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Wednesday 17 November 2004

Concessione edilizia: il termine annuale per l’ inizio dei lavori decorre dal momento in cui vi è la concreta possibilità di dare inizio ai lavori stessi. TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. II – sentenza 8 novembre 2004 n. 1978

Concessione edilizia: il termine annuale per l’inizio dei lavori decorre
dal momento in cui vi è la concreta possibilità di dare inizio ai lavori
stessi.

TAR CAMPANIA –
SALERNO, SEZ. II – sentenza 8 novembre 2004 n. 1978 –
Pres. ed Est. Orrei – Resort Company s.r.l. (Avv. Visone) c.
Comune di Montecorice (Avv. Feola)

avverso e per l’annullamento

nel primo ricorso: previa sospensiva,
del provvedimento del Responsabile dell’Ufficio Tecnico di detto Comune, 24
giugno 2004 n° 3698, recante decadenza della
concessione edilizia n°18 del 9 giugno 2003, rilasciata per la realizzazione di
una struttura turistico-ricettiva, su suolo
attualmente di proprietà della società ricorrente, in Comune di Montecorice; in una agli atti presupposti e conseguenti, in
particolare l’ordinanza di sospensione lavori (n° 927
in pari data) e la condizione apposta alla detta concessione edilizia,
condizione che ne subordina l’efficacia alla sottoscrizione dell’atto pubblico
di cessione delle aree, cui l’Amministrazione comunale non avrebbe mai
adempiuto; nonché

per il risarcimento dei danni,

che la ricorrente afferma subiti in
conseguenza del ritardo nella esecuzione dei lavori;

nel secondo ricorso: del
silenzio-rifiuto formatosi sulla diffida a provvedere, notificata in data 19
luglio 2004 al Comune di Montecorice, per conseguire
la conclusione del procedimento mediante la stipula del predetto atto
pubblico.-

Considerato in fatto e in diritto.

1°] – Si premette che la concessione
edilizia n°18 del 9 giugno 2003 era stata rilasciata originariamente al sig.
Gerardo Lembo, il quale aveva stipulato con il Comune di Montecorice,
in data 22 aprile 2003, la convenzione prescritta dall’art. 14-punto 6 del
Piano Territoriale Paesistico; con la quale il Lembo si obbligava <a cedere
gratuitamente al Comune, prima del rilascio della concessione edilizia, non
meno del 25% della superficie territoriale assoggettata all’intervento
costruttivo>, aggiungendo che <il materiale trasferimento dell’area,
sistemata come da progetto, dovrà avvenire prima della ultimazione
dei lavori della struttura turistica proposta>. La concessione edilizia è
stata poi rilasciata al Lembo, una volta approvato il progetto esecutivo delle
opere di sistemazione dell’area da cedere al Comune e la relativa polizza fideiussoria a garanzia dei lavori.-

La Resort
Company s.r.l., ricorrente
in questa sede (e qui da ora in poi richiamata semplicemente come
"società"), divenuta proprietaria dei suoli oggetto della concessione
edilizia, chiedeva al Comune la voltura del titolo edificatorio; l’Ente vi dava
riscontro con l’atto 22 gennaio 2004 n° 429,
significando che la voltura sarebbe stata conferita a condizione, tra l’altro,
<che venga sottoscritto l’atto pubblico di cessione> delle aree da cedere
gratuitamente al Comune, con la comminatoria <che in mancanza di uno solo
dei soprarichiamati obblighi la presente voltura deve ritenersi nulla ad ogni
effetto>.-

2°] – Alla odierna
Camera di consiglio sono pervenuti sia il primo ricorso (n°
2653/ 2004 reg. gen.), notificato il 29 settembre 2004 e depositato nella
Segreteria in sede il 15 ottobre succ., recante
–come accennato in epigrafe– la impugnativa della dichiarata decadenza della
concessione edilizia n°18 del 9 giugno 2003, per la realizzazione di una struttura
turistico-ricettiva, decadenza motivata adducendosi
che <non è stato sottoscritto nei termini l’atto pubblico di cessione delle
aree da cedere al Comune>; sia il secondo ricorso (n°
2672/2004 reg. gen., notificato in pari data, ma
depositato in Segreteria il 18 ottobre succ.), rivolto all’accertamento della
illegittimità, ed al relativo annullamento, dell’ epigrafato
silenzio-rifiuto, con contestuale domanda di declaratoria dell’obbligo
dell’Autorità intimata di emanare il provvedimento conclusivo del procedimento,
mediante la stipula del predetto atto pubblico.-

La difesa attrice ha dedotto, tra
l’altro, a fondamento dell’impugnativa di cui al primo ricorso, la violazione
dell’art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380,
dell’art. 97 della Costituzione e l’eccesso di potere per carenza
assoluta del presupposto, sviamento ed altri profili, argomentando che, mentre
la detta concessione edilizia risulta condizionata sospensivamente nella sua
efficacia alla stipula dell’atto pubblico per la cessione delle aree in capo al
Comune, nel contempo siffatta stipula è stata ripetutamente e vanamente
sollecitata dalla società con le note 31 maggio e 7 giugno 2004.-

Pertanto, a fondamento dell’impugnato
silenzio serbato sulla diffida 17 luglio 2004, ha dedotto la violazione degli
art. 2, 3 della L. 7 agosto 1990 n°
241, 41 e 97 della Costituzione, anche in relazione all’art.
25 del T.U. n° 3 del 1957, e l’eccesso di potere per
sviamento, carenza di motivazione, violazione del giusto procedimento ed
illogicità manifesta.-

3°] – Il Collegio osserva
preliminarmente che i due predetti ricorsi vanno riuniti per evidente
connessione oggettiva e soggettiva, al fine di deciderli con un’unica sentenza;
e che per la disamina del silenzio-rifiuto, di cui alla normativa sollecitatoria
dell’art. 21-bis della L. 6 dicembre 1971 n° 1034, introdotto dall’art. 2 della L.
21 luglio 2000 n° 205, va esaminato necessariamente e
preventivamente il primo ricorso, atteso che la eventuale
declaratoria della illegittimità della decadenza ivi impugnata, è prodromica alla corretta formalizzazione del comportamento
omissivo tenuto dalla Amministrazione comunale.-

Il primo ricorso è manifestamente
fondato; si versa quindi, in relazione a questo
gravame, nella ipotesi dell’art. 21, 10° co. della L. n° 1034/1971, con riferimento
all’art. 26-4° co., stessa legge, l’uno e l’altro
introdotti dalla L. n° 205/
2000, secondo cui il T.a.r., chiamato a pronunciarsi
sulla domanda di sospensione, può definire immediatamente il giudizio nel
merito, con motivazione in forma abbreviata: il Collegio ritiene che nella
fattispecie in esame siano presenti tutti i presupposti per l’applicabilità
della detta normativa, nella Camera di consiglio inizialmente fissata per la
trattazione della domanda cautelare.-

E’ fondata la censura di violazione
dell’art. 15 del D.P.R. n° 380/2001, e di eccesso di potere per i profili dinnanzi evidenziati,
censura che contrasta la dichiarata decadenza della concessione edilizia (ora
"permesso di costruire") per mancato inizio dei lavori entro il
termine di un anno. Ed invero: a) il dies a quo va
fissato nel momento in cui la concessione diventa efficace, ossia nel momento
in cui si rende concreta la possibilità di dare inizio ai lavori ivi previsti:
nel caso di specie, appare evidente che la mancanza della voltura del titolo autorizzatorio –per espressa menzione nell’atto 22 gennaio
2004 n° 429– rende inefficace la concessione stessa,
con il conseguente oggettivo impedimento per la società a porre mano ai lavori;
b) la difesa resistente si diffonde a dimostrare che la società aveva
dichiarato di aver ottemperato alle richieste del Comune per la voltura solo
"nove giorni prima" o anche "due giorni prima" della
scadenza del termine utile per l’inizio dei lavori; ciò è certamente vero, ma siffatta controdeduzione
non coglie nel segno: nella realtà di fatto, il "termine utile" non
ha mai cominciato a decorrere poichè –ripetesi– la concessione era, ed è, tuttora inefficace e
pertanto il detto termine è rimasto sospeso: ove mai la società avesse dato
concreto (e non solo fittizio, come invece contesta la difesa resistente)
inizio ai lavori, avrebbe commesso attività illecita, forse penalmente
sanzionabile.-

Per le esposte considerazioni
il primo ricorso, assorbita ogni altra censura, è fondato con il
conseguente annullamento degli atti impugnati.-

4°] – Quanto al secondo gravame, ciò
che si è detto in precedenza fornisce implicitamente la prova della
legittimazione attiva della società nonchè sull’ esistenza dei presupposti di interesse che sorreggono
la dimostrazione delle condizioni previste dall’art. 2 della L. 21 luglio 2000 n°205 per l’esperimento della particolare
azione speciale di rito abbreviato, diretta a sanzionare l’inerzia delle
Amministrazioni. Premesso che, nella fattispecie in esame, la perdurante
inefficacia della concessione edilizia in questione va addebitata anche al
factum principis (del Comune), giacchè
–pur a tutto voler concedere– fin dalle citate note della società, 31 maggio
e 7 giugno 2004, e poi dalla richiamata diffida e messa in mora, notificata il
19 luglio 2004 ai sensi degli art. 2,
L. n° 241/1990, e 25, T.U. n°
3/1957, l’Amministrazione comunale avrebbe avuto il (tempo e il) dovere di provvedere a quanto essa stessa si era obbligata; il
comportamento silenzioso dell’Ente confligge –in
consonanza con le censure di parte attrice– con la normativa ora citata (in
particolare, l’art. 2 della L. n°241, la quale detta
principi fondamentali in tema di procedimento amministrativo, ed il cui 1° co. prescrive che <ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza (…) la
P.A. ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un
provvedimento espresso>).-

Ma la vicenda giuridica quale è stata dinnanzi evidenziata, induce a ritenere che,
nel caso di specie, non è sufficiente una pronuncia –da parte del giudice–
intesa ad affermare genericamente l’obbligo della P.A. di provvedere, entro un
determinato termine, sulla istanza del privato (cfr. per l’indirizzo generale: Adun plen. del Consiglio di Stato, 9
gennaio 2002 n° 1). L’esito del primo ricorso, con
l’annullamento della inflitta decadenza, esito che ha
inequivocabilmente evidenziato, allo stato degli atti, i profili di fondatezza
della istanza della ricorrente, convince a dire sussistente, in capo a quest’ultimo soggetto, la titolarità di una situazione
giuridica soggettiva tale da poter pretendere legittimamente, e senza necessità
di ulteriore diffida ad adempiere, che il Comune provveda alla stipula del più
volte richiamato atto pubblico (cfr. per una ipotesi di portata analoga, ma con disamina della infondatezza nel merito della pretesa sostanziale
che aveva dato luogo al silenzio-rifiuto: Consiglio di Stato sez. 5^, 8 ottobre
2002 n° 5318), con l’unico limite del puntuale
riscontro delle prescrizioni e delle condizioni poste dalla convenzione 22
aprile 2003 e dal progetto –prodotto dall’originario proprietario, sig. Gerardo
Lembo–, approvato dal Comune.-

A tal fine, il Collegio accoglie il
ricorso in esame (n° 2672/2004 reg. gen.) nel senso
ora accennato, e fissa al Comune il termine di trenta giorni per adottare le
necessarie determinazioni, con la comminatoria della nomina del Commissario ad acta, designato in dispositivo, per il caso di sua
persistente inerzia.-

5°] – Quanto infine al richiesto
risarcimento dei danni, che la società avrebbe subito per effetto del ritardo nella esecuzione dei lavori, la relativa domanda va respinta
atteso che, in primo luogo, la ricorrente non ha dimostrato in alcun modo la
sussistenza di un qualche danno concreto nel senso predetto. In secondo luogo,
la stessa società non ha osservato, a quanto sembra, un comportamento che possa
dirsi particolarmente tempestivo nella produzione documentale cui era
obbligata, la quale –se depositata sollecitamente– avrebbe ridotto, in non
astratta ipotesi, l’incidenza della persistente inefficacia della concessione
edilizia sulle ragioni fatte valere in giudizio da essa
società. In terzo luogo, trattasi esclusivamente della voltura di una già
rilasciata concessione edilizia, sia pure inefficace, che comunque
avrebbe consentito l’approntamento dei mezzi e degli strumenti per la
edificazione, senza dover subire ulteriori remore e ritardi.-

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.-

P. Q. M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CAMPANIA -SALERNO, 2^ SEZIONE-, definitivamente pronunciando, previa
riunione dei ricorsi esaminati, proposti dalla Resort
Company s.r.l., così
provvede:

1°) – accoglie il primo ricorso,
n°2653/2004 reg. gen., e per
l’effetto annulla il provvedimento di decadenza, come meglio indicato in
motivazione;

2°) – accoglie il secondo ricorso, n° 2672/2004 reg. gen., avverso l’epigrafato
silenzio-rifiuto, e per l’effetto:

A) Assegna al Comune di Montecorice, in persona del Sindaco p.t
e del Responsabile del procedimento, a ciascuno per quanto di rispettiva
competenza, il termine di trenta giorni dalla data di notifica della presente
sentenza, a cura di parte ricorrente, per dare ottemperanza a quanto indicato
in motivazione.-

B) Designa l’ing. Carlo Maci, funzionario della Giunta regionale campana-Settore
provinciale del Genio Civile di Avellino, con studio
in Avellino-83100 alla via Di Vittorio n° 84 (telef.: 0825/71995-uff.: 0825/286307-cell.: 338/8174073)
quale Commissario ad acta, affinchè,
in caso di inutile decorso del predetto termine ed a richiesta scritta della
società ricorrente, provveda nei successivi sessanta giorni in sostituzione
dell’ Amministrazione inadempiente. Il Commissario, all’ atto
dell’eventuale insediamento, e preliminarmente alla emanazione dei
provvedimenti da adottare in via sostitutiva, dovrà accertare se nel frattempo
l’ Amministrazione non abbia provveduto.-

C) Il Commissario procederà in base
alla presente sentenza, ai fascicoli di causa ed a quant’altro
reputerà necessario o utile, in contraddittorio con le parti in causa, che
dovranno essere avvertite, per ogni eventuale sopralluogo e/o riunione, almeno
tre giorni prima per tele o fax. L’incombente verrà
svolto a spese della Amministrazione ed in virtù dell’art. 57 del D.P.R. 30
maggio 2002 n° 115.-

D) Il Presidente del Collegio è
delegato ad adottare provvisoriamente ogni decisione
sulle questioni che dovessero sorgere in relazione alla attività commissariale,
ivi compresa la nomina di un consulente amministrativo, se necessaria, salvo la
pronuncia definitiva del Collegio, ove richiesta. La liquidazione delle spese
per il funzionamento dell’organo ausiliario verrà data
dal Presidente del Collegio con separato provvedimento, in base alla effettiva
attività svolta dal Commissario ed alla nota da questi presentata.-

3°) – Respinge la domanda di
risarcimento danni.-

4°) – Condanna il Comune intimato al
pagamento delle spese processuali di questa fase del giudizio, che vengono liquidate nella somma complessiva di € 1.500,00
(euro millecinquecento/oo), oltre i.v.a.
e c.a.p. come per legge, in favore della ricorrente.-

5°) – Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dalla Autorità amministrativa.-

Così deciso in Salerno, il 31 ottobre
2004, nella Camera di consiglio del T.A.R.-

dott. Umberto Orrei
– Presidente estensore.

Depositata in segreteria in data 8
novembre 2004.