Civile

Monday 10 October 2005

Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 (in G.U. n. 235 dell’8 ottobre 2005 – Suppl. Ord. n. 162)

Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003,
n. 229.

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005,
n. 206 (in G.U. n. 235 dell’8 ottobre 2005 – Suppl. Ord. n. 162)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;

Visto l’articolo 153 del Trattato
della Comunità europea;

Visto l’articolo 117 della
Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
con riferimento ai principi di unità, continuità e completezza dell’ordinamento
giuridico, nel rispetto dei valori di sussidiarietà
orizzontale e verticale;

Visto l’articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 29 luglio 2003, n.
229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto
normativo e semplificazione – legge di semplificazione per il 2001, ed in
particolare l’articolo 7 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela
dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo
1 della citata legge n. 229 del 2003, e nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi ivi richiamati;

Visto l’articolo 2 della legge 27
luglio 2004, n. 186, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, nonché l’articolo 7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306;

Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, recante attuazione della direttiva
85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità
per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183;

Vista la legge 10 aprile 1991, n.
126, recante norme per l’informazione
del consumatore, e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di
attuazione di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato 8 febbraio 1997, n. 101;

Visto il decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia
di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

Visto il decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia
di pubblicità ingannevole;

Visto il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come modificato dai decreti legislativi 4 agosto 1999, n. 333, e 4
agosto 1999, n. 342;

Visto il decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 111, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i
viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n.
52, recante attuazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole
abusive nei contratti stipulati con i consumatori ed in particolare l’articolo
25, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, ed in particolare gli articoli 18 e 19;

Vista la legge 30 luglio 1998, n.
281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti e successive
modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9
novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE concernente
la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi
all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;

Visto il decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla
protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

Visto il decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica
la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;

Visto il decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica
la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;

Visto il decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla
protezione dei consumatori, in materia di indicazione dei prezzi offerti ai
medesimi;

Visto il decreto legislativo 28
luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici
transfrontalieri;

Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, regolamento recante disciplina delle vendite
sottocosto, a norma dell’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114;

Visto il decreto legislativo 23
aprile 2001, n. 224, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 25, recante attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti
inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, nonché il decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 gennaio 1999, n. 20,
recante norme per l’iscrizione nell’elenco delle Associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto legislativo 2
febbraio 2002, n. 24, recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni
aspetti della vendita e delle garanzie di consumo;

Visto il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali
e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21
maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa
alla sicurezza generale dei prodotti;

Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49,
recante modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di
comunicazione;

Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
reso nella seduta del 16 dicembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di
Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
generale del 20 dicembre 2004;

Acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica, espresso il 9 marzo 2005,
e della Camera dei deputati, espresso il 10 marzo 2005;

Vista la segnalazione del Garante
della concorrenza e del mercato in data 10 maggio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle
attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, dell’economia e delle
finanze e della salute;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Parte I

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. Nel rispetto della Costituzione ed
in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità
europee, nel trattato dell’Unione europea, nella normativa comunitaria con
particolare riguardo all’articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità
economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice
armonizza e riordina le normative concernenti i processi dì acquisto e consumo,
al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli
utenti.

Art. 2.

Diritti dei consumatori

1. Sono riconosciuti e garantiti i
diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli
utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma
collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali
finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei
consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono
riconosciuti come fondamentali i diritti:

a) alla tutela della salute;

b) alla sicurezza e alla qualità dei
prodotti e dei servizi;

c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

d) all’educazione al consumo;

e) alla correttezza, alla trasparenza
ed all’equità nei rapporti contrattuali;

f) alla promozione e allo sviluppo
dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli
utenti;

g) all’erogazione di servizi pubblici
secondo standard di qualità e di efficienza.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente codice si
intende per:

a) consumatore o utente: la persona
fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta;

b) associazioni dei consumatori e
degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo
la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;

c) professionista: la persona fisica
o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o
professionale, ovvero un suo intermediario;

d) produttore: fatto salvo quanto
stabilito nell’articolo 103, comma 1, lettera d), e nell’articolo 115, comma 1,
il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario,
nonché l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione europea
o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore
identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno
distintivo;

e) prodotto: fatto salvo quanto
stabilito nell’articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al
consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in
condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore,
anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o
gratuito nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto
che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai
prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare
o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione, purchè
il fornitore ne informi per iscritto
la persona cui fornisce il prodotto;

f) codice: il presente decreto
legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei
consumatori.

Parte II

EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ

Titolo I

EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE

Art. 4.

Educazione del consumatore

1. L’educazione dei consumatori e degli
utenti è orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi,
lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi,
nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali.

2. Le attività destinate
all’educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non
hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di
beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti
alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie
di consumatori maggiormente vulnerabili.

Titolo II

INFORMAZIONI AI CONSUMATORI

Capo I

Disposizioni Generali

Art. 5.

Obblighi generali

1. Fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende
per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali.

2. Sicurezza, composizione e qualità
dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi
informativi.

3. Le informazioni
al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di
comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto
anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche
del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

Capo II

Indicazione dei prodotti

Art. 6.

Contenuto minimo delle informazioni

1. I prodotti o le confezioni dei
prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale,
riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

a) alla denominazione legale o
merceologica del prodotto;

b) al nome o ragione sociale o
marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito
nell’Unione europea;

c) al Paese di origine se situato
fuori dell’Unione europea;

d) all’eventuale presenza di
materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o
all’ambiente;

e) ai materiali impiegati ed ai
metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le
caratteristiche merceologiche del prodotto;

f) alle istruzioni, alle eventuali
precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e
sicurezza del prodotto.

Art. 7.

Modalità di indicazione

1. Le indicazioni di cui all’articolo
6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento
in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1,
lettera f), dell’articolo 6 possono essere riportate, anzichè
sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione
illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

Art. 8.

Ambito di applicazione

1. Sono esclusi dall’applicazione del
presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in
direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali
di recepimento.

2. Per i prodotti oggetto di
disposizioni nazionali in materia di informazione
del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non
disciplinati.

Art. 9.

Indicazioni in lingua italiana

1. Tutte le informazioni
destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua
italiana.

2. Qualora le indicazioni di cui al
presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in
lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a
quelli usati per le altre lingue.

3. Sono consentite indicazioni che
utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

Art. 10.

Attuazione

1. Con decreto del Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e
con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottate le norme di attuazione dell’articolo 6, al fine di assicurare, per i
prodotti provenienti da Paesi dell’Unione europea, una applicazione compatibile
con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o
le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le
indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 6. Tali
disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito
riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui
all’articolo 6.

2. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui
al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 8
febbraio 1997, n. 101.

Art. 11.

Divieti di commercializzazione

1. È vietato il commercio sul
territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non
riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli
articoli 6, 7 e 9 del presente capo.

Art. 12.

Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto nella
parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene
alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui
all’articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823
euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo
riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità
poste in vendita.

2. Le sanzioni sono applicate ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in
ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,
all’accertamento delle violazioni provvedono d’ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all’ufficio della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la
residenza o la sede legale del professionista.

Capo III

Particolari modalità di informazione

Sezione I

Indicazione dei prezzi per unità di
misura

Art. 13.

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si
intende per:

a) prezzo di vendita: il prezzo
finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del
prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta;

b) prezzo per unità di misura: il
prezzo finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta, valido per una
quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di
un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa
è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti
specifici;

c) prodotto commercializzato sfuso:
un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è
misurato alla presenza del consumatore;

d) prodotto venduto al pezzo: un
prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua
natura o delle sue proprietà;

e) prodotto venduto a collo: insieme
di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;

f) prodotto preconfezionato: l’unità
di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle
collettività, costituita da un prodotto e dall’imballaggio in cui è stato
immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in
tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere
modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

Art. 14.

Campo di applicazione

1. Al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il
raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori
recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni
vigenti, l’indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto
previsto all’articolo 16.

2. Il prezzo per unità di misura non
deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.

3. Per i prodotti commercializzati
sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.

4. La pubblicità in tutte le sue
forme ed i cataloghi recano l’indicazione del prezzo per unità di misura quando
è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui
all’articolo 16.

5. Il codice non si applica:

a) ai prodotti forniti in occasione
di una prestazione di servizi, ivi compresa la somninistrazione
di alimenti e bevande;

b) ai prodotti offerti nelle vendite
all’asta;

c) agli oggetti d’arte e
d’antiquariato.

Art. 15.

Modalità di indicazione del prezzo
per unità di misura

1. Il prezzo per unità di misura si
riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.

2. Per le modalità di indicazione del
prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall’articolo 14 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio. 3. Per i prodotti alimentari preconfezionati
immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per
unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.

4. È ammessa l’indicazione del prezzo
per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di
misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente
commercializzati in dette quantità.

5. I prezzi dei prodotti petroliferi
per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati
presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere
esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo
di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al
consumo.

Art. 16.

Esenzioni

1. Sono esenti dall’obbligo
dell’indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale
indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro
destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da
considerarsi tali i seguenti prodotti:

a) prodotti commercializzati sfusi
che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981,
n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso
netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;

b) prodotti di diversa natura posti
in una stessa confezione;

c) prodotti commercializzati nei
distributori automatici;

d) prodotti destinati ad essere
mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;

e) prodotti preconfezionati che siano
esentati dall’obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto
previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modificazioni, concernenti l’attuazione delle direttive comunitarie
in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

f) alimenti precucinati
o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati,
contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del
consumatore per ottenere l’alimento finito;

g) prodotti di fantasia;

h) gelati monodose;

i) prodotti non alimentari che
possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

2. Il Ministro delle attività
produttive, con proprio decreto, può aggiornare l’elenco delle esenzioni di cui
al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non
alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

Art. 17.

Sanzioni

1. Chiunque omette di indicare il
prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal presente
capo è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.

Titolo III

PUBBLICITÀ E ALTRE COMUNICAZIONI
COMMERCIALI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 18.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente
titolo si applicano ad ogni forma di comunicazione commerciale in qualsiasi
modo effettuata.

2. Fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende
per consumatore o utente anche la persona fisica o giuridica cui sono dirette
le comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze.

Capo II

Caratteri della pubblicità

Sezione I

Pubblicità ingannevole e comparativa

Art. 19.

Finalità

1. Le disposizioni della presente
sezione hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue
conseguenze sleali i soggetti che esercitano un’attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli
interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di
stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

2. La pubblicità deve essere palese,
veritiera e corretta.

Art. 20.

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si
intende:

a) per pubblicità: qualsiasi forma di
messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere
la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di
diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;

b) per pubblicità ingannevole:
qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia
idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è
rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole,
possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo
motivo, sia idonea ledere un concorrente;

c) per pubblicità comparativa:
qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un
concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;

d) per operatore pubblicitario: il
committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in
cui non consenta all’identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con
cui il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il responsabile della
programmazione radiofonica o televisiva.

Art. 21.

Elementi di valutazione

1. Per determinare se la pubblicità
sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in
particolare ai suoi riferimenti:

a) alle caratteristiche dei beni o
dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l’esecuzione, la
composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione,
l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine
geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro
uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli
effettuati sui beni o sui servizi;

b) al prezzo o al modo in cui questo
viene calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono
forniti;

c) alla categoria, alle qualifiche e
ai diritti dell’operatore pubblicitario, quali l’identità, il patrimonio, le
capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro
diritto su beni immateriali relativi all’impresa ed i premi o riconoscimenti.

Art. 22.

Condizioni di liceità della
pubblicità comparativa

1. Per quanto riguarda il confronto,
la pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) non è ingannevole ai sensi del presente
codice;

b) confronta beni o servizi che
soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;

c) confronta oggettivamente una o più
caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative,
compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

d) non ingenera confusione sul
mercato fra l’operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le
denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi
dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;

e) non causa discredito o
denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi,
beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;

f) per i prodotti recanti
denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa
denominazione;

g) non trae indebitamente vantaggio
dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad
altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di
prodotti concorrenti;

h) non presenta un bene o un servizio
come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da
una denominazione commerciale depositati.

2. Il requisito della verificabilità
di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad
illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono
suscettibili di dimostrazione.

3. Qualunque raffronto che fa
riferimento a un’offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco
il termine finale dell’offerta oppure, nel caso in cui l’offerta speciale non
sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si
applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che
l’offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.

Art. 23.

Trasparenza della pubblicità

1. La pubblicità deve essere
chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a mezzo di stampa deve
essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con
modalità grafiche di evidente percezione.

2. I termini «garanzia», «garantito»
e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del
contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del
messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali
precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della
garanzia offerta deve essere integrato dall’esplicito rinvio ad un testo
facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le
precisazioni medesime.

3. È vietata ogni forma di pubblicità
subliminale.

Art. 24.

Pubblicità di prodotti pericolosi per
la salute e la sicurezza dei consumatori

1. È considerata ingannevole la
pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la
salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da
indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

Art. 25.

Bambini e adolescenti

1. È considerata ingannevole la
pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti,
possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della
loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed
adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui all’articolo 10,
comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusi dei naturali sentimenti degli
adulti per i più giovani.

Art. 26.

Tutela amministrativa e
giurisdizionale

1. L’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, istituita dall’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di
seguito chiamata Autorità nella presente sezione, esercita le attribuzioni
disciplinate dal presente articolo.

2. I concorrenti, i consumatori, le
loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive,
nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione
ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono
chiedere all’Autorità che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di
pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi della presente sezione, che
sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

3. L’Autorità può disporre con
provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole
o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare
urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura dell’istruttoria all’operatore
pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al
proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L’Autorità può
inoltre richiedere all’operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del
mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio
pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di
inottemperanza, dei poteri previsti dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. L’Autorità può disporre che
l’operatore pubblicitario fornisca prove sull’esattezza materiale dei dati di
fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi
legittimi dell’operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella
procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso
specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di
fatto dovranno essere considerati inesatti.

5. Quando il messaggio pubblicitario
è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana
ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione,
l’Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.

6. L’Autorità provvede con decisione
motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità
comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora
portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata.
Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della
pronuncia, anche per estratto, nonché, eventualmente, di un’apposita
dichiarazione rettificativa in modo da impedire che
la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto
illecito, continuino a produrre effetti.

7. Con la decisione che accoglie il
ricorso l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della
gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari
ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a
25.000 euro.

8. Nei casi riguardanti messaggi
pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l’Autorità, nell’adottare i
provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un
termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento.

9. La procedura istruttoria è
stabilita, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400,
in modo da garantire il contraddittorio, la piena
cognizione degli atti e la verbalizzazione.

10.
In
caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione
degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 euro a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può
disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.

11.
In
caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni
o la documentazione di cui al comma 3, l’Autorità applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano
veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000
euro a 40.000 euro.

12. I ricorsi avverso le decisioni
adottate dall’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle
violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento
delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere
effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorità.

13. Ove la pubblicità sia stata
assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del
carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità
comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro
associazioni e organizzazioni è esperibile in via giurisdizionale con ricorso
al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

14. È comunque fatta salva la
giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a
norma dell’articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la
pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della
disciplina sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, e del marchio d’impresa protetto a norma del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle
denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni
distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

Art. 27.

Autodisciplina

1. Le parti interessate possono
richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità
ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad
organismi volontari e autonomi di autodisciplina.

2. Iniziata la procedura davanti ad
un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi
dall’adire l’Autorità fino alla pronuncia definitiva.

3. Nel caso in cui il ricorso
all’Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro
soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all’Autorità la
sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell’organismo di
autodisciplina. L’Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la
sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

Capo III

Particolari modalità della comunicazione
pubblicitaria

Sezione I

Rafforzamento della tutela del
consumatore in materia di televendite

Art. 28.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo
si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in materia di
pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001,
comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi
relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di
pronostici. Le medesime disposizioni si applicano altresì agli spot di
televendita.

Art. 29.

Prescrizioni

1. Le televendite devono evitare ogni
forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono
contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la
sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza.

Art. 30.

Divieti

1. È vietata la televendita che
offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o
nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti
pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente. È
vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.

2. Le televendite non devono
contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli
utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni,
in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio,
il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della
fornitura, gli eventuali premi, l’identità delle persone rappresentate.

Art. 31.

Tutela dei minori

1. La televendita non deve esortare i
minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e
di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai
minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

a) non esortare i minorenni ad
acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l’inesperienza o la
credulità;

b) non esortare i minorenni a
persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;

c) non sfruttare la particolare
fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;

d) non mostrare minorenni in
situazioni pericolose.

Art. 32.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca
reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime sanzionatorio
stabiliti per i contratti a distanza, così come disciplinati alla parte III,
titolo III, capo II, sezione II, dall’articolo 50 all’articolo 61, del codice,
nonché le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicità, alle
televendite sono applicabili altresì le sanzioni di cui all’articolo 2, comma
20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all’articolo 1,
comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Parte III

IL RAPPORTO DI CONSUMO

Titolo I

DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE IN
GENERALE

Art. 33.

Clausole vessatorie nel contratto tra
professionista e consumatore

1. Nel contratto concluso tra il
consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che,
malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

2. Si presumono vessatorie fino a
prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

a) escludere o limitare la
responsabilità del professionista in caso di morte o dando alla persona del
consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;

b) escludere o limitare le azioni o i
diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in
caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del
professionista;

c) escludere o limitare l’opportunità
da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del
professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;

d) prevedere un impegno definitivo
del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è
subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua
volontà;

e) consentire al professionista di
trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo
non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del
consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se
è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a
recedere;

f) imporre al consumatore, in caso di
inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di
denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente
d’importo manifestamente eccessivo;

g) riconoscere al solo professionista
e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire
al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal
consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute,
quando sia il professionista a recedere dal contratto;

h) consentire al professionista di
recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso,
tranne nel caso di giusta causa;

i) stabilire un termine eccessivamente
anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al
fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;

l) prevedere l’estensione
dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di
conoscere prima della conclusione del contratto;

m) consentire al professionista di
modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche
del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato
nel contratto stesso;

n) stabilire che il prezzo dei beni o
dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;

o) consentire al professionista di
aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa
recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello
originariamente convenuto;

p) riservare al professionista il
potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a
quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare
una clausola qualsiasi del contratto;

q) limitare la responsabilità del
professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in
suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni
al rispetto di particolari formalità;

r) limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del
consumatore;

s) consentire al professionista di
sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti dal
contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora
risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;

t) sancire a carico del consumatore
decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla
competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove,
inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà
contrattuale nei rapporti con i terzi;

u) stabilire come sede del foro
competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o
domicilio elettivo del consumatore;

v) prevedere l’alienazione di un
diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione
sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di
un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il
disposto dell’articolo 1355 del codice civile.

3. Se il contratto ha ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può,
in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:

a) recedere, qualora vi sia un
giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al
consumatore;

b) modificare, qualora sussista un
giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo
termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

4. Se il contratto ha ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza
preavviso, semprechè vi sia un giustificato motivo in
deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l’importo di
qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente
convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere
dal contratto.

5. Le lettere h), m), n) e o) del
comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari,
strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle
fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato
finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di
valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi
in valuta estera.

6. Le lettere n) e o) del comma 2 non
si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla
legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente
descritte.

Art. 34.

Accertamento della vessatorietà delle clausole

1. La vessatorietà
di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio
oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al
momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o
di un altro collegato o da cui dipende.

2. La valutazione del carattere
vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del
contratto, nè all’adeguatezza del corrispettivo dei
beni e dei servizi, purchè tali elementi siano
individuati in modo chiaro e comprensibile.

3. Non sono vessatorie le clausole
che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di
disposizioni o attuative di principi contenuti in
convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati
membri dell’Unione europea o l’Unione europea.

4. Non sono vessatorie le clausole o
gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.

5. Nel contratto concluso mediante
sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera
uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere
di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal
medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica
trattativa con il consumatore.

Art. 35.

Forma e interpretazione

1. Nel caso di contratti di cui tutte
le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali
clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.

2.
In
caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più
favorevole al consumatore.

3. La disposizione di cui al comma 2
non si applica nei casi di cui all’articolo 37.

Art. 36.

Nullità di protezione

1. Le clausole considerate vessatorie
ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido
per il resto.

2. Sono nulle le clausole che,
quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

a) escludere o limitare la
responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del
consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;

b) escludere o limitare le azioni del
consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di
inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

c) prevedere l’adesione del
consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità
di conoscere prima della conclusione del contratto.

3. La nullità opera soltanto a
vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

4. Il venditore ha diritto di
regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza
della declaratoria di nullità delle
clausole dichiarate abusive.

5. È nulla ogni clausola contrattuale
che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese
extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione
assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti un collegamento più
stretto con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Art. 37.

Azione inibitoria

1. Le associazioni rappresentative
dei consumatori, di cui all’articolo 137, le associazioni rappresentative dei
professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
possono convenire in giudizio il professionista o l’associazione di
professionisti che utilizzano, o che raccomandano l’utilizzo di condizioni
generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l’uso
delle condizioni di cui sia accertata l’abusività ai
sensi del presente capo.

2. L’inibitoria può essere concessa,
quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e
seguenti del codice di procedura civile.

3. Il giudice può ordinare che il
provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a
diffusione nazionale.

4. Per quanto non previsto dal
presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei
consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 140.

Art. 38.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal
codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si
applicano le disposizioni del codice civile.

Titolo II

ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 39.

Regole nelle attività commerciali

1. Le attività commerciali sono
improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà,
valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di
consumatori.

Capo II

Promozione delle vendite

Sezione I

Credito al consumo

Art. 40.

Credito al consumo

1. Il Comitato interministeriale per
il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale
alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in
materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di
indicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.

Art. 41.

Tasso annuo effettivo globale e
pubblicità

1. Ai fini di cui all’articolo 40, il
CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo
unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le
necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro
in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 169 del 20 luglio 1992.

Art. 42.

Inadempimento del fornitore

1. Nei casi di inadempimento del
fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la
costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del
credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al
finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del
fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il
finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del
credito.

Art. 43.

Rinvio al testo unico bancario

Per la restante disciplina del
credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché agli
articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l’applicazione delle relative
sanzioni.

Titolo III

MODALITÀ CONTRATTUALI

Art. 44.

Contratti negoziati nei locali
commerciali. Rinvio

1. Ove non diversamente disciplinato
dal presente codice, per la disciplina del settore del commercio si fa rinvio
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.

Capo I

Particolari modalità di conclusione
del contratto

Sezione I

Contratti negoziati fuori dei locali
commerciali

Art. 45.

Campo di applicazione

1. La presente sezione disciplina i
contratti tra un professionista ed un consumatore, riguardanti la fornitura di
beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:

a) durante la visita del
professionista al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero
sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si
trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;

b) durante una escursione organizzata
dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali;

c) in area pubblica o aperta al
pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine, comunque denominata;

d) per corrispondenza o, comunque, in
base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la
presenza del professionista.

2. Le disposizioni della presente sezione si
applicano anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non
vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle
specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l’accettazione
del professionista.

3. Ai contratti di cui al comma 1,
lettera d), si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui alla
sezione II.

Art. 46.

Esclusioni

1. Sono esclusi dall’applicazione
delle disposizioni della presente sezione:

a) i contratti per la costruzione,
vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti
concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura
di merci e alla loro incorporazione in beni immobili e dei contratti relativi
alla riparazione di beni immobili;

b) i contratti relativi alla
fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico
corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;

c) i contratti di assicurazione;

d) i contratti relativi a strumenti
finanziari.

2. Sono esclusi dall’applicazione
della presente sezione anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni
o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve
essere pagato da parte del consumatore non supera l’importo di 26 euro,
comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che
risultino specificamente individuate nella nota d’ordine o nel catalogo o altro
documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano
comunque le disposizioni della presente sezione nel caso di più contratti
stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l’entità del
corrispettivo globale, indipendentemente dall’importo dei singoli contratti,
superi l’importo di 26 euro.

Art. 47.

Informazione sul diritto di recesso

1. Per i contratti e per le proposte
contrattuali soggetti alle disposizioni della presente sezione, il
professionista deve informare il
consumatore del diritto di cui agli articoli da 64 a 67. L’informazione deve essere fornita per iscritto e deve
contenere:

a) l’indicazione dei termini, delle
modalità e delle eventuali condizioni per l’esercizio del diritto di recesso;

b) l’indicazione del soggetto nei cui
riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si
tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della
stessa, nonché l’indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il
prodotto eventualmente già consegnato, se diverso.

2. Qualora il contratto preveda che
l’esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o
modalità, l’informazione deve
comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b) del comma 1.

3. Per i contratti di cui all’articolo 45,
comma 1, lettere a), b) e c), qualora sia sottoposta al consumatore, per la
sottoscrizione, una nota d’ordine, comunque denominata, l’informazione di cui al comma 1 deve essere riportata
nella suddetta nota d’ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e
con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi
indicati nel documento. Una copia della nota d’ordine, recante l’indicazione
del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al
consumatore.

4. Qualora non venga predisposta una
nota d’ordine, l’informazione deve
essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero
all’atto della formulazione della proposta, nell’ipotesi prevista dall’articolo
45, comma 2, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente
leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l’indicazione del luogo e
della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi
necessari per identificare il contratto. Di tale documento il professionista
può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.

5. Per i contratti di cui
all’articolo 45, comma 1, lettera d), l’informazione
sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento
illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa
nota d’ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle
altre informazioni concernenti la
stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota d’ordine,
comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1,
può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso,
con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni
contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del
servizio per gli ulteriori elementi previsti nell’informazione.

6. Il professionista non potrà
accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza
inferiore a quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà
presentali allo sconto prima di tale termine.

Art. 48.

Esclusione del recesso

Per i contratti
riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere
esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.

Art. 49.

Norme applicabili

1. Alle vendite di cui alla presente
sezione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio.

Sezione II

Contratti a distanza

Art. 50.

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si
intende per:

a) contratto a distanza: il contratto
avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un
consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a
distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega
esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla
conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

b) tecnica di comunicazione a
distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del
professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del
contratto tra le dette parti;

c) operatore di tecnica di
comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui
attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti
una o più tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 51.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni della presente
sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:

a) relativi ai servizi finanziari, un
elenco indicativo dei quali è riportato nell’allegato I;

b) conclusi tramite distributori
automatici o locali commerciali automatizzati;

c) conclusi con gli operatori delle
telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;

d) relativi alla costruzione e alla
vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della
locazione;

e) conclusi in occasione di una
vendita all’asta.

Art. 52.

Informazioni per il consumatore

1. In tempo utile, prima della
conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le
seguenti informazioni:

a) identità del professionista e, in
caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del
professionista;

b) caratteristiche essenziali del
bene o del servizio;

c) prezzo del bene o del servizio,
comprese tutte le tasse e le imposte;

d) spese di consegna;

e) modalità del pagamento, della
consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di
esecuzione del contratto;

f) esistenza del diritto di recesso o
di esclusione dello stesso, ai sensi dell’articolo 55, comma 2;

g) modalità e tempi di restituzione o
di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;

h) costo dell’utilizzo della tecnica
di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla
tariffa di base;

i) durata della validità dell’offerta
e del prezzo;

l) durata minima del contratto in
caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad
esecuzione continuata o periodica.

2. Le informazioni
di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono
essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla
tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i
principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali,
valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di
consumatori particolarmente vulnerabili.

3.
In
caso di comunicazioni telefoniche, l’identità del professionista e lo scopo
commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile
all’inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del
contratto. In caso di utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina
prevista dall’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

4. Nel caso di utilizzazione di
tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il
consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono fornite nella
stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni
di cui all’articolo 53.

5.
In
caso di commercio elettronico gli obblighi informativi
dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni
previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Art. 53.

Conferma scritta delle informazioni

1. Il consumatore deve ricevere
conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua
disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni
previste dall’articolo 52, comma 1, prima od al momento della esecuzione del
contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere
fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:

a) un’informazione
sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso, ai sensi
della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui all’articolo 65,
comma 3;

b) l’indirizzo geografico della sede
del professionista a cui il consumatore può presentare reclami;

c) le informazioni
sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;

d) le condizioni di recesso dal
contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.

2. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante
una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti
in un’unica soluzione e siano fatturati dall’operatore della tecnica di
comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre
dell’indirizzo geografico della sede del professionista cui poter presentare
reclami.

Art. 54.

Esecuzione del contratto

1. Salvo diverso accordo tra le
parti, il professionista deve eseguire l’ordinazione entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso
l’ordinazione al professionista.

2.
In
caso di mancata esecuzione dell’ordinazione da parte del professionista, dovuta
alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista,
entro il termine di cui al comma 1, informa
il consumatore, secondo le modalità di cui all’articolo 53, comma 1, e provvede
al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della
fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento
della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo
una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità
equivalenti o superiori.

Art. 55.

Esclusioni

1. Il diritto di recesso previsto
agli articoli 64 e seguenti, nonché gli articoli 52 e 53 ed il comma 1
dell’articolo 54 non si applicano:

a) ai contratti di fornitura di
generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo
corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al
suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;

b) ai contratti di fornitura di
servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo
libero, quando all’atto della conclusione del contratto il professionista si
impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo
prestabilito.

2. Salvo diverso accordo tra le
parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli
64 e seguenti nei casi:

a) di fornitura di servizi la cui
esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore, prima della scadenza
del termine previsto dall’articolo 64, comma 1;

b) di fornitura di beni o servizi il
cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il
professionista non è in grado di controllare;

d) di fornitura di beni confezionati
su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono
essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;

d) di fornitura di prodotti
audiovisivi o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore;

e) di fornitura di giornali,
periodici e riviste;

f) di servizi di scommesse e
lotterie.

Art. 56.

Pagamento mediante carta

1. Il consumatore può effettuare il
pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da
comunicare al consumatore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera e).

2. L’istituto di emissione della
carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi
dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione
mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del
professionista o di un terzo, fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha
diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.

Art. 57.

Fornitura non richiesta

1. È vietata la fornitura di beni o
servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in
cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.

2. Il consumatore non è tenuto ad
alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni
caso la mancata risposta non significa consenso.

Art. 58.

Limiti all’impiego di talune tecniche
di comunicazione a distanza

1. L’impiego da parte di un
professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati
di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax richiede il consenso
preventivo del consumatore.

2. Tecniche di comunicazione a
distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una
comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il
consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.

Art. 59.

Vendita tramite mezzo televisivo o
altri mezzi audiovisivi

1. Nel caso di contratti a distanza
riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, sulla base di
offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi
audiovisivi e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso,
nonché nel caso di contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici,
l’informazione sul diritto di
recesso di cui all’articolo 52, comma 1, lettere f) e g), come disciplinato
agli articoli 64 e seguenti, deve essere fornita nel corso della presentazione
del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le
particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e
dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di
una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l’informazione
deve essere fornita all’inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono
contenute le offerte. L’informazione
sul diritto di recesso deve essere altresì fornita per iscritto, con le
modalità previste dall’articolo 52, non oltre il momento in cui viene
effettuata la consegna della merce. Il termine per l’invio della comunicazione
per l’esercizio del diritto di recesso decorre, ai sensi dell’articolo 65,
dalla data di ricevimento della merce.

Art. 60.

Riferimenti

1. Il contratto a distanza deve
contenere il riferimento alle disposizioni della presente sezione.

Art. 61.

Rinvio

1. Ai contratti a distanza si
applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al
commercio.

Sezione III

Disposizioni comuni

Art. 62.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca
reato il professionista che contravviene alle norme di cui al presente capo,
ovvero non fornisce l’informazione
al consumatore, ovvero ostacola l’esercizio del diritto di recesso ovvero
fornisce informazione incompleta o
errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore
secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al
consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonché nei casi in cui
abbia presentato all’incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia
trascorso il termine di cui all’articolo 64, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque.

2. Nei casi di particolare gravità o
di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono
raddoppiati. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della
sanzione mediante oblazione.

3. Le sanzioni sono applicate ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in
ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981,
all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o
la sede legale del professionista, ovvero, limitatamente alla violazione di cui
all’articolo 58, al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 63.

Foro competente

1. Per le controversie civili
inerenti all’applicazione del presente capo la competenza territoriale
inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del
consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Sezione IV

Diritto di recesso

Art. 64.

Esercizio del diritto di recesso

1. Per i contratti e per le proposte
contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il
consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne
il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito
dall’articolo 65, commi 3, 4 e 5.

2. Il diritto di recesso si esercita
con l’invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta
alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine,
anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia
confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le
quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile
se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal
codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso di ricevimento non è, comunque,
condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso.

3. Qualora espressamente previsto
nell’offerta o nell’informazione
concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è
sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce
ricevuta.

Art. 65.

Decorrenze

1. Per i contratti o le proposte
contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l’esercizio
del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:

a) dalla data di sottoscrizione della
nota d’ordine contenente l’informazione
di cui all’articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota
d’ordine, dalla data di ricezione dell’informazione
stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i
contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato
preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto
del contratto;

b) dalla data di ricevimento della
merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora
l’acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia
stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del
contratto.

2. Per i contratti a distanza, il
termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:

a) per i beni, dal giorno del loro
ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi
di informazione di cui all’articolo
52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò
avvenga dopo la conclusione del contratto purchè non
oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;

b) per i servizi, dal giorno della
conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi
di informazione di cui all’articolo
52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purchè
non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

3. Nel caso in cui il professionista
non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati
fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione
di cui all’articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1,
lettere f) e g), e 53, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è,
rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal
giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno
della conclusione del contratto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3
si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il
corretto esercizio del diritto di recesso.

5. Le parti possono convenire
garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal
presente articolo.

Art. 66.

Effetti del diritto di recesso

1. Con la ricezione da parte del
professionista della comunicazione di cui all’articolo 64, le parti sono
sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta
contrattuale, fatte salve, nell’ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano
state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di
cui all’articolo 67.

Art. 67.

Ulteriori obbligazioni delle parti

1. Qualora sia avvenuta la consegna
del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del
professionista o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i
tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può
comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del
ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende
restituita nel momento in cui viene consegnata all’ufficio postale accettante o
allo spedizioniere.

2. Per i contratti riguardanti la
vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale
integrità del bene da restituire è condizione essenziale per l’esercizio del
diritto di recesso. È comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale
stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente
adoperato con l’uso della normale diligenza.

3. Le sole spese dovute dal
consumatore per l’esercizio del diritto di recesso a norma del presente
articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove
espressamente previsto dal contratto.

4. Se il diritto di recesso è
esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presente
sezione, il professionista è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore,
ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire
gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni
dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell’esercizio del
diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate
nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate
con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.

5. Nell’ipotesi in cui il pagamento
sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano
stati ancora presentati all’incasso, deve procedersi
alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al
rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza
dell’esercizio del diritto di recesso.

6. Qualora il prezzo di un bene o di
un servizio, oggetto di un contratto di cui al presente titolo, sia interamente
o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal professionista
ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il professionista, il
contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel
caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle
disposizioni di cui al presente articolo. È fatto obbligo al professionista di
comunicare al terzo concedente il credito l’avvenuto esercizio del diritto di
recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che
ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in
cui ha conoscenza dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore sono rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna penalità,
fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.

Capo II

Commercio elettronico

Art. 68.

Rinvio

1. Alle offerte di servizi della
società dell’informazione,
effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti
non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione,
in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

Titolo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI
CONTRATTI

Capo I

Contratti relativi all’acquisizione
di un diritto di godimento ripartito di beni immobili

Art. 69.

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si
intende per:

a) contratto: uno o più contratti
della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo
globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o
trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto
avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili, per un periodo
determinato o determinabile dell’anno non inferiore ad una settimana;

b) acquirente: il consumatore in
favore del quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o
di trasferire il diritto oggetto del contratto;

c) venditore: la persona fisica o
giuridica che, nell’ambito della sua attività professionale, costituisce,
trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del
contratto; al venditore è equiparato ai fini dell’applicazione del codice colui
che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la
promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;

d) bene immobile: un immobile, anche
con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione o per uso
alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui
verte il diritto oggetto del contratto.

Art. 70.

Documento informativo

1. Il venditore è tenuto a consegnare
ad ogni persona che richiede informazioni
sul bene immobile un documento informativo
in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi:

a) il diritto oggetto del contratto,
con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto
nello Stato in cui è situato l’immobile; se tali ultime condizioni sono
soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;

b) l’identità ed il domicilio del
venditore, con specificazione della sua qualità giuridica, l’identità ed il
domicilio del proprietario;

c) se l’immobile è determinato:

1) la descrizione dell’immobile e la
sua ubicazione;

2) gli estremi del permesso di
costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle leggi regionali che regolano
l’uso dell’immobile con destinazione turistico-ricettiva
e, per gli immobili situati all’estero, gli estremi degli atti che garantiscano
la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia;

d) se l’immobile non è ancora
determinato:

1) gli estremi della concessione edilizia e
delle leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all’estero,
gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni
vigenti in materia, nonché lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione
dell’immobile e la data entro la quale è prevedibile il completamento degli
stessi;

2) lo stato di avanzamento dei lavori
relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas,
elettricità, acqua e telefono;

3) in caso di mancato completamento
dell’immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti già effettuati e
le modalità di applicazione di queste garanzie;

e) i servizi comuni ai quali
l’acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di
rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;

f) le strutture comuni alle quali
l’acquirente ha o avrà accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative
condizioni di utilizzazione;

g) le norme applicabili in materia di
manutenzione e riparazione dell’immobile, nonché in materia di amministrazione
e gestione dello stesso;

h) il prezzo globale, comprensivo di
IVA, che l’acquirente verserà quale corrispettivo; la stima dell’importo delle
spese, a carico dell’acquirente, per l’utilizzazione dei servizi e delle
strutture comuni e la base di calcolo dell’importo degli oneri connessi
all’occupazione dell’immobile da parte dell’acquirente, delle tasse e imposte,
delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la
riparazione, nonché le eventuali spese di trascrizione del contratto;

i) informazioni
circa il diritto di recesso dal contratto con l’indicazione degli elementi
identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso
stesso, precisando le modalità della comunicazione e l’importo complessivo
delle spese, specificando quelle che l’acquirente in caso di recesso è tenuto a
rimborsare; informazioni circa le
modalità per risolvere il contratto di concessione di credito connesso al
contratto, in caso di recesso;

l) le modalità per ottenere ulteriori
informazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1
si applicano anche quando il venditore offre al pubblico un diritto che
attribuisce il godimento su uno o più beni immobili sulla base di liste,
elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei
beni immobili oggetto dell’offerta.

3. Il venditore non può apportare
modifiche agli elementi del documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non
siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tale caso le
modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della
conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna
del documento informativo, le parti
possono accordarsi per modificare il documento stesso.

4. Il documento di cui al comma 1
deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in
cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di quest’ultima,
nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la persona stessa è
cittadina, purchè si tratti di lingue ufficiali
dell’Unione europea.

5. Restano salve le disposizioni
previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 71.

Requisiti del contratto

1. Il contratto deve essere redatto
per iscritto a pena di nullità; esso è redatto nella lingua italiana e tradotto
nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede
l’acquirente oppure, a scelta di quest’ultimo, nella
lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli è cittadino, purchè si tratti di lingue ufficiali dell’Unione europea.

2. Il contratto contiene, oltre a
tutti gli elementi di cui all’articolo 70, comma 1, lettere da a) a i), i
seguenti ulteriori elementi:

a) l’identità ed il domicilio dell’acquirente;

b) la durata del contratto ed il
termine a partire dal quale il consumatore può esercitare il suo diritto di
godimento;

c) una clausola in cui si afferma che
l’acquisto non comporta per l’acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi
da quelli stabiliti nel contratto;

d) la possibilità o meno di
partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del
contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di
vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel
contratto;

e) la data ed il luogo di
sottoscrizione del contratto.

3. Il venditore deve fornire
all’acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in
cui è situato il bene immobile, purchè si tratti di
una delle lingue ufficiali dell’Unione europea.

Art. 72.

Obblighi specifici del venditore

1. Il venditore utilizza il termine
multiproprietà nel documento informativo,
nel contratto e nella pubblicità commerciale relativa al bene immobile soltanto
quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale.

2. La pubblicità commerciale relativa
al bene immobile deve fare riferimento al diritto di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso
viene consegnato.

Art. 73.

Diritto di recesso

1. Entro dieci giorni lavorativi
dalla conclusione del contratto l’acquirente può recedere dallo stesso senza
specificarne il motivo. In tale caso l’acquirente non è tenuto a pagare alcuna
penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate
per la conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso, purchè si tratti di spese relative ad atti da espletare
tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.

2. Se il contratto non contiene uno
degli elementi di cui all’articolo 70, comma 1, lettere a), b), c), d), numero
1), h) e i), ed all’articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la
data di cui all’articolo 71, comma 2, lettera e), l’acquirente può recedere
dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l’acquirente non è
tenuto ad alcuna penalità nè ad alcun rimborso.

3. Se entro tre mesi dalla
conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di cui al comma 2, l’acquirente può esercitare
il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci
giorni lavorativi decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli
elementi stessi.

4. Se l’acquirente non esercita il
diritto di recesso di cui al comma 2, ed il venditore non effettua la
comunicazione di cui al comma 3,
l’acquirente può esercitare il diritto di recesso alle
condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre
dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del
contratto.

5. Il diritto di recesso si esercita
dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in mancanza, al
venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall’acquirente e deve
essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine previsto. Essa può essere inviata, entro lo stesso termine, anche
mediante telegramma, telex e fax, a condizione che sia confermata con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.

Art. 74.

Divieto di acconti

1. È fatto divieto al venditore di
esigere o ricevere dall’acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di
anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per
l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 73.

Art. 75.

Rinvio alla generale disciplina dei
contratti con particolari modalità di conclusione

1. Salvo quanto specificamente
disposto, ai contratti disciplinati dal presente capo si applicano le
disposizioni di cui agli articoli da 64 a 67.

2. Ai contratti di cui al presente
capo si applicano, ove ne ricorrano i relativi presupposti, le più favorevoli
disposizioni dettate dal capo I del titolo III della parte III.

Art. 76.

Obbligo di fideiussione

1. Il venditore non avente la forma
giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato
inferiore a 5.164.569 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel
territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o
assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

2. Il venditore è in ogni caso
obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando
l’immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia
dell’ultimazione dei lavori.

3. Delle fideiussioni deve farsi
espressa menzione nel contratto a pena di nullità.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2
non possono imporre all’acquirente la preventiva esclusione del venditore.

Art. 77.

Risoluzione del contratto di
concessione di credito

1. Il contratto di concessione di
credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed
il venditore, sottoscritto dall’acquirente per il pagamento del prezzo o di una
parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale,
qualora l’acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi
dell’articolo 73.

Art. 78.

Nullità di clausole contrattuali o
patti aggiunti

1. Sono nulle le clausole
contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia dell’acquirente ai diritti previsti
dal presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico del
venditore.

Art. 79.

Competenza territoriale inderogabile

1. Per le controversie derivanti
dall’applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile è
del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell’acquirente, se ubicati
nel territorio dello Stato.

Art. 80.

Diritti dell’acquirente nel caso di
applicazione di legge straniera

1. Ove le parti abbiano scelto di
applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana,
all’acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela
previste dal presente capo, allorquando l’immobile oggetto del contratto sia
situato nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Art. 81.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca
reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, comma
1, lettere a), b), c), numero 1), d), numeri 2) e 3), e), f), g), h) e i), 71,
comma 3, 72, 74 e 78, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
euro a 3.000 euro.

2. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attività da
quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta
violazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell’accertamento
dell’infrazione e dell’applicazione della sanzione si applica l’articolo 62,
comma 3.

Capo II

Servizi turistici

Art. 82.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo
si applicano ai pacchetti turistici definiti all’articolo 83, venduti od
offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore,
di cui all’articolo 84.

2. Il presente capo si applica
altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a
distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.

Art. 83.

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si
intende per:

a) organizzatore di viaggio, il
soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all’articolo 84 e
si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi
pacchetti turistici;

b) venditore, il soggetto che vende,
o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo
84 verso un corrispettivo forfetario;

c) consumatore di pacchetti
turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque
persona anche da nominare, purchè soddisfi tutte le
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il
contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto
turistico.

2. L’organizzatore può vendere pacchetti
turistici direttamente o tramite un venditore.

Art. 84.

Pacchetti turistici

1. I pacchetti turistici hanno ad
oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore
alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al
trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere i) e o), che
costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

2. La fatturazione separata degli
elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il
venditore agli obblighi della presente sezione.

Art. 85.

Forma del contratto di vendita di
pacchetti turistici

1. Il contratto di vendita di
pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.

2. Al consumatore deve essere
rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato
dall’organizzatore o venditore.

Art. 86.

Elementi del contratto di vendita di
pacchetti turistici

1. Il contratto contiene i seguenti
elementi:

a) destinazione, durata, data
d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata
del medesimo con relative date di inizio e fine;

b) nome, indirizzo, numero di
telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o
venditore che sottoscrive il contratto;

c) prezzo del pacchetto turistico,
modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio,
sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del
viaggiatore;

d) importo, comunque non superiore al
venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione,
nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo
di caparra ma gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile non si
producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile,
ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;

e) estremi della copertura assicurativa
e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;

f) presupposti e modalità di
intervento del fondo di garanzia di cui all’articolo 100;

g) mezzi, caratteristiche e tipologie
di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto
assegnato;

h) ove il pacchetto turistico includa
la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello,
l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali
caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro
ospitante, i pasti forniti;

i) itinerario, visite, escursioni o
altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di
accompagnatori e guide turistiche;

l) termine entro cui il consumatore
deve essere informato
dell’annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei
partecipanti eventualmente previsto;

m) accordi specifici sulle modalità
del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o il venditore e il
consumatore al momento della prenotazione;

n) eventuali spese poste a carico del
consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;

o) termine entro il quale il
consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione
del contratto;

p) termine entro il quale il
consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle
condizioni contrattuali di cui all’articolo 91.

Art. 87.

Informazione del consumatore

1. Nel corso delle trattative e
comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l’organizzatore
forniscono per iscritto informazioni
di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello
Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con
l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le
relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.

2. Prima dell’inizio del viaggio
l’organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le
seguenti informazioni:

a) orari, località di sosta
intermedia e coincidenze;

b) generalità e recapito telefonico
di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o venditore ovvero di
uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;

c) recapito telefonico dell’organizzatore
o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti
locali;

d) per i viaggi ed i soggiorni di
minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con
questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;

e) circa la sottoscrizione
facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute
dal consumatore per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di
incidente o malattia.

3. Quando il contratto è stipulato
nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono
essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.

4. È fatto comunque divieto di
fornire informazioni ingannevoli
sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del
contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni
vengono comunicate al consumatore.

Art. 88.

Opuscolo informativo

1. L’opuscolo, ove posto a
disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:

a) la destinazione, il mezzo, il
tipo, la categoria di trasporto utilizzato;

b) la sistemazione in albergo o altro
tipo di alloggio, l’ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche
principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;

c) i pasti forniti;

d) l’itinerario;

e) le informazioni
di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell’Unione
europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il
rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per
l’effettuazione del viaggio e del soggiorno;

f) l’importo o la percentuale di
prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;

g) l’indicazione del numero minimo di
partecipanti eventualmente necessario per l’effettuazione del viaggio tutto
compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell’annullamento del pacchetto turistico;

h) i termini, le modalità, il
soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli
articoli da 64 a
67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.

2. Le informazioni
contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore in relazione
alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi
indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della
stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno
specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

Art. 89.

Cessione del contratto

1. Il consumatore può sostituire a sè un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la
fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per
iscritto all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni
lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire
del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.

2. Il cedente ed il cessionario sono
solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore o del venditore al
pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla
cessione.

Art. 90.

Revisione del prezzo

1. La revisione del prezzo forfetario
di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando
sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle
modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto,
del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di
sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I
costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.

2. La revisione al rialzo non può in
ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario
ammontare.

3. Quando l’aumento del prezzo supera
la percentuale di cui al comma 2,
l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso
delle somme già versate alla controparte.

4. Il prezzo non può in ogni caso
essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

Art. 91.

Modifiche delle condizioni
contrattuali

1. Prima della partenza
l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo
significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma
scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del
prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90.

2. Ove non accetti la proposta di
modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di
penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo 92.

3. Il consumatore comunica la propria
scelta all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento
in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.

4. Dopo la partenza, quando una parte
essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata,
l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione
del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del
consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti
della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle
effettuate, salvo il risarcimento del danno.

5. Se non è possibile alcuna
soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per un giustificato
motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente
per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli
restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art. 92.

Diritti del consumatore in caso di
recesso o annullamento del servizio

1. Quando il consumatore recede dal
contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico
viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per
colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto
turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di
un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della
differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi
dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già
corrisposta.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il
consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente
dalla mancata esecuzione del contratto.

3. Il comma 2 non si applica quando
la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia
stato informato in forma scritta
almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa
di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.

Art. 93.

Mancato o inesatto adempimento

1. Fermi restando gli obblighi
previsti dall’articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento
delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico,
l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo
le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento
è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a
loro non imputabile.

2. L’organizzatore o il venditore che si
avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno
sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Art. 94.

Responsabilità per danni alla persona

1. Il danno derivante alla persona
dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti stabiliti delle
convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte
l’Italia o l’Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla
convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale,
resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del
25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo
1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n.
1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell’organizzatore e del
venditore, così come recepite nell’ordinamento ovvero nei limiti stabiliti
dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive nell’ordinamento italiano, alle
quali aderiscono i Paesi dell’Unione europea ovvero la stessa Unione europea.

2. Il diritto al risarcimento del
danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo
di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento
di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si
applica l’articolo 2951 del codice civile.

3. È nullo ogni accordo che
stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.

Art. 95.

Responsabilità per danni diversi da
quelli alla persona

1. Le parti contraenti possono
convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazione degli
articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice,
limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona,
derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico.

2. La limitazione di cui al comma 1 non può
essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall’articolo
13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa
esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084.

3.
In
assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei
limiti previsti dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al
contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il
23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dagli
articoli dal 1783 al 1786 del codice civile.

4. Il diritto al risarcimento del
danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della
partenza.

Art. 96.

Esonero di responsabilità

1. L’organizzatore ed il venditore
sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la
mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da
un caso fortuito o di forza maggiore.

2. L’organizzatore o il venditore
apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al
fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto
al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto
sia a questo ultimo imputabile.

Art. 97.

Diritto di surrogazione

1. L’organizzatore o il venditore che
hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili.

2. Il consumatore fornisce
all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni
e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga.

Art. 98.

Reclamo

1. Ogni mancanza nell’esecuzione del
contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinchè l’organizzatore, il suo rappresentante locale o
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

2. Il consumatore può altresì
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di
ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni
lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

Art. 99.

Assicurazione

1. L’organizzatore e il venditore
devono essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso il
consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.

2. È fatta salva la facoltà di
stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

Art. 100.

Fondo di garanzia

1. È istituito presso il Ministero
delle attività produttive un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in
caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il
rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi
all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze,
imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.

2. Il fondo è alimentato annualmente
da una quota pari al due per cento dell’ammontare del premio delle polizze di
assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 99, che è versata all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.

3. Il fondo interviene, per le
finalità di cui al comma 1, nei limiti dell’importo corrispondente alla quota
così come determinata ai sensi del comma 2.

4. Il fondo potrà avvalersi del
diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

5. Le modalità di gestione e di
funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Titolo V

EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI

Capo I

Servizi pubblici

Art. 101.

Norma di rinvio

1. Lo Stato e le regioni, nell’ambito
delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi
pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei
criteri previsti della normativa vigente in materia.

2. Il rapporto di utenza deve
svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati e adeguatamente
resi pubblici.

3. Agli utenti è garantita,
attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di
definizione e di valutazione degli standard di qualità previsti dalle leggi.

4. La legge stabilisce per
determinati enti erogatori di servizi pubblici l’obbligo di adottare,
attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai
settori, apposite carte dei servizi.

Parte IV

SICUREZZA E QUALITÀ

Titolo I

SICUREZZA DEI PRODOTTI

Art. 102.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente titolo intende
garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano
sicuri.

2. Le disposizioni del presente titolo si
applicano a tutti i prodotti definiti all’articolo 103, comma 1, lettera a).
Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell’ambito
della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la
sicurezza dei prodotti.

3. Se taluni prodotti sono soggetti a
requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del
presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le
categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.

4. Ai prodotti di cui al comma 3 non
si applicano l’articolo 103, comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 104 e
105.

5. Ai prodotti di cui al comma 3 si
applicano gli articoli da 104
a 108 se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non
esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.

6. Le disposizioni del presente
titolo non si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n.
178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

Art. 103.

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si
intende per:

a) prodotto sicuro: qualsiasi
prodotto, come definito all’articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni
di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del
caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti
alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con
l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello
elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in
particolare, dei seguenti elementi:

1) delle caratteristiche del
prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità
del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;

2) dell’effetto del prodotto su altri
prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l’utilizzazione del primo con
i secondi;

3) della presentazione del prodotto,
della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso
e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;

4) delle categorie di consumatori che
si trovano in condizione di rischio nell’utilizzazione del prodotto, in
particolare dei minori e degli anziani;

b) prodotto pericoloso: qualsiasi
prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla
lettera a);

c) rischio grave: qualsiasi rischio
grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un
intervento rapido delle autorità pubbliche;

d) produttore: il fabbricante del
prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti
come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o
un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il
rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non è stabilito
nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella
Comunità, l’importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della
catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa
incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

e) distributore: qualsiasi operatore
professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide
sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

f) richiamo: le misure volte ad
ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il
distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori;

g) ritiro: qualsiasi misura volta a
impedire la distribuzione e l’esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la
sua offerta al consumatore.

2. La possibilità di raggiungere un
livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un
rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un
prodotto come non sicuro o pericoloso.

Art. 104.

Obblighi del produttore e del
distributore

1. Il produttore immette sul mercato
solo prodotti sicuri.

2. Il produttore fornisce al
consumatore tutte le informazioni
utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale
o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente
percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi.
La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri
obblighi previsti nel presente titolo.

3. Il produttore adotta misure
proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per
consentire al consumatore di essere informato
sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per
evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e
l’informazione appropriata ed
efficace dei consumatori.

