univoche acquisizioni di tipo sociologico e giudiziario segnalavano da tempo che proprio quel genere di contributo costituiva una realtà largamente diffusa in determinati contesti sociali, tradizionalmente permeabili al condizionamento mafioso. Non solo, ma un ulteriore dato di conoscenza rendeva avvertiti che proprio la disponibilità di contributi esterni, che costituisce lessenza precipua della fattispecie in questione, ha rappresentato la via attraverso cui Cosa Nostra é giunta ad infiltrarsi in ambiti istituzionali, riuscendo così a contaminare anche settori importanti dellordinamento, sino a condizionarne le modalità dì espressione.

Può, allora, ritenersi che il riferimento alle situazioni di mera fibrillazione, contenuto nelle pronunce giurisprudenziali maturate sulla scia della nota sentenza Demitry, piuttosto che inteso a limitare la rilevanza penale del concorso esterno a tali ipotesi, abbia voluto, in fondo, rimarcare lestemporaneità e lepisodicità del contributo offerto dallestraneo, in rapporto alla stabilità ed alla permanenza che connotano lapporto istituzionale del partecipe del sodalizio.

Ogni ulteriore motivo di incertezza in proposito, però, non ha più ragion dessere alla luce della recentissima pronuncia delle Sezioni unite.

1.2. Venendo ora alle rimanenti censure che sostanziano larticolato motivo di ricorso, occorre premettere che, sotto il paradigma del vizio motivazionale, di cui allarticolo 606, lettera e) Cpp, parte ricorrente denuncia una serie di anomalie logiche che, a suo dire, caratterizzerebbero il percorso argomentativo intrapreso dai giudici di merito.

Ancora una volta, lesame specifico delle ragioni di censura deve essere preceduto da una premessa dordine generale.

Ed invero, il tema specifico oggetto di attenzione dei giudici di merito é la particolare tipologia del patto politico-mafioso che, nella gamma delle molteplici modalità di espressione del concorso esterno, costituisce certamente una delle più peculiari manifestazioni.

Tale é lintesa convenzionale che intercorra tra luomo politico ed esponenti di sodalizi mafiosi, fondata sullo scambio di reciproche promesse intese, per un verso, ad assicurare un contributo di voti in occasione di consultazioni elettorali e, dallaltro, un atteggiamento di benevola disponibilità ad assecondare, in caso di elezione determinate istanze della consorteria delinquenziale, per qualsivoglia necessità od evenienza. La reciproca utilità di tale patto scellerato é di incontrovertibile evidenza.

Per un verso, il politico è consapevole di poter fare affidamento su un apporto sicuro di consensi, essendo sin troppo ovvia la capacità del sodalizio mafioso di orientare le preferenze di un cospicuo bacino elettorale, dallaltro, lorganizzazione si assicura la piena disponibilità del candidato che, una volta eletto, potrà, alla bisogna, mettere a disposizione del sodalizio importanti attività o servizi dellapparato istituzionale, sì da favorire, in qualsivoglia maniera, gli interessi mafiosi. Una delle possibili espressioni di utilità è certamente rappresentata dal condizionamento del settore dei pubblici appalti, che ha costituito, notoriamente, un ambito di attenzione di primario interesse per la consorteria mafiosa, tanto più, come ha esattamente ricordato limpugnata sentenza, in un determinato momento storico, allorquando i successi dellattività investigativa ed un più attento controllo del territorio hanno reso problematico il libero esercizio delle ordinarie attività illecite, costituenti la tradizionale fonte di sostentamento per lorganizzazione. Ma oltre ai cospicui profitti economici, il controllo del settore dei pubblici appalti offriva la possibilità di incrementare sensibilmente, nellimmaginario collettivo, lespressione di forza e di smisurato potere di Cosa Nostra, a tal punto potente da riuscire ad infiltrarsi nei gangli del mondo istituzionale e, quindi, di quella realtà di valori che, agli occhi della collettività, avrebbe dovuto rimanere incontaminata espressione di legalità, sì da rappresentare, nellordinaria fisionomia di ogni ordinamento autenticamente democratico, lovvia alternativa a qualsivoglia inclinazione di devianza delinquenziale. E la vicenda oggetto del presente procedimento segnala certamente la capacità dellorganizzazione Cosa

