Lavoro e Previdenza

Monday 23 June 2008

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE – DELIBERAZIONE 29 maggio 2008 – Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari (G.U. n. 142 del 19-6-2008 )

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI
FONDI PENSIONE – DELIBERAZIONE 29 maggio 2008 – Regolamento sulle modalità di
adesione alle forme pensionistiche complementari (G.U. n. 142 del 19-6-2008 )

LA COMMISSIONE DI
VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto 5 dicembre 2005
n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005) recante la disciplina delle forme
pensionistiche complementari;

Visto, in particolare, l’articolo
18, comma 2, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) lo scopo di perseguire la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione
delle forme pensionistiche complementari;

Visto l’art. 19, comma 2, lett.
a) del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il compito di definire le
condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza,
comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono
soddisfare per potere essere ricondotte nell’ambito di applicazione del decreto
n. 252/2005 ed essere iscritte all’Albo;

Visto l’articolo 19, comma 2,
lett. g), del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di
disciplinare, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del
pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme
pensionistiche complementari;

Visto l’articolo 25, comma 3,
della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che prevede che le competenze in materia
di trasparenza e di correttezza dei comportamenti sono esercitate dalla COVIP
compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico
risparmio;

Vista la deliberazione COVIP del
31 ottobre 2006, con la quale sono stati adottati gli schemi di statuto, di
regolamento e di nota informativa;

Vista la deliberazione COVIP del
31 gennaio 2008, recante Istruzioni per la redazione del Progetto
esemplificativo;

Rilevata l’esigenza di definire
regole omogenee per la raccolta delle adesioni da parte di tutte le forme
pensionistiche complementari, al fine di tutelare l’adesione

consapevole
dei soggetti destinatari, avuto riguardo al buon funzionamento del sistema di
previdenza complementare;

Ritenuto, altresì, opportuno
integrare le predette regole, precisando che la raccolta attraverso l’utilizzo
delle reti di distribuzione abilitate al collocamento di prodotti finanziari o
assicurativi avvenga tenendo anche presenti le disposizioni di settore e i
controlli delle competenti Autorità;

Tenuto conto delle indicazioni
scaturite ad esito della procedura di consultazione delle parti sociali e degli
organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi
finanziari e dei consumatori, posta in essere dalla COVIP a partire dal 21
aprile 2008;

ADOTTA

il
seguente Regolamento

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si
applica alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 3 del
decreto n. 252/2005.

2. Le disposizioni del presente
regolamento si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle forme
pensionistiche comunitarie di cui all’articolo 15-ter del decreto n. 252/2005
con riguardo alle adesioni raccolte in Italia.

TITOLO I

NOTA INFORMATIVA

Art. 2

Predisposizione ed aggiornamento
della Nota informativa

1. I fondi pensione negoziali e i
soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche
complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui
all’art. 13, comma 1, lett. b) (di seguito, PIP), provvedono alla redazione e
all’aggiornamento della Nota informativa, in conformità allo Schema predisposto
dalla COVIP.

Art. 3

Deposito della Nota informativa

1. Prima dell’avvio della
raccolta delle adesioni, la Nota
informativa è resa pubblica mediante deposito presso la COVIP. La data di
deposito è individuata con riferimento al giorno
dell’invio della stessa alla COVIP con modalità telematiche ai sensi del successivo
comma 4.

2. Ai fini di cui al comma 1, i
fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di
PIP, una volta acquisita l’iscrizione all’Albo della forma pensionistica,
trasmettono alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante,
contenente l’attestazione che la
Nota informativa è stata redatta in conformità allo Schema
predisposto dalla COVIP ed è coerente con lo statuto o regolamento approvato
dalla COVIP (e per i PIP con le condizioni generali di contratto).

3. Alla comunicazione deve essere
allegata la Nota
informativa in formato cartaceo.

4. Contestualmente alla
comunicazione di cui al comma 2, la Nota informativa dovrà
altresì essere inoltrata alla COVIP con modalità telematiche, secondo le specifiche
dalla stessa fornite.

Art. 4

Variazione delle informazioni
contenute nella Nota informativa

1. Ogni variazione delle
informazioni contenute nella Nota informativa depositata comporta il suo
tempestivo aggiornamento.

2. A tal fine, i fondi pensione
negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di PIP provvedono
a modificare ed integrare la sezione o le sezioni della Nota informativa
interessate dalle variazioni. Ciascuna delle sezioni modificate riporta nel
frontespizio la nuova data di efficacia.

3. Con riferimento alle modifiche
relative alle informazioni contenute nella Nota informativa è possibile
procedere alla redazione di un Supplemento, da allegare alla Nota informativa,
qualora le modifiche siano relative ai soggetti coinvolti

nell’attività
della forma pensionistica complementare e ai luoghi previsti per la raccolta
delle adesioni.

4. Al di fuori dei casi previsti
nel comma 3, su richiesta degli interessati, la COVIP può consentire
l’utilizzo di Supplementi in ipotesi particolari e per periodi limitati.

5. Qualora la variazione delle
informazioni interessi il contenuto del Modulo di adesione, che costituisce
parte integrante e necessaria della Nota informativa, è in ogni caso necessario
procedere alla predisposizione di una nuova versione integrale dello stesso.

6. Entro il mese di marzo di ogni
anno, in occasione dell’aggiornamento delle informazioni relative all’andamento
della gestione, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi
pensione aperti e di PIP procedono altresì all’eventuale aggiornamento delle
informazioni contenute nelle altre sezioni della Nota informativa e
all’integrazione della stessa con le novità riportate eventualmente nei
Supplementi. Il nuovo testo di Nota informativa dovrà formare oggetto di
deposito presso la COVIP,
secondo quanto previsto nell’articolo 3.

7. In presenza di modifiche ad efficacia differita, è necessario,
nel periodo che precede la data di efficacia delle stesse, corredare la Nota informativa con una
comunicazione che illustri le modifiche deliberate e ne indichi la decorrenza.
A tal fine, è possibile utilizzare la medesima comunicazione eventualmente
predisposta per la preventiva informazione degli iscritti.

Art. 5

Comunicazione alla COVIP degli
aggiornamenti della Nota informativa

1. Le variazioni apportate alla
Nota informativa, anche mediante l’utilizzo di Supplementi, devono essere
tempestivamente comunicate alla COVIP. Solo a seguito della predetta
comunicazione è possibile utilizzare la
Nota informativa così modificata e l’eventuale nuovo Modulo
di adesione.

2. A tal fine, è trasmessa
alla COVIP una comunicazione, a firma del legale rappresentante, che illustri
le modifiche apportate e le relative motivazioni. La comunicazione deve,
inoltre, contenere l’attestazione che le modifiche inerenti la Nota
informativa sono conformi allo Schema di Nota informativa predisposto dalla
COVIP e coerenti con lo statuto o regolamento approvato (e per i PIP con le
condizioni generali di contratto) e che per le restanti parti la Nota informativa non è stata
variata.

3. Alla comunicazione deve essere
allegata la seguente documentazione:

a) nuova Sezione della Nota
informativa (ovvero, ove ammesso, Supplemento), ovvero nuovo Modulo di
adesione;

b) per i PIP, nel caso in cui le
modifiche conseguano a modifiche delle condizioni generali di contratto, testo
aggiornato delle condizioni suddette.

La documentazione di cui al
presente comma deve altresì essere inoltrata alla COVIP con modalità
telematiche, secondo le specifiche dalla stessa fornite.

4. Qualora le variazioni
conseguano a modifiche statutarie o regolamentari da sottoporre
all’approvazione della COVIP, la
Nota informativa modificata può essere utilizzata ai fini
della raccolta delle adesioni solo a seguito dell’avvenuta approvazione,
espressa o tacita, da parte di COVIP delle modifiche statutarie o
regolamentari.

5. Se le variazioni conseguono a
modifiche statutarie o regolamentari soggette solo a comunicazione, la Nota informativa modificata
può essere utilizzata ai fini della raccolta delle adesioni solo a seguito
dell’avvenuta trasmissione alla COVIP della predetta comunicazione.

6. Tempestiva comunicazione alla
COVIP deve essere data anche nell’ipotesi di cui all’articolo 4, comma 7.

Art. 6

Diffusione della Nota informativa

1. La Nota informativa, gli
eventuali Supplementi e il Modulo di adesione sono resi disponibili:

a) in formato cartaceo e
gratuitamente, nella sede legale del fondo pensione negoziale e dei soggetti
istitutori di fondi pensione aperti e PIP e presso gli uffici dei soggetti che
effettuano l’attività di raccolta delle adesioni;

b) in formato elettronico, nel
sito web del fondo pensione e della società istitutrice e, ove possibile, sul
sito dei soggetti che effettuano l’attività di raccolta delle adesioni. In ogni
caso deve essere consentita l’acquisizione su supporto duraturo, tale da
consentire la conservazione delle informazioni, in modo che le stesse possano
essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato, e da permettere
la riproduzione immutata delle informazioni.

TITOLO II

RACCOLTA DELLE ADESIONI

Art. 7

Modalità di raccolta delle
adesioni

1. L’adesione alle forme
pensionistiche complementari deve essere preceduta dalla consegna gratuita
della Nota informativa e dello statuto o regolamento nonché, per i PIP, delle
condizioni generali di contratto. Copia degli ulteriori documenti menzionati
nella Nota informativa è consegnata gratuitamente all’aderente che ne faccia richiesta.

2. Contestualmente alla Nota
informativa deve essere altresì consegnato il Progetto esemplificativo
standardizzato recante la stima della pensione complementare redatto in
conformità alle Istruzioni contenute nella deliberazione COVIP del 31 gennaio
2008.

3. L’adesione può avvenire
esclusivamente a seguito della sottoscrizione del Modulo di adesione, compilato
in ogni sua parte.

4. I fondi pensione negoziali e i
soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di PIP curano la distribuzione
della Nota informativa, e di ogni altra documentazione attinente alla forma
pensionistica complementare, ai soggetti che svolgono l’attività di raccolta
delle adesioni.

Art. 8

Adesioni ai fondi pensione
negoziali

1. La raccolta delle adesioni ai
fondi pensione negoziali viene svolta, nel rispetto
delle regole di cui al successivo articolo 11:

a) nelle sedi del fondo, da parte
di suoi dipendenti e/o addetti;

b) nelle sedi dei soggetti
sottoscrittori delle fonti istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni
territoriali ad essi aderenti, da parte di loro
dipendenti e/o addetti; c) nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del
datore di lavoro, di suoi dipendenti e/o addetti, ovvero di incaricati del
fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

d) nelle sedi dei patronati a ciò
incaricati dal fondo, da parte di loro dipendenti e/o addetti;

e) negli spazi che ospitano
momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti
istitutive e dei patronati di cui alla lettera precedente ovvero attività
promozionali del fondo pensione.

Art. 9

Adesioni ai fondi pensione aperti
e ai PIP

1. La raccolta delle adesioni ai
fondi pensione aperti e PIP può avvenire all’interno delle sedi legali o delle
dipendenze delle società istitutrici da parte di addetti a ciò incaricati,
ovvero avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore
operativo di appartenenza, nel rispetto delle regole di cui al successivo
articolo 11 e delle disposizioni previste per il collocamento di prodotti
finanziari, nel caso di fondi pensione aperti istituiti da banche, SGR e SIM, o
assicurativi, nel caso di fondi pensione aperti e PIP istituiti da imprese di
assicurazione.

2. Le adesioni ai fondi pensione
aperti su base collettiva, poste in essere in virtù delle relative fonti
istitutive di carattere collettivo, dei lavoratori dipendenti e dei relativi
familiari a carico, possono essere raccolte, oltre che secondo le modalità di
cui al comma 1, anche presso i luoghi indicati all’articolo 8 comma 1, da parte
dei soggetti ivi indicati o di incaricati delle società istitutrici ivi inclusi
quelli appartenenti alle reti di distribuzione di cui le società si avvalgono.

Art. 10

Adesioni che conseguano al
conferimento tacito del TFR

1. Gli articoli 7, 8 e 9 non
trovano applicazione alle adesioni che conseguano al
conferimento tacito del TFR ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. b), del
decreto n. 252/2005.

2. Nelle fattispecie di cui al
comma 1, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione
aperti, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunicano
all’aderente l’avvenuta adesione e lo informano:

a) della possibilità di usufruire
delle contribuzioni a carico del datore di lavoro previste dagli accordi
istitutivi della forma stessa, subordinatamente al versamento del contributo a
proprio carico;

b) della linea di investimento
alla quale è stato automaticamente destinato il TFR e delle altre scelte di
investimento disponibili, indicando l’esigenza di prendere visione della Nota
informativa e le relative modalità di acquisizione.

3. Unitamente a tale
comunicazione deve essere trasmessa al lavoratore la modulistica necessaria per
l’eventuale versamento di propri contributi e per l’eventuale modifica della
linea di investimento.

4. Il fondo pensione fornisce,
inoltre, all’aderente le necessarie indicazioni circa le modalità di
acquisizione dei documenti statutari o regolamentari e del progetto
esemplificativo recante la stima della pensione complementare, nonché circa
ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare la piena conoscenza dei
meccanismi di funzionamento del fondo pensione e i diritti e gli obblighi
connessi all’adesione.

Art. 11

Regole di comportamento nella
raccolta della adesioni

1. I fondi pensione negoziali e i
soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP operano in modo che i
soggetti che svolgono l’attività di raccolta delle adesioni alle forme
pensionistiche complementari:

a) osservino le disposizioni
normative e regolamentari;

b) si comportino con diligenza e
trasparenza nei confronti dei potenziali aderenti;

c) forniscano ai potenziali
aderenti, in una forma di agevole comprensione, informazioni corrette, chiare e
non fuorvianti, richiamandone l’attenzione sulle informazioni contenute nella
Nota informativa e, in particolare, su quelle inerenti le
principali caratteristiche della forma pensionistica riportate nella scheda
sintetica, con specifico riguardo ai costi, alle opzioni di investimento e ai
relativi rischi, al fine di consentire agli stessi di effettuare scelte
consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze;

d) in particolare, con
riferimento ai costi, richiamino l’attenzione del potenziale aderente
sull’Indicatore sintetico del costi riportato in Nota
informativa e sull’importanza di acquisire informazioni circa gli Indicatori
sintetici dei costi relativi alle altre forme pensionistiche complementari,
disponibili sul sito web della COVIP.

e) si astengano dal fornire informazioni non coerenti con la Nota informativa;

f) richiamino l’attenzione del
potenziale aderente in merito ai contenuti del Progetto esemplificativo
standardizzato, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP, precisando
che lo stesso è volto a fornire una stima dell’evoluzione futura della posizione
individuale e dell’importo della prestazione pensionistica attesa, così da
consentire al medesimo di valutare la rispondenza delle possibili scelte
alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che vuole
conseguire;

g) richiamino l’attenzione del
potenziale aderente sull’informazione, contenuta nel Progetto esemplificativo
standardizzato, circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate
mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito web del fondo
pensione;

h) agiscano in modo da non recare
pregiudizio agli interessi degli aderenti;

i) nel caso in cui a un soggetto
rientrante nell’area dei destinatari di una forma pensionistica di natura
collettiva sia proposta l’adesione ad altra forma pensionistica, richiamino
l’attenzione del potenziale aderente circa il suo diritto di beneficiare dei
contributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla predetta forma
collettiva;

l) non celino, minimizzino od
occultino elementi o avvertenze importanti;

m) compiano tempestivamente le
attività e gli adempimenti connessi alla raccolta delle adesioni;

n) verifichino l’identità
dell’aderente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino
della COVIP.

2. Lo stesso entra in vigore il
1° ottobre 2008.