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Colpo di scena: il Consiglio di Stato riammette Alternativa Sociale alle elezioni. Ecco il testo dell’ ordinanza Consiglio di Stato – Sezione quinta – ordinanza 22 marzo 2005, n. 1419
Colpo di scena: il Consiglio di Stato riammette Alternativa Sociale alle elezioni. Ecco il testo dellordinanza
Consiglio di Stato Sezione quinta ordinanza 22 marzo 2005, n. 1419
Presidente Carboni estensore Metro
Ricorrente Mussolini ed altri – controricorrente ministero dellInterno ed altri
Ordinanza
nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2005 per lannullamento dellordinanza del Tar Lazio Roma Sezione seconda bis 1541/05, resa tra le parti, concernente esclusione elezioni Presidente giunta e consiglio regionale del Lazio 3-4 aprile 2005;
Considerato
che la parte ricorrente rileva che tutte le firme depositate presso lufficio elettorale centrale regionale sono state autenticate da pubblici ufficiali a ciò abilitati;
che larticolo 14, comma 2, della legge 53/1990, per lautentificazione delle firme dei sottoscrittori delle liste rende applicabile larticolo 20 della legge 15/1968, che dispone «lautenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nellattestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dellidentità della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dellautenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dellufficio»;
che i pubblici ufficiali che hanno autenticato le firme hanno attestato, tra laltro, di avere identificato i sottoscrittori mediante i documenti di identità personale segnati a margine di ciascun nominativo, e che di tale dichiarazione, facente fede, non è stata accertata la falsità nei modi previsti dalla legge;
considerato, altresì, che la legislazione in materia elettorale non prevede un potere specifico di revoca dellammissione delle liste e che, pertanto, il provvedimento impugnato costituisce esercizio di poteri dannullamento;
ritenuto quindi che, a prescindere dallapplicazione dellarticolo 7 della legge 241/90, era comunque indispensabile instaurare un contraddittorio con la parte attuale appellante, in ordine ai fatti che hanno determinato la revoca dellammissione delle liste;
PQM
accoglie lappello (ricorso 2234/05) e, per leffetto, in riforma dellordinanza impugnata, accoglie listanza cautelare proposta in primo grado e dispone lammissione delle liste alla competizione elettorale.
La presente ordinanza sarà eseguita dallamministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.