Nostra di condizionare, grazie al compiacente apporto delluomo politico di turno, il settore dei pubblici appalti, sin dalla sua fase genetica, e cioè proprio quella riguardante il finanziamento delle opere pubbliche. Viene così configurato lo scenario inquietante di un perverso sistema di rapporti mafia-imprenditoria e politica che giungeva al punto di condizionare il flusso di danaro pubblico, orientandolo in funzione non già di opzioni di priorità politica dei bisogni della collettività, ma degli interessi particolari dellorganizzazione mafiosa, capace di far anteporre le esigenze dintervento pubblico di determinate zone, e cioè proprio di quelle aree territoriali nelle quali avrebbe potuto, poi, più efficacemente e direttamente esplicarsi la sua capacità di  controllo e dintimidazione nel successivo iter procedurale di formazione dellappalto pubblico, dalla fase dellaggiudicazione a quella dellesecuzione.

1.3. Tanto premesso, si osserva ora che una prima illogicità viene segnalata con riferimento allassunto della sentenza impugnata secondo cui il rapporto di sinallagmaticità del patto politico si sarebbe posto tra due distinte controprestazioni: lappoggio elettorale, per un verso, e lemissione di decreti di finanziamento per laltro. Viene, insomma, denunciata laporia dellipotizzato scambio di promesse di quel tenore in un momento in cui il candidato politico non sa ancora, uscirà vittorioso dalla tornata elettorale né può sapere se e quale incarico istituzionale gli verrà mai assegnato, senza, poi, dire che il conferimento di incarichi siffatti è, notoriamente, frutto di accordi dei partiti di governo successivi e conseguenti alla consultazione elettorale, sottratti, come tali, alla sfera di disponibilità del candidato.

La censura coglie solo un aspetto della complessiva impostazione della sentenza impugnata. Certamente, può apparire non conforme ai canoni. di logica comune opinare che il patto di scambio possa consistere nella promessa di voti in cambio di decreti di finanziamento, rispetto ai quali, come é ovvio, il promissario non può, allatto dellaccordo, avere alcun potere dispositivo né sa se potrà mai avérne in futuro, in caso di elezione. Si tratta, però, di unimpostazione riduttiva, in quanto dalla complessiva architettura della sentenza impugnata emerge, in tutta evidenza, una più ampia articolazione del patto politico‑mafioso (riduttivamente, ed impropriamente, dimensionata, invece, dai primi giudici nei limitati termini: voto elettorale-decreto di finanziamento), che corrisponde pienamente allessenza precipua della fattispecie del concorso esterno. Essenza che consiste nella promessa, anche implicita (ma inesorabilmente postulata dalla stessa stipulazione del patto), di totale ed incondizionata disponibilità a favorire gli interessi mafiosi in caso di elezione e di successiva assunzione di incarichi pubblici; disponibilità che abbraccia una gamma indeterminata di atteggiamenti: dalle piccole raccomandazioni (quale, ad esempio, nel caso di specie, quella volta a favorire il trasferimento di Daldone Salvatore, nipote dellodierno collaboratore di giustizia Di Matteo Mario Santo) sino a più significative attenzioni, quale il fattivo interessamento per lemissione di decreti di finanziamento di opere pubbliche (cfr. Cassazione sezione quinta, 4893/00, nel senso, che il rapporto di scambio nel patto elettorale,mafioso si perfeziona al momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione).

