Penale

Friday 19 October 2007

Chi non paga il leasing e si tiene il veicolo commette appropriazione indebita.

Chi non paga il leasing e si
tiene il veicolo commette appropriazione indebita.

Cassazione – Sezione seconda
penale – sentenza 20 settembre – 18 ottobre 2007, n. 38604

Presidente Rizzo – Relatore
Monastero

Pm Passacantando – conforme –
Ricorrente Perri

Ritenuto in fatto

Con ordinanza pronunciata in data
20 marzo 2007, il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, rigettava la
richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal
Giudice per le indagini preliminari della stessa città in data 2 marzo 2007.

Rilevava il Tribunale la
sussistenza del fumus del reato di appropriazione indebita contestato
all’indagato, commesso ai danni della soc. “Finconsumo Banca” atteso che la
stessa società aveva concesso in locazione finanziaria l’autoveicolo in sequestro
e che, a seguito della morosità nel pagamento dei canoni, il contratto veniva risolto con lettera in data 19 settembre 2006 con
richiesta, senza esito, di restituzione del veicolo medesimo.

Avverso tale provvedimento
ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo l’erronea
applicazione della legge penale, nonché la mancanza e la manifesta illogicità
della motivazione del provvedimento impugnato.

Quanto al primo motivo, osserva
il ricorrente che nella specie si sarebbe verificata una mera controversia
civilistica con conseguente «inammissibilità della querela»: peraltro, prosegue
il ricorrente, la diversità del modello dell’auto sequestrata rispetto a quello
indicato nel contratto, avrebbe comportato la nullità del provvedimento
cautelare.

Con il secondo motivo, il
ricorrente deduce di non aver potuto completare i pagamenti dell’autovettura
non solo per la diversità del modello rispetto a quanto concordato ma anche
perché, medio tempore, era stato ceduto il contratto e il residuo debito ad altra
società e tale cessione non era stata mai notificata (e, a maggior ragione, mai
accettata) da esso ricorrente.

Anche con l’ultimo motivo il
ricorrente deduce l’insussistenza del reato di appropriazione indebita che
presuppone, infatti, il possesso da parte dell’agente mentre nella specie esso
ricorrente era un mero detentore e locatario del bene in questione.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

Premesso che, per giurisprudenza
consolidata, in materia di misure cautelari reali, e segnatamente di sequestro
preventivo, non è consentito in sede di legittimità verificare in concreto la
sussistenza del fatto-reato ma solo accertare se il fatto contestato sia
configurabile quale fattispecie astratta di reato nei termini di sommarietà
tipici della fase delle indagini preliminari, e che nella nozione di violazione
di legge, per cui soltanto può essere proposto ricorso
per cassazione, a mente dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione
meramente apparente (cfr. Cass., sez. un., 28 gennaio 2004, Terrazzi, ced 226710), nella specie si
osserva che la motivazione del provvedimento impugnato, lungi dal concretare i
vizi denunciati (mancanza o mera apparenza) è del tutto completa, avendo
esaurientemente, e in modo analitico, preso in considerazione gli elementi di
fatto e di diritto sottoposti al vaglio del Tribunale.

Il provvedimento impugnato ha, in
particolare, dopo una compiuta analisi in fatto della fattispecie portata al
suo esame, ritenuto sussistente la condotta appropriativa contestata dal
pubblico ministero, in considerazione del fatto che la querelante aveva concesso in locazione finanziaria il mezzo in
sequestro e che, a seguito della morosità dei canoni, il contratto era stato
risolto con richiesta, senza esito, di restituzione del bene: in altri termini,
nonostante la morosità e nonostante la puntuale richiesta della società, il
ricorrente non aveva restituito il bene, utilizzandolo uti dominus.

Alla luce di tale quadro fattuale,
a nulla rileva la circostanza, dedotta dal ricorrente, di aver pagato un gran
numero di rate del leasing convenuto con la querelante o, ancora, la
circostanza relativa alla contestazione circa il modello dell’autovettura
medesima o, ancora, la asserita avvenuta cessione del
debito.

La circostanza di aver pagato un
gran numero di rate, infatti, da un lato, induce a ritenere che il contratto era stato portato a compimento senza che vi fossero state
contestazioni di sorta (delle quali, infatti, non c’è alcuna traccia in atti)
e, dall’altro, che, in ogni caso, anche eventuali contestazioni (delle quali,
ripetesi, non v’è traccia) non avevano certo inciso sulla esecuzione del
contratto.

Quanto alla asserita cessione del
contratto, questo collegio rileva la inammissibilità
del motivo: trattasi, invero, di mera riproposizione della questione già
prospettata in ordine alla quale il Tribunale ha esaurientemente risposto
rilevando che «dagli atti non emerge alcuna cessione del contratto tra due
diverse società ma solo il cambio di denominazione della medesima parte
creditrice».

Quanto, infine, all’ultimo
motivo, questo collegio osserva che il reato di appropriazione indebita rimane
integrato dalla mera interversione del possesso e che il possesso agli effetti
penali è integrato anche da una mera detenzione qualificata consistente
nell’esercizio sulla cosa di un potere di fatto esercitato al di fuori della
sfera di sorveglianza del titolare.

Ne consegue che, nel caso di
specie, la condotta appropriativa è consistita nella ritenzione del veicolo
nonostante la risoluzione del contratto di leasing e la richiesta di
restituzione del bene.

Né può essere legittimamente
invocata la sentenza Vollero (Cass., sez. 2, 25
gennaio 2002), richiamata dal ricorrente, che ha fatto corretta applicazione
dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sui
limiti in cm la compensazione del proprio credito con l’altrui debito può
rendere lecita la condotta appropriativa del detentore.

In tale sentenza si è, infatti,
semplicemente affermato che l’omessa restituzione della cosa non realizza
l’ipotesi di reato di cui all’art. 646 c.p., se non
quando si ricollega, oggettivamente, ad un atto di disposizione uti dominus e,
soggettivamente, all’intenzione di convertire il possesso in proprietà; ne
deriva che la semplice ritenzione precaria, attuata a garanzia di un preteso
diritto di credito, conservando la cosa a disposizione del proprietario, e
condizionando la restituzione all’adempimento della prestazione cui lo si
ritiene obbligato, non costituisce appropriazione perché non modifica la natura
del rapporto giuridico fra il bene e la cosa (sez. II, 27.5.1981, Giampaoli,
150663/4).

Viceversa, nel caso sottoposto
all’attenzione di questa Corte, non vi era alcun credito (certo, liquido ed
esigibile) che veniva fatto valere per una eventuale
compensazione, di talché la omessa restituzione della cosa, nonostante la
risoluzione del contratto e la richiesta di restituzione, non può ritenersi
semplice "ritenzione precaria", ma condotta che ha sicuramente
modificato il rapporto tra il detentore e il bene, con conseguente
interversione del titolo del possesso e configurabilità del reato contestato.

Al rigetto del ricorso consegue
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.