Civile

Friday 21 May 2004

Colpa medica. Sul medico incombe l’ onere di completa informazione dei rischi dell’ intervento chirurgico

Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 7 novembre 2003-19 maggio 2004, n. 9471 Presidente Fiduccia – Relatore Travaglino Pm Sorrentino – difforme – ricorrente B. – controricorrente Assitalia Spa Svolgimento del processo Anna B., con atto di citazione del 26 febbraio 1992, convenne dinanzi al Tribunale di Orvieto il dottor Giovanni Natalizi e la Usl di Orvieto esponendo: – di essersi ricoverata presso la predetta Usl per essere sottoposta ad un intervento chirurgico di cambiamento di sesso attraverso l’asportazione del pene e la contestuale creazione di una vagina artificiale; – di essere stata sottoposta a detto intervento da parte del dottor Natalizi che, peraltro, lo aveva eseguito non correttamente, avendo realizzato una vagina di profondità insufficiente, onde l’impossibilità di poter intrattenere normali rapporti sessuali; – che il Natalizi doveva ritenersi senz’altro responsabile della mancata riuscita dell’intervento, e tenuto, per l’effetto, e in solido con la Usl di Orvieto, al risarcimento dei danni. Costituitosi in giudizio, il N. eccepì, in limine, la prescrizione e la decadenza dell’azione proposta contro di lui ex articolo 2226 Cc, chiedendone, nel merito, il rigetto. Dal suo canto la Usl, nel costituirsi, chiese del pari il rigetto della domanda, nonché l’autorizzazione alla chiamata in causa delle compagnie assicuratrici La Fondiaria Assicurazioni e Ina Assitalia (che, ritualmente intervenute, eccepirono entrambe l’inoperatività della garanzia assicurativa, la prima perché, nella specie, non era a dirsi configurabile alcuna ipotesi di responsabilità extracontrattuale, la seconda contestando che il fatto dannoso fosse direttamente ricollegabile all’intervento chirurgico). Il Tribunale, all’esito dell’espletata istruttoria documentale, integrata da una richiesta e disposta perizia medico-legale, ritenne sussistente la responsabilità di tutti i convenuti, condannandoli (in via equitativa, attesa l’estrema difficoltà di commisurare il danno a parametri oggettivi) all’invocato risarcimento nella misura di 200 milioni. Il N., la Usl di Orvieto e le compagnie assicuratrici impugnarono la sentenza dinanzi alla Corte di appello di Perugia, la quale, accogliendolo in toto, riformò integralmente la decisione di I grado osservando, per quanto ancora di rilevo in seno al presente giudizio di legittimità: – che il giudice di primo grado aveva eccessivamente dilatato il thema decidendum, da ricondursi, per converso, “alla domanda svolta dall’attrice nell’atto di citazione proposta in prima grado”, e cioè, in definitiva, all’avere questa lamentato che «pur avendole il dottor N. promesso, prima dell’intervento, che ella avrebbe potuto avere una vita sessuale normale come donna, aveva poi constatato che ciò non era possibile poiché la vagina che le era stata praticata in luogo dell’organo genitale maschile era di lunghezza insufficiente per consentirle un normale rapporto sessuale»; – che non appariva lecito, da parte del Tribunale, l’aver suggerito all’attrice, “attraverso i quesiti rivolti ai consulenti, un ampliamento del detto thema, inserendovi disfunzioni organiche non lamentate, ovvero considerazioni riguardanti, in generale, l’esito dell’intervento, anziché quello che specificamente lamentava la paziente, e cioè la lunghezza del canale vaginale”; – che, esaminando, gli atti, risultava insussistente la prova che il dott. N. avesse assicurato alla B. la riuscita dell’intervento nei termini da questa riferiti (e cioè che le sarebbe stato possibile una normale vita sessuale), mentre l’affermazione del Tribunale secondo la quale non risultava che, al paziente, fossero stati prospettati inconvenienti funzionali derivanti dall’operazione era “solo il frutto di un’inammissibile onere della prova operata dal primo giudice”; – che né il Tribunale né i consulenti avevano affrontato l’unico tema che la B. aveva posto a sostegno della propria azione, e cioè la circostanza dell’insufficiente lunghezza del canale vaginale, né avevano sostenuto che tale fatto fosse addebitabile ad imperizia del chirurgo, “preferendo addentrarsi in indagini circa la scarsa aderenza della neovagina ai tessuti sottostanti e alla allocazione dei corpi cavernosi”, senza confutare, infine, l’affermazione del N. secondo la quale la B., essendo dotata di un organo genitale maschile di ridotte dimensioni, non poteva aspirare alla creazione di un canale vaginale di lunghezza maggiore rispetto a quello in concreto realizzato; – che, pertanto, era del tutto carente la prova della pretesa imperizia del chirurgo. La B. ha impugnato dinanzi a questa Corte la sentenza della giudice perugino, con ricorso sostenuto da 4 motivi. Resistono con controricorso il N., la gestione liquidatoria della soppressa Usl, di Orvieto e le compagnie assicuratrici. All’odierna udienza sono state depositate memorie dalla ricorrente e dal resistente N.. Motivi della decisione Il ricorso di Anna B. è fondato e va, pertanto, accolto. va preliminarmente affrontato il tema della pretesa nullità (per difetto di specialità) della procura conferita dalla ricorrente al difensore, sollevato in limine dalla gestione liquidatoria della soppressa Usl di Orvieto. La doglianza è palesemente infondata, alla luce di quanto, di recente, stabilito dalle Su di questa stessa Corte (sentenza 108/00), secondo cui «nel caso in cui la procura non espliciti in modo chiaro la volontà di proporre ricorso in cassazione (principale o incidentale) – per essersi fatto uso di timbri predisposti per altre evenienze o per essere impiegati in ogni circostanza -, mentre l’apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sé ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati nella redazione dell’atto, la mancanza di una prova siffatta e la conseguente incertezza in ordine alla effettiva portata della volontà della parte, non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta all’atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell’atto (articolo 1367 Cc), di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l’articolo 159 Cpc». Passando all’esame del contenuto del ricorso principale, i motivi che lo sorreggono (e che possono esaminarsi congiuntamente, onde procedere ad una valutazione unitaria del relativo contenuto) si sintetizzano nel duplice, assorbente rilievo, mosso alla pronuncia del giudice di appello, di errata valutazione in termini di ultra ad extra petizione della sentenza di primo grado, nonché di altrettanto errata valutazione dei profili di colpa del chirurgo, ritenuti nella specie insussistenti. Preliminare alla soluzione della fattispecie sottoposta al vaglio del collegio risulta l’esame della problematica afferente al procedimento di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda con riguardo tanto all’attività svolta dal giudice di merito, quanto alla censurabilità di questa in sede di giudizio per Cassazione, sub specie del vizio di motivazione, qualora questo afferisca, lato sensu ad un (preteso) error in procedendo. Pare, all’uopo, opportuno una breve ricognizione dello stato della giurisprudenza di questa Corte affinché più chiara si appalesi la necessità di pervenire ad una chiara e definitiva actio finium regundorum sul tema. Di recente, con sentenza 12259/02, la seconda Sezione ha enunciato il principio di diritto secondo il quale, in sede di legittimità, occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda o la pronuncia su domanda non proposta dal caso in cui si censuri, invece, la semplice interpretazione adottata dal giudice di merito in ordine al contenuto e alla portata della domanda medesima: solo nel primo caso si verterebbe, propriamente, in tema di violazione dell’articolo 112 Cpc per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo in relazione al quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale. Nel caso in cui venga invece in contestazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività, si opina, integrerebbero gli estremi del tipico accertamento di fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto. (Nel caso di specie la Sc ha ritenuto che il giudice di merito fosse incorso in una violazione dell’articolo 112 Cpc in quanto aveva sostituito alla domanda effettivamente proposta dalla parte e volta ad ottenere la declaratoria di nullità di una delibera condominiale di ripartizione di oneri condominiali, proponibile nei confronti del solo amministratore del condominio, con un’altra