Tributario e Fiscale

Monday 20 March 2006

Circolare n. 9/2006 dell’Agenzia delle Entrate – Prevenzione e contrasto all’evasione – Anno 2006 – Primi indirizzi operativi

Circolare n. 9/2006 dell’Agenzia delle Entrate – Prevenzione e contrasto all’evasione – Anno
2006 – Primi indirizzi operativi

Testo:

1. Premessa

2. Attivita’ di
analisi e ricerca e cooperazione internazionale

3. Verifiche

4. Controlli sostanziali

5. Accessi brevi

6. Attivita’ di controllo formale

7. Funzioni strumentali
all’attivita’ di controllo

8. Attivita’ collegate alla
tutela della pretesa erariale

1. Premessa

In
attesa di formulare definitivi indirizzi operativi correlati agli obiettivi che
saranno fissati nella Convenzione triennale per l’anno 2006-2008, con la
presente circolare si forniscono le direttive finalizzate

ad
assicurare lo svolgimento dell’attivita’ di prevenzione e contrasto all’evasione,
da parte delle Direzioni regionali e degli Uffici locali, in coerenza con il
principio di proficuita’ dell’azione amministrativa.

Le direttive tengono conto delle
disposizioni contenute nella legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Finanziaria per
l’anno 2006) e degli interventi che l’Agenzia delle Entrate e’ chiamata ad
attuare in risposta alle linee di

politica
fiscale ed agli obiettivi generali della gestione tributaria espressi nell’Atto
di indirizzo del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

2. Attivita’ di
analisi e ricerca e cooperazione internazionale

Per l’anno di attivita’
2006 e’ confermato l’impegno richiesto agli uffici nell’attivita’ di contrasto
alle frodi IVA, con particolare riguardo all’IVA intracomunitaria.

A tal fine andranno assicurati
crescenti livelli di efficienza ed efficacia
all’azione di contrasto, con la prosecuzione del coordinamento e della
collaborazione con le altre amministrazioni impegnate nei controlli.

In particolare, qualora le
operazioni sospette siano state poste in essere da
operatori nazionali direttamente o indirettamente con soggetti stabiliti in
altri Stati membri della Comunita’ europea, dovra’ essere attivata la
cooperazione internazionale, secondo le modalita’ specificatamente previste, al
fine di ottenere puntuale riscontro dalle autorita’ estere.

Per converso, tempestiva risposta
dovra’ essere fornita alle richieste di informazioni
in materia di IVA provenienti dall’estero. Al riguardo, si sottolinea
che lo strumento dello scambio di informazioni
va altresi’ utilizzato nell’ambito della cooperazione con le autorita’ fiscali
estere in materia di imposizione diretta.

Le attivita’ di contrasto saranno
improntate alla massima collaborazione con gli organi dell’Agenzia delle Dogane
e della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni impartite nella circolare
n. 48 dell’ 11.11.2005 e le conseguenti istruzioni, al
fine di favorire la tempestivita’ degli interventi e la rapida conclusione dei
controlli.

Con riferimento al fenomeno delle
frodi IVA si ricorda che il decreto ministeriale del 22/12/2005 ha dato
attuazione all’articolo 60 bis deldecreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972 [1].

La normativa citata, che trova
applicazione nei confronti delle operazioni effettuate a decorrere dal
31/12/2005 giorno di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale,
fornisce un ulteriore strumento da

utilizzare
nell’attivita’ di repressione delle frodi, in particolare di quelle fattispecie
realizzate attraverso le ben note interposizioni fittizie di missing traders.

Sempre in materia d’imposta sul
valore aggiunto l’attivita’, inoltre, si indirizzera’
all’individuazione di:

. percorsi evasivi ed elusivi che
potrebbero interessare la gestione dei depositi IVA, .
comportamenti fraudolenti finalizzati ad ottenere
indebiti rimborsi e ad utilizzare in compensazione crediti non spettanti.

Nell’ambito della prevenzione dei
fenomeni di frode e piu’ in generale di comportamenti evasivi l’attivita’ di intelligence sara’ rivolta alla raccolta di tutte le informazioni
piu’ utili ai fini di enucleare le posizioni connotate da alto grado di
pericolosita’.In tale contesto l’attivita’ sara’ diretta ad individuare quei
soggetti richiedenti nuove partite IVA che presentano elevati indici di
rischio. Una fonte utile per l’individuazione tempestiva di tali soggetti e’
data dalla procedura "Analisi del rischio delle partite IVA", che e’
stata completamente automatizzata per la fase iniziale di reperimento delle informazioni,
con l’inserimento altresi’ di un risk score. Piu’ in generale le strutture di intelligence saranno, inoltre, impegnate ad individuare i
fenomeni evasivi ed elusivi attraverso l’elaborazione di specifici percorsi
d’indagine finalizzati alla

predisposizione
di segnalazioni qualificate, secondo i criteri di prassi gia’ in passato
individuati, relative a posizioni soggettive da inserire nei piani annuali di
controllo.

In particolare l’attivita’ sara’
finalizzata a far emergere le posizioni soggettive:

. interessate da fenomeni evasivi
e fraudolenti nel settore della vendita, della locazione e dell’intermediazione
immobiliare; . caratterizzate
dall’omessa dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto;

. interessate dall’utilizzo ai
fini evasivi di regimi fiscali agevolativi destinati dalla normativa a
particolari settori; . con
riferimento alle quali l’incrocio di dati del patrimonio informativo
esterno ed interno all’Agenzia evidenzi manifestazioni di particolare capacita’
contributiva;

. in relazione
alle quali, nell’ambito dell’attivita’ di intelligence, siano stati
rilevati fenomeni evasivi ed elusivi che interessano rilevanti operazioni
economiche societarie;

. evidenziate dai flussi informativi
provenienti dalle autorita’ fiscali estere.

3. Verifiche

In attuazione della disposizione
del comma 520 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 il Piano operativo
dell’Agenzia prevedera’ un incremento di capacita’ operativa per l’attivita’ di
contrasto all’evasione nei confronti dei soggetti per i quali
non trova applicazione l’istituto della programmazione fiscale.

Pertanto, proseguendo e
consolidando le linee programmatiche attuate nell’anno 2005, il budget di
produzione prevedera’ un ulteriore aumento delle
risorse destinate all’attivita’ di verifica nei confronti dei soggetti con
volume d’affari, ricavi e/o compensi superiori a 5.164.569 euro. Con riguardo a
tale classe di contribuenti la selezione, da effettuarsi
nella puntuale osservanza del principio della proficuita’ comparata,
privilegera’ le posizioni soggettive: che presentino dichiarazioni con
l’esposizione, con particolare riferimento all’imposta sul valore aggiunto, di
crediti a rimborso, utilizzati in compensazione ovvero riportati al successivo
periodo d’imposta, che appaiano particolarmente rilevanti in relazione
all’attivita’ svolta;

. che, in esito ai controlli sui
crediti d’imposta concessi per l’incremento della base occupazionale e per le
aree svantaggiate, risultino meritevoli di un
controllo esteso alla complessiva posizione fiscale, in ragione della rilevanza
del credito di cui sia stato accertato l’illegittimo utilizzo, ovvero
l’illegittima contabilizzazione, qualora il credito stesso non sia stato
utilizzato; che risultino aver omesso la comunicazione di cui all’art. 1, comma
4, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, entro i termini previsti

(cosi’
come prorogati dall’art. 31 del decreto legge n. 273 del 30/12/2005), ovvero le
posizioni soggettive in relazione alle quali il contenuto della predetta
comunicazione risulti incompleto o infedele; . in
relazione alle quali, nell’ambito dell’attivita’ di intelligence, siano stati
rilevati comportamenti fraudolenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
ovvero siano stati rilevati fenomeni evasivi ed elusivi che interessano
rilevanti operazioni economiche societarie;. in
relazione alle quali, nell’ambito dell’attivita’ di intelligence,

siano
state predisposte segnalazioni qualificate con riferimento al settore
immobiliare.

L’azione di verifica da svolgersi
in coordinamento con la Guardia di Finanza, nei confronti dei cosiddetti
contribuenti di grandi dimensioni (volume d’affari, ricavi e/o compensi
superiori a 25.822.845 euro) si

uniformera’,
altresi’, alle indicazioni fornite dalla Direzione Centrale Accertamento –
Settore Soggetti di grandi dimensioni. Al riguardo saranno fornite istruzioni
in ordine ad uno specifico piano dei controlli nei confronti di societa’
rientranti in gruppi di imprese che hanno esercitato
l’opzione per il regime fiscale del consolidato nazionale.

L’incremento dell’attivita’ di
verifica nei confronti dei soggetti con volume d’affari ricavi o compensi
compresi tra 5.164.570 e 25.822.845 euro impone
crescenti livelli di coordinamento con la Guardia di Finanza anche con
riferimento agli interventi riguardanti tale classe di contribuenti.

Le Direzioni regionali avvieranno
gli opportuni contatti con i corrispondenti Comandi regionali della Guardia di
Finanza al fine di risolvere le eventuali specifiche
problematiche locali.

Per i contribuenti che si
collocano al di sotto della soglia dei 5.164.570 euro
di volume d’affari, la selezione, tenendo conto dei criteri indicati con
riguardo ai contribuenti cosiddetti grandi e medio-grandi, privilegera’ le
posizioni soggettive:

. appartenenti
a categorie economiche per le quali non sono stati approvati i relativi studi
di settore o parametri;

. per le quali, nel corso degli
accessi brevi o di altre attivita’ di indagine e’
stato rilevato lo svolgimento di un’attivita’ economica diversa da quella
dichiarata ai fini dell’applicazione degli studi di settore;

. che hanno omesso di dichiarare
i dati ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri, pur
essendo tenuti a tale adempimento, ovvero hanno indicato cause di esclusione o inapplicabilita’;

. per le quali, comunque, non trova applicazione l’istituto della
programmazione fiscale.

L’attivita’ di
verifica, che riguardera’ la complessiva posizione fiscale del contribuente,
avra’ ad oggetto, di regola, per il primo semestre 2006, il periodo
d’imposta 2003. La scelta di indirizzare ovvero di estendere il controllo verso
una diversa annualita’ deve essere dettata da una effettiva
esigenza d’indagine collegata alla proficuita’ dell’attivita’ da svolgere o
finalizzata alla repressione dei fenomeni fraudolenti.

Sussistendone i presupposti, i
controlli saranno diretti a rilevare il personale presente al momento
dell’accesso, individuando, altresi’, le mansioni svolte, la data di inizio e la natura del rapporto contrattuale; il

tutto
finalizzato, poi, a raffrontare i dati acquisiti con quelli risultanti dai
libri e dalle scritture obbligatorie.

Ai fini della programmazione
dell’attivita’ di verifica, le Direzioni regionali e gli Uffici terranno conto
anche dei contribuenti aventi la sede amministrativa o il luogo di svolgimento
dell’attivita’ nei propri ambiti

territoriali,
anche se con domicilio fiscale in ambito territoriale diverso. L’eventuale
azione di verifica nei confronti di tale categoria di soggetti richiedera’, sin
dalla fase di selezione, il necessario coordinamento tra le strutture
interessate al fine di ottimizzare le complessiva
attivita’ di verifica e di accertamento.

I comportamenti tributari tenuti
dai contribuenti rientranti nella categoria in argomento formeranno oggetto di attento monitoraggio da parte delle Direzioni regionali.

Per quanto concerne le modalita’ di esecuzione delle verifiche, gli Uffici:

. opereranno, come di consueto,
nella piena osservanza delle disposizioni contenute nella legge n. 212 del
2000, in materia di "Statuto dei diritti del contribuente";

. al fine di contenere la durata
dell’intervento, orienteranno il controllo verso gli aspetti piu’
significativi e rilevanti sotto il profilo fiscale, assicurando,
comunque, la verifica del corretto adempimento degli obblighi posti a carico
del contribuente nella veste di sostituto di imposta;

. utilizzeranno, sussistendone i
presupposti, le guide metodologiche gia’ diramate.

La programmazione degli
interventi dovra’ prevedere, a livello regionale, la
conclusione entro il 31 luglio 2006 di un numero di verifiche tale da
assicurare un assorbimento di capacita’ operativa non inferiore al

67% di quella programmata per la
complessiva attivita’ di verifica.

I Direttori regionali terranno
conto della rilevanza di questo indicatore nella
fissazione degli obiettivi ai fini della valutazione della prestazione resa dai
Responsabili delle unita’ operative e di coordinamento che presiedono
l’attivita’ di verifica.

4. Controlli sostanziali

L’obiettivo strategico di
contrarre i tempi intercorrenti tra il momento di ridefinizione
dell’obbligazione tributaria e quello dell’integrale adempimento della pretesa
tributaria costituisce una priorita’ anche per l’anno di attivita’
2006, per il quale sono previsti specifici indicatori di risultato in ordine al
grado di utilizzo dei verbali di verifica.

Pertanto, gli uffici daranno
immediato corso, nel rispetto delle norme in materia di "Statuto dei
diritti del contribuente", agli atti conseguenti ai processi verbali di
constatazione redatti nei confronti di contribuenti

al fine
di conseguire:

. un utilizzo, non inferiore al
91 per cento, ai fini dell’accertamento, delle annualita’ di imposta
relative a verifiche eseguite dagli Uffici dell’Agenzia e a verifiche generali
della Guardia di Finanza nel periodo

1 luglio 2004 – 30 giugno 2006;

. un utilizzo, non inferiore al
95 per cento, ai fini dell’accertamento, delle annualita’ di imposta,
giacenti al 2 gennaio 2006, relative a verifiche eseguite dagli Uffici
dell’Agenzia e a verifiche generali della

Guardia di Finanza fino al 30
giugno 2004.

Andra’ altresi’
assicurato il tempestivo utilizzo delle risultanze emerse dagli
interventi effettuati da altri Organismi esterni all’Agenzia. I Direttori
regionali terranno conto della rilevanza degli indicatori

descritti
nella fissazione degli obiettivi ai fini della valutazione della prestazione
resa dai Responsabili delle unita’ operative e di coordinamento che presidiano
l’attivita’ di controllo.

Anche con riferimento alla linea di attivita’ "controllo sostanziale" un maggiore
impegno andra’ riservato nei confronti dei soggetti con volume d’affari, ricavi
e/o compensi superiori a 5.164.570 di euro, e piu’ in generale nei confronti dei
contribuenti per i quali non trova applicazione l’istituto della programmazione
fiscale, previsto dal comma 499 e seguenti dell’articolo 1 della legge
finanziaria 2006.

Con riferimento ai soggetti con
volume d’affari, ricavi e/o compensi superiori a 5.164.570 di
euro gli uffici, in sede di predisposizione del piano annuale dei
controlli, terranno conto delle posizioni soggettive suscettibili di controllo
con modalita’ istruttorie diverse dalla verifica.

In ordine ai
criteri di selezione da adottare ed alle modalita’ di effettuazione dei
controlli nei confronti dei contribuenti con volume d’affari, ricavi e/o
compensi superiori a 25.822.846 di euro si rinvia a quanto prescritto con la
circolare n. 3/E del 29 gennaio 2004.

L’attivita’ di controllo avra’ ad
oggetto, di norma, il periodo di imposta 2003 con
possibilita’ di estensione ad annualita’ diverse in ragione del criterio della
proficuita’ comparata e dell’esigenza di repressione di

fattispecie
di frode. Sempre al fine di contrarre i tempi tra il momento di ridefinizione
dell’obbligazione tributaria e quello dell’integrale adempimento della pretesa,
gli Uffici daranno immediato corso anche agli atti conseguenti ai processi
verbali consegnati entro il 31/12/2005 ai contribuenti nei cui confronti trova applicazione l’istituto della programmazione fiscale.

A norma del comma 517 dell’art. 1
della legge n. 266 del 2005 la notifica effettuata
entro il 31/12, antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto della
programmazione fiscale, di processi verbali

di
constatazione con esito positivo, di avvisi di accertamento o rettifica,
nonche’ di inviti al contraddittorio, relativi ai periodi di imposta in corso
al 31 dicembre 2003 e al 31 dicembre 2004, comporta l’integrale

applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997.

Gli Uffici procederanno,
pertanto, secondo le ordinarie modalita’, portando tempestivamente a
conclusione, attraverso la predisposizione e la notifica degli atti conseguenti,
i procedimenti di accertamento interessati

da uno
degli atti, indicati dalla norma citata, notificati entro il 31/12/2005.

In sede di attuazione
del piano annuale dei controlli nei primi mesi dell’anno 2006, si terra’ conto
prioritariamente, altresi’:

. delle posizioni soggettive, non
ancora esaminate, rese disponibili agli uffici attraverso le procedure di
gestione sia degli inviti al contraddittorio sulla base degli studi di settore
e dei parametri, sia

degli
avvisi di accertamento parziale automatizzati, ai sensi dell’articolo 41 bis
del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del1973 [2];

. delle posizioni soggettive per
le quali gli uffici hanno a disposizione significativi
elementi informativi in ordine all’omessa
presentazione delle dichiarazioni;

. delle posizioni soggettive e
delle annualita’ di imposta, con riferimento alle
quali non trovano applicazione gli istituti di cui al comma 499 e seguenti
dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, per le quali gli uffici hanno a
disposizione:

a) segnalazioni qualificate
predisposte nell’ambito dell’attivita’ di intelligence
in particolare con riferimento al settore immobiliare;

b) segnalazioni rese disponibili
attraverso le applicazioni informatiche che
gestiscono le liste centralizzate;

c) segnalazioni e risultanze degli interventi effettuati da altri organismi ed
amministrazioni esterni all’Agenzia;

d) informazioni
in ordine a manifestazioni di particolare capacita’
contributiva utilizzabili ai fini del c.d. accertamento sintetico di cui
all’art. 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973;

e) informazioni
che evidenziano fenomeni evasivi ed elusivi nell’ambito di rilevanti operazioni
economiche societarie;

f) segnalazioni provenienti dalle
autorita’ fiscali estere;

. delle
posizioni soggettive destinatarie di benefici ed incentivi fiscali.
Anche per il 2006 tale specifica attivita’ di controllo e’ riconducibile ai
controlli sostanziali; al fine di assicurare una proficua selezione delle
posizioni soggettive, gli Uffici potranno avvalersi, nell’ambito
dell’applicazione R.A.D.A.R., del data mart sui
crediti di imposta, oggetto di aggiornamenti ed implementazioni nel corso del
2005;

. delle posizioni soggettive per
le quali le Direzioni regionali abbiano accertato l’insussistenza dei
presupposti per la loro iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS ovvero di quelle
per le quali le attivita’

istruttorie
effettuate abbiano individuato lo svolgimento di attivita’ commerciali da parte
di soggetti per i quali, in precedenza, sia stata accertata la sussistenza dei
requisiti formali per l’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS.

Con riguardo alle suindicate
posizioni soggettive non vengono stabilite riserve di
capacita’ operativa al fine di assicurare il piu’ ampio spazio al controllo
delle posizioni interessate dai rilievi formulati nei processi verbali di
constatazione. Nella selezione dei soggetti gli uffici valuteranno anche i
comportamenti dei contribuenti nei cui confronti sono
stati svolti controlli e verifiche negli anni precedenti.

Si richiama, comunque,
l’attenzione degli uffici sugli elementi informativi
suscettibili di immediato utilizzo, disponibili attraverso le liste
centralizzate nonche’ attraverso le segnalazioni qualificate, predisposte
nell’ambito dell’attivita’ di intelligence, relativi a fattispecie
caratterizzate dall’omessa presentazione delle dichiarazioni o inerenti al
settore immobiliare, coerentemente con quanto previsto dal comma 495
dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005. Entro il primo quadrimestre 2006
gli Uffici procederanno, altresi’,

alla
notifica degli atti nei confronti dei contribuenti, inseriti nel piano dei
controlli dell’anno precedente, nei cui confronti, l’esercizio dei poteri
istruttori di cui all’art. 51 decreto del Presidente della Repubblica

n. 633
del 1972 ed all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600
del 1973, ha determinato la ridefinizione dell’obbligazione tributaria rispetto
al dichiarato.

Nell’ambito del settore registro
l’attivita’ degli Uffici si indirizzera’,
prioritariamente, verso gli atti di cessione e di conferimento di terreni
edificabili e degli immobili in genere nonche’ verso gli atti di cessione
d’azienda.

Proseguira’,
inoltre, l’esame delle posizioni interessate dall’omessa registrazione di
contratti di locazione.

Nello svolgimento dell’attivita’
gli uffici perseguiranno il massimo grado di proficuita’ anche al fine di
aumentare i livelli di riscossione derivanti dagli atti di accertamento.
Pertanto gli Uffici nell’esecuzione

dei
controlli dovranno:

. intensificare
il ricorso ai provvedimenti di definizione in via amministrativa
dell’obbligazione tributaria previsti dagli articoli 5 e 11 del decreto
legislativo n. 218 del 1997;

. ricorrere all’accertamento
parziale, sussistendone i presupposti indicati nell’articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nell’
articolo 54, quinto comma, del decreto

del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi’ come modificati
dall’articolo 1, commi 405 e 406, della legge n. 311 del 2004;

. formulare richieste di informazioni alle
Autorita’ fiscali estere, nell’ambito della cooperazione internazionale,
ogniqualvolta le caratteristiche del controllo lo richiedano;

. programmare ed effettuare atti istruttori in relazione alla tipologia di
posizioni selezionate ed alla concretezza degli elementi di rilevanza fiscale
disponibili; in tale contesto andra’ valutato l’eventuale ricorso

alle
indagini finanziarie;

. operare, come
di consueto, nel rispetto del disposto dell’articolo 12, settimo comma, della
legge n. 212 del 2000;

. assicurare la tempestiva e
corretta trasmissione al sistema informativo
dei dati concernenti le attivita’ svolte, garantendo, sempre, la perfetta
aderenza degli stessi alle risultanze degli atti di
ufficio, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione della data di
attivazione del controllo.

Nell’ambito del processo in esame
gli Uffici dovranno, infine, garantire la piena funzionalita’ dei processi
operativi connessi all’istituto della programmazione fiscale.

5. Accessi brevi

Il ricorso al mezzo di indagine dell’ "accesso breve" dovra’
assicurare l’adeguato presidio del territorio attraverso controlli diffusi in
materia di obblighi strumentali, controllo delle compensazioni e lotta al

sommerso.

Si precisa che, cosi’ come previsto per l’anno 2005, nell’ambito del
processo degli accessi brevi finalizzati al presidio del territorio rientrano
anche i controlli effettuati per "conto di altri uffici" ed "i
controlli incrociati".

Si sottolinea
che nell’ambito della lotta al sommerso una particolare attenzione deve essere
riservata alla selezione delle posizioni soggettive da controllare.

Pertanto,
l’attivita’ andra’ indirizzata nei confronti delle attivita’ economiche ed in
particolare di quei soggetti per i quali le informazioni a
disposizione evidenziano il possibile utilizzo del personale "in nero".

Le posizioni selezionate sulla
scorta della conoscenza della realta’ territoriale e dell’attivita’ di intelligence devono essere caratterizzate da un’alta
affidabilita’ con riferimento al risultato del controllo, in quanto l’attivita’
finalizzata alla lotta al sommerso dovra’ qualificarsi per una significativa
percentuale di positivita’.

Gli Uffici condurranno, altresi’,
anche nel 2006, uno specifico piano di controllo nei confronti dei soggetti
tenuti alla comunicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore.

In una prima fase gli interventi
avranno ad oggetto i periodi di imposta 2003 e 2004.
La selezione interessera’ prioritariamente le posizioni soggettive:

. che non hanno dichiarato i dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore ed hanno indicato
cause di esclusione o inapplicabilita’;

. che non hanno dichiarato i dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore senza altresi’
indicare cause di esclusione o inapplicabilita’;

. che
hanno dichiarato un codice attivita’ non rientrante tra quelli per i quali sono
applicabili gli studi di settore, ma per le quali le informazioni
a disposizione evidenziano l’esercizio di un’attivita’ soggetta
all’applicazione degli stessi.

Nei casi in cui si riscontrino in
sede di accesso irregolarita’, l’Ufficio valutera’
l’opportunita’ di procedere ad una piu’ estesa rilevazione dei dati e delle informazioni,
nonche’ alle eventuali ulteriori attivita’ istruttorie inserendo il
contribuente nel piano annuale dei controlli.

A seguito della pubblicazione dei
modelli di comunicazione dei dati riferiti al periodo di imposta
2005 ed al conseguente aggiornamento delle applicazioni informatiche
di supporto alla trasmissione al sistema centrale

delle
risultanze del controllo, gli interventi saranno finalizzati a rilevare i dati
generali e specifici relativi alla suddetta annualita’ di imposta.

Sussistendone i presupposti, i
controlli saranno comunque diretti a rilevare il
personale presente al momento dell’accesso, individuando, altresi’, le mansioni
svolte, la data di inizio e la natura del rapporto contrattuale; il tutto
finalizzato, poi, a raffrontare i dati acquisiti con quelli risultanti dai
libri e dalle scritture obbligatori.

Il predetto
riscontro che assume rilevanza ai fini dell’azione di contrasto ai fenomeni
legati all’utilizzo del lavoro irregolare caratterizzera’ in via ordinaria
l’esecuzione di qualunque tipologia di controllo svolta mediante gli accessi
brevi.

Gli interventi da eseguirsi
mediante i cosiddetti accessi brevi saranno, infine, funzionali alla:

a) rilevazione di dati e notizie
nell’ambito dell’attivita’ di intelligence;

b) esecuzione di controlli per
conto di Stati esteri;

c) verbalizzazione della
distruzione delle merci;

d) verifica dei presupposti
necessari per il riconoscimento dei benefici previsti dalle leggi in favore
delle ONLUS.

Con riguardo a tali tipologie di intervento, cosi’ come previsto nel 2005, le risorse
effettivamente impiegate per la loro esecuzione saranno imputate ai processi:

. Analisi e
ricerca (tipologia di cui al punto a);

. Funzioni
strumentali all’attivita’ di controllo (tipologia di cui ai punti da b) a d).

6. Attivita’ di controllo formale

Nell’ambito di tale processo, cosi’ come previsto per l’anno 2005, rientrano altresi’ i
controlli degli atti e delle dichiarazioni di successione iscritti nel campione
unico tasse sospese. Si rammenta che, per dette tipologie di atti
e dichiarazioni, non vigono criteri di selezione ai fini del controllo, diversamente
da quanto previsto per gli atti sottoposti a valutazione ossia per quelli in
relazione ai quali viene instaurato il cosiddetto giudizio di congruita’ sul
valore dichiarato.

Gli Uffici, pertanto, per la
verifica dei requisiti previsti dalle singole fattispecie agevolative,
opereranno nel rispetto dei termini di decadenza di cui
all’articolo 76 del decreto del Presidente della repubblica 26 aprile
1986, n. 131.

Con riguardo ai controlli formali
previsti dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 il budget di produzione, attualmente
in corso di predisposizione, riguardera’ non solo

le
dichiarazioni relative al periodo di imposta 2003, segnalate sulla base degli
appositi criteri selettivi, ma anche quelle segnalate su iniziativa degli
Uffici.

Per quanto riguarda gli eventuali
controlli formali di iniziativa, si precisa che gli
Uffici effettueranno le selezioni in forza di un giudizio di proficuita’
comparata, che tenga conto degli esiti dell’attivita’ di controllo svolta nei
confronti del medesimo contribuente per i precedenti periodi di imposta ovvero
nei confronti di altri contribuenti, ad esso riferibili sotto il profilo
fiscale, per il periodo di imposta oggetto del controllo; in tale ambito rientrano
altresi’ quelle posizioni comunque selezionabili sulla base dei criteri di
proficuita’, tenuto conto delle informazioni
disponibili all’ufficio.

Le posizioni da selezionare a
tale ultimo fine potranno essere pari, al massimo, al 5% delle segnalazioni relative al periodo di imposta 2003. Gli Uffici che
riterranno di non dover programmare, in tutto o in

parte,
il suddetto 5% di controlli formali, dovranno comunque allocare la
corrispondente quota di risorse all’interno del macroprocesso "controlli
fiscali".

Per quanto riguarda invece il
controllo formale delle dichiarazioni relative al
periodo di imposta 2002, tale attivita’ dovra’ essere ultimatanei primi mesi
dell’anno.

Gli Uffici assicureranno, nello
svolgimento dell’attivita’ in argomento, da un lato, un’efficace azione di
controllo, dall’altro, una corretta gestione del rapporto con i contribuenti.

La circolare n. 7/E del 2005
forniva al riguardo le seguenti istruzioni che si
richiamano:

– adottare le
piu’ idonee misure operative al fine di assicurare il tempestivo riesame della
pretesa tributaria in conseguenza di quanto segnalato dal contribuente,
destinatario della comunicazione degli esiti del controllo di cui al comma 4
dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973;

– comunicare con sollecitudine
gli esiti del riesame della pretesa tributaria al fine di consentire al
contribuente di avvalersi, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, della

riduzione
della sanzione prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre1997, n. 471, con riferimento alle eventuali somme ancora dovute;

– inviare le citate comunicazioni
di cui al quarto comma dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
qualora si rendesse

necessario
e sulla base di valutazioni effettuate caso per caso, saranno utilizzate le
ordinarie modalita’ di notifica degli atti tributari.

7. Funzioni strumentali
all’attivita’ di controllo

Attraverso l’utilizzo del budget
di risorse destinato al processo in esame le Direzioni regionali e gli Uffici,
al fine di potenziare l’azione di contrasto all’evasione, dovranno assicurare:

. la cooperazione con i soggetti
che, nell’ambito territoriale, concorrono al processo di accertamento;

. l’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di diniego d’indagini finanziarie.

Con riferimento al primo punto andra’ sviluppata la collaborazione con le Autonomie locali,
in particolare con i Comuni coerentemente con le modalita’ che saranno
stabilite con il provvedimento del Direttore

dell’Agenzia
delle Entrate previsto dal comma 2 dell’art. 1 del decreto legge n. 203
convertito dalla legge n. 248 del 2005. Con riferimento al secondo punto si ribadisce che l’esigenza di conferire impulso all’utilizzo
del mezzo istruttorio in argomento deve essere coniugata con l’esigenza di
assicurare l’economicita’ e la

proficuita’
dell’azione amministrativa.

Al riguardo sara’
rilasciata agli uffici la procedura telematica relativa a gli
accertamenti bancari e finanziari che consentira’ di inoltrare le richieste,
previste dall’art. 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’art. 51, secondo comma, numero 7),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi’ come
modificati dall’art. 1, commi 402, 403 e 404 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, in via telematica mediante il sistema della posta elettronica certificata.

Con il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia del 22 novembre 2005, modificato ed integrato con il
provvedimento del 24 febbraio 2006, sono stabilite le modalita’ di trasmissione
telematica delle richieste e delle risposte, nonche’ dei dati delle notizie e
documenti in esse contenute.

Le modifiche apportate dalla
legge n. 311 del 2004, hanno ampliato l’oggetto delle richieste, esteso anche
alle operazioni cosiddette extra conto, nonche’ l’ambito
soggettivo degli operatori finanziari, cui e’

possibile
inoltrare le richieste di informazioni
(tabella allegato 3 al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre
2005).

Il mutato quadro normativo,
unitamente alle piu’ agevoli modalita’ di colloquio con gli operatori
finanziari, richiede un piu’ attento esame delle informazioni
che si intendono acquisire al fine di individuare con

precisione
le categorie di intermediari finanziari cui rivolgere le richieste in via
telematica.

Le Direzioni regionali
monitoreranno, inoltre, gli esiti dei controlli anche per valutarne il grado di
proficuita’.

Nell’ambito delle "funzioni
strumentali" assumeranno rilevanza, altresi’, le attivita’ connesse alla
selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.

Con riguardo a quelle interessate
dagli appositi piani finalizzati all’utilizzo, ai fini
dell’accertamento, delle annualita’ d’imposta verificate, andranno riferite al
presente processo le attivita’ connesse all’archiviazione dei rilievi relativi
ad annualita’ d’imposta verificate, qualora detti rilievi non risultino, previo
giudizio di proficuita’ comparata con gli altri elementi di controllo
disponibili, utilizzabili ai fini dell’accertamento.

Le predette attivita’ connesse
all’archiviazione dei rilievi relativi ad annualita’ di imposta
verificate, in quanto finalizzate alla selezione dei soggetti da sottoporre a
controllo, escludono l’attivazione di un controllo sostanziale.

L’archiviazione dei rilievi non
suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento
resta subordinata alla formalizzazione di un apposito atto, a rilevanza
interna, debitamente motivato. Con riguardo alla selezione delle posizioni
soggettive da sottoporre a controllo e alla conseguente predisposizione del
Piano Annuale dei Controlli sostanziali, al fine di conseguire un sempre piu’
elevato grado di proficuita’ dell’azione di accertamento,
gli Uffici locali si avvarranno dell’applicazione B.A.S.E. (Banca dati per
l’Analisi e la Selezione degli Elementi), tenendo conto della rilevanza di tale
procedimento nell’ambito del Sistema di Gestione della Qualita’. Si evidenzia,
in particolare, che mediante tale strumento informatico
la

Direzione di ciascun Ufficio
procede:

. all’analisi degli elementi
(fonti di innesco e fonti di impulso) supportata dalla
visibilita’ integrata dei dati, riferibili alla singole posizioni soggettive,
rilevanti ai fini dell’accertamento dei redditi, dell’IVA e dell’IRAP;

. alla pianificazione delle
attivita’ di controllo sostanziale, tenendo conto delle risorse disponibili
(ore persona), dei parametri previsionali relativi al tempo medio programmato
per l’attivita’ di controllo in

relazione
a ciascuna fonte di innesco e di impulso dell’azione accertatrice, nonche’
della consistenza e della numerosita’ degli elementi di competenza;

. alla selezione delle posizioni
soggettive per le quali l’azione amministrativa si presenta di maggiore
proficuita’;

. all’assegnazione delle
posizioni soggettive selezionate ai team dell’Area Controllo
e ai funzionari di ciascun team;

. al monitoraggio dettagliato
dello stato di avanzamento del piano dei controlli,
sulla base delle informazioni trasmesse al
sistema informativo.

Inoltre, l’applicazione in
argomento fornisce, a ciascuna Direzione regionale, un quadro sinottico
riepilogativo della complessiva attivita’ di controllo svolta dagli uffici di
competenza, nonche’ informazioni

dettagliate
che consentono di indirizzare l’azione istituzionale di vigilanza, nonche’ di
assumere, laddove sia ritenuto opportuno, iniziative mirate a superare
eventuali criticita’.

Con riguardo alle attivita’
riferibili al processo funzioni strumentali, gli Uffici locali, gia’
individuati a livello centrale, assicureranno, con le modalita’ ed entro i
termini previsti, la sperimentazione delle nuove procedure informatiche,
ovvero di quelle gia’ in uso che formeranno oggetto di aggiornamento
o implementazione.

La Direzione Centrale
Accertamento provvedera’ a quantificare l’impegno previsto per ciascun Ufficio affinche’ le Direzioni regionali ne possano tenere in debito
conto in sede di assegnazione del budget di risorse e di produzione ai vari
processi lavorativi.

Sempre con riguardo alla linea di attivita’ in argomento, le Direzioni regionali
assicureranno il controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali nei confronti
dei soggetti da iscrivere nell’anagrafe unica delle

ONLUS nonche’ gli ulteriori adempimenti previsti dal decreto ministeriale del
18 luglio 2003, n. 266.

8. Attivita’ collegate alla
tutela della pretesa erariale

Si ribadisce
che rivestono primaria rilevanza le attivita’ collegate alla tutela della
pretesa erariale. A tal fine e’ opportuno che il trattamento dei ruoli venga puntualmente effettuato secondo le istruzioni
operative impartite e nel rispetto dei termini decadenziali previsti per la notifica
della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, tenuto altresi’ conto
delle disposizioni dell’art. 19 del d.lgs n. 112 del 13/04/1999.

In questa sede si richiama, inoltre
l’attenzione degli Uffici in ordine:

. alle procedure previste
dall’articolo 22 del d.lgs n. 472 del 1997 in materia di ipoteca o sequestro conservativo dei beni del
contribuente, compresa l’intera azienda;

. allo
scrupoloso controllo con riguardo alle garanzie prestate a fronte delle
richieste di pagamento rateale della pretesa erariale;

. al monitoraggio dei pagamenti
rateali per l’immediato avvio della procedura di escussione
delle garanzie prevista dall’articolo 19, comma 4 bis, decreto del Presidente
della repubblica n. 602 del 1973, nonche’

dall’art.
8, comma 2, e dall’art. 15 del d.lgs n. 218 del 1997 e dall’art. 48, comma 3,
del d.lgs n. 546 del 1992;

. all’immediata iscrizione a
ruolo a seguito della definitivita’ degli atti di accertamento
e all’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio in base ad accertamenti non
definitivi;

. all’immediata iscrizione,
ricorrendone i presupposti, in ruoli straordinari degli interi importi
risultanti da accertamenti anche se non definitivi, nonche’ degli importi
risultanti dalla liquidazione e dal

controllo
formale delle dichiarazioni;

. all’immediato conferimento del
carattere di esecutorieta’ ai ruoli conseguenti alla
liquidazione automatica ed al controllo formale delle dichiarazioni.

Inoltre, gli Uffici
assicureranno:

. una particolare attenzione in ordine alla legittimita’ dell’iscrizione a ruolo, qualora
le somme complessivamente dovute risultino superiori a 8.000 euro; tanto in
considerazione degli effetti derivanti nella sfera patrimoniale del
contribuente dalle misure previste dall’ art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 602 del 1973;

. il sistematico e tempestivo
controllo delle partite formulate, qualora non ricomprese nei ruoli al visto,
per le motivazioni indicate per ciascuna di esse. A
tale riguardo le Direzioni regionali effettueranno il

costante
monitoraggio dell’attivita’ degli uffici della regione.

Si richiama infine l’attenzione
degli uffici sull’attivita’ di riscossione coattiva in ambito internazionale.

Con decreto legislativo 9/4/2003,
n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14/4/2003, e’ stata recepita nell’ordinamento italiano la direttiva 2001/44/CE,
che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa alla

reciproca
assistenza amministrativa in materia di recupero dei crediti risultanti da
operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del FEOGA, nonche’ dei
prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell’imposta sul

valore
aggiunto e di talune accise La direttiva 2001/44/CE ha esteso l’ambito di
applicazione della mutua

assistenza
in materia di recupero crediti originariamente previsto dalla direttiva
76/308/CEE.

Il citato decreto legislativo n.
69 del 2003 ha, tra l’altro, designato l’autorita’
nazionale abilitata a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza
amministrativa ai sensi della direttiva di base 76/308/CEE.

Per l’Italia e’ il Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali. Per
esitare le richieste ad esso pervenute, il Ministero
si avvale dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate, in base alla
natura del credito da riscuotere. Di conseguenza si e’ reso necessario
istituire, presso la Direzione

centrale
Accertamento, un servizio destinato a presidiare il recupero dei crediti
connessi con i nuovi tributi inclusi nel campo dell’applicazione della
direttiva 76/308/CEE.

Il servizio, che si avvale degli strumenti
di comunicazione elettronica imposti dalla normativa
comunitaria al fine di velocizzare lo scambio di informazioni
e garantirne la riservatezza, e’ attivo dai primi mesi del 2004.

Le attivita’ peculiari del
servizio, inizialmente collocato presso l’Ufficio Riscossione coattiva della
Direzione centrale Accertamento e recentemente attribuito all’Ufficio
Riscossione internazionale, sono:

. lo scambio delle informazioni
con le autorita’ estere relativamente alle generalita’
anagrafiche ed ai cespiti dei contribuenti debitori d’imposta;

. l’assistenza alla notifica
degli atti esecutivi;

. il recupero coattivo dei
crediti erariali.

Sotto il profilo operativo, con
la direttiva 2002/94/CE la Commissione Europea ha stabilito le nuove norme di implementazione delle disposizioni della direttiva
76/308/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/44/CE. La direttiva 2002/94/CE e’ stata recepita nel nostro ordinamento con decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22/7/2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 209 dell’8/9/2005.

Il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 23/12/2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 2 del 3/1/2006, oltre ad individuare l’ufficio competente per la richiesta di assistenza ha stabilito

le norme
procedurali in materia di recupero crediti nell’ambito della mutua assistenza
amministrativa tra gli stati membri dell’Unione europea. All’Ufficio
Riscossione internazionale e’ stata attribuita, quindi,

l’attivita’
di mutua assistenza nel recupero crediti, scaturente dalle predette direttive,
in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta sul reddito e sul
capitale e imposta sui premi assicurativi, compresi gli

interessi,
le penali, le sanzioni amministrative e le spese relative. Inoltre l’Ufficio ha
competenza nell’ambito dei rapporti di diritto internazionale.

Tra i rapporti di diritto
internazionale sono ricomprese sia alcune Convenzioni bilaterali stipulate
dall’Italia con stati esteri (Belgio, Francia, e Germania) sia
la Convenzione del Consiglio d’Europa concernente la reciproca assistenza
amministrativa in materia fiscale, ratificata dall’Italia con legge 10 febbraio
2005, n. 19.

Specifiche istruzioni ed
indicazioni in ordine all’attivita’ da svolgere
saranno impartite coevamente con la trasmissione, agli uffici competenti, delle
richieste di recupero di somme di imposte vantate dai paesi comunitari,
corredate dei relativi titoli esecutivi. Le richieste di recupero di somme di imposta vantate nei confronti di cittadini italiani o
stranieri residenti in ciascun paese comunitario (corredate dall’apposito
titolo esecutivo "estratto del ruolo") andranno inviate all’Ufficio
Riscossione Internazionale della Direzione centrale Accertamento, per il
successivo inoltro al punto di contatto del paese competente ad effettuare il
recupero in base alla residenza del debitore.

***

Le Direzioni regionali
assicureranno la puntuale ed uniforme applicazione degli indirizzi innanzi
formulati, nonche’ il costante monitoraggio delle attivita’ svolte dagli Uffici
al fine di valutare il grado di tempestivita’, d’efficacia e di correttezza dell’azione
amministrativa.