Famiglia
Commissione Giustizia Senato: Proposta di Legge sui CUS – Contratti di Unione Solidale
Commissione Giustizia Senato: Proposta
di Legge sui CUS – Contratti di Unione Solidale
DISEGNO DI LEGGE CONTRATTI DI
UNIONE SOLIDALE
Articolo 1
(Contratto
di unione solidale)
1. Dopo il titolo XIV del libro I
del codice civile, è inserito il seguente:
"Titolo XV
Del contratto di unione solidale
455-bis. Contratto di unione
solidale. L’unione solidale è un contratto concluso fra due persone, anche
dello stesso sesso, per l’organizzazione della vita in comune.
Il contratto di unione non può
essere stipulato, a pena di nullità:
1) da persona minore d’età;
2) da persona interdetta per
infermità di mente;
3) da persona non libera di
stato;
4) tra due persone che abbiano
vincoli di parentela in linea retta o collaterale entro il secondo grado, o che
siano vincolate da adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione
di sostegno;
5) da persona condannata per
omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona con la
quale l’altra conviveva. Nel caso di persona rinviata a giudizio o sottoposta a
misura cautelare la stipula è sospesa fino a quando
non è pronunciata sentenza di scioglimento.
All’unione solidale si applicano
le norme in materia di contratti di cui al capo II del libro IV, ivi comprese
le cause di nullità previste dall’articolo 1418 e seguenti, nonché le
disposizioni delle vigenti leggi speciali in materia di contratti.
455-ter. Stipulazione del
contratto. Il contratto di unione solidale si stipula mediante dichiarazione
congiunta davanti al giudice di pace o ad un notaio competente per il comune di
residenza di uno dei due contraenti.
Qualora l’atto sia stipulato dal
notaio, questi deve trasmetterlo entro dieci giorni all’ufficio del giudice di
pace competente per territorio per l’iscrizione nel registro di cui
all’articolo 455-quater.
La volontà di modificare un
contratto di unione solidale in vigore deve essere espressamente e
congiuntamente dichiarata da entrambi i contraenti davanti al giudice di pace o
al notaio. L’atto che porta le modifiche deve essere unito al contratto
originario.
455-quater. Registro dei
contratti di unione solidale. I contratti di unione solidale sono trascritti in
apposito registro presso l’ufficio del giudice di pace competente a cura del
cancelliere entro il quindicesimo giorno successivo alla stipulazione del
contratto stesso. Sullo stesso registro sono annotate le variazioni dei
contratti di unione solidale.
445-quinquies. Unione solidale
del cittadino all’estero. Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute
nel presente titolo anche qualora sottoscriva un contratto di unione solidale
in un paese straniero secondo le forme ivi stabilite.
455-sexies. Unione solidale dello
straniero nello stato. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda sottoscrivere un contratto di unione deve osservare
le disposizioni di cui all’articolo 116, commi primo e terzo.
455-septies. Diritti e doveri dei
contraenti. Coloro che hanno contratto un’unione solidale si portano aiuto
reciproco e contribuiscono alle necessità della vita in comune in proporzione
ai propri redditi, al proprio patrimonio e alle proprie capacità di lavoro
professionale e casalingo. Il contratto di unione solidale può prevedere i
tempi e i modi della contribuzione di ciascuno.
Salvo diversa volontà espressa,
le parti dell’unione solidale sono solidalmente responsabile verso i terzi per
i debiti contratti da ciascuno in ragione dei bisogni della vita in comune e
delle spese relative all’alloggio.
455-octies. Regime patrimoniale.
Nel contratto di unione solidale le parti devono indicare se intendono
assoggettare alle norme della comunione in generale i beni acquistatati a
titolo oneroso successivamente alla stipulazione del contratto stesso, anche
quando l’acquisto sia compiuto da una sola delle parti.
455-nonies. Assistenza. Le parti
contraenti hanno reciprocamente gli stessi diritti e doveri spettanti ai
parenti di primo grado in relazione all’assistenza e alle informazioni di
carattere sanitario e penitenziario.
455-decies. Agevolazioni e tutele
in materia di lavoro. La legge e i contratti collettivi disciplinano i
trasferimenti di sede di parti di unione solidale che siano
dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune
residenza, prevedendo tra i requisiti per l’accesso al beneficio una durata
almeno triennale della convivenza.
455-undecies. Malattia e
decisioni successive in caso di morte. In mancanza di una diversa volontà
manifestata per iscritto, ovvero di una procura sanitaria, e in
presenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere anche
temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle
persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui al libro I, titolo XII,
capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di
carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi,
sono adottate dall’altra parte di un’unione solidale.