domanda, non effettivamente formulata, di impugnazione di una delibera di approvazione delle tabelle millesimali, che avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di tutti i condomini). Tale pronuncia si iscrive nell’orbita di un consolidato orientamento della Corte di legittimità a mente del quale l’indagine interpretativa sul contenuto della domanda eseguita dal giudice di merito costituisce giudizio in fatto, sottratto al controllo di legittimità della Cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza, coerenza e completezza della motivazione e, quindi, senza che la Suprema corte possa, al fine di ricostruire l’esattezza o meno del l’interpretazione data dal giudice di merito, accedere agli atti del giudizio di merito: in tal senso, sentenze sia delle sezioni civili ordinarie (5005/85; 3725/87; 3879/87; 2113/95; 9314/97; 3016/01; 6066/01) che della sezione lavoro (10101/98; 3094/01). Altre pronunce, dal canto loro, pur non ponendosi in patente contrasto con l’orientamento sopra richiamato, ne approfondiscono il particolare profilo dell’esame degli atti, ammettendo che il prospettato errore di interpretazione della domanda possa talvolta essere configurato come error in procedendo, e di conseguenza possa consentire alla Cassazione di esaminare gli atti del giudizio di merito; si sottolinea, in particolare, che questa possibilità appare legittima nel caso in cui l’errata interpretazione si traduca in una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dettato dall’articolo 112 Cpc, e, quindi, non solo di una errata interpretazione della domanda si tratti, ma di una errata interpretazione che abbia determinato una omessa pronuncia, o una pronuncia su una domanda non proposta (si innestano nel filone di questo secondo orientamento le sentenze 5383/90; 3782/97; 10337/98; 2574/99; 6526/02, nonché le sentenze della sezione lavoro 1988/93; 7049/01). Di particolare efficacia e chiarezza espositiva, la sentenza 10337/98 contiene, in motivazione, una chiara distinzione tra le possibili situazioni che astrattamente possono risultare sottoposte al vaglio della Corte di legittimità, concludendo che “spetta al giudice di primo grado il compito di definire il contenuto e la portata delle domande avanzate dalle parti, identificando e qualificando giuridicamente i beni della vita destinati a formare oggetto del provvedimento richiesto (cosiddetto petitum), nonché il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivino le pretese dedotte in giudizio (cosiddetta causa petendi), mentre al giudice di appello è devoluta la facoltà di procedere, a sua volta, ad una nuova qualificazione giuridica dei suddetti elementi, purché circoscritta entro i limiti dei fatti originariamente prospettati dalla parte, con la conseguenza che il ricorso per cassazione con il quale, senza prospettare vizi motivazionali, venga censurato l’errore del giudice di merito nel compimento di detta operazione ermeneutica, soggiace alla sanzione della inammissibilità, alla quale esso resta, invece, sottratto quando l’errore venga fatto valere quale vizio riconducibile alla previsione dell’articolo 112 Cpc (a norma del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa), nel qual caso la natura del vizio (error in procedendo) comporta l’estensione del sindacato di legittimità anche al fatto, con conseguente esame diretto degli atti processuali da parte della Corte di cassazione)». All’interno di questo secondo gruppo di pronunce pare opportuno segnalare che una di esse sembra predicare una ulteriore e più ampia nozione dell’error in procedendo (Cassazione 7049/01, sezione lavoro, est. Toffoli), in particolare laddove si precisa che la Corte deve procedere all’esame e alla valutazione diretta degli atti non solo in caso di omessa pronuncia, di pronuncia su domande non proposte o ultra petita, ma anche «quando, in sede di legittimità, si constati, attraverso il controllo della correttezza e della congruità della motivazione, la censurabilità in concreto dell’operato del giudice di merito nella interpretazione delle domande». Anche in riferimento a quest’ultima serie di ipotesi si è, pertanto, ritenuta astrattamente predicabile la configurabilità della fattispecie dell’errore in procedendo, evidenziando la necessità che il giudizio di cassazione si dipani, in camera di consiglio, secondo un preciso iter funzionale all’identificazione della materia del contendere, e ritenendo di conseguenza ammissibile l’accesso agli atti del giudizio di merito da parte della Corte sia nell’ipotesi che il giudizio di legittimità termini con una pronuncia di cassazione senza rinvio, sia che si concluda con la cassazione con rinvio finalizzata all’esame nel merito delle domande effettivamente proposte. Alla luce delle osservazioni che precedono, questo collegio ritiene legittimamente predicabili, in linea di principio, le seguenti affermazioni: 1) la censura di omesso esame della domanda, ovvero la pronuncia su domanda non proposta, si iscrive tout court nell’orbita della violazione dell’articolo 112 Cpc per mancanza di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato: si prospetta, di talché, direttamente e immediatamente, la sussistenza di un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di legittimità ha il potere dovere di procedere all’esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi necessari ai fini della richiesta pronuncia; 2) la censura di erronea interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda inferisce, nella sostanza, un tipico accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e insindacabile in Cassazione salvo che sotto il profilo della erronea, insufficiente, contraddittoria, illogica motivazione della decisione impugnata; 3) la censura di omessa, contraddittoria, insufficiente (e, in definitiva erronea) motivazione non consente, in linea generale, al giudice di legittimità l’esame diretto degli atti di causa, stante (tra l’altro) il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione; 4) la censura di omessa, contraddittoria, inSufficiente (e, in definitiva erronea) motivazione, qualora lamenti un vizio procedurale in cui sia in ipotesi incorso il giudice di merito, non potendo direttamente ed autonomamente investire detto vizio di censura (lamenti cioè, se si vuole, una sorta di error in procedendo “indiretto” o di secondo grado), consente, invece, tale esame degli atti, anche se l’intervento della Corte potrà e dovrà sempre e soltanto appuntarsi sul profilo motivazionale della sentenza. Nel caso di specie, non è a revocarsi in dubbio che all’esame della Corte viene oggi sottoposta la questione della sussistenza o meno di un vizio di ultrapetizione in cui sia incorso il giudice di merito: e che tale vizio sia stato, a torto o a ragione, rilevato dalla Corte di appello con riferimento alla decisione di primo grado, sicché la doglianza del ricorrente, formalmente inerente ai (soli) aspetti motivazionali della sentenza d’appello, lamenta, in realtà, proprio l’erroneità di tale decisione sub specie della (erroneamente) riscontrata ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice, rientrando, così, nella categoria di cui al punto 4 sopraindicato. Vere le premesse di cui sopra, è indubitabile dunque che questa Corte abbia facoltà di accesso diretto agli atti, onde accertare se, come ritenuto dal giudice di seconde cure, effettivamente in primo grado il tribunale si sia pronunciato operando una mutatio libelli ex officio, ovvero si sia limitato ad un (sia pur cospicuo) ampliamento dell’originario thema decidendum e dell’originario petitum riservando ad indagini tecnicospecialistico ed alle risultanze di elaborazioni peritali tale ampliamento onde accertare, funditus, l’esistenza di profili di colpa professionale specifici e tecnicamente approfonditi rispetto alle tematiche originariamente sottoposte al suo vaglio: ampliamento, dunque, che avrebbe comportato indagini tecnicoscientifiche sicuramente non ricomprese e non menzionate nella domanda originariamente introduttiva del giudizio, ma non “nuove” rispetto ad essa, rispetto, cioè, alla sua originaria portata semantico-contenutistica. La soluzione che, a tali analisi diretta dell’incarto processuale, è destinata a conseguire in punto di diritto, postula a sua volta una breve analisi del concetto di colpa professionale, e dell’onere, gravante in capo al danneggiato, di specificarne i relativi profili. Da almeno un trentennio si registra, difatti, in Italia una notevole accentuazione dei giudizi di responsabilità professionale, segnatamente in campo medico, sia sotto il profilo quantitativo dei processi civili e penali, sia sotto quello qualitativo delle tecniche giuridiche attraverso le quali pervenire ad un’equa distribuzione dei rischi comunque e sempre collegati a tale attività, tendenza, questa, peraltro, comune a tutti i paesi tanto di Common law quanto di Civil law. Tale accentuazione segue, non a caso, alla parallela evoluzione delle strutture e della natura stessa della responsabilità civile che, disegnata, all’epoca della codificazione, secondo l’architettura delle Generalklauseln funzionali alla tutela dei (soli) diritti soggettivi assoluti lesi, viene via via “ripensata”, da dottrina e giurisprudenza, secondo una storia (soprattutto intellettuale) sempre più raffinata, come un problema di diritto vivente, da rielaborare incessantemente modellandolo sulle esigenze delle singole epoche storiche in funzione della ricerca di criteri mediante i quali un determinato costo sociale debba venir collocato presso il danneggiato ovvero traslato in capo ad altri soggetti (in ipotesi, anche non diretti danneggianti). Il sistema della responsabilità civile diventa, così, come acutamente osservato, un’opera di ingegneria sociale, commissionata quasi interamente agli interpreti, il cui compito diviene, allora, lo studio dei criteri di traslazione del danno. Ne deriva l’individuazione di standards di condotta alla luce dei quali l’intera teoria della colpa, del nesso causale e dello stesso danno, sotto il profilo tanto sostanziale quanto probatorio, ne esce, in definitiva, profondamente mutata rispetto agli archetipi tradizionali, ed è in particolare la colpa, elemento soggettivo dell’illecito, a connotarsi sempre più non come insieme di fatti, ma come qualificazione giuridica di tale insieme (con le relative conseguenze in tema di sindacabilità delle pronunce di merito da parte della Cassazione sulla predetta qualificazione giuridica, intangibile essendo.soltanto la ricostruzione dei fatti storici). Così, superate le iniziali tendenze interpretative volte ad assicurare un’area di sostanziale immunità ai liberi professionisti, di cui si è avvertita ancora eco in pronunce neanche troppo risalenti (Cc 2439/75), l’articolo 2236 è divenuto una sorta di cartina di tornasole del cambiamento (“rivoluzionario”, secondo non poca parte della dottrina italiana) della linea di pensiero, prima ancora che dell’ermeneutica normativa, sviluppatasi sul tema della responsabilità del sanitario. Dapprima a seguito dell’intervento del giudice delle leggi (il riferimento è alla nota sentenza della Corte costituzionale 166/73), poi ad opera della giurisprudenza, prima di merito, poi di legittimità, l’articolo 2236 si caratterizzerà sempre più come norma di limitazione della responsabilità non estensibile alla imprudenza o negligenza, e circoscritta alla sola imperizia (mentre altra parte della dottrina, spingendosi ancora oltre, afferma addirittura che esso non prevede, in realtà, un criterio di responsabilità diverso da quello ex articolo 1176 comma 2: una colpa, allora, non “grave”, bensì “circostanziata”). Particolarmente tranchant risulterà, sul versante giurisprudenziale, la pronuncia della Corte di legittimità 977/91, Osp. SM degli Angeli/Chiandussi, secondo la quale la colpa del medico non deve essere necessariamente grave, e normalmente in favore del soggetto leso si applica il criterio della res ipsa loquitur: si giunge, lungo questo sentiero interpretativo, all’affermazione del principio secondo cui l’attenuazione di responsabilità ex articolo 2236 non si applichi a tutti gli atti del medico, ma solo ai casi di particolare complessità o perché non ancora sperimentati o studiati a sufficienza, o perché non ancora dibattuti con riferimento ai metodi terapeutici da seguire (capostipite di tale sentenza, Cc 6141/78, Rainone/Osp. S. Gennaro, Cc 1441/79; 8845/95, 8845, Onesto/Min. Difesa). L’attenuazione di responsabilità è peraltro, ulteriormente limitata dalla richiesta, in capo al professionista, di una scrupolosa attenzione, pretendendosi dallo specialista uno standard di diligenza superiore al normale: così, il richiamo (ormai, poco più che formale e declamatorio) al concetto di colpa grave non vale più come criterio di valutazione di una grossolana divergenza dalla diligenza media, ma come scarto di diligenza esigibile da uno specialista (dal quale, appunto, pretendere una preparazione ed un dispendio di attività superiore al normale: Cc 4437/82, Di Biagio/Cassa maritt. Meridion.), mentre non si consente al non specialista il trattamento di un caso altamente specialistico (Cc 2428/90, che ritenne responsabile un ortopedico il quale, senza esperienza nel campo, affrontò un intervento di alta chirurgia neoplastica). Nell’ambito degli atti ordinari della professione, pertanto, si è giunti a chiedere al danneggiato soltanto la prova del nesso causale, e della facilità di esecuzione dell’intervento (intervento ed. routinario), mentre la colpa, anche lieve, si presume sussistente ogni volta che venga accertato un risultato peggiorativo delle condizioni del paziente (Cc 8470/94, Arcuti/Pascarelli). La colpa medica giunge così a sfiorare, capovolgendo la situazione originaria di protezione “speciale” del professionista, una dimensione paraoggettiva della responsabilità (o, quantomeno, una dimensione comunque “aggravata”, in sintonia con le nuove frontiere del concetto di professionalità e imprenditorialità che, anche per effetto della normativa comunitaria, si è via via venuta affermando nei più svariati campi del sottosistema civilistico italiano, dalla responsabilità del mediatore e dell’amministratore di condominio a quella dei soggetti indicati dagli articoli 1469bis ss. Cc), salva prova di avere eseguito la propria prestazione con la dovuta diligenza (Cc 3023/94, Landi/Traldi): il quadro che complessivamente emerge dallo screening giurisprudenziale di legittimità e di merito degli ultimi anni postula, così, il compimento di un complesso accertamento che si indirizzi: 1) sulla natura, facile o non facile, dell’intervento del professionista; 2) sul peggioramento o meno delle condizioni del paziente; 3) sul nesso causale e sulla sussistenza della colpa (lieve nonché presunta, se in presenza di operazioni di routine o ben codificate, grave, nel senso sinora specificato, se relativa ad operazione che trascende la preparazione media ovvero non sufficientemente studiata o sperimentata, con l’ulteriore limite della particolare diligenza richiesta in questo caso, e dell’elevato tasso di specializzazione nel ramo imposto al sanitario); 4) sul corretto adempimento dell’onere di informazione circa gli esiti dell’intervento e sull’esistenza del conseguente consenso del paziente (senza dimenticare, sotto il profilo dell’indagine circa la natura della relazione sanitario-paziente nell’ambito di una struttura ospedaliera, la riconduzione nell’alveo della responsabilità contrattuale di tale rapporto, inquadrato, non a torto, nella più vasta ottica dei cosiddetti FaktischeVertragsVerhaelinesse, ovvero della responsabilità “da contatto”: in argomento, funditus, Cassazione 589/99). Così, in quei pochi casi in cui l’articolo 2236 è stato realmente applicato, la valutazione della non gravità della colpa del medico risulta implicitamente contenuta nel giudizio espresso sulla natura dell’intervento, mentre la regola inversa (elaborata per la prima volta, come si è avuto modo di ricordare, da Cassazione 6141/78) della facilità dell’intervento e del risulto peggiorativo come presunzione di colpa tout court è risultato il primo passo verso la sostanziale trasformazione dell’obbligazione del professionista da obbligazione di mezzi in obbligazione di (quasi) risultato. È (anche) alla luce delle considerazioni che precedono, delle linee evolutive del pensiero dottrinario e giurisprudenziale degli ultimi decenni, del sempre crescente favor che ha via via accompagnato e connotato la posizione del paziente sul piano probatorio, che va oggi predicato, in punto di diritto, il principio secondo il quale, in definitiva, pur gravando sull’attore l’onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge sino alla necessità di enucleazione ed indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore (ché, diversamente opinando, si finirebbe per gravare il richiedente di un onere supplementare, quanto inammissibile, quale quello di richiedere, sempre e comunque, un accertamento tecnico preventivo onde supportare l’atto introduttivo del giudizio delle necessarie connotazioni tecnico-scientifiche), sufficiente essendo, per converso, la contestazione dell’aspetto colposo dell’attività medica secondo quelle che si ritengano essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie di un non professionista che, espletando, peraltro, la professione di avvocato, conosca (o debba conoscere) l’attuale stato dei possibili profili di responsabilità del sanitario (omessa informazione delle conseguenze dell’intervento, adozione di tecniche non sperimentate in luogo di protocolli ufficiali e collaudati, mancata conoscenza dell’evoluzione, in una determinata branca, della metodica interventistica nota invece al constans atque diligens homo, ecc., oltre ai classici criteri di imprudenza, imperizia e negligenza dell’operatore, i cui aspetti sono, oggi, a loro volta profondamente mutati sotto l’aspetto definitorio-contenutistico, se si pensa che la negligenza è comunemente definita come violazione di regole sociali – e non più, o non soltanto, mera disattenzione consistente nello scarso uso dei poteri attivi dell’individuo; l’imprudenza è, a sua volta, violazione delle modalità imposte dalle regole sociali per l’espletamento di certe attività – e non più, o non soltanto, mancata adozione delle necessarie cautele suggerite dall’esperienza; l’imperizia, infine, è violazione di regole tecniche di settori determinati della vita di relazione – e non più, o non soltanto, l’insufficiente attitudine all’esercizio di arti o professioni). Nel caso di specie, dall’esame diretto degli atti emerge come la domanda iniziale ben contenesse, quantunque in nuce, l’indicazione dei profili di colpa poi accertati in extensum dalla consulenza specialistica disposta in primo grado, e contro tale evidenza sono destinate ad infrangersi le doglianze del controricorrente N. si come esposte sia in controricorso, sia, funditus, in memoria. È appena il caso di rilevare, in particolare, come del tutto infondato si presenti il rilievo (contenuto nella ricordata memoria difensiva) secondo il quale l’esame di questa Corte dovrebbe limitarsi all’atto introduttivo del giudizio di appello, di assoluta evidenza risultando, invece, la necessità di esaminare l’originario atto introduttivo del giudizio, sul quale ebbe a fondarsi la pronuncia di integrale accoglimento della domanda da parte del giudice di prime cure, per stabilire se l’attività svolta in quel grado di giudizio abbia o meno travalicato i limiti del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. È pacifico che, totalmente vittorioso in primo grado, l’attore appellato non poteva che chiedere, nell’an, l’integrale conferma di tale decisum, e che pertanto la correttezza giuridica della motivazione della Corte perugina va commisurata a quell’atto introduttivo e a quella attività istruttoria. L’accesso agli atti del procedimento consente, pertanto, di affermare che in alcun modo il tribunale di orvieto ebbe a vulnerare il più volte richiamato principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, pronunciando sentenza ultra ed extra petita, essendosi, per converso risolta l’attività istruttoria disposta in quella sede non già in una mutatio libelli ex officio, ma in un semplice ampliamento tecnicoscientifico del petitum attoreo, quale risultante sia dall’atto di citazione (in cui è cenno esplicito all’erroneità della tecnica operatoria adottata, “nuova” rispetto al protocollo adottato in casi consimili), sia dalle conclusioni rassegnate in primo grado (ove si invoca “l’accertamento della responsabilità del prof. N. in ordine alle conseguenze negative dell’intervento chirurgico”), petitum, dunque, assolutamente conferente rispetto ai danni lamentati come conseguenza dell’intervento. È sotto tale profilo, pertanto, che la sentenza della Corte di merito va cassata. per avere, ritenuto, con motivazione illogica ed erronea, ravvisabile nell’operato del giudice di primo grado un’illecita attività officiosa, esperita praeter et ultra petitum, e non anche (come invece predicabile in punto di diritto) un semplice ampliamento, di carattere esclusivamente tecnico scientifico, di tale petitum, onde pervenire ad una soluzione confacente ai fatti esposti e conforme a diritto. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, che, nell’attenersi ai principi di diritto suesposti, provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese alla Corte d’appello di Perugia.