4. Le misure di cui al comma 3
comprendono:

a) l’indicazione in base al prodotto
o al suo imballaggio, dell’identità e degli estremi del produttore; il riferimento
al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte,
salva l’omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;

b) i controlli a campione sui
prodotti commercializzati, l’esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un
registro degli stessi, nonché l’informazione
ai distributori in merito a tale sorveglianza.

5. Le misure di ritiro, di richiamo e
di informazione al consumatore,
previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti
autorità a norma dell’articolo 107. Il richiamo interviene quando altre azioni
non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori
lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti
dell’autorità competente.

6. Il distributore deve agire con
diligenza nell’esercizio della sua attività per contribuire a garantire
l’immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:

a) a non fornire prodotti di cui
conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di
operatore professionale;

b) a partecipare al controllo di
sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al
produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;

c) a collaborare alle azioni
intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione
idonea a rintracciare l’origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla
data di cessione al consumatore finale.

7. Qualora i produttori e i
distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni
in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro
immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il
consumatore stesso rischi incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni
competenti, di cui all’articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese
per prevenire i rischi per i consumatori.

8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:

a) elementi specifici che consentano
una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;

b) una descrizione completa del
rischio presentato dai prodotti interessati;

c) tutte le informazioni
disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;

d) una descrizione dei provvedimenti
adottati per prevenire i rischi per i consumatori.

9. Nei limiti delle rispettive
attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti, ove
richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi
presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.

Art. 105.

Presunzione e valutazione di
sicurezza

1. In mancanza di specifiche
disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto
si presume sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato
membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti
cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.

2. Si presume che un prodotto sia
sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati
dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti
che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla
Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a norma
dell’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 dicembre 2001.

3.
In
assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto è valutata
in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle
norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle
raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla
valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in
materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati
della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono
ragionevolmente attendersi.

4. Fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti adottano le misure necessarie per
limitare o impedire l’immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo
dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la conformità,
pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

Art. 106.

Procedure di consultazione e
coordinamento

1. I Ministeri delle attività
produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno,
dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché le
altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla
effettuazione dei controlli di cui all’articolo 107, provvedono, nell’ambito delle
ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla
realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni
mediante un adeguato supporto informativo
operante in via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità alle prescrizioni stabilite in
sede comunitaria che consenta anche l’archiviazione e la diffusione delle informazioni.

2. I criteri per il coordinamento dei
controlli previsti dall’articolo 107 sono stabiliti in una apposita conferenza
di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni di cui
al comma 1, convocata almeno due volte l’anno dal Ministro delle attività
produttive; alla conferenza partecipano anche il Ministro della giustizia e le
altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti per
materia.

3. La conferenza di cui al comma 2,
tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell’ambito del sistema
comunitario di informazione sugli
incidenti domestici e del tempo libero.

4. Alla conferenza di cui al comma 2,
possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e
della distribuzione, nonché le associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti iscritte all’elenco di cui all’articolo 137, secondo
modalità definite dalla conferenza medesima.

Art. 107.

Controlli

1. Le amministrazioni di cui
all’articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano
sicuri. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione
europea l’elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonché
degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su
indicazione delle amministrazioni stesse.

2. Le amministrazioni di cui
all’articolo 106 possono adottare tra l’altro le misure seguenti:

a) per qualsiasi prodotto:

1) disporre, anche dopo che un
prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche
delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell’utilizzo o del
consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e
di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio
e presso i magazzini di vendita;

2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;

3) prelevare campioni di prodotti per
sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone
processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

b) per qualsiasi prodotto che possa
presentare rischi in determinate condizioni:

1) richiedere l’apposizione sul
prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può
presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;

2) sottoporne l’immissione sul
mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;

c) per qualsiasi prodotto che possa
presentare rischi per determinati soggetti:

1) disporre che tali soggetti siano
avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche
mediante la pubblicazione di avvisi specifici;

d) per qualsiasi prodotto che può
essere pericoloso:

1) vietare, per il tempo necessario
allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla
sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;

2) disporre, entro un termine
perentorio, l’adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già
commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo,
qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l’incolumità pubblica;

e) per qualsiasi prodotto pericoloso:

1) vietarne l’immissione sul mercato
e adottare le misure necessarie a garantire l’osservanza del divieto;

f) per qualsiasi prodotto pericoloso
già immesso sul mercato rispetto al quale l’azione già intrapresa dai
produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:

1) ordinare o organizzare il suo
ritiro effettivo e immediato e l’informazione
dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti
a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a
carico del distributore;

2) ordinare o coordinare o, se del
caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai
consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono
posti a carico dei produttori e dei distributori.

3. Nel caso di prodotti che
presentano un rischio grave le amministrazioni di cui all’articolo 106
intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta celerità,
opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b) a f),
tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui
all’allegato II.

4. Le amministrazioni competenti
quando adottano misure analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a
quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo conto del principio di
precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità
europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo
proporzionato alla gravità del rischio.

5. Le amministrazioni competenti,
nell’ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e,
senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono
l’azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli
obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l’eventuale elaborazione
di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.

6. Per le finalità di cui al presente
titolo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le amministrazioni di
cui all’articolo 106, comma 1, si avvalgono della collaborazione dell’Agenzia
delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema di
scambio rapido delle informazioni
gestite dal sistema RAPEX, di cui all’allegato II, ed agiscono secondo le norme
e le facoltà ad esse attribuite dall’ordinamento.

7. Le misure di cui al presente
articolo possono riguardare, rispettivamente:

a) il produttore;

b) il distributore, e, in
particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;

c) qualsiasi altro detentore del
prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni
intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.

8. Per armonizzare l’attività di
controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i
quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio,
il Ministero dell’interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del
proprio Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organi periferici del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell’ambito
delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato.

9. Il Ministero della salute, ai fini
degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti
e dal presente titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima,
aerea e di frontiera nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti e,
comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

10. Fatti salvi gli obblighi previsti
dalla normativa vigente, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a non divulgare
le informazioni acquisite che, per
loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro
divulgazione sia necessaria alla tutela della salute o della pubblica o privata
incolumità.

Art. 108.

Disposizioni procedurali

1. Il provvedimento adottato ai sensi
dell’articolo 107 che limita l’immissione sul mercato di un prodotto o ne
dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con
l’indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui è possibile ricorrere
e deve essere notificato entro sette giorni dall’adozione.

2. Fatti salvi i casi di grave o
immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumità, prima
dell’adozione delle misure di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, agli
interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento
amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri
prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
in particolare, gli interessati possono presentare all’Autorità competente
osservazioni scritte e documenti.

3. Gli interessati possono presentare
osservazioni scritte anche in seguito all’emanazione del provvedimento, anche
quando, a causa dell’urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare
al procedimento.

Art. 109.

Sorveglianza del mercato

1. Per esercitare un’efficace
sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione
della salute e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui
all’articolo 106, anche indipendentemente dalla conferenza di servizi,
assicurano:

a) l’istituzione, l’aggiornamento
periodico e l’esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie
di prodotti o di rischi, nonché il monitoraggio delle attività di sorveglianza,
delle osservazioni e dei risultati;

b) l’aggiornamento delle conoscenze
scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;

c) esami e valutazioni periodiche del
funzionamento delle attività di controllo e della loro efficacia, come pure, se
del caso, la revisione dei metodi dell’organizzazione della sorveglianza messa
in opera.

2. Le Amministrazioni di cui
all’articolo 106 assicurano, altresì, la gestione dei reclami presentati dai
consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti
e alle attività di controllo e sorveglianza. Le modalità operative di cui al
presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.

3. Le strutture amministrative
competenti a svolgere l’attività di cui al comma 2 vanno rese note in sede di
conferenza di servizi convocata dopo la data di entrata in vigore del codice.
In quella sede sono definite le modalità per informare
i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo.

4. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 110.

Notificazione e scambio di informazioni

1. Il Ministero delle attività
produttive notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li
hanno motivati, i provvedimenti di cui all’articolo 107, commi 2, lettere b),
c), d), e) e f), e 3, nonché eventuali modifiche e revoche, fatta salva
l’eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di
notifica.

2. I provvedimenti, anche concordati
con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari
condizioni la commercializzazione o l’uso di prodotti che presentano un rischio
grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione europea secondo le
prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto dell’allegato II della direttiva
2001/95/CE, di cui all’allegato II.

3. Se il provvedimento adottato riguarda un
rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle
attività produttive procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni
competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento
contenga informazioni suscettibili
di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri
Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio
nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.

4. Ai fini degli adempimenti di cui
al comma 1, i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di cui
all’articolo 106 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle
attività produttive; analoga comunicazione deve essere data a cura delle
cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali, relativamente
ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo,
emanati dagli stessi nell’ambito degli interventi di competenza.

5. Il Ministero delle attività
produttive comunica all’amministrazione competente le decisioni eventualmente
adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un
rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati
membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti giorni,
dell’adozione di provvedimenti idonei. È fatto salvo il rispetto del termine
eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea.

6. Le Autorità competenti assicurano
alle parti interessate la possibilità di esprimere entro un mese dall’adozione
della decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo
inoltro alla Commissione.

7. Sono vietate le esportazioni al di
fuori dell’Unione europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di
cui al comma 5, a
meno che la decisione non disponga diversamente.

Art. 111.

Responsabilità del produttore

1. Sono fatte salve le disposizioni
di cui al titolo secondo in materia di responsabilità per danno da prodotti
difettosi.

Art. 112.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti
pericolosi in violazione del divieto di cui all’articolo 107, comma 2, lettera
e), è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 10.000
euro a 50.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è
punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000
euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti
emanati a norma dell’articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e
d), numeri 1) e 2), è punito con l’ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.

4. Il produttore o il distributore
che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle
attività di cui all’articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione
amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca
reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all’articolo 104, commi
2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al
medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione
amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.

Art. 113.

Rinvio

1. Sono fatte salve le specifiche
norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche,
obbligano a specifici standard di sicurezza.

2. Sono fatte salve le disposizioni
regionali che disciplinano i controlli di competenza.

Titolo II

RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI
DIFETTOSI

Art. 114.

Responsabilità del produttore

1. Il produttore è responsabile del
danno cagionato da difetti del suo prodotto.

Art. 115.

Prodotto

1. Prodotto, ai fini del presente
titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o
immobile.

2. Si considera prodotto anche l’elettricità.

Art. 116.

Responsabilità del fornitore

1. Quando il produttore non sia
individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia
distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se ha omesso
di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta,
l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il
prodotto.

2. La richiesta deve essere fatta per
iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con
ragionevole approssimazione, la data dell’acquisto; deve inoltre contenere
l’offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.

3. Se la notificazione dell’atto
introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma
2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.

4.
In
ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio
di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un
ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal
comma 1.

5. Il terzo indicato come produttore
o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell’articolo
106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere
estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l’indicazione.
Nell’ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna
dell’attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio. 6.
Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella
Unione europea, quando non sia individuato l’importatore, anche se sia noto il
produttore.

Art. 117.

Prodotto difettoso

1. Un prodotto è difettoso quando non
offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte
le circostanze, tra cui:

a) il modo in cui il prodotto è stato
messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le
istruzioni e le avvertenze fornite;

b) l’uso al quale il prodotto può
essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso,
si possono ragionevolmente prevedere;

c) il tempo in cui il prodotto è
stato messo in circolazione.

2. Un prodotto non può essere
considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia
stato in qualunque tempo messo in commercio.

3. Un prodotto è difettoso se non
offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima
serie.

Art. 118.

Esclusione della responsabilità

1. La responsabilità è esclusa:

a) se il produttore non ha messo il
prodotto in circolazione;

b) se il difetto che ha cagionato il
danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;

c) se il produttore non ha fabbricato
il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a
titolo oneroso, nè lo ha fabbricato o distribuito
nell’esercizio della sua attività professionale;

d) se il difetto è dovuto alla
conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento
vincolante;

e) se lo stato delle conoscenze
scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in
circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come
difettoso;

f) nel caso del produttore o
fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è
interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la
parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal
produttore che la ha utilizzata.

Art. 119.

Messa in circolazione del prodotto

1. Il prodotto è messo in
circolazione quando sia consegnato all’acquirente, all’utilizzatore, o a un
ausiliario di questi, anche in visione o in prova.

2. La messa in circolazione avviene
anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l’invio
all’acquirente o all’utilizzatore.

3. La responsabilità non è esclusa se
la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore
abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all’ufficiale
giudiziario all’atto del pignoramento o con atto notificato al creditore
procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione entro
quindici giorni dal pignoramento stesso.

Art. 120.

Prova

1. Il danneggiato deve provare il
difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno.

2. Il produttore deve provare i fatti
che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell’articolo
118. Ai fini dell’esclusione da responsabilità prevista nell’articolo 118,
comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle
circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui
il prodotto è stato messo in circolazione.

3. Se è verosimile che il danno sia
stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese
della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.

Art. 121.

Pluralità di responsabili

1. Se più persone sono responsabili
del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.

2. Colui che ha risarcito il danno ha
regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio
riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle
conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti
uguali.

Art. 122.

Colpa del danneggiato

1. Nelle ipotesi di concorso del
fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni
dell’articolo 1227 del codice civile.

2. Il risarcimento non è dovuto
quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del
pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.

3. Nell’ipotesi di danno a cosa, la
colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato.

Art. 123.

Danno risarcibile

1. È risarcibile in base alle
disposizioni del presente titolo:

a) il danno cagionato dalla morte o
da lesioni personali;

b) la distruzione o il deterioramento
di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purchè di
tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente
utilizzata dal danneggiato.

2. Il danno a cose è risarcibile solo
nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.

Art. 124.

Clausole di esonero da responsabilità

1. È nullo qualsiasi patto che
escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la
responsabilità prevista dal presente titolo.

Art. 125.

Prescrizione

1. Il diritto al risarcimento si
prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe
dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del
responsabile.

2. Nel caso di aggravamento del
danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il
danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità
sufficiente a giustificare l’esercizio di un’azione giudiziaria.

Art. 126.

Decadenza

1. Il diritto al risarcimento si
estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o
l’importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha
cagionato il danno.

2. La decadenza è impedita solo dalla
domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di
ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del
diritto da parte del responsabile.

3. L’atto che impedisce la decadenza nei
confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.

Art. 127.

Responsabilità secondo altre
disposizioni di legge

1. Le disposizioni del presente
titolo non escludono nè limitano i diritti attribuiti
al danneggiato da altre leggi.

2. Le disposizioni del presente
titolo non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti
dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni del presente
titolo non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima del 30 luglio
1988.

Titolo III

GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ E
GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO

Capo I

Della vendita dei beni di consumo

Art. 128.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente capo disciplina taluni
aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di
consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di
permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli
altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da
fabbricare o produrre.

2. Ai fini del presente capo si
intende per:

a) beni di consumo: qualsiasi bene
mobile, anche da assemblare, tranne:

1) i beni oggetto di vendita forzata
o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche
mediante delega ai notai;

2) l’acqua e il gas, quando non
confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

3) l’energia elettrica;

b) venditore: qualsiasi persona
fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria
attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma
1;

c) garanzia convenzionale ulteriore:
qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del
consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato,
sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora
esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia
o nella relativa pubblicità;

d) riparazione: nel caso di difetto
di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al
contratto di vendita.

3. Le disposizioni del presente capo
si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del
pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale
della cosa.

Art. 129.

Conformità al contratto

1. Il venditore ha l’obbligo di
consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

2. Si presume che i beni di consumo
siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti
circostanze:

a) sono idonei all’uso al quale servono
abitualmente beni dello stesso tipo;

b) sono conformi alla descrizione
fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha
presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualità e le
prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può
ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso,
delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte
al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in
particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;

d) sono altresì idonei all’uso
particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a
conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il
venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

3. Non vi è difetto di conformità se,
al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del
difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di
conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

4. Il venditore non è vincolato dalle
dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche
alternativa, dimostra che:

a) non era a conoscenza della
dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;

b) la dichiarazione è stata
adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo
da essere conoscibile al consumatore;

c) la decisione di acquistare il bene
di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.

5. Il difetto di conformità che deriva
dall’imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di
conformità del bene quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita
ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale
equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per
essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non
corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Art. 130.

Diritti del consumatore

1. Il venditore è responsabile nei
confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al
momento della consegna del bene.

2.
In
caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza
spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma
dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla
risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.

3. Il consumatore può chiedere, a sua
scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in
entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile
o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.

4. Ai fini di cui al comma 3 è da
considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore
spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se
non vi fosse difetto di conformità;

b) dell’entità del difetto di
conformità;

c) dell’eventualità che il rimedio
alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il
consumatore.

5. Le riparazioni o le sostituzioni
devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono
arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del
bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si
riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare
modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano
d’opera e per i materiali.

7. Il consumatore può richiedere, a
sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove
ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione
sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto
alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui
al comma 6;

c) la sostituzione o la riparazione
precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

8. Nel determinare l’importo della
riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.

9. Dopo la denuncia del difetto di
conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio
disponibile, con i seguenti effetti:

a) qualora il consumatore abbia già
richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con
le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui
al comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo
proposto;

b) qualora il consumatore non abbia
già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta
o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

10. Un difetto di conformità di lieve
entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i
rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione
del contratto.

Art. 131.

Diritto di regresso

1. Il venditore finale, quando è
responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità
imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente
venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro
intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei
confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta
catena distributiva.

2. Il venditore finale che abbia
ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno
dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei
soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Art. 132.

Termini

1. Il venditore è responsabile, a
norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il
termine di due anni dalla consegna del bene.

2. Il consumatore decade dai diritti
previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di
conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il
difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto
l’esistenza del difetto o lo ha occultato.

3. Salvo prova contraria, si presume
che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna
del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile
con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

4. L’azione diretta a far valere i
difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel
termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia
convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i
diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purchè il
difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e
prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 133.

Garanzia convenzionale

1. La garanzia convenzionale vincola
chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia
medesima o nella relativa pubblicità.

2. La garanzia deve, a cura di chi la
offre, almeno indicare:

a) la specificazione che il
consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la
garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;

b) in modo chiaro e comprensibile
l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere,
compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o
la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

3. A richiesta del consumatore, la
garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a
lui accessibile.

4. La garanzia deve essere redatta in
lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre
lingue.

5. Una garanzia non rispondente ai
requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può
continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.

Art. 134.

Carattere imperativo delle
disposizioni

1. È nullo ogni patto, anteriore alla
comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare,
anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La
nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata
d’ufficio dal giudice.

2. Nel caso di beni usati, le parti
possono limitare la durata della responsabilità di cui all’articolo
1519-sexies, comma primo, del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso
non inferiore ad un anno.

3. È nulla ogni clausola contrattuale
che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese
extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione
assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto
collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Art. 135.

Tutela in base ad altre disposizioni

1. Le disposizioni del presente capo
non escludono nè limitano i diritti che sono
attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico.

2. Per quanto non previsto dal
presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di
contratto di vendita.

Parte V

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Titolo I

LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A
LIVELLO NAZIONALE

Art. 136.

Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti

1. È istituito presso il Ministero
delle attività produttive il Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti, di seguito denominato: «Consiglio».

2. Il Consiglio, che si avvale, per
le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle
attività produttive, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei
consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 e da un
rappresentante designato dalla Conferenza di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed è presieduto dal Ministro delle attività
produttive o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività
produttive, e dura in carica tre anni.

3. Il Consiglio invita alle proprie
riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e
delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì
essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di
regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e
sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti
delle materie trattate.

4. È compito del Consiglio:

a) esprimere pareri, ove richiesto,
sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei
consumatori e degli utenti;

b) formulare proposte in materia di
tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle
politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e
conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli
utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei
servizi;

d) elaborare programmi per la
diffusione delle informazioni presso
i consumatori e gli utenti; e) favorire iniziative volte a promuovere il
potenziamento dell’accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia
previsti per la soluzione delle controversie;

f) favorire ogni forma di raccordo e
coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei
consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la
più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti
nell’ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta
all’anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i
presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti
previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano;

g) stabilire rapporti con analoghi
organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell’Unione europea;

h) segnalare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, eventuali
difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all’attuazione delle disposizioni
in materia di semplificazione procedimentale e
documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate
dal predetto Dipartimento anche mediante l’Ispettorato della funzione pubblica
e l’Ufficio per l’attività normativa e amministrativa di semplificazione delle
norme e delle procedure.

Art. 137.

Elenco delle associazioni dei
consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale

1. Presso il Ministero delle attività
produttive è istituito l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli
utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L’iscrizione nell’elenco è subordinata
al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle
prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle attività
produttive, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di
uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo
esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli
iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate
direttamente all’associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore
allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di
almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non
inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare
con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale
rappresentante dell’associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e
seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) elaborazione di un bilancio
annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia
di contabilità delle associazioni
non riconosciute;

e) svolgimento di un’attività
continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti
legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività
dell’associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la
qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e
servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera
l’associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori
e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale
avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di
interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministero delle attività
produttive provvede annualmente all’aggiornamento dell’elenco.

5. All’elenco di cui al presente
articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli
utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze
linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui
al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non
inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma
di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione con le modalità di
cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

6. Il Ministero delle attività
produttive comunica alla Commissione europea l’elenco di cui al comma 1,
comprensivo anche degli enti di cui all’articolo 139, comma 2, nonché i
relativi aggiornamenti al fine dell’iscrizione nell’elenco degli enti
legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi
dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.

Art. 138.

Agevolazioni e contributi

1. Le agevolazioni e i contributi
previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in
materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, sono
estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attività editoriali
delle associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137.

Titolo II

LE AZIONI INIBITORIE E L’ACCESSO ALLA
GIUSTIZIA

Art. 139.

Legittimazione ad agire

1. Le associazioni dei consumatori e
degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 sono legittimate ad
agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre
a quanto disposto dall’articolo 2, le dette associazioni sono legittimate ad
agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori
contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonché dalle
seguenti disposizioni legislative:

a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e
legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l’esercizio delle attività
televisive;

b) decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44,
e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicità dei medicinali per
uso umano.

2. Gli organismi pubblici
indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato
dell’Unione europea ed inseriti nell’elenco degli enti legittimati a proporre
azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire, ai
sensi del presente articolo e secondo le modalità di cui all’articolo 140, nei
confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese,
posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.

Art. 140.

Procedura

1. I soggetti di cui all’articolo 139
sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e
degli utenti richiedendo al tribunale:

a) di inibire gli atti e i
comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) di adottare le misure idonee a
correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del
provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei
casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o
eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1,
nonché i soggetti di cui all’articolo 139, comma 2, possono attivare, prima del
ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a
norma dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n.
580, nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la
composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell’articolo
141. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di
conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell’organismo di
composizione extragiudiziale adito, è depositato per l’omologazione nella
cancelleria del tribunale del luogo nel quale si è svolto il procedimento di
conciliazione.

4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo
verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione
omologato costituisce titolo esecutivo.

5.
In
ogni caso l’azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano
decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al
soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei
consumatori e degli utenti.

6. Il soggetto al quale viene chiesta
la cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato
chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, può attivare la procedura di
conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l’azione giudiziale
da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase
esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della
cessazione della materia del contendere.

7. Con il provvedimento che definisce
il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per l’adempimento
degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in
giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di
denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di
ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento degli
obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti
possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio affinchè, accertato l’inadempimento, disponga il pagamento
delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze al fondo da istituire
nell’ambito di apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per finanziare
iniziative a vantaggio dei consumatori.

8. Nei casi in cui ricorrano giusti
motivi di urgenza, l’azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da
669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.

9. Fatte salve le norme sulla
litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei
procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il
diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle
medesime violazioni.

10. Per le associazioni di cui
all’articolo 139 l’azione
inibitoria prevista dall’articolo 37
in materia di clausole vessatorie nei contratti
stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo.

11. Resta ferma la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi
dell’articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80.

12. Restano salve le procedure
conciliative di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di
cui all’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 141.

Composizione extragiudiziale delle
controversie

1. Nei rapporti tra consumatore e
professionista, le parti possono avviare procedure di composizione
extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo,
anche in via telematica.

2. Il Ministero delle attività
produttive, d’intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla
Commissione europea l’elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle
controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della
raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i
principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e della raccomandazione
2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi
applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero delle
attività produttive, d’intesa con il Ministero della giustizia, assicura,
altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all’attuazione della risoluzione
del Consiglio dell’Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa
ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale
delle controversie in materia di consumo.

3.
In
ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle
controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell’articolo 4
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.

4. Non sono vessatorie le clausole
inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi
che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Il consumatore non può essere
privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia
l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.

Parte VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 142.

Modifiche al codice civile

1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter,
l469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies del codice civile sono sostituiti dal
seguente:

«Art.
1469-bis

Contratti del consumatore

Le disposizioni del presente titolo
si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del
consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.».

Art. 143.

Irrinunciabilità dei diritti

1. I diritti attribuiti al
consumatore dal codice sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in
contrasto con le disposizioni del codice.

2. Ove le parti abbiano scelto di
applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al
consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela
previste dal codice.

Art. 144.

Aggiornamenti

1. Ogni intervento normativo
incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato
mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle
specifiche disposizioni in esso contenute.

Art. 145.

Competenze delle regioni e delle
province autonome

1. Sono fatte salve le disposizioni
adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del consumatore.

Art. 146.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore
del presente codice sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, così come modificato dal decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE, relativa
al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da
prodotti difettosi, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n.
183;

b) la legge 10 aprile 1991, n. 126,
così come modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante norme per l’informazione del consumatore;

c) il decreto legislativo 15 gennaio
1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE, in materia di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

d) decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 74, così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
67, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità
ingannevole e comparativa;

e) decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 111, così come modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante
attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i
circuiti «tutto compreso»;

f) la legge 30 luglio 1998, n. 281,
recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, così come
modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, dal decreto legislativo 23
aprile 2001, n. 224, e dall’articolo 11 della legge 1° marzo 2002, n. 39,
recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2001, sono fatte salve le
disposizioni di cui all’articolo 7, con riferimento alle attività promozionali
del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 136
e alle agevolazioni di cui all’articolo 138;

g) il decreto legislativo 9 novembre
1998, n 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE, concernente la tutela
dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di
un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;

h) il decreto legislativo 22 maggio
1999, n 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla
protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

i) il decreto legislativo 25 febbraio
2000, n 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la
direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;

l) il decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la
direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;

m) il decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla
protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai
medesimi;

n) il decreto legislativo 23 aprile
2001, n. 224, recante attuazione della direttiva 98/27/CE, relativa a
provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;

o) il decreto legislativo 21 maggio
2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla
sicurezza generale dei prodotti;

p) il comma 7 dell’articolo 18 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59;

q) il comma 9 dell’articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59;

r) commi 4 e 5 dell’articolo 125 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter,
1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e
1519-nonies del codice civile;

t) la legge 6 aprile 2005, n. 49,
recante modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi
pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.

2. Dalla data di entrata in vigore
del presente codice restano abrogati:

a) il decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, recante attuazione della direttiva
79/581/CEE, relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai
fini della protezione dei consumatori;

b) il decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 76, recante attuazione della direttiva 88/315/CEE, concernente
l’indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei
consumatori;

c) il decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 78, recante attuazione della direttiva 88/314/CEE, concernente
l’indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione
dei consumatori;

d) il decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 115, recante attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla
sicurezza generale dei prodotti.

Allegato I

Servizi finanziari di cui
all’articolo 51, comma 1, lettera a):

servizi d’investimento;

operazioni di assicurazione e di
riassicurazione;

servizi bancari;

operazioni riguardanti fondi di
pensione;

servizi riguardanti operazioni a
termine o di opzione.

Tali servizi comprendono in
particolare:

i servizi di investimento di cui
all’allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di società di investimenti
collettivi;

i servizi che rientrano nelle
attività che beneficiano del riconoscimento reciproco di cui si applica
l’allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;

le operazioni che rientrano nelle
attività di assicurazione e riassicurazione di cui:

all’articolo 1 della direttiva
73/239/CEE;

all’allegato della direttiva
79/267/CEE;

alla direttiva 64/225/CEE;

alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.

Allegato II

(previsto dall’articolo 107, comma 3)

(riproduce l’allegato II della
direttiva 2001/95/CE)

PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DEL
RAPEX DELLE LINEE GUIDA PER LE NOTIFICHE

1. Il sistema riguarda i prodotti,
secondo la definizione dell’articolo 3, comma 1, lettera e), che presentano un
rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti
farmaceutici previsti nelle direttive 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 novembre 2001, e 2001/82/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001, sono esclusi dall’applicazione del RAPEX.

2. Il RAPEX mira essenzialmente a
permettere un rapido scambio di informazioni
in presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono
criteri specifici per l’individuazione di rischi gravi.

3. Gli Stati membri che hanno effettuato la
notifica a norma dell’articolo 12 forniscono tutte le precisazioni disponibili.
In particolare, la notifica contiene le informazioni
stabilite dalle linee guida di cui al punto 8 e almeno:

a) le informazioni
che permettono di identificare il prodotto;

b) una descrizione del rischio
incontrato, ivi compresa una sintesi dei risultati di qualsiasi prova o di
qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che permettano di valutare
l’importanza del rischio;

c) la natura e la durata delle misure
o azioni prese o decise, se del caso;

d) informazioni
sui canali di commercializzazione e sulla distribuzione del prodotto, in
particolare sui Paesi destinatari.

Tali informazioni
devono essere trasmesse valendosi dello speciale formulario tipo di notifica e
degli strumenti stabiliti dalle linee guida di cui al punto 8.

Quando la misura notificata a norma
degli articoli 11 o 12 è intesa a limitare la commercializzazione o l’uso di
una sostanza chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri forniscono
quanto prima possibile una sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della
sostanza o del preparato in questione e dei sostituti conosciuti, qualora tale informazione sia disponibile. Essi comunicano
inoltre gli effetti previsti del provvedimento sulla salute e la sicurezza dei
consumatori, nonché la valutazione del rischio effettuata in conformità dei
principi generali di valutazione dei rischi delle sostanze chimiche di cui
all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio,
del 23 marzo 1993, nel caso di sostanze esistenti o all’articolo 3, paragrafo
2, della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, nel caso di
nuove sostanze. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono i particolari e le
procedure relativi alle informazioni
richieste a tale riguardo.

4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtù dell’articolo 12, paragrafo
1, terzo comma, in merito ad un rischio grave, prima di decidere in merito a
eventuali provvedimenti informa la Commissione, entro un
termine di quarantacinque giorni, se intende confermare o modificare tale informazione.

5. La Commissione verifica,
nel più breve tempo possibile, la conformità con le disposizioni della
direttiva delle informazioni
ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine di valutare
la sicurezza del prodotto, può svolgere un’indagine di propria iniziativa.
Qualora abbia luogo tale indagine, gli Stati membri devono fornire alla
Commissione nella misura del possibile, le informazioni
richieste.

6. Ricevuta una notifica a norma dell’articolo
12, gli Stati membri sono invitati ad informare
la Commissione,
entro e non oltre il termine stabilito dalle linee guida di cui al punto 8, sui
punti seguenti:

a) se il prodotto è stato immesso sul
mercato nel loro territorio;

b) quali provvedimenti nei confronti
del prodotto in questione adotteranno eventualmente in funzione della
situazione nel loro Paese, motivandone le ragioni, in specie la diversa
valutazione del rischio o qualsiasi altra circostanza particolare che
giustifica la decisione, in particolare che giustifica l’assenza di
provvedimento o di seguito;

c) le informazioni
supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio implicato, compresi i
risultati di prove o analisi.

Le linee guida di cui al punto 8
propongono criteri precisi di notifica delle misure la cui portata è limitata
al territorio nazionale e come trattare le notifiche sui rischi che lo Stato
membro ritiene limitati al proprio territorio.

7. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di
eventuali modifiche o della revoca delle misure o azioni in questione.

8. Le linee guida che riguardano la
gestione del RAPEX da parte della Commissione e degli Stati membri vengono
elaborate e regolarmente aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di
cui all’articolo 15, paragrafo 3.

9. La Commissione può informare i punti di contatto nazionali riguardo ai
prodotti che presentano rischi gravi, importati nella Comunità e nello Spazio
economico europeo o esportati a partire da tali territori.

10. La responsabilità delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che
ha effettuato la notifica.

11. La Commissione assicura
l’opportuno funzionamento del sistema, provvedendo in particolare a
classificare e a catalogare le notifiche in base al grado di urgenza. Le
modalità saranno stabilite dalle linee guida di cui al punto 8.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì
6 settembre 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Scajola, Ministro delle attività produttive

La
Malfa,
Ministro per le politiche comunitarie

Baccini, Ministro per la funzione pubblica

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro dell’economia e
delle finanze

Storace, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli