Penale
Comportamento pericoloso – passibile di divieto di ingresso allo stadio – l’ abbassarsi i pantaloni sugli spalti. Cassazione – Sezione terza penale (cc) – sentenza 27 marzo-30 maggio 2003, n. 23917
Comportamento pericoloso passibile di divieto di ingresso allo stadio – labbassarsi i pantaloni sugli spalti
Cassazione Sezione terza penale (cc) sentenza 27 marzo-30 maggio 2003, n. 23917
Presidente Savignano relatore Fiale
Ricorrente Franchi
Fatto e diritto
In data 20.4.2001 il questore di Udine ‑ ai sensi dellarticolo 6 della legge 401/89, come modificato dal decreto legge 717/94, convertito nella legge 45/1995 ‑ disponeva, nei confronti di Franchi Claudio, il divieto di accesso agli stadi in occasione dello svolgimento di partite di calcio della squadra di Brescia, per la durata di un anno, prescrivendogli altresì lobbligo di presentarsi presso la Questura di Brescia mezzora dopo linizio di ogni incontro di calcio disputato dalla medesima squadra nel campionato italiano o in altre competizioni nazionali o europee.
Tale provvedimento veniva notificato allinteressato alle ore 12.30 del 28.5.2001 e ritualmente comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, il quale ne chiedeva la convalida al Gip alle ore 9,35 del 29.5.2001.
Il Gip del Tribunale di Udine, con ordinanza depositata nello stesso giorno, alle ore 13,20, convalidava il provvedimento del questore, argomentando di avere verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla citata legge 401/89. Accertava, in particolare il Gip, che il Franchi, durante lo svolgimento della partita di calcio tra Brescia e Udinese, giocatasi il primo ottobre 2000 allo stadio Friulidi Udine, si era rifiutato di fornire le proprie generalità alle forze dellordine e si era contemporaneamente abbassato i pantaloni e le mutande esibendo agli agenti gli organi genitali. Aggiungeva che il provvedimento del questore era adeguatamente motivato con la necessità. di prevenire per, il futuro nuovi episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, isolando quei tifosi che già avevano concretamente dimostrato la loro propensione a scatenare fenomeni contrari allordine e alla sicurezza pubblica, ovvero a parteciparvi.
Avverso lordinanza di convalida ha proposto ricorso il difensore del Franchi il quale
a) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dellarticolo 6 della legge 401/89 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal decreto legge 336/01, ‑ convertito con modificazioni nella legge 377/01) sotto vari profili: aa) per violazione dellarticolo 24 della Costituzione, nella parte mi cui, al comma 3, non avrebbe garantito leffettivo intervento della difesa, consentendo al giudice di ‑ emettere il provvedimento ‑ di convalida nel giro di qualche ora, senza concedere allinteressato un tempo congruo per fare valere ,le proprie ragioni. Ha evidenziato, in proposito, che egli in data 1.6.2001 ‑ aveva visto frustrato il tentativo di depositare presso la cancelleria del giudice competente una memoria difensiva, rivolta a contestare lesistenza della violenza come presupposto legale del provvedimento del questore, in quanto lo stesso giudice aveva già emesso lordinanza di convalida; ab) per violazione degli articoli 3 e 111 della Costituzione. nella parte in cui non prevede unudienza di convalida con lintervento dellinteressato o del suo difensore, stante linadeguatezza, sotto il profilo delle garanzie, della possibilità di un semplice contraddittorio cartolare ac) per violazione dellarticolo 13 della Costituzione, giacché questa norma della Carta fondamentale attribuisce allautorità di pubblica sicurezza il potere di adottare, in via provvisoria e salvo convalida giudiziaria, provvedimenti restrittivi della libertà personale solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, mentre larticolo 6 conferirebbe al questore il potere di emettere i divieti e lordine di cui ai commi 1 e 2 a prescindere da qualsiasi urgenza e necessità. Ha evidenziato, in proposito che, nella specie, la partita di calcio che aveva occasionato la misura di prevenzione si era svolta il primo ottobre 2000, mentre il provvedimento restrittivo era stato adottato il 20.4.2001 e notificato il 28.5.2001, con ciò dimostrando linesistenza di qualsiasi urgenza;
b) ha dedotto violazione dello stesso articolo 6 della legge 401/89, poiché tale norma consente ladozione dei provvedimenti restrittivi della libertà solo nei confronti delle persone che abbiano «preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza»; nella condotta contestata al Franchi, invece, non si sarebbe potuto ravvisare alcun fatto di violenza o di incitazione alla violenza.
Questa sezione ‑ con ordinanza depositata il 28.1.2002 ‑ ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale limitatamente alla dedotta questione di illegittimità dellarticolo 6, comma 2, della legge 401/89, in relazione allarticolo 13 della Costituzione.
La Corte costituzionale, però, ha dichiarato non fondata la questione stessa, con sentenza 512/02.
Il ricorso proposto nellinteresse del Franchi merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
1. La necessità di unudienza di convalida, invece del semplice contraddittorio cartolare, è stata già esclusa dalla sentenza 144/97 della Corte costituzionale.
Il giudice delle leggi, nel provvedimento che impone lobbligo di comparire presso lufficio o il comando di polizia territorialmente competente, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni sportive, ha ravvisato una misura che incide sulla sfera della libertà personale del destinatario (sentenze 143 e 193/96 e 144/97). Ha affermato quindi lesigenza che ladozione della stessa sia assistita, sul piano processuale, da quelle garanzie che la giurisprudenza costituzionale ha da tempo indicato quando, pur ammettendo che provvedimenti provvisori possano essere adottati dallautorità di pubblica sicurezza in situazioni caratterizzate da necessità ed urgenza, ha stabilito che gli stessi, qualora si risolvano in misure limitative della libertà personale, debbano essere sottoposti al vaglio dellautorità giudiziaria (sentenze 27/1959 e 74/1968).
Quanto sopra al fine di garantire un controllo sul provvedimento da parte del giudice, in conformità del disposto dellarticolo 13 della Costituzione, nonché per assicurare, in detta occasione, la garanzia del diritto di difesa sancito dallarticolo 24 della Costituzione.
La Corte costituzionale ha rilevato, però, che il diritto di difesa ammette una molteplicità di discipline, in rapporto alla varietà dei contesti, delle sedi e degli istituti processuali in cui esso è esercitato (sentenza 48/1994), al punto che la stessa assistenza del difensore può; e deve trovare svolgimento in forme adeguate sia alla struttura del singolo procedimento o dellatto che va adottato (sentenza 160/95), sia alle esigenze sostanziali del caso sottoposto allesame del giudice.
Il ricorso, nella disposizione di cui allarticolo 6, comma 3, della legge 401/89; al modello della convalida non impone, dunque, di assegnare necessariamente al procedimento le medesime garanzie previste per altre misure pre-cautelari (quali ad esempio, la convalida dellarresto e del fermo di polizia giudiziaria) che incidono in maniera ben più rilevante sulla libertà personale del destinatario.
Nel procedimento in esame, inoltre, la necessità di garantire allinteressato una adeguata difesa va coniugata con la celerità nellapplicazione della misura, indispensabile perché la stessa possa rivelarsi efficace, si da giustificare, in un equilibrato rapporto fra le esigenze in gioco, ladozione di forme semplificate attraverso le quali possa esplicarsi il contraddittorio.
Daltra parte, linteressato può sempre interloquire nel procedimento, alla stregua del principio generale che nel processo penale consente alle parti ed ai difensori di presentare al giudice memorie o richieste scritte (articolo 121 Cpp).
Sulla base di tali affermazioni la Corte costituzionale, con la citata sentenza 144/97, ha dichiarato lillegittimità dellarticolo 6, comma 3, della legge 401/89, come sostituito dallarticolo 1 della legge 45/1995, nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del questore dovesse contenere lavviso che linteressato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari, competente per la convalida del provvedimento (disposizione attualmente contenuta nel comma 2bis dellarticolo 6 in oggetto, inserito dal decreto legge 336/01).
2. Quanto allesigenza di assicurare allinteressato un margine temporale adeguato per presentare al giudice le proprie deduzioni, pur in presenza di qualche contrasto giurisprudenziale, questa Corte è prevalentemente orientata (con argomentazioni condivise da questo Collegio) nellaffermare che la relativa verifica deve essere effettuata in correlazione al momento della notifica allinteressato del provvedimento del questore e non al momento della richiesta di convalida da parte del Pm nonché nel considerare illegittima la convalida del Gip intervenuta prima della scadenza del termine di 48 ore fissato allinteressato per la presentazione di memorie, o comunque in tempo tale da rendere di fatto impossibile o estremamente difficile lesercizio del diritto di difesa [cfr. Cassazione, sezione terza, 32815/02, Lezzi e 1671/02, Carlomagno; sezione prima, 45785/01, Giacomelli; 5566/00, Cicciotti, 4464/00, Iacomini ed altri; 686/00, Bucciarelli; 606/99, Pinotti Guiri].
3. In riferimento poi alla questione se il giudice della convalida debba controllare anche lesistenza di puntuale motivazione in ordine alla ricorrenza del presupposto della eccezionale necessità ed urgenza, relativamente alla prescrizione di comparire personalmente nellufficio di Polizia, deve ribadirsi ‑ come rilevato dalla Corte Costituzionale, che:
– lobbligo di comparizione non segue automaticamente al divieto di accesso a competizioni sportive. Esso, pur avendo una funzione accessoria rispetto alla misura anzidetta, è frutto di unautonoma valutazione del questore, il quale deve stabilire se esistano specifiche circostanze in base alle quali affiancare al divieto di accesso anche lobbligo di comparizione presso gli uffici della Polizia;
– il provvedimento che impone lobbligo di comparizione (a differenza del divieto di accesso) configura «un atto idoneo ad incidere sulla libertà personale del soggetto tenuto a comparire, imponendone la presenza negli uffici addetti al controllo dellosservanza della misura» (così Corte costituzionale, sentenza 193/96) e «rientra pur sempre ed a pieno titolo nelle previsioni dellarticolo 13 della Costituzione» (così Corte costituzionale, sentenza 512/02).
Da tale qualificazione ‑ secondo il giudice delle leggi ‑ discendono i seguenti principi:
– la necessità di unadeguata motivazione del provvedimento da parte del questore, il quale è sempre tenuto a documentare e valutare accuratamente le circostanze oggettive e soggettive che lo inducono a ritenere necessario, oltre il divieto di accesso, anche lobbligo di presentazione al posto di Polizia;
– la non-automaticità dellimposizione di questobbligo, e quindi la necessità di una sua ponderata motivazione, richiedono anzitutto che lautorità di pubblica sicurezza valuti il presupposto della eccezionale necessità ed urgenza richiesto dallarticolo 13, comma 3, della Costituzione affinché essa possa temporaneamente adottare provvedimenti incidenti sulla libertà personale;
– il giudizio di convalida effettuato dal Gip non può limitarsi ad un mero controllo formale, ma deve coinvolgete la personalità del destinatario e le modalità di applicazione della misura, sostanziandosi in un controllo sulla ragionevolezza ed esigibilità della stessa;
– il giudice, in ossequio al sistema di garanzie previsto dallarticolo 13 della Costituzione, deve valutare, in sede di convalida del provvedimento, la sussistenza delle condizioni richieste per la sua adozione sul piano della necessità ed urgenza, nonché ladeguatezza del suo contenuto anche sotto il profilo della durata (in tal senso vedi Cassazione, sezione prima, 24.1.2003, ric. Ferretti).
4. Nella fattispecie in esame è indiscutibile che la condotta contestata al Franchi integri quanto meno, incitamento o induzione alla violenza.
In relazione allimposto ordine di presentazione allufficio di Polizia, il Gip ha omesso, però, di verificare:
– se la notifica del provvedimento del questore conteneva lavviso circa la facoltà dellinteressato di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari competente per la convalida del provvedimento (alla cui eventuale carenza si connette nullità per violazione dei diritti della difesa);
– se, tenuto conto delle circostanze concrete di fatto in correlazione al momento della notifica allinteressato del provvedimento del questore e non al momento della richiesta di convalida da parte del Pm sia stato reso possibile e non estremamente difficile lesercizio del diritto di difesa;
– se lordine stesso sia stato adottato in presenza del presupposto della eccezionale necessità ed urgenza richiesto dallarticolo 13, comma 3, della Costituzione.
Limpugnata sentenza di convalida dellobbligo di presentazione alla Polizia, conseguentemente, deve essere annullata, con rinvio al Gip del Tribunale di Udine, per nuova delibazione alla stregua dei principi di diritto dianzi enunciati.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli articoli 607, 611 e 623 Cpp, annulla lordinanza impugnata con rinvio al Gip del Tribunale di Udine.