In mancanza di una
diversa volontà manifestata per iscritto, tutte le scelte relative al
trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle
disposizioni vigenti, sono adottate dall’altra parte dell’unione solidale in
assenza gli ascendenti o discendenti diretti maggiorenni del soggetto
interessato.
455-duodecies. Diritto di
successione nel contratto di locazione. 1. Qualora una delle parti dell’unione
solidale sia titolare del contratto di locazione per l’alloggio comune, si
applicano in caso di morte le disposizioni dell’articolo 1614.
455-terdecies. Risoluzione del
contratto di unione solidale. Il contratto di unione solidale si risolve nei
seguenti casi:
1) Per comune accordo delle parti
2) Per decisione unilaterale di
uno dei due contraenti
3) Per matrimonio di uno dei due contraenti
4) Per morte di uno dei due
contraenti.
Nel caso in cui intendano risolvere il contratto di comune accordo le parti
rendono una dichiarazione congiunta al giudice di pace presso il cui ufficio è
registrata la dichiarazione iniziale o al notaio che ha ricevuto la dichiarazione
iniziale. Nel caso di cui al numero 2 del comma
precedente, la parte che intende porre fine al contratto manifesta la propria
volontà all’altro contraente per mezzo di una dichiarazione scritta da inviare
in copia al giudice di pace presso il cui ufficio è registrato il contratto di
unione solidale. Nel caso di cui al numero 3 del comma
precedente, la parte che ha contratto matrimonio deve darne comunicazione al
giudice di pace presso il cui ufficio è registrato il contratto di unione
solidale allegando il certificato di nascita sul quale è riportata menzione del
matrimonio. Nel caso di cui al numero 4 del comma
precedente, il superstite invia al giudice di pace presso il cui ufficio è
registrato il contratto di unione solidale copia dell’atto di decesso.
E’ fatta menzione della
cessazione degli effetti del contratto a margine di quest’ultimo.
455-quaterdecies. Effetti della
risoluzione del contratto di unione solidale. Gli effetti della risoluzione del
contratto si producono, a seconda dei casi:
1) dal momento della menzione, a
margine del contratto, della dichiarazione congiunta;
2) dal novantesimo giorno
successivo all’invio della dichiarazione unilaterale di risoluzione all’altra
parte e al giudice di pace o al notaio competente;
3) dalla data del matrimonio o
del decesso di una delle parti.
Nel contratto di unione solidale
possono essere stabilite le conseguenze patrimoniali della risoluzione per
cause diverse dalla morte.
I contraenti procedono
autonomamente alla liquidazione dei diritti e delle obbligazioni risultanti dal
contratto. In mancanza di accordo il giudice decide sulle conseguenze
patrimoniali della risoluzione del contratto, ivi compreso il risarcimento dei
danni eventualmente subiti."
Articolo 2
(Diritti
successori)
1. L’articolo 565 del codice
civile è sostituito dal seguente:
565. Categorie di successibili.
Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti
legittimi naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri
parenti, alla parte di unione solidale dopo nove anni dalla registrazione del
contratto e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente
titolo.
2. Dopo il Capo II del Titolo II
del libro II del codice civile è inserito il seguente:
Capo II-bis
Della successione della parte di
unione solidale
585-bis. Concorso della parte di
unione solidale con i figli, ascendenti legittimi, fratelli e sorelle. Quando
la parte di unione solidale concorra con figli
legittimi o naturali, con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche
se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, ha diritto ad un quarto
dell’eredità.
583-ter. Concorso della parte di
unione solidale con altri parenti. Quando la parte di unione solidale concorre
con i parenti di cui all’articolo 572, ha diritto a metà dell’eredità.
583-quater. Successione della
sola parte di unione solidale. Se alcuno muore senza lasciare parenti oltre il
sesto grado, alla parte di unione solidale si devolve tutta l’eredità.
Articolo 3
(Modifiche
all’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n.392)
1. Al primo comma dell’articolo 6
della legge 27 luglio 1978, n.392, le parole: "ed
i parenti ed affini" sono sostituite dalle altre: ", i parenti ed
affini e la parte di unione solidale".
Articolo 4
(Disciplina
previdenziale)
1. In sede di riordino della
normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da
attribuire alla parte superstite dell’unione solidale, stabilendo requisiti di
durata minima dell’unione stessa e tenendo conto dei prevalenti diritti dei
figli minori o non autosufficienti del defunto.