Penale

Wednesday 17 May 2006

Chi parcheggia in modo da ostruire il passaggio rischia la galera.

Chi parcheggia in modo da ostruire il passaggio rischia la galera.

Cassazione Sezione quinta penale (up) sentenza 20 aprile-16 maggio 2006, n. 16571

Presidente Foscarini Relatore Marini

Pg Cesqui Ricorrente Badalamenti

La Corte osserva

Badalamenti Teresa e Badalamenti Paolo ricorrono per cassazione, a mezzo del comune difensore, avverso la sentenza 20 aprile 2005 della Corte di appello di Palermo che, investita del gravame dagli stessi proposto avverso la sentenza 15 gennaio 2004 del Giudice del Tribunale di Palermo che li aveva condannati rispettivamente alla pena di euro 300 di multa per il reato di ingiuria ed alla pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione per il reato di violenza privata (pene entrambe sospese) reati entrambi commessi in persona di Destro Antonio in data 1 giugno 1999 ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado.

Quali mezzi di annullamento, i ricorrenti prospettano:

1) erronea applicazione dellarticolo 192 Cpp, nonché difetto, illogicità e contraddittorietà della sentenza, sul rilievo di acritica ed illogica adesione alla narrazione accusatoria della persona offesa, prescelta a fronte di disinteressate testimonianze di segno opposto;

2) erronea applicazione degli articoli 594 e 610 Cp, sotto il primo profilo difettando le espressioni pronunciata da Badalamenti Teresa di idoneità lesiva dellaltrui onore, e sotto il secondo profilo riconducendosi il fatto nellambito di un mero battibecco verbale.

Il giudice di merito ha ricostruito in fatto lepisodio nel senso che il Badalamenti Paolo, introdottosi con la propria vettura, in altrui area condominiale, parcheggiò il mezzo in modo tale da impedire luscita sulla pubblica via allauto del Destro, rifiutando di spostarsi una volta invitato, pretendendo che esso Destro dovesse attendere larrivo della sorella Teresa la quale, a sua volta, gli rivolse lespressione «a questo la casa gliela hanno regalata&a noi ci dà fastidio lesistenza sua e della sua famiglia e che sono dei pazzi»; tale ricostruzione ha fondato sulle dichiarazioni testimoniali acquisite.

A fronte di tale motivazione, sono evidenti i profili di inammissibilità del primo motivo, che riguarda la sola Badalamenti Teresa; e, ciò, sia laddove del tutto genericamente assume linattendibilità delle dichiarazioni, in quanto contraddittorie ovvero mendaci, della persona offesa, ovvero prospettata, secondo personale riflessione, un diritto del visitatore cioè del Badalamenti Paolo, ad una sorta di precedenza nei riguardi del condominio, o, infine, oppone che i testi si sarebbero limitati a riferire di voci concitate, attestative essere stesse di un litigio verbale cui si è resa compatibile la narrazione di espressioni offensive quale resa della persona offesa.

Quanto alla valenza offensiva delle parole pronunciate da Badalamenti Teresa, poi, il ricorso omette palesemente di considerare lespressione «a noi ci dà fastidio lesistenza sua e della famiglia, sono dei pazzi», chiaramente lesiva dellaltrui patrimonio morale in quanto attributiva al destinatario di una condizione di squilibrio mentale; e, per concludere sul primo motivo, costituisce mera rilettura del fatto la prospettazione di una reazione del Badalamenti Paolo ad un atto di prepotenza del Destro.

Quanto al secondo motivo, palesemente privo di pregio è lassunto che nella Badalamenti Teresa avrebbe fatto difetto lanimus iniuriandi essendo noto che lingiuria è reato a dolo generico e leffettiva intenzione di ledere laltrui patrimonio morale no è richiesta, salvo che nelle ipotesi estranee alla fattispecie nelle quali la carica ingiuriosa delle espressioni dipenda da circostanze di fatto speciali e contingenti.

Destituito di fondamento, poi, è il terzo motivo, con il quale si contesta la configurazione del delitto ex articolo 610 Cp sul rilievo che, nella specie, avrebbero fatto difetto la violenza fisica ovvero la minaccia.

Vero è, infatti, che nel reato di violenza privata (articolo 610 Cp), il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione loffeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà (Cassazione, Sezione quinta, 17 dicembre 2003 rv 228063); nella specie, la sentenza ha descritto un fatto di voluta intenzione dellimputato di mantenere il proprio veicolo già parcheggiato irregolarmente in unarea condominiale alla quale non aveva diritto di accedere (condominio a lui estraneo) in modo tale da impedire alla persona offesa di transitare con il proprio veicolo per uscire sulla pubblica via, rifiutando reiteratamente di liberare laccesso, pretendendo con evidente protervia ed arroganza che la persona offesa attendesse secondo proprie necessità (la discesa della sorella), e tanto basta per integrare la violenza quale normativamente prevista.

Al rigetto dei ricorsi consegue la solidale condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

PQM

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.