Enti pubblici

Thursday 26 June 2003

Con il D.L. 147/2003 prorogati alcuni termini (tra i quali la sospensione degli sfratti). Decreto Legge 24 giugno 2003, n.147

Con il D.L. 147/2003 prorogati alcuni termini (tra i quali la sospensione degli sfratti)

Decreto Legge 24 giugno 2003, n.147

Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.

Art. 1.

Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, e’ prorogata fino al 30 giugno 2004.

Art. 2.

Liberalizzazione dell’accesso al mercato dell’autotrasporto di merci per conto di terzi

1. All’articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: “30 giugno 2003” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2004”.

Art. 3.

Riqualificazione urbana della citta’ di Palermo

1. Nell’articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: “entro il 30 giugno 2003” sono sostituite dalle seguenti:

“entro il 31 dicembre 2003”.

Art. 4.

Norme per la sicurezza degli impianti

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Art. 5.

Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici

1. Il termine previsto dall’articolo 86, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e’ prorogato di sei mesi.

Art. 6.

Obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario

1. All’articolo 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2003” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2005”.

Art. 7.

Enti pubblici

1. Nell’articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: “entro il 30 giugno 2003” sono sostituite dalle seguenti: “entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137”.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, previsto dall’articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferite all’ente Registro Italiano Dighe (RID) con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane ed i comandi in atto, le funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe.

Art. 8.

Disposizioni sull’UNIRE

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministero dell’economia e delle finanze procedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche’ dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Disposizioni per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674

1. All’articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: “entro ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro trentasei mesi”.

Art. 10.

Disposizioni sui consorzi agrari

1. Il termine di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e’ prorogato di diciotto mesi.

Art. 11.

Gestioni fuori bilancio

1. Il termine del 1° luglio 2003 previsto dall’articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e’ differito al 31 dicembre 2003.

Art. 12.

Interventi a favore delle imprese colpite da eventi calamitosi nel novembre 2002

1. Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali eventi calamitosi del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, i cui fabbricati ed immobili, sedi di attivita’ produttive, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita’ totale o parziale o di ordinanza di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell’esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.

2. I gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, possono essere ammortizzati in piu’ esercizi fino ad un massimo di dieci anni.

Art. 13.

Contributi alle famiglie per attivita’ educative

1. All’articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: “Con decreto” sono inserite le seguenti: “di natura non regolamentare” e dopo le parole: “di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,” sono soppresse le seguenti: “da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”.

Art. 14.

Disposizioni in materia d’accesso alle professioni

1. La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali dall’articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, gia’ prorogata fino all’anno accademico 2002-2003 dall’articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, e’ ulteriormente prorogata fino all’anno accademico 2003-2004.

Art. 15.

Difesa d’ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni

1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 1° luglio 2002, n 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004.

Art. 16.

Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali

1. In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

2. E’ data facolta’ ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2005.

Art. 17.

Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi

1. Il termine del 30 giugno previsto all’articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per l’anno 2003 e’ prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all’articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l’anno 2003 e’ prorogato al 15 gennaio 2004.

2. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 24 giugno 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Moratti, Ministro del-l’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

Gasparri, Ministro delle comunicazioni Castelli, Ministro della giustizia

Marzano, Ministro delle attivita’ produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli