Enti pubblici

Monday 25 October 2004

Con il DPR 258/2004 definite le funzioni dell’ Alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione.

Con il DPR 258/2004 definite le funzioni dell’Alto commissario per la
prevenzione ed il contrasto della corruzione

Presidente della Repubblica, Decreto
6 ottobre 2004, n.258

Regolamento concernente le funzioni
dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e
delle altre forme di illecito nella pubblica
amministrazione.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22
ottobre 2004, n.249)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma,
della Costituzione;

Visto l’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l’articolo 1 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, che istituisce l’Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all’interno della pubblica amministrazione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’articolo 1, comma 2;

Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l’articolo 9, comma 2;

Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 7 novembre 2003;

Acquisito il parere
della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29 aprile 2004;

Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 31 maggio 2004;

Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre
2004;

Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Competenze e nomina

1. L’Alto Commissario per la prevenzione
e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all’interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato: "Alto
Commissario", ha competenza in materia di prevenzione e contrasto della
corruzione e di altre forme di illecito ai sensi della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, di seguito denominata: "legge", ed opera presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, avvalendosi di un apposito ufficio, secondo le
disposizioni della legge e del presente regolamento.

2. L’Alto Commissario e’ scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili con qualifica non inferiore a consigliere, tra gli avvocati dello
Stato appartenenti almeno alla terza classe di stipendio, tra i gradi generali
della dirigenza militare o tra i dirigenti di prima fascia delle
amministrazioni dello Stato ed equiparati.

3. L’Alto Commissario e’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri.

4. L’incarico ha durata quinquennale
ed e’ rinnovabile una sola volta.

Art. 2.

Funzioni

1. L’Alto Commissario esercita le sue
funzioni nell’ambito della pubblica amministrazione. Le modalita’
per l’attuazione del presente regolamento nei confronti delle regioni, delle
province autonome e degli enti locali sono definite
previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. L’Alto Commissario puo’ disporre:

a) indagini, anche di natura
conoscitiva, di iniziativa propria o per fatti
denunciati, con esclusione di quelli oggetto di segnalazioni anonime, o su
richiesta motivata delle amministrazioni, tese ad accertare l’esistenza, le
cause e le concause di fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli di
condizionamento da parte di organizzazioni criminali all’interno della pubblica
amministrazione;

b) elaborazione di analisi
e studi sulla adeguatezza e congruita’ del quadro
normativo, nonche’ delle eventuali misure poste in
essere dalle amministrazioni per prevenire e per fronteggiare l’evolversi dei fenomeni
oggetto di esame;

c) monitoraggio su procedure
contrattuali e di spesa e su comportamenti, e conseguenti atti, da cui possa
derivare danno erariale.

3. Nell’espletamento delle funzioni
l’Alto Commissario, oltre ad avvalersi degli uffici e degli organi ispettivi e
di verifica delle amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno
previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, puo’
effettuare accertamenti diretti, anche mediante
audizioni, redigendone apposito verbale debitamente sottoscritto, di soggetti
appartenenti alle pubbliche amministrazioni o di privati interessati alle
procedure amministrative o contabili in corso di esame; puo’
altresi’ delegare specifici accertamenti a singoli
funzionari delle pubbliche amministrazioni interessate.

4. Qualora sia individuato un
responsabile dell’attivita’ oggetto di accertamento, l’Alto Commissario comunica all’interessato
l’avvio del procedimento. L’interessato puo’ chiedere di essere ascoltato dall’Alto Commissario o da un
dirigente o da un funzionario da lui delegato; in tale caso dell’audizione e’
redatto apposito verbale debitamente sottoscritto.

5. L’Alto Commissario comunica
all’amministrazione interessata le proprie valutazioni circa l’attivita’ esaminata, mettendo a disposizione gli elementi
acquisiti nel corso dell’istruttoria.

6. Per le attivita’
di cui al comma 2, lettera c), e comma 4, le
amministrazioni riferiscono all’Alto Commissario in merito al seguito dato alle
segnalazioni.

7. La mancata risposta da parte delle
amministrazioni alle richieste dell’Alto Commissario e’
da quest’ultimo segnalata al Procuratore della
Repubblica competente per territorio, ai fini dell’adozione delle eventuali
iniziative di competenza.

Art. 3.

Accesso ai documenti amministrativi
ed alle banche dati delle pubbliche amministrazioni

1. Nell’esercizio delle funzioni di
cui all’articolo 2, fermo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’Alto Commissario accede:

a) ai documenti delle pubbliche
amministrazioni, con il limite per il materiale documentale per il quale operi
il segreto di Stato;

b) alle banche dati delle pubbliche
amministrazioni, anche concordando con queste idonee forme di collegamento telematico.

Art. 4.

Informativa periodica

1. L’Alto Commissario redige una
relazione semestrale per il Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente
l’attivita’ svolta nel periodo di riferimento. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente ai Presidenti delle
Camere sul contenuto delle relazioni acquisite.

Art. 5.

Obbligo di denuncia

1. L’Alto Commissario, nell’esercizio
delle sue funzioni, denuncia all’autorita’
giudiziaria i fatti di reato ed alla Corte dei conti, nei casi previsti dalla
legge, i fatti nei quali sia ravvisabile danno
erariale.

2. La denuncia non determina la
sospensione dell’attivita’ di competenza dell’Alto Commissario.

3. Qualora dagli accertamenti
compiuti emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilita’
amministrativa e disciplinare dei pubblici dipendenti, l’Alto Commissario
trasmette apposita relazione informativa alle
rispettive amministrazioni, specificando gli eventuali profili di rilievo
disciplinare.

Art. 6.

Strutture di supporto

1. Nello svolgimento delle funzioni
di cui all’articolo 2, l’Alto Commissario si avvale del supporto:

a) di un Vice Commissario, nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell’Alto Commissario, scelto tra le categorie professionali di cui
all’articolo 1, comma 2, il quale svolge le funzioni delegate dall’Alto Commissario
e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; l’incarico ha durata
quinquennale ed e’ rinnovabile una sola volta;

b) di un dirigente di prima fascia,
delle amministrazioni dello Stato ed equiparate, con l’incarico di direttore
dell’Ufficio dell’Alto Commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell’Alto Commissario, ed al
quale sono conferite funzioni di coordinamento della struttura; l’incarico ha
durata quinquennale e non e’ rinnovabile;

c) di personale dipendente
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, secondo i rispettivi ordinamenti, con
particolare riferimento a portatori di una specifica qualificazione professionale
informatica ed amministrativa;

d) dei consulenti
ed esperti, nominati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, ed assegnati al suo ufficio.

2. Il contingente di personale che puo’ essere assegnato all’Ufficio dell’Alto Commissario e’ determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.

Art. 7.

Spese di funzionamento

1. I costi per il personale e per le
spese di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio
dell’Alto Commissario sono contenuti nei limiti previsti dalla legge e, per
quanto di competenza, sono sostenuti dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri nell’ambito delle proprie disponibilita’ di
bilancio.

2. All’Alto Commissario compete un’indennita’ di funzione, l’importo della quale non puo’ eccedere il totale del trattamento economico base del
Presidente di sezione delle Corte di cassazione,
aumentato fino alla meta’. Al Vice Commissario e’ attribuita una indennita’ di
funzione nella misura massima del settanta per cento dell’indennita’
attribuita all’Alto Commissario; al direttore dell’Ufficio compete la
retribuzione prevista per la posizione di capo dipartimento delle strutture
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il rendiconto consuntivo della
gestione e’ soggetto al controllo annuale della Corte
dei conti.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’
6 ottobre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica