Penale

Friday 01 August 2003

Chi sbaglia … non paga. Per la Corte Costituzionale lo ius puniendi dello Stato lo mette al riparo da ogni pericolo di dover rifondere le spese processuali a chi sia stato ingiustamente processato. Corte costituzionale – ordinanza 10-30 luglio 2003, n.

Chi sbaglia&non paga. Per la Corte Costituzionale lo ius puniendi dello Stato lo mette al riparo da ogni pericolo di dover rifondere le spese processuali a chi sia stato ingiustamente processato

Corte costituzionale ordinanza 10-30 luglio 2003, n. 288

Presidente Chieppa relatore Mezzanotte

Ritenuto

Che, con ordinanza in data 5 luglio 2002, il Tribunale di Locri sezione staccata di Siderno, dovendo decidere sulla richiesta, avanzata dalla difesa di una imputata, di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione prima dellesercizio dellazione penale con lemissione del decreto di citazione a giudizio e sulla conseguente richiesta di rifusione delle spese processuali sostenute per la difesa, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellarticolo 129 del Cpp, nella parte in cui non prevede la condanna dello Stato al rimborso delle spese difensive in caso di declaratoria di estinzione del reato prima dellesercizio dellazione penale;

che il remittente, premesso che alla data di emissione del decreto di citazione a giudizio il reato contestato allimputata era già prescritto, non risultando al fascicolo del dibattimento atti idonei ad interrompere la prescrizione, tale non potendosi considerare lavviso di cui allarticolo 415bis Cpp, rileva che la questione della rifusione delle spese processuali è stata correttamente proposta dal difensore dellimputata, «atteso che nel caso di specie non viene richiesto un giudizio di assoluzione che avrebbe potuto giustificare un vaglio dibattimentale per laccertamento dei fatti ma la mera declaratoria di estinzione del reato (perché prescritto prima dellesercizio dellazione penale, cioè dellemissione del decreto di citazione a giudizio), sicché viene richiesto anche il rimborso delle spese inutilmente sostenute», attesa lobbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale;

che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo ne afferma la sussistenza, dovendo procedere alla immediata declaratoria di estinzione del reato, ai sensi dellarticolo 129 Cpp;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il remittente rileva che la disposizione censurata contrasterebbe con gli articoli 3, 24 e 111 Costituzione, in quanto non risulterebbe assicurata la condizione di parità tra laccusa e la difesa, posto che il principio della parità delle parti, introdotto nel testo dellarticolo 111 Costituzione con legge costituzionale 2/1999, si riferisce ad ogni tipo di giudizio e che nel giudizio penale, a differenza che nel giudizio civile, limputato è in ogni caso gravato del pagamento delle spese processuali, sia in caso di condanna, sia in caso di assoluzione, sia – come nella specie – in caso di immediata declaratoria di non punibilità senza necessità di procedere al vaglio dibattimentale dei fatti contestati;

che, ad avviso del giudice a quo, il fatto che allimputato vengano addebitate le spese sostenute anche nel caso in cui lazione penale non avrebbe dovuto essere esercitata sarebbe quindi lesivo del principio della parità di condizioni tra le parti, giacché lo Stato non è mai gravato delle spese sostenute dallimputato e per questultimo la partecipazione al processo è certamente più gravosa rispetto alla pubblica accusa;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque manifestamente infondata;

che, ad avviso della difesa erariale, il presupposto argomentativo dal quale muove il remittente sarebbe errato, giacché lazione penale viene esercitata con la richiesta di rinvio a giudizio e non già con il decreto che dispone il giudizio;

che in ogni caso, prosegue lAvvocatura, il remittente non avrebbe valutato che lazione penale, a differenza di ogni altra, è costituzionalmente obbligatoria e, come tale, non può dare luogo al rimborso delle spese giudiziali, che presuppone invece uniniziativa autonoma e volontaria.

Considerato

Che il dubbio di legittimità costituzionale investe, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, larticolo 129 del Cpp, nella parte in cui non prevede la condanna dello Stato al rimborso delle spese difensive in caso di declaratoria di estinzione del reato prima dellesercizio dellazione penale;

che, con ordinanza n. 286 depositata in pari data, questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 529 e 649, comma 2, Cpp, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Costituzione, nella parte in cui non prevedono la condanna dello Stato al rimborso delle spese in favore dellimputato, quando si pronuncia nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per il divieto di un secondo giudizio;

che, pur investendo lodierna questione una diversa disposizione, la sostanza è la medesima, giacché si pretende che nellipotesi di pronuncia favorevole allimputato in questo caso proscioglimento immediato per intervenuta prescrizione lo Stato debba essere condannato a rifondere le spese processuali;

che nella citata ordinanza si è chiarito che nessuna comparazione può essere effettuata tra processo penale e altri tipi di processo, che il diritto di difesa è assicurato ai non abbienti dagli istituti che hanno dato attuazione allarticolo 24, terzo comma, Costituzione, e che la condanna dello Stato alla rifusione delle spese non è soluzione costituzionalmente imposta, poiché non irragionevolmente il legislatore ha inquadrato i casi di esercizio doloso o gravemente colposo dellattività giudiziaria fra le ipotesi di responsabilità civile dei magistrati che gli imputati, assolti o prosciolti, ricorrendone i presupposti, hanno diritto di far valere in giudizio;

che pertanto anche la presente questione deve essere dichiarata manifestamente infondata in relazione a tutti i parametri evocati.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 87/1953, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Pqm

La Corte costituzionale

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dellarticolo 129 del Cpp, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Locri sezione staccata di Siderno, con lordinanza indicata in epigrafe.