Il patto assicura al sodalizio mafioso la certezza di disporre, alloccorrenza, di un preciso referente in ambito istituzionale, sempre utile e disponibile alloccorrenza dalla parte del politico, la disponibilità a venire a patti con il mondo mafioso tradisce, sul piano dei valori etici, un atteggiamento di compiacenza o, quanto meno, di indifferenza per ciò che rappresenta Cosa Nostra, al di là del cinico calcolo di immediata utilità per il sicuro ritorno elettorale garantito dallorganizzazione. Daltro canto, il politico, che é persona perfettamente calata nella realtà sociale in cui vive ed opera, é affatto consapevole della forza cogente dellaccordo, ben sapendo che non é dato accettare il sostegno dellorganizzazione mafiosa senza garantire, ad un tempo, la più ampia disponibilità a favorirne gli interessi, in caso di elezione. E ben sa anche che, in caso di elusione di quel patto donore, il prezzo da pagare sarebbe altissimo, anche in termini di possibili rischi per lincolumità sua o dei suoi prossimi congiunti. Stringere il patto con lorganizzazione mafiosa significa, insomma, effettuare una precisa scelta di campo ed impegnare, da subito, i propri futuri comportamenti, anche sul piano politico-istituzionale, in una logica di servizio a beneficio degli interessi dellorganizzazione. Ed al di là dellopinabile tentativo di sterilizzare o cristallizzare, addirittura sulla falsariga di tradizionali schemi di diritto civile (secondo logiche di sinallagmaticità, di valenza obbligatoria di reciproche promesse di prestazioni future, di intese basate sul do ut des e via dicendo), i termini della convenzione politico-mafiosa, ciò che rileva é che la sentenza abbia colto assai bene lessenza complessiva del patto, che é quella sopra delineata. Peraltro, siffatta impostazione era certamente consentita dallampia formulazione del capo di imputazione (che riguardava, genericamente, il concorso nelle attività ed al perseguimento degli scopi della associazione di tipo mafioso Cosa Nostra, favorendo in modo continuativo linserimento di esponenti della stessa nelle attività economiche legate ai pubblici appalti). E, sullo sfondo della complessiva disponibilità costantemente dimostrata dal Gorgone nei confronti dellorganizzazione mafiosa, ha trovato pieno riscontro in processo laddebito relativo al favorito inserimento di esponenti del mondo malavitoso nello svolgimento di attività connesse al pubblici appalti, realizzatosi mediante il conseguimento di flussi di finanziamento devoluti a beneficio di determinate zone nelle quali era più agevolmente gestibile la successiva aggiudicazione delle opere da parte di soggetti imprenditoriali vicini alla cosca, con ritorno economico per la stessa consorteria.

Identiche argomentazioni valgono, poi, a confutare lobiezione relativa ad altro presunto salto logico della sentenza di primo grado, ossia allassunto secondo il quale il. decreto di finanziamento per le opere fognarie di Altofonte (indicato come elemento di riscontro delle propalazioni accusatorie dei collaboratori) non avrebbe potuto rappresentare la controprestazione dellaccordo perché liter relativo sarebbe iniziato molto tempo prima che il Gorgone assumesse lincarico assessoriale.

Daltronde, non si vede proprio quale apprezzabile diversità sul piano concettuale in rapporto alla precipua logica di favore nei confronti degli interessi mafiosi, che caratterizza laddebito in contestazione, possa mai esservi tra lipotesi di avere solo accelerato lesito di una pratica di pubblico finanziamento in itinere e lipotesi di avere onorato un (improbabile) patteggiamento che, ab origine, prevedesse lerogazione di quello stesso finanziamento.

Non coglie nel segno neppure lobiezione che contesta lesistenza del patto elettorale per il solo fatto che Brusca, capo del mandamento nel quale é ricompresa la zona di Altofonte, abbia dichiarato di ignorarne lesistenza. Ancora una volta si tratta di una logica difensiva strategicamente riduttiva, in quanto lo stesso collaboratore, nel ricostruire il complesso meccanismo di entrature nel mondo istituzionale ai fini dellaccaparramento di pubblici appalti, ha fatto chiaro riferimento al Gorgone ed al suo intermediario Mario DAcquisto, con il quale la persona da lui appositamente delegata per la cura del settore dei pubblici appalti nellinteresse di Cosa Nostra, e cioè Gioè Antonino, veniva sistematicamente in contatto. Anzi, le dichiarazioni del Brusca sono state giustamente valorizzate dalla Corte territoriale come dato di conferma, di straordinario momento, delle dichiarazioni accusatorie di La Barbera e Di Matteo, opportunamente evidenziando la significatività del contributo del dichiarante, giunto a distanza di tempo dalle dichiarazioni degli altri collaboratori, con i quali, peraltro, era da escludere qualsivoglia intesa preventiva, stante i noti rapporti conflittuali tra loro esistenti (f. 34).

Identiche risposte sollecita, poi, laltra censura che ravvisa un ulteriore profilo di illogicità nella ricostruzione dei rapporti tra esponenti mafiosi ed il Gorgone nella circostanza della dazione di somme di danaro che sarebbero state versate allintermediario DAcquisto e, per suo tramite, al Gorgone. A dire della difesa, una siffatta erogazione costituirebbe elemento di distonia o disturbo nella complessiva ricostruzione di quel sistema di rapporti, imponendo, sul piano logico, una drastica ed ineludibile scelta tra due inconciliabili ipotesi: o i decreti di finanziamento avrebbero costituito controprestazione dellappoggio elettorale della cosca, ed allora non residuerebbe, concettualmente, spazio alcuno per una dazione di danaro, ovvero non esisteva lipotizzato patto elettorale, ed i fatti avrebbero dovuto essere ricondotti ad unordinaria vicenda tangentizia..

Ancora una volta, viene accortamente travisata la logica della sentenza impugnata, rispetto alla quale i finanziamenti di opere pubbliche rappresentano soltanto uno degli aspetti più significativi, costituendo un prius, e cioè un antecedente logico ovvero elemento di presupposizione della diabolica intesa, quanto un posterius, e cioè concreta modalità di espressione della totale disponibilità del politico, uno dei molteplici modi, insomma, attraverso i quali quellatteggiamento di favore si sostanziava. E in tale contesto relazionale, puntualmente descritto dai collaboratori di giustizia, e segnatamente dal Brusca, il Gorgone costituiva il costante referente, pronto ad interessarsi (anche) dellerogazione di finanziamenti  in favore delle amministrazioni sponsorizzate dalla stessa organizzazione mafiosa, nella prospettiva (certa) dellaggiudicazione ad imprenditori di gradimento, che, per assicurarsi i lavori, versavano una percentuale a Cosa Nostrá che, a sua volta, ne girava una quota parte al politico. Nelleconomia di tale illecito sistema, la dazione di danaro, in occasione dellemissione di decreti di finanziamento, non costituisce momento di illogicità, ma, paradossalmente, finisce con il rappresentare, pur essa, un elemento di significativa conferma del fatto che, allinizio, e cioè nella fase genetica dellintesa con lorganizzazione, non potesse esservi alcuna concreta prospettiva di decreti di finanziamento, la cui fruibilità si sarebbe prospettata soltanto nel corso del rapporto con il Gorgone, allorquando, divenuto questi assessore, era in condizione di soddisfare le pretese di Cosa Nostra anche sul versante dei finanziamenti pubblici per la realizzazione di opere gestibili dalla stessa cosca. Che, poi, al concreto interessamento del politico facesse riscontro anche lelargizione di una percentuale delle somme corrisposte dagli imprenditori interessati allaggiudicazione dei lavori é situazione di rilevanza neutra nella dinamica globale dellintesa; é modalità aggiuntiva che nulla sposta nella ricostruzione complessiva della vicenda, costituendo evidentemente non solo una forma di gratificazione del politico, ma anche un modo per condizionarlo e gestirlo ulteriormente, tenendolo ancor più avvinto allillecito sistema imposto.

Ogni altra censura, riguardante pretese contraddittorietà nel dictum dei collaboratori di giustizia non sono apprezzabili in questa sede, perché afferenti alla valutazione di merito delle risultanze di causa che sfuggono al vaglio di legittimità, in quanto assistite da motivazione certamente idonea e sufficiente, nel contesto di un motivato giudizio di attendibilità delle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, considerate affidabili sia in sé che in ragione dei significativi riscontri che hanno trovato in processo. Non solo, ma la Corte si é, doverosamente, fatta carico di esaminare anche i profili di asserita difformità segnalati dalla difesa, rendendo in proposito spiegazione esaustiva e soddisfacente, che non può ora essere rimessa in discussione, in funzione di unimpraticabile rilettura delle emergenze di causa.

Da ultimo, non può costituire elemento di debolezza dellimpianto probatorio la circostanza che il DAcquisto, asseritamente uomo di fiducia del Gorgone e suo intermediario nei rapporti con gli esponenti mafiosi, sia stato assolto da identica accusa oggi mossa al politico. A parte il rilievo che lesito del giudizio riguardante un imputato non può, di per sé, riverberarsi in favore di altro imputato in diverso contesto procedimentale, sta di fatto che la Corte territoriale ha indicato le ragioni di tale difformità di giudizio, spiegandole, in chiave processuale, con il convincente rilievo che, nel distinto procedimento riguardante il DAcquisto, definito con il rito abbreviato, si é ovviamente giudicato allo stato degli atti delle indagini preliminari e tra questi non potevano ancora esservi le dichiarazioni di Brusca Giovanni alle quali é stato attribuito largo (e, per tanti aspetti, decisivo) rilievo nellesame della diversa posizione del Gorgone (cfr. f. 29).

Alla stregua di quanto precede, deve ritenersi privo di giuridico fondamento ogni rilievo critico espresso da parte ricorrente in ordine alla sussistenza dellipotesi di reato in contestazione posto che i giudici di merito, con conforme valutazione in primo e secondo grado, hanno reso ampia motivazione in ordine ai presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie delittuosa. Ed infatti, integrando pacificamente la condotta in esame (e cioè il costante atteggiamento di favore nei confronti dellorganizzazione mafiosa, manifestatosi, si ripete, in variegate forme) lelemento oggettivo del reato in questione, era adeguatamente acclarato anche il profilo psicologico, in termini di piena consapevolezza del contributo offerto, di sicura utilità per gli interessi del sodalizio delinquenziale. E siffatta consapevolezza é stata correttamente desunta non soltanto dal dato ontologico in sé considerato (e, più precisamente, dalla constatazione dellobiettiva utilità del contributo assicurato alla consorteria), quanto da una serie di elementi di significativa valenza. Tra questi di particolare rilevanza sono stati giustamente ritenuti i preesistenti rapporti con esponenti mafiosi di rilievo nonché diverse circostanze riferite dai collaboratori di giustizia ed analiticamente esaminate in sentenza, tra le quali spicca il regime dei maltrattamenti cui il Gorgone era stato inizialmente sottoposto in carcere per volere della cosca, perché sospettato, al pari di una certa classe politica che sembrava aver tradito le attese, di essersi comportato male

nei confronti dellorganizzazione e, fatto ancor più emblematico, limprovvisa cessazione di tale regime vessatorio per espresso volere di uno dei maggiori esponenti di Cosa Nostra, e cioè di Leoluca Bagarella, il quale temeva che, irretito da questo trattamento, il Gorgone potesse addirittura pentirsi (cfr. concordi dichiarazioni di Onorato Francesco Paolo e Di Filippo Emanuele).

È, persino, superfluo sottolineare, a questo punto, che se Cosa Nostra temeva che il Gorgone potesse collaborare, questi doveva essere a conoscenza di fatti di particolare interesse per la consorteria, che, ove rivelati allautorità, avrebbero potuto arrecare pregiudizio agli interessi mafiosi. E se di tanto il Gorgone era a conoscenza, significa che il suo pregresso contributo al sodalizio era stato ben consapevole e coscientemente orientato al servizio della consorteria.

Di pari significatività é laltro episodio riferito da Brusca Giovanni in ordine allinteressamento richiesto dallimputato ad un esponente mafioso perché intercedesse in suo favore presso lesattore Ignazio Salvo affinché fossero mitigate le sue pretese in relazione ad un credito da questultimo vantato nei confronti dello stesso Gorgone, disposto anche a cedere uno dei suoi appartamenti in Palermo pur di tacitare le esose pretese creditorie. Lepisodio, che ha trovato sostanziale riscontro nelle acquisizioni testimoniali in atti, é particolarmente significativo a conferma delle entrature che il Gorgone accreditava in ambito malavitoso, al quale non si fece certo scrupolo di ricorrere per un bonario componimento della questione economica che lo interessava.

1.2. Il secondo motivo di ricorso riguarda, invece, la pretesa violazione dellarticolo 606 lettera d) ed e) in relazione allarticolo 603, sul rilievo della mancata rinnovazione dellistruttoria dibattimentale al fine di acquisire la documentazione indicata nellatto di appello intesa alla prova che, nellerogazione dei finanziamenti nel confronti dei comuni di Altofonte o di altri comuni, non vi era stato favoritismo di sorta da parte dellimputato, sì da confutare lassunto dei primi giudici secondo cui i decreti di finanziamento costituivano la controprestazione dei patti elettorali con il sodalizio mafioso.

La censura va disattesa attenendo allesercizio del potere discrezionale del giudice di appello. Peraltro, dal contesto motivazionale emergono in tutta evidenza le ragioni per le quali la richiesta di integrazione probatoria è stata disattesa, risultando peraltro del tutto ininfluente (e logicamente inconciliabile) rispetto allimpostazione complessiva della sentenza impugnata. Langolazione prospettata e cioè la stipula di patti elettorali aventi ad oggetto, come contropartita, lemissione di decreti di finanziamento è stata, come si è detto, ritenuta riduttiva e parziale rispetto alla tesi fondatamente sostenuta dal giudice di appello, che ha ritenuto sufficiente, ai fini della configurabilità dellipotesi di reato in questione, la mera promessa di piena disponibilità nei confronti del sodalizio delinquenziale, poi realmente onorata in svariate forme, anche sub specie di emissione di decreti di finanziamento.

2. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le statuizioni espresse in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.