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Wednesday 08 October 2003

Concessione edilizia: la decadenza per mancato inizio lavori. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 1 ottobre 2003 n. 5648

Concessione edilizia: la decadenza per mancato inizio lavori.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V sentenza 1 ottobre 2003 n. 5648

Pres. Frascione, Est. Mastrandrea – Cimini (Avv.ti Bonelli e Toscano) c. Comune di Maiori (Avv. Lentini) (annulla T.A.R. Campania – Salerno, 2 marzo 1995, n. 165).

FATTO

Al sig. Cimini, titolare di unazienda agricola per la produzione e la commercializzazione di piante esotiche e ornamentali, veniva rilasciata dal Sindaco di Maiori, in data 21 ottobre 1989, lautorizzazione edilizia n. 77/88, abilitante allesecuzione dei seguenti lavori: “costruzione di pertinenze agricole consistenti nella realizzazione di impianti di n. 3 serre a carattere precario e facilmente smontabili nonché lavori di manutenzione straordinaria interni al fabbricato rurale esistente”.

Con provvedimento assunto il 28 luglio 1990 (impugnato in prime cure), a seguito dellaccertamento tecnico effettuato il 5 luglio 1990, il Sindaco dichiarava però decaduta la predetta autorizzazione edilizia, per non aver dato, il titolare della stessa, effettivo inizio ai lavori nel termine di mesi sei stabilito nella stessa.

2. Lintestato ricorrente agiva dunque, nellottobre del 1990, per lannullamento del detto provvedimento di decadenza, proponendo apposito ricorso al TAR della Campania, Sezione di Salerno, e deducendo profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

3. Il Tribunale amministrativo adito, dopo aver concesso nel novembre 1990 linvocata tutela cautelare, con la sentenza impugnata di cui in epigrafe respingeva il gravame, ritenendo in definitiva che gli elementi forniti dal ricorrente non fossero affatto sufficienti a contraddire quanto poteva desumersi dallaccertamento tecnico disposto dallAmministrazione.

4. Il sig. Cimini ha dunque interposto lappello in trattazione avverso la prefata pronunzia, contestando tra laltro funditus, in punto di fatto, il presupposto (mancato inizio dei lavori) che ha portato alladozione del provvedimento contestato in primo grado.

5. LAmministrazione comunale si è costituita in giudizio per resistere allappello.

Le parti hanno depositato memoria.

Alla pubblica udienza del 29 aprile 2003 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. Lappello merita accoglimento.

In data 21 ottobre 1989 il Comune di Maiori rilasciava in favore dellodierno appellante, titolare di unazienda agricola per la produzione e la commercializzazione di piante esotiche e ornamentali, lautorizzazione edilizia n. 77/88, per la costruzione di pertinenze agricole, consistenti in tre serre a carattere precario, nonché per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria interni al fabbricato rurale esistente.

Sta di fatto che, espone lAmministrazione comunale resistente, a seguito di accertamento tecnico eseguito in data 5 luglio 1990 dal locale Comandante della Polizia municipale insieme a un professionista alluopo incaricato si accertava, “in maniera inequivocabile”, che a tale data, quando dunque erano ampiamente trascorsi i sei mesi messi a disposizione dal titolo abilitativo, non risultavano iniziati i lavori oggetto dellautorizzazione edilizia assentita. Doveroso, dunque, si appalesava lintervento del Sindaco di Maiori, il quale, preso atto degli esiti dellaccertamento, non poteva che adottare, nei confronti del Cimini, il contestato provvedimento di decadenza dellautorizzazione edilizia.

2. Sollecitato a ciò dalle lamentele del ricorrente, il Collegio è chiamato a verificare se il provvedimento impugnato in prime cure si basasse effettivamente su presupposti inequivocabili. Il resoconto dellaccertamento tecnico effettuato il 5 luglio 1990, stilato il giorno successivo, dava in effetti conto, rimandando alla documentazione fotografica allegata, della realizzazione di uno scavo, seppur piccolo ed irregolare, parallelo al corso dacqua che scorre nelle prossimità (oltre ad evidenziare il disordinato deposito di notevoli quantità di detriti di riporto, tale da far ipotizzare una discarica non autorizzata ricadente in prossimità dellalveo torrentizio).

3. Orbene, anche se non può attribuirsi valenza decisiva alla perizia giurata prodotta in prime cure dal ricorrente e dalla quale si evincerebbe, ma trascorso un ulteriore mese dallaccertamento comunale, la realizzazione di due scavi di fondazione, concentrando invece lattenzione, come doveroso, sui presupposti e sul corredo motivazionale del gravato provvedimento di decadenza, la trama argomentativa del reclamante, che a tempo debito (e quindi prima della scadenza del termine semestrale) si era premurato di comunicare formalmente allAmministrazione comunale lavvenuto inizio dei lavori, risulta nondimeno persuasiva sotto un duplice profilo: a) lesistenza dei presupposti indispensabili per configurare un effettivo inizio dei lavori, al fine di scongiurare la decadenza dellautorizzazione edilizia, non va valutata in via generale ed astratta, ma con specifico e puntuale riferimento allentità ed alle dimensioni dellintervento edificatorio autorizzato (Cons. Stato, V, 16 novembre 1998, n. 1615); il tutto, ovviamente, in ossequio anche allesigenza di evitare che il termine prescritto possa essere eluso con ricorso a lavori fittizi e simbolici. Ciò posto, non può passare in secondo piano la circostanza che nella specie trattavasi di assenso relativo ad interventi di dimensioni estremamente modeste, e perdipiù attinenti a opere di carattere precario e completamente smontabili. Non può pertanto escludersi che, a fronte di opere assentite di siffatto genere, anche i lavori di sbancamento e livellamento del terreno, nonché di scavo delle prime (necessariamente minime) fondazioni, potessero essere utilmente invocati a titolo di inizio dei lavori. Dovendosi, quindi, rapportare, in maniera specifica e puntuale, leffettivo inizio dei lavori allentità e alle dimensioni di interventi edificatori assentiti per di più con un titolo autorizzatorio (per i quali, nella specie, non era di certo necessario ipotizzare lorganizzazione di un vero e proprio cantiere), può concludersi, in ordine a questo punto, nel senso che la declaratoria di decadenza non era affatto conseguenza del tutto vincolata dellincontestato accertamento tecnico espletato dagli organi comunali. I presupposti del provvedimento impugnato erano dunque, in tal senso, fallaci, non potendosi portare a supporto della determinazione contestata la sostenuta inequivocità della situazione in fatto; b) in ogni caso, è ancor più evidente come il provvedimento in origine impugnato soffrisse del fatto che non risultava essere stato portato a termine alcun accertamento in relazione ai lavori interni al fabbricato rurale, parimenti assentiti con il titolo autorizzatorio di cui si discute, ed in ordine al tempestivo inizio dei quali il ricorrente, senza subire contestazione specifica da parte dellAmministrazione, aveva proposto efficaci elementi probatori di supporto. Sotto questo profilo, pertanto, la carenza e lacunosità del provvedimento gravato in prime cure non è, in questa sede, in alcun modo revocabile in dubbio.

4. Alla stregua, pertanto, del complesso delle considerazioni che precedono, lappello merita accoglimento ed analogo responso va riservato al ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Le spese processuali, riferite ai due gradi di giudizio, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo accoglie e per leffetto, in riforma dellimpugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento di decadenza impugnato.

Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti.