Penale
Con il Ddl 1899/S sarà sempre scriminato l’ uso delle armi per la difesa del domicilio privato
Con il Ddl 1899/S sarà sempre scriminato l’uso delle armi per la difesa del domicilio privato
Senato della Repubblica
Ddl 1899/S «Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia
di diritto all’autotutela in un privato domicilio»
Commissione Giustizia il 10 febbraio 2004
Articolo 1
(Diritto all’autotutela in un privato domicilio)
1. Dopo l’articolo 52 del codice penale è inserito il seguente:
«Articolo 52bis. (Diritto all’autotutela in un privato domicilio) – Nel contrastare una violazione di domicilio finalizzata allo scopo di commettere altri reati, si configura in ogni caso come legittima difesa la condotta di chi:
a) vedendo minacciata la propria o altrui incolumità, usa un’arma legalmente detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo per dissuadere o rendere sicuramente inoffensivo l’aggressore;
b) vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l’inefficacia di ogni invito a desistere dalla azione criminosa, per bloccarla usa qualsiasi mezzo idoneo o un’arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia».