Ultimi articoli
Concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 L. 47/85: è sufficiente la conformità dell’ opera allo strumento urbanistico vigente al momento della richiesta di sanatoria. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 21 ottobre 2003 n. 6498
Concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 L. 47/85: è sufficiente la conformità dellopera allo strumento urbanistico vigente al momento della richiesta di sanatoria.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V sentenza 21 ottobre 2003 n. 6498 – Pres. Quaranta, Est. Carboni – S.B.F. di Sgaravato Remo & c. s.a.s. (Avv.ti G. P. Sardos Albertini e L.Manzi) c. Comune di Pernumia (Avv.ti I. Cacciavillani, C. Cacciavillani e N. Paoletti) – (riforma T.A.R.Veneto, Sez. II, sent. 23 dicembre 1996 n. 2200).
FATTO
La società S.B.F. di Sgaravatto Remo & C. (dora in poi: SBF) il 29 luglio 1993 aveva ottenuto dal comune di Pernumia la concessione edilizia n. 41 per costruire, nellambito di un piano particolareggiato desecuzione, un edificio per abitazioni e negozi. Nel corso dei lavori realizzò opere in parte difformi dal progetto autorizzato, con una diversa distribuzione dei locali e con un innalzamento dei locali che sarebbero dovuto esser destinati a soffitte; questultima modificazione comportava un aumento del volume, non consentito dal piano particolareggiato. Avendo il comune, con deliberazione 4 novembre 1994 n. 70, approvato una variante al piano particolareggiato che consentiva il maggior volume realizzato, SBF presentò domande di sanatoria il 22 marzo e il 5 maggio 1995. Il sindaco con nota 5 giugno 1995 prot. 3114 conforme al parere della commissione edilizia comunale concesse la sanatoria per le difformità interne e “prospettiche”, ma non per il maggior volume e la maggior altezza realizzati con la modificazione dei sottotetti, per la ragione che la difformità era stata realizzata prima dellapprovazione della variante al piano particolareggiato (quando, cioè, non era consentita). Successivamente il sindaco ha ordinato la demolizione del maggior volume realizzato, liquidando altresì la sanzione pecuniaria per il caso in cui la demolizione non fosse stata possibile senza pregiudizio per lintero edificio.
SBS con ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Veneto notificato il 4 novembre 1995 ha impugnato sia il diniego di sanatoria sia i provvedimenti sanzionatori. Quanto al diniego ha dedotto che la variante non era da qualificare come variante essenziale (secondo motivo di ricorso), e che, in ogni caso, era stato violato larticolo 15 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che consente la sanatoria delle varianti abusive conformi alla normativa urbanistica (motivi primo e terzo). Il comune si è costituito in giudizio, chiarendo che la ragione del diniego di sanatoria consiste nel fatto che gli articoli 13 e 15 della legge n. 47 del 1985, recepiti dalla legislazione della regione Veneto, richiedono, per la sanatoria delle opere e varianti abusive, la duplice condizione che esse siano conformi alla normativa urbanistica vigente al momento della realizzazione delle opere e a quella vigente al momento della domanda (cosiddetta “doppia conformità”); nella specie appunto mancava la prima delle due condizioni. Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso limitatamente alla pena pecuniaria, per insufficiente motivazione della sua entità, e lo ha respinto per il resto, condividendo la tesi del comune circa il requisito della doppia conformità.
Appella SBF la quale sostiene che la conformità delle opere alla normativa urbanistica vigente nel momento in cui lautorità comunale provvede sulla domanda di sanatoria costituisce condizione sufficiente per il rilascio della sanatoria stessa.
DIRITTO
Il Collegio non può che confermare i propri precedenti, citati dallappellante e dalla stessa sentenza, che ha dichiarato di non condividerli, secondo cui gli articoli 13 e 15 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, i quali richiedono, per la sanatoria rispettivamente delle opere eseguite senza concessione e delle varianti non autorizzate, che lopera sia conforme tanto alla normativa urbanistica vigente al momento della realizzazione dellopera quanto a quella vigente al momento della domanda di sanatoria, sono disposizioni contro linerzia dellamministrazione, e significano che, se sussiste la doppia conformità, a colui che ha richiesto la sanatoria non può essere opposta una modificazione della normativa urbanistica successiva alla presentazione della domanda.
Tale regola non preclude il diritto ad ottenere la concessione in sanatoria di opere che, realizzate senza concessione o in difformità dalla concessione, siano conformi alla normativa urbanistica vigente al momento in cui lautorità comunale provvede sulla domanda di sanatoria; non essendovi nessuna ragione di ritenere che lordinamento imponga di demolire unopera prima di ottenere la concessione per realizzarla nuovamente.
In conclusione lappello va accolto. Il Collegio ritiene equo, considerando che la controversia è stata pur sempre originata da opere difformi dalla concessione, compensare integralmente le spese di giudizio dei due gradi.
Per questi motivi
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
accoglie lappello indicato in epigrafe e per leffetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento del sindaco di Pernumia 5 giugno 1995 n. 3114. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 3 giugno 2003 dal collegio costituito dai signori:
Alfonso Quaranta presidente
Raffaele Carboni componente, estensore
Giuseppe Farina componente
Marco Lipari componente
Nicolina Pullano componente
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Raffaele Carboni f.to Alfonso Quaranta
Depositata in segreteria in data 21 ottobre